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Ticino Camera di diritto tributario 10.07.2025 80.2025.145

10 juillet 2025·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,862 mots·~9 min·4

Résumé

Procedura: revisione, tassazione d’ufficio passata in giudicato, notifica di stralcio dal registro degli affiliati alla Cassa di compensazione AVS non costituisce nuovo mezzo di prova

Texte intégral

Incarti n. 80.2025.145 80.2025.146

Lugano 10 luglio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 4 giugno 2025 contro la decisione del 5 maggio 2025 in materia di revisione IC e IFD 2021.

    Fatti

                                  A.   Non avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2021, neppure dopo una diffida (18 ottobre 2022) e una multa per violazione degli obblighi di procedura (15 novembre 2022), con decisione del 25 gennaio 2023 l’RS 1 (UT) le ha notificato una tassazione d’ufficio per l’IC e l’IFD 2021. Il reddito dell’attività lucrativa dipendente è stato stimato in fr. 55'000.– e quello dell’attività lucrativa indipendente in fr. 30'000.–. Il reddito imponibile ammontava di conseguenza a fr. 143'500.– per l’IC a a fr. 145'700.– per l’IFD e la sostanza imponibile a fr. 350'000.–.

                                  B.   La contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione in data 23 febbraio 2023, allegando la dichiarazione d’imposta, in cui figurava in particolare un reddito del lavoro di fr. 30'800.– e nessun reddito dell’attività lucrativa indipendente.

                                         Con scritto del 19 aprile 2023, l’autorità di tassazione ha inviato alla reclamante un calcolo delle entrate e delle uscite del periodo fiscale 2021, da cui risultava un ammanco di fr. 49'532.–, e le ha attribuito un termine fino al 5 maggio 2023 per prendere posizione, oltre che per fornire informazioni in merito alle sue proprietà immobiliari nel Canton Ticino e in Grecia. L’UT avvertiva la contribuente che, in caso di inosservanza dell’invito a collaborare, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                  C.   Il 19 giugno 2023 si è tenuta presso l’UT un’audizione della reclamante per discutere del suo reclamo. La contribuente ha fornito informazioni in merito alle sue proprietà immobiliari ad __________. Per il resto il verbale, sottoscritto dalle parti, era così formulato:

                                         Per quanto attiene il calcolo entrate/uscite la contribuente non è in grado di spiegare la mancanza di liquidità.

                                         La stessa s’impegna a fornire gli estratti Eurobank al 31.12.2020-2021-2022 oltre alla copia degli addebiti da Eurobank a UBS, entro il 23 giugno 2023.

                                         L'autorità di tassazione prenderà la decisione dopo analisi dell'ulteriore documentazione che sarà prodotta; come già indicato nella richiesta di documentazione del 19 aprile 2023, quale non fosse comprovata la manifesta inesattezza della tassazione operata d'ufficio (requisito base perché la decisione possa essere rivista), il reclamo sarà considerato irricevibile e la decisione di prima istanza verrà riconfermata.

                                         Con scritto del 23 giugno 2023 la reclamante ha inviato all’autorità fiscale una lettera, proponendo un proprio calcolo delle entrate e delle uscite e elencando i debiti fiscali ancora da estinguere, oltre a sostenere di essere “una persona parsimoniosa” e di avere quindi un fabbisogno inferiore al minimo vitale.

                                  D.   Con decisione del 19 luglio 2023, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, argomentando che, anche dopo la presentazione dei documenti nella procedura di reclamo, permanevano “dubbi tali da non poter procedere ad un accertamento esatto e completo”, con la conseguenza che non era data “la comprova della manifesta inesattezza della tassazione di prima istanza (operata d’ufficio)”. In particolare, la documentazione bancaria presentata non era completa.

                                         Non impugnata, la suddetta decisione è passata in giudicato.

                                  E.   Con istanza del 20 marzo 2025, la contribuente ha chiesto all’UT la revisione della tassazione IC e IFD 2021, contestando in particolare l’esistenza del reddito dell’attività lucrativa indipendente e l’ammontare di quello dell’attività lucrativa dipendente. Per quanto concerne l’attività indipendente, in particolare, produceva una “notifica di stralcio dal registro affiliati”, inviatale il 25 agosto 2018 dall’Istituto delle assicurazioni sociali.

                                         Con decisione del 4 aprile 2025, l’UT ha respinto l’istanza di revisione. A suo avviso, nel corso della procedura di reclamo contro la tassazione d’ufficio, “la documentazione riguardante la cessazione dell’attività indipendente e dei redditi d’attività dipendente è stata considerata e non è invocabile quale fatto nuovo”. Inoltre, “contro le decisioni di tassazione d’ufficio... la contribuente aveva a disposizione il rimedio del ricorso in cui addurre i fatti invocati con revisione”.

                                         Un reclamo, presentato dalla contribuente il 16 aprile 2025, è stato respinto dall’autorità di tassazione con decisione del 5 maggio 2025. Il fisco ha in particolar modo rilevato che la reclamante non aveva interposto ricorso, contro la decisione con cui il suo reclamo era stato dichiarato irricevibile, e che “nell’anno della pretesa cessazione dell’attività indipendente è stata inviata una richiesta di documentazione proprio relativa a tale fattispecie a cui la contribuente non ha dato seguito”. In ogni caso, “il fatto che l’attività sia cessata nell’anno 2018 non è paragonabile ad un fatto nuovo”, in quanto la notifica risaliva al 29 agosto 2018.

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente la revisione della tassazione IC e IFD 2021, considerando “elemento di prova determinante” il “documento ufficiale dell’Istituto delle Assicurazioni Sociali che attesta la cessazione della propria attività indipendente con decorrenza 31.12.2017”. Sebbene datata 2018, la notifica in questione sarebbe da lei “stat[a] effettivamente richiest[a] e ottenut[a]… solo in occasione del reclamo per la tassazione 2022”. L’insorgente rileva anche che nel periodo fiscale 2023 non le sarebbe stato attribuito alcun reddito dell’attività lucrativa indipendente.  

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

                                         a)  la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

                                         b)  la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

                                         c)   il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

                                         (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

                                         Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

                                         1.2.

                                         La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art 232 cpv. 2 LT).

                                         L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016, 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ed., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

                                         Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, la contribuente è stata sottoposta a tassazione d’ufficio per il periodo fiscale 2021, non avendo presentato la dichiarazione d’imposta. Nonostante abbia prestato almeno parziale collaborazione nella successiva procedura di reclamo, l’autorità di tassazione non ha ritenuto adempiuti i presupposti per passare alla tassazione ordinaria. Ha pertanto dichiarato irricevibile il reclamo contro la tassazione d’ufficio, che è passata in giudicato, non essendo stato interposto ricorso alla Camera di diritto tributario.

                                         Con il ricorso in esame, la contribuente chiede che sia stralciato dalla tassazione d’ufficio il reddito dell’attività lucrativa indipendente di fr. 30'000.–. Sostiene che, nel periodo fiscale in discussione, non avrebbe esercitato alcuna attività indipendente e ritiene che la revisione sia giustificata dalla presentazione della “notifica di stralcio dal registro affiliati”, inviatale dall’Istituto delle assicurazioni sociali il 29 agosto 2018.

                                         2.2.

                                         Il ricorso deve già essere respinto per il fatto che il preteso “elemento di prova determinante”, che costituirebbe motivo di revisione, era noto alla ricorrente molto tempo prima dell’inoltro dell’istanza.

                                         Gli articoli 148 LIFD e 233 LT prevedono infatti che la domanda di revisione debba essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione o della sentenza.

                                         Ora, la notifica di stralcio dal registro degli affiliati della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG è stata inviata alla ricorrente il 29 agosto 2018. Il 20 marzo 2025, quando la contribuente ha presentato l’istanza di revisione, erano trascorsi ben più di 90 giorni.

                                         Nel ricorso, l’insorgente argomenta di avere “richiesto e ottenuto” la citata notifica “solo in occasione del reclamo per la tassazione 2022”. L’affermazione si scontra tuttavia con la data riportata sulla notifica in questione. In ogni caso, la ricorrente non indica quando avrebbe preso conoscenza del documento litigioso e soprattutto non comprova la sua affermazione.

                                         2.3.

                                         Indipendentemente dal rispetto del termine di 90 giorni, la notifica dell’Istituto delle assicurazioni sociali non costituisce un motivo di revisione della tassazione passata in giudicato.

                                         In primo luogo, la contribuente avrebbe potuto presentare il documento nel corso della procedura di reclamo o, tutt’al più, interporre ricorso alla Camera di diritto tributario, producendo la notifica in questione. Per giurisprudenza, la revisione non serve in effetti a correggere errori o mancanze che hanno caratterizzato la procedura di tassazione e che potevano essere denunciati già in quella sede (sentenza del TF 2C_960/2021 del 10 dicembre 2021 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).

                                         In secondo luogo, il documento in questione non sarebbe comunque stato sufficiente a comportare lo stralcio del reddito dell’attività lucrativa indipendente. Secondo l’art. 9 cpv. 3 della Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), infatti, il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell’azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione. È dunque il fisco cantonale a comunicare l’esistenza e l’ammontare di redditi da attività indipendente e non il contrario. La semplice notifica, da parte della Cassa di compensazione cantonale AVS/AI/IPG, dell’avvenuto stralcio della contribuente dal registro degli affiliati non implica pertanto che l’autorità fiscale non possa assoggettare all’imposta un reddito dell’attività lucrativa indipendente, se ne sono adempiuti i presupposti secondo la normativa fiscale.

                                         L’insorgente sembra comunque dimenticare che la decisione dell’autorità di tassazione era fondata anche su un problema di dispendio. Con i soli redditi dichiarati in sede di reclamo contro la decisione di tassazione, cioè, non era giustificato il tenore di vita della contribuente nel periodo fiscale in questione.

                                         2.4.

                                         Ne consegue che la decisione impugnata, con cui l’UT ha respinto il reclamo della contribuente contro la decisione con cui aveva negato la revisione della tassazione IC e IFD 2021, è conforme al diritto applicabile.

                                   3.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    580.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: