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Ticino Camera di diritto tributario 24.09.2025 80.2025.186

24 septembre 2025·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·3,200 mots·~16 min·3

Résumé

Procedura: tassazione d’ufficio, calcolo del dispendio, stima del reddito in base a calcolo del dispendio non sottoposto al contribuente, violazione del diritto di essere sentito

Texte intégral

Incarti n. 80.2025.186 80.2025.187

Lugano 24 settembre 2025    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco Sciuchetti

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 7 luglio 2025 contro le decisioni del 5 giugno 2025 in materia di IC e IFD 2021 e 2022.

    Fatti

A.    RI 1 (30.07.1995), cittadino italiano residente ad __________ - giunto in Svizzera il 1. giugno 2018, ottenendo il 25 luglio 2018 un permesso di dimora - dall’8 giugno 2023 è a beneficio di un permesso di domicilio.

Dopo averlo multato per violazione degli obblighi procedurali non avendo presentato la dichiarazione d’imposta, con due decisioni dell’8 maggio 2024, l’RS 1 (di seguito, UT) notificava al contribuente altrettante tassazioni d’ufficio per i periodi fiscali 2021 e 2022. Gli elementi imponibili sono stati così stabiliti:

2021

2022

Reddito imponibile IC/IFD

67'000.-

137'000.-

Sostanza imponibile IC

30'000.-

30'000.-

                                         Nella motivazione delle decisioni, l’autorità fiscale avvertiva il contribuente che la tassazione d’ufficio poteva essere impugnata solo con il motivo che era manifestamente inesatta e che il reclamo doveva essere motivato e indicare i mezzi di prova, cioè doveva essere allegata la dichiarazione d’imposta compilata e corredata da certificati, attestazioni ecc. In caso contrario, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile e la tassazione d’ufficio sarebbe diventata definitiva.

B.    a.

Con due reclami del 4 giugno 2024, RI 1 contestava le decisioni di tassazione d’ufficio, allegando le dichiarazioni fiscali. Per il 2021 dichiarava un reddito imponibile di fr. 7'596.– ed una sostanza di fr. 9'715.–, mentre per il 2022 un reddito di fr. 34'639.– ed una sostanza di zero franchi.

b.

Con scritto del 13 marzo 2025, l’UT informava il contribuente che i reclami non rispettavano i requisiti di forma poiché non dimostravano la manifesta inesattezza delle decisioni di tassazione d’ufficio impugnate. Il reclamante veniva invitato a presentare la seguente documentazione:

-       Saldo titoli e capitali al 31.20.2020

-       Saldo debiti al 31.12.2020

-       Documentazione a comprova del numerario di fr 30'000 –

-       Atto di costituzione e provenienza del capitale apportato per le seguenti società __________ costituzione 26.2.2021, capitale sociale fr 20'000.–. __________, costituzione 2.2,2021, capitale sociale fr 20'000.– __________ costituzione 22.12.2022, capitale sociale fr 100’000.–

-       Dettaglio dell[e] partecipazioni possedute al 31.12 e la rispettiva quota

-       Dalla documentazione presentata in sede di reclamo risulta una carenza di disponibilità finanziaria per il sostentamento. Vi invitiamo quindi a indicarci la provenienza dei mezzi utilizzati per far fronte ai bisogni esistenziali.

                                         Il contribuente veniva avvertito che, in caso di mancato invio della documentazione richiesta entro il 23 marzo 2025, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         c.

                                         Il reclamante rispondeva il 21 marzo 2025. Illustrava le proprie partecipazioni e la provenienza dei fondi utilizzati per la costituzione delle società, allegando alcuni dei documenti richiesti e dichiarando di non essere riuscito a reperire il resto.

C.    Con due decisioni del 5 giugno 2025, sulla base della documentazione prodotta dal reclamante, l’UT ha fissato per il 2021 un reddito imponibile di fr. 67'000.– e una sostanza imponibile di fr. 8'000.–, mentre per il 2022 ha determinato un reddito imponibile di fr. 79'600.– e una sostanza di fr. 60'000.–, motivando tali valutazioni come segue:

                                         “[…] Allegato al reclamo vengono presentati i certificati di salario, estratti conto UBS, attestazioni debiti e interessi e premi malattia. In riscontro alla richiesta di documentazione vengono presentati osservazioni circa la costituzione delle società, [l’atto di costituzione della __________ SA, per il 2022 ndr] senza comprove a sostegno e non dando seguito alle ulteriori richieste. Sulla base di quanto sopra si procede ad evasione riconfermando la tassazione [d’]ufficio per prudenziale apprezzamento, con rettifica di redditi, deduzioni e sostanza accertati e modifica del reddito per apprezzamento conseguente [tenendo in considerazione la partecipazione di 1/3 nella __________ SA come da atto di costituzione presentato, per il 2022 ndr].”

                                  D.   Con ricorso del 3/8 luglio 2025 alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta le decisioni su reclamo sostenendo che, nei periodi fiscali in questione, pur avendo costituito diverse società, ignorava di essere soggetto a tassazione ordinaria in quanto titolare di un permesso di dimora e quindi sottoposto all’imposizione alla fonte. Dopo aver presentato reclamo, indicando l’effettivo reddito conseguito, a fronte della richiesta documentale dell’autorità fiscale avrebbe trasmesso solo parte della documentazione, non riuscendo a reperire il resto. In particolare, afferma di non aver potuto produrre gli estratti del conto UBS dettagliati poiché, non essendo più cliente, la banca non glieli avrebbe “stampati”; altri documenti, invece, sarebbero stati sequestrati dal Ministero pubblico nell’ambito di un procedimento penale a suo carico e, malgrado le sue richieste, non sarebbe mai stato autorizzato a fotocopiarli.

E.   a.

                                         Con scritto dell’8 luglio 2025, questa Camera ha invitato il contribuente a produrre le decisioni su reclamo impugnate.

                                         b.

                                         Il ricorrente dava seguito alla richiesta con scritto del 18/22 luglio 2025 a cui, oltre a ribadire gli argomenti di ricorso accludeva le decisioni su reclamo 2021 e 2022.

                                         c.

                                         Il 25 luglio 2025 questa Camera rendeva attento il contribuente sul fatto che, il termine per interporre ricorso contro la decisione su reclamo era di 30 giorni, attribuendogli un termine di 10 giorni per prendere posizione sulla tempestività del gravame.

                                         Il ricorrente è rimasto silente.

                                  F.   Nelle proprie osservazioni del 21 agosto 2025, l’UT chiede la conferma delle decisioni impugnate. Anche a seguito di quanto prodotto con il reclamo e di quanto successivamente presentato, permarrebbero diversi elementi poco chiari. Considerata la natura parziale della documentazione presentata, è stata corretta la tassazione d’ufficio 2022. Nemmeno quanto prodotto in sede di ricorso fornirebbe elementi utili, in particolare riguardo alle spiegazioni relative alla carenza di disponibilità rilevata nel calcolo delle entrate e delle uscite.

Diritto

                        1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.

                                   2.   2.1.

L’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

La legge sull’imposta federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede delle disposizioni analoghe.

2.2.

Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).

                                         2.3.

                                         Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

                                         Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

                                         Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

                                         2.4.

                                         Nel caso in esame, entrambe le decisioni impugnate recano la data del 5 giugno 2025. Il ricorso, spedito per posta semplice e datato 3 luglio 2025, è pervenuto alla Camera di diritto tributario soltanto l’8 luglio 2025. Con nota della medesima data, questa Camera ha invitato RI 1 a pronunciarsi in merito alla tempestività del gravame entro 10 giorni, senza tuttavia ottenere alcuna risposta. Nemmeno l’autorità di tassazione, nelle proprie osservazioni, ha eccepito la tardività del gravame.

                                         Ora, malgrado il silenzio del contribuente, in virtù del menzionato onere della prova, che in casu incombeva all’autorità di tassazione e in assenza di elementi atti a comprovare la data di notifica delle decisioni su reclamo, il ricorso deve essere ritenuto tempestivo.

.                                 3.   3.1.

                                         Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (cfr. ad esempio sentenza del TF 2C_435/2017 del 18 febbraio 2019, consid. 2.1.).

                                         3.2.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr. sentenza del TF n. 2C_404/2019 del 29 gennaio 2020, consid. 2.3. con riferimenti giurisprudenziali).

                                         3.3.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:

·         in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

·         in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. sentenza del TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata e n. 2C_259/2021 del 30 novembre 2021, consid. 5.1.2.).

                                   4.   4.1.

                                         Nella fattispecie in esame, dopo aver inflitto al contribuente una multa per l’omessa presentazione della dichiarazione d’imposta, l’autorità fiscale ha emesso, in data 8 maggio 2024, due decisioni di tassazione d’ufficio relative ai periodi fiscali 2021 e 2022.

                                         Per entrambi i periodi fiscali, il reddito imponibile del contribuente era integralmente costituito da "altri redditi", per un importo di fr. 67'000.– per l’anno 2021 e di fr. 137'000.– per il 2022.

                                         La sostanza imponibile è stata quantificata in fr. 30'000.– per ciascun periodo fiscale.

                                         4.2.

                                         Con i propri reclami il contribuente ha prodotto le dichiarazioni d’imposta 2021 e 2022. Alla prima ha accluso tre certificati di salario relativi all’attività dipendente svolta per le società __________ Sagl, __________ Sagl e “__________ Sagl – __________ SA”; l’estratto di un conto __________; l’attestato di capitale e interessi relativo ad un debito con __________ SA ed il riepilogo dei premi e dei costi della cassa malattia. Con la seconda dichiarazione ha prodotto due certificati di salario relativi agli impieghi presso __________ Sagl e “__________ Sagl – __________ SA”, l’attestato di due conti __________ al 31 dicembre 2022, l’attestato interessi e capitale del debito con __________ SA; il riepilogo dei premi e dei costi della cassa malattia e gli attestati annuali delle trattenute sull’imposta alla fonte rilasciatigli da __________ Sagl e da __________ Sagl.

                                         4.3.

                                         Ritenendo che la documentazione presentata non fosse esaustiva, con scritto del 13 marzo 2023 l’UT si è rivolto al contribuente chiedendo di voler trasmettere, entro il termine impartito, gli atti necessari a definire gli elementi imponibili. Venivano richiesti in particolare il saldo titoli e capitali e dei debiti al 31 dicembre 2020, la documentazione a comprova del numerario di fr. 30'000.–, gli atti di costituzione e la provenienza del capitale apportato per la costituzione della __________ Sagl, la __________ Sagl, la __________ SA e il dettaglio delle partecipazioni possedute.

                                         Nella risposta del 21 marzo 2025, il reclamante spiegava che il capitale sociale di fr. 20'000.– della __________ Sagl era stato apportato in parti uguali da lui e da __________, entrambi detentori di 10 quote; le quote di quest’ultimo erano state da lui acquistate al prezzo di fr. 1.– ciascuna nell’ottobre 2022. Il capitale sociale della __________ Sagl sarebbe stato da lui integralmente versato nel febbraio 2021 e tutte e 20 le quote erano da lui detenute.

                                         Il capitale complessivo di fr. 30'000.– necessario per la costituzione di queste due società sarebbe stato ottenuto tramite dei prestiti della __________ e di __________, padre del ricorrente.

                                         Quanto alla __________ SA, il capitale azionario sarebbe stato detenuto, oltre che dal ricorrente (33 azioni di fr. 1'000.- ciascuna), da __________ (33 azioni) e da __________ (34 azioni). Il capitale necessario alla sua costituzione sarebbe pervenuto da un bonifico di euro 95'000 di __________ sul conto privato del ricorrente e da quest’ultimo trasferito sul “conto di costituzione”. Il restante importo di circa fr. 6'000.– sarebbe stato versato in parti uguali dai tre azionisti.

                                         A sostegno delle proprie tesi il contribuente presentava l’atto pubblico di costituzione e lo statuto della __________ SA, un’attestazione del prestito di __________ al 31 dicembre 2020 e gli attestati di alcuni conti intrattenuti presso __________ alla fine dei periodi fiscali dal 2020 al 2023. Gli atti di costituzione delle altre società sarebbero stati richiesti al notaio __________, senza tuttavia ricevere risposta. Neppure l’ulteriore documentazione sarebbe stata prodotta, poiché, essendo pendente un procedimento penale a carico del contribuente, il Ministero pubblico non gli avrebbe consegnato gli atti sequestrati.

                                   5.   5.1.

                                         Non è contestabile il fatto che l’autorità fiscale sia stata costretta a procedere ad una tassazione d’ufficio, vista la totale mancanza di collaborazione del contribuente. Quest’ultimo ha tuttavia presentato le dichiarazioni d’imposta con il reclamo contro le decisioni di tassazioni d’ufficio, pretendendo in tal modo di aver posto le premesse per un passaggio alla tassazione ordinaria. L’autorità di tassazione, dopo aver richiesto ulteriore documentazione al contribuente, ha confermato la tassazione per apprezzamento “con rettifica di redditi, deduzioni e sostanza accertati e modifica del reddito per apprezzamento conseguente”. Come emerge dal tenore dello scritto del 13 marzo 2025 al contribuente, con cui gli veniva chiesta ulteriore documentazione, e come confermato dagli atti dell’incarto fiscale, trasmessi alla Camera di diritto tributario in seguito al ricorso, l’UT aveva elaborato dei calcoli del dispendio per il 2021 e il 2022 e su questi ha basato la determinazione del reddito del contribuente nelle decisioni di tassazione. Tali calcoli sono stati successivamente modificati in seguito alla documentazione prodotta da RI 1 dopo la richiesta del 13 marzo 2025 e – sebbene almeno per il 2022 non risulta con chiarezza in quale misura – gli stessi sono stati utilizzati ai fini della determinazione del reddito riportato nelle decisioni impugnate.

                                         5.2.

                                         Per quanto concerne la determinazione degli elementi imponibili nell’ambito di una tassazione d’ufficio, come già ricordato, la legge stabilisce che l’autorità proceda ad una valutazione coscienziosa e che possa tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente (articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD).

                                         Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto federale esige che l’autorità di tassazione scelga un metodo che sia adeguato alle singole circostanze concrete e che porti a un risultato complessivamente il più vicino possibile alla realtà. Il metodo misto, che si basa sull’evoluzione patrimoniale da un lato e sul presunto tenore di vita dall'altro, è un metodo affidabile e ampiamente utilizzato ai fini delle imposte dirette (sentenza 2C_435/2017 del 18 febbraio 2019 consid. 2.2.4, in RF 74/2019 p. 399, con riferimenti a giurisprudenza).

                                         5.3.

                                         Nel caso concreto, con le decisioni di tassazione il reddito del contribuente è stato fissato in fr. 67'000.– per il 2021 e in fr. 137'000.– per il 2022. Successivamente, in seguito al ricevimento della documentazione trasmessa dopo la richiesta del 13 marzo 2025 dell’UT, il reddito 2022 è stato rideterminato in fr. 79'600.–.

                                         Né nelle decisioni di tassazione d’ufficio né in quelle su reclamo l’autorità fiscale ha illustrato il metodo utilizzato per quantificare il reddito imponibile. Nella lettera del 13 marzo 2025, con cui invitava il contribuente a produrre documenti, l’UT aveva fatto riferimento a una “carenza di disponibilità finanziaria”. Dagli atti risulta che l’UT ha proceduto a un calcolo del dispendio, confrontando entrate e uscite nei periodi fiscali contestati, e su tale base ha determinato il reddito imponibile. Con lo scritto del 21/24 marzo 2025 il contribuente ha presentato ulteriore documentazione, in seguito alla quale l’UT ha aggiornato i propri calcoli.

                                         Non risulta tuttavia che tali calcoli delle entrate e delle uscite siano stati sottoposti al contribuente.

                                         5.4.

                                         Ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima dell’assunzione di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

                                         Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

                                         L’art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3; sentenza TF 2P.185/2006 del 27.11.2006, consid. 4.1.).

                                         5.5.

                                         Il fatto che al contribuente non sia stato sottoposto il calcolo delle entrate e delle uscite, nella misura in cui l’autorità di tassazione ne ha tenuto conto per la stima del reddito, costituisce una violazione del suo diritto di essere sentito.

                                         Le decisioni adottate dall’UT devono conseguentemente essere annullate. Gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione, affinché adotti nuove decisioni, dopo aver garantito il diritto al contraddittorio del contribuente.

                                   6.   Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 5 giugno 2025 sono annullate e gli atti sono rinviati all’UT affinché adotti nuove decisioni, dopo aver garantito il diritto di essere sentito del ricorrente.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il cancelliere:

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