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Ticino Camera di diritto tributario 08.07.2025 80.2025.128

8 juillet 2025·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·3,946 mots·~20 min·1

Résumé

Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, condizioni di ricevibilità, mancata dichiarazione, reclamo con dichiarazione parzialmente compilata e priva di allegati

Texte intégral

Incarti n. 80.2025.128 80.2025.129

Lugano 8 luglio 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco Sciuchetti

parti

 RI 1   RI 2  entrambi rappr. da: RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 22 maggio 2025 contro la decisione del 24 aprile 2025 in materia di IC e IFD 2016.

    Fatti

A.    RI 1, cittadino __________, vive a __________ insieme alla moglie RI 2, cittadina __________.

Non avendo presentato la dichiarazione fiscale per il 2016, con decisione del 9 agosto 2018 l’RS 1 (di seguito UT) notificava ai contribuenti la tassazione d’ufficio IC e IFD 2016, stabilendo il reddito imponibile, per l’IC, in fr. 278'500.- e, per l’IFD in fr. 279'400.- e la sostanza imponibile in fr. 224'000.-, con la seguente motivazione:

                                         Richiamata la diffida del 17.05.2018, ritenuto che alla richiesta in essa contenuta non è stato dato seguito, si procede con la tassazione d’ufficio.

                                         La tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione degli art. 204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2 della LIFD. Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta.

                                         Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.

                                         Vi rendiamo attenti che un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile. Di conseguenza la tassazione d’ufficio diventerà definitiva.

                                  B.   RI 1 e RI 2 contestavano la decisione di tassazione d’ufficio con reclamo del 6 settembre 2018 a cui accludevano la dichiarazione d’imposta per il 2016.

C.   a.

Con scritto del 20 gennaio 2022, l’UT chiedeva ai reclamanti di produrre la seguente documentazione entro il 9 febbraio 2022:

§  copia di tutte le attestazioni di debiti e prestiti indicati nella dichiarazione fiscale

§  documentazione a sostegno della sostanza mobiliare e immobiliare dichiarata

                                         I contribuenti venivano avvertiti che, in caso di inosservanza della richiesta, il reclamo sarebbe stato dichiarato inammissibile.

                                         In seguito ad uno scambio via posta elettronica, il termine veniva prorogato sino al 7 giugno 2022. Veniva ribadita la comminatoria di irricevibilità in caso di mancato adempimento.

                                         b.

                                         In data 4 dicembre 2024, l’UT si è nuovamente rivolto ai contribuenti, inoltrando alla loro rappresentante RA 1 una richiesta della seguente documentazione:

copia del contratto di debito stipulato con il signor __________ e avviso di accredito bancario a comprova dell’importo ricevuto;

copia dei contratti di acquisto delle opere d’arte, il cui valore è stato esposto al punto 26.5 della dichiarazione fiscale e precisazione dei mezzi finanziari utilizzati per sostenere gli acquisti.

                                         Veniva attribuito un termine entro il 20 dicembre 2024 con la comminatoria di irricevibilità del reclamo in caso di inosservanza.

                                         c.

                                         Con scritto del 3 febbraio 2025, la rappresentante della contribuente dichiarava che non esisteva un “contratto di finanziamento scritto” con __________, allegando a supporto copia degli estratti bancari relativi agli accrediti del presunto prestito. In merito alle opere d’arte, indicava che nella dichiarazione erano riportate l’opera denominata “__________”, per il cui acquisto era stato utilizzato l’importo bonificato dalla __________, e l’opera “__________ di __________”, per la quale veniva prodotta una ricevuta di acquisto nonché la documentazione giustificativa dei relativi prelievi bancari.

                                         d.

                                         In seguito ad uno scambio di corrispondenza elettronica, con lettera del 3 aprile 2025 l’autorità fiscale, dopo aver evidenziato che quanto prodotto non comprovasse la manifesta inesattezza della tassazione operata d’ufficio, invitava nuovamente il contribuente a produrre entro il 23 aprile 2025:

copia di tutti i contratti in essere con il signor __________ (contratto di prestito, mandato,…) con spiegazione della natura delle operazioni di acquisto di opere d’arte;

copia dei contratti d’assicurazione delle opere d’arte;

rendiconti della società __________ SA per gli anni 2015 e 2016 con documentazione a comprova del prestito concesso alla società che è stato poi rimborsato nel corso del 2016 (contratto di prestito, piano di rientro, …).

                                         I reclamanti venivano avvertiti ancora una volta che, in caso di mancata ottemperanza alla richiesta, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         e.

                                         Con scritto del 22 aprile i contribuenti ribadivano che con __________ non vi fosse alcun accordo scritto. Le opere d’arte sarebbero inoltre state depositate presso un magazzino specializzato senza alcuna polizza assicurativa. Nemmeno vi sarebbe stato alcun accordo scritto per il prestito, poi restituito a contanti, concesso da RI 1 alla __________A il cui bilancio e conto economico venivano acclusi all’invio.

                                  D.   Con decisione del 24 aprile 2025 l’UT dichiarava irricevibile il reclamo. Dopo aver ricordato i presupposti per impugnare una tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale sosteneva che quanto prodotto dai contribuenti non era sufficiente a “sanare il vizio di forma”.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, rappresentati dalla RA 1, impugnano la decisione dopo reclamo IC e IFD 2016. Sostengono di aver prodotto una dichiarazione completa e di aver dato seguito a tutte le richieste di documentazione dell’autorità fiscale. Malgrado ciò l’UT avrebbe insistito per avere un contratto di prestito scritto fra __________ e RI 1, nonostante il Codice delle obbligazioni non preveda l’obbligatorietà della forma scritta e siano stati prodotti i giustificativi bancari a conferma del ricevimento del prestito. Accludono infine un nuovo documento a conferma delle garanzie, sotto forma di cartelle ipotecarie, che sarebbero state fornite da RI 1 a __________.

                                  F.   Con osservazioni del 28 maggio 2025, l’UT evidenzia come RI 1 sia consulente nel mercato delle opere d’arte, nonché azionista e amministratore unico della __________ SA in liquidazione, società tassata d’ufficio negli anni dal 2015 al 2019. La tassazione d’ufficio sub judice sarebbe basata su quanto definito nella tassazione dell’anno precedente, passata in giudicato. I dati forniti con la dichiarazione fiscale per il 2017, poi, non combacerebbero con quanto dichiarato nel 2016. Ciò considerato, secondo il fisco cantonale, il tentativo di giustificare le incongruenze facendo riferimento a contratti verbali e a pagamenti a contanti non è stato ritenuto sufficiente a sanare il vizio di forma. Inoltre, il documento aggiuntivo prodotto con il ricorso sarebbe unicamente una bozza di un rogito. Ad ogni modo non sarebbe stato chiarito il motivo per cui l’operazione in questione sia stata effettuata e quali siano i costi di gestione, le commissioni e il guadagno del contribuente e il motivo per cui non sia stata effettuata tramite la società.

                                  G.   Il 27 giugno 2025, la rappresentante dei contribuenti ha prodotto un ulteriore documento “a comprova dei finanziamenti ricevuti dal Sig. __________”.

Diritto

                                   1.   Contestata nel caso di specie è la tassazione d’ufficio relativa al periodo fiscale 2016, contro cui i contribuenti avevano interposto reclamo, dichiarato irricevibile dall’UT.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         Nel caso concreto si tratta pertanto unicamente di accertare se l’autorità fiscale abbia stabilito a torto o a ragione l’irricevibilità del gravame.

                                   2.   2.1.

                                         Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         2.2.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è "manifestamente inesatta". Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della "manifesta inesattezza" della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

                                         Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

                                         2.3.

                                         La prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. sentenza TF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1)

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, in caso di reclamo contro una tassazione d’ufficio, l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a indagini rinasce solo se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la tassazione d’ufficio, è stata superata per effetto dell’intervento del contribuente (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_259/2021 del 30 novembre 2021, consid. 5.1.2.).

                                   3.   3.1.

                                         3.1.1.

                                         Nel caso in disamina, i contribuenti sono stati assoggettati a una tassazione d’ufficio per il 2016 poiché, malgrado la diffida, non avevano inoltrato la dichiarazione d’imposta. Nella motivazione della decisione del 9 agosto 2018 l’UT aveva espressamente indicato come la stessa fosse censurabile unicamente se manifestamente inesatta e mediante un reclamo motivato, che indicasse eventuali mezzi di prova.

                                         Malgrado ciò, con il reclamo i contribuenti hanno presentato una dichiarazione d’imposta manifestamente incompleta. In primo luogo, la dichiarazione non conteneva alcuna menzione delle azioni della __________ SA. Secondo quanto dichiarato da __________ negli atti dell’incarto fiscale relativo al 2015, in risposta ad una richiesta di informazioni del fisco, tale società è stata da lui costituita mediante il versamento del capitale nel 2008. Di conseguenza, per quell’anno — nonostante il ricorrente non avesse indicato alcuna partecipazione — l’UT ha imputato alla sua sostanza l’intero pacchetto azionario della società. Contrariamente a quanto dichiarato l’anno precedente, in cui era stato indicato un importante reddito derivante da un contratto di consulenza commerciale, nell’anno in esame non è stato dichiarato alcun reddito da attività indipendente, senza che sia stata fornita alcuna spiegazione al riguardo.

                                         Anche la documentazione allegata era palesemente carente. Veniva esposto un debito privato pari a fr. 997'500.- con l’indicazione “__________ prestito senza interessi 950'000 euro”, senza il minimo supporto documentale. Nella sostanza mobiliare risultavano inoltre indicate due opere d’arte per un valore complessivo di fr. 989'415.anche in questo caso senza alcun documento giustificativo a supporto.

                                         Anche la documentazione trasmessa in seguito ai numerosi solleciti dell’autorità fiscale — che richiedeva copia del contratto di credito con __________, dei relativi avvisi di accredito, nonché dei contratti di acquisto delle opere d’arte e dei mezzi utilizzati per il loro acquisto — è risultata incompleta e carente.

In un primo momento, si suppone a comprova dei mezzi finanziari utilizzati per l’acquisto delle opere d’arte, veniva prodotto un avviso di accredito di fr. 979'982.28 a favore di __________ SA - e non di RI 1 - contabilizzato l’11 dicembre 2017, ovvero nel periodo fiscale seguente a quello sub judice.

                                         In seguito, per il tramite della RA 1 veniva presentato un estratto del conto UBS __________ intestato a RI 1 in cui venivano evidenziati gli accrediti ed i prelievi relativi agli acquisti delle opere d’arte ed i bonifici ricevuti a titolo di prestito da __________. Veniva spiegato che con quest’ultimo non vi era alcun contratto di finanziamento scritto.

                                         Ora, indipendentemente dalla forma del presunto contratto di credito, i cui contorni non sono stati minimamente chiariti, non può essere ignorato che i versamenti da __________ sul menzionato conto UBS del 15 giugno 2016 per euro 100’000 e del 28 giugno 2016 per euro 400'000, riportano come causale “Prestito acquisto __________”, senza che il contribuente abbia dichiarato il possesso di alcuna opera dell’artista né fornito alcuna spiegazione.

                                         Ulteriormente sollecitati dall’autorità fiscale la quale chiedeva spiegazioni sulla natura delle operazioni di acquisto delle opere d’arte i contribuenti non fornivano alcun chiarimento. Indicavano poi che, contrariamente alle richieste dell’UT nemmeno vi era alcuna polizza assicurativa per le opere d’arte denominate “__________” e “__________ di __________”, le quali erano depositate presso un magazzino specializzato.

                                         Quanto alla richiesta di spiegazioni riguardo alla somma di euro 50'000, con la causale “trapasso”, accreditata sul menzionato conto UBS dalla__________ SA il 27 giugno 2016, secondo i contribuenti si riferirebbe al rimborso di un prestito concesso da RI 1 alla società. Anche in questo caso non sarebbe stato stipulato alcun accordo scritto “essendo lui [RI 1, ndr] sia il beneficiario del prestito [ch]e amministratore della società”.

                                         A tal riguardo occorre ricordare che, anche per i contratti che non richiedono la forma scritta, chi ne afferma l’esistenza ha l’onere di provarne l’esistenza, dimostrando la volontà contrattuale delle parti e l’accordo sugli elementi essenziali. In assenza di tali prove, il contratto non può ritenersi validamente stipulato.

                                         Tuttavia, contrariamente alla richiesta dell’autorità fiscale, che chiedeva la documentazione societaria a comprova del prestito concesso da RI 1, i contribuenti si limitavano a produrre il bilancio ed il conto economico della __________ SA dal 2015 al 2017 dai quali, in assenza dei necessari dettagli, non è possibile evincere l’esistenza di alcun contratto di prestito con il qui ricorrente. A ciò si aggiunga che la stessa __________ SA, secondo le indicazioni fornite dall’autorità fiscale nelle osservazioni al ricorso, è stata tassata d’ufficio nei periodi fiscali dal 2015 al 2019.

                                         3.1.2.

                                         A conferma dell’inattendibilità delle informazioni fornite con il reclamo vi sono poi i dati presentati con la dichiarazione fiscale nel 2017. Anzitutto, in questo periodo fiscale nel modulo 1 non viene indicato alcun debito nei confronti di __________, il cui unico accenno consiste nell’annotazione a mano nel modulo 5. Inoltre, non è stato fornito alcun giustificativo riguardante l’eventuale rimborso del prestito né indicazioni su come questo sarebbe stato finanziato, nel caso si fosse verificato. Oltre a ciò, nella sostanza era stata esposta una sola solo opera d’arte con l’indicazione “OPERA D’ARTE ACC. EURO 239’700” (la stessa utilizzata per indicare l’opera “__________” nella dichiarazione del 2016) per l’importo di fr. 251'685.-. Nelle comunicazioni e note per l’Ufficio di tassazione veniva inoltre indicato “Opera d’arte __________ inserita per errore nella dichiarazione 2016”.

                                         3.2.

                                         Come già ricordato, una tassazione d’ufficio può essere impugnata solo in caso di manifesta inesattezza. La prova dell’inesattezza, che compete al contribuente, deve essere completa. Il reclamo deve essere presentato in modo tale da consentire all’autorità fiscale di riconoscere senz’altro, in base alla motivazione e ai mezzi di prova, se la tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta (cfr. per esempio sentenza del TF n. 2C_30/2017 del 10 maggio 2017, consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata).

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, in caso di reclamo contro una tassazione d’ufficio l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a indagini rinasce solo se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la tassazione d’ufficio, è stata superata per effetto dell’intervento del contribuente (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_259/2021 del 30 novembre 2021, consid. 5.1.2.).

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         Nel caso in esame, i contribuenti hanno prodotto la dichiarazione di tassazione 2016 parzialmente compilata, alla quale non erano allegati tutti i giustificativi necessari per poter stabilire con certezza tutti gli elementi imponibili, neppure prodotti a seguito dei numerosi solleciti dell’UT.

                                         3.3.2.

                                         Ora, il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD; v. anche art. 196 LT). Deve in particolare compilare il modulo in modo completo e veritiero (art. 124 cpv. 2 LIFD; art. 198 cpv. 2 LT) e fornire i documenti necessari (art. 125 LIFD; art. 199 LT). Fra i documenti che una persona fisica deve allegare alla dichiarazione d’imposta figurano in particolare gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (art. 125 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 199 cpv. 1 lett. c LT). Deve inoltre fornire, a domanda dell’autorità di tassazione informazioni orali e scritte, specialmente quando, vista la dichiarazione d’imposta, sorgono delle questioni in relazione ai redditi, alle spese di acquisizione, all’evoluzione del patrimonio (art. 126 cpv. 2 LIFD; art. 200 cpv. 2 LT). Al contribuente incombe quindi la responsabilità dell’esattezza della sua dichiarazione (sentenze TF 2C_980/2017 del 28.6.2018 consid. 5.3., 2C_710/2016 del 25.8.2016 consid. 6.2. e riferimenti ivi citati).

                                         3.3.3.

                                         Come visto, la prova della manifesta inesattezza può essere apportata – in sede di reclamo – adempiendo in maniera corretta agli obblighi procedurali precedentemente trascurati e con una completa esposizione dei fatti. Tuttavia, nel caso concreto non ricorrevano tali condizioni: come evidenziato, mancavano documenti e informazioni essenziali per la determinazione degli elementi imponibili, nonostante i ripetuti solleciti dell’autorità fiscale, ai quali i contribuenti non hanno dato seguito in modo adeguato. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; Filippini/Balestra Gamboni, La tassazione d’ufficio, in RtiD I-2018 p. 638; cfr. anche le sentenze CDT n. 80.2019.71/72 del 4 novembre 20219; CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid. 1.6). In una simile situazione l’autorità fiscale, avrebbe anche potuto dichiarare immediatamente irricevibile il reclamo senza procedere ad ulteriori richieste di documentazione.

                                         Pertanto, l’autorità di tassazione ha legittimamente mantenuto la tassazione d’ufficio, non essendo adempiuti i presupposti per sostituirla con una tassazione ordinaria.

                                         3.4.

                                         La decisione impugnata del 24 aprile 2025, con cui l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo dei contribuenti, si rivela pertanto legittima.

                                         3.5.

                                         3.5.1.

                                         Con il ricorso e con un successivo scritto del 27 giugno 2025 i contribuenti hanno prodotto nuova documentazione, che attesterebbe la costituzione di una serie di cartelle ipotecarie al portatore che sarebbero poi state consegnate a __________ a titolo di garanzia del prestito. A sostegno di tale tesi hanno presentato una ricevuta dello stesso __________ con cui egli dichiara di aver ricevuto sette cartelle al portatore iscritte “sui mappali __________, __________ e __________ RFD di __________” a garanzia dei prestiti accordati a __________ “negli ultimi dieci anni”, uno dei quali, di fr. 400'000.-, era stato accordato nel 2017 per “l’anticipo della casa”.

                                         3.5.2.

                                         Se a giusto titolo l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito del reclamo, non vi sono i presupposti perché nella procedura di ricorso si possano esaminare le critiche formulate dalla ricorrente contro la tassazione d’ufficio. Come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, procedere ad un tale esame equivarrebbe ad ammettere che, anche in presenza di un reclamo irricevibile, un contribuente sia legittimato a dimostrare, davanti alle istanze superiori, il carattere manifestamente inesatto della tassazione d’ufficio. In tal modo, verrebbero tuttavia svuotate del loro senso le esigenze formali previste dall’art. 132 cpv. 3 LIFD, per il fatto che il contribuente che, dopo aver violato i suoi obblighi di collaborazione ed essere stato sottoposto alla tassazione d’ufficio, ha presentato un reclamo non motivato, potrebbe sfuggire alle conseguenze previste dalla legge (cfr. la sentenza del 2 febbraio 2016 n. 2C_509/2015 e 2C_510/2015, in RDAF 2016 II p. 168 = RF 71/2016 p. 455, consid. 6.2.1. con riferimenti).

                                         3.5.3.

                                         La documentazione prodotta con il ricorso non può pertanto essere presa in considerazione. In ogni caso, anche nella più favorevole delle ipotesi, essa si limiterebbe a comprovare la costituzione di alcune cartelle ipotecarie, senza apportare ulteriori elementi rilevanti. La "ricevuta" rilasciata da __________ non apporta alcun elemento chiarificatore rispetto alla fattispecie in esame, non contenendo alcun riferimento a prestiti riconducibili al periodo fiscale oggetto di accertamento.

Non appare pertanto idonea a provare la manifesta inesattezza della decisione d’ufficio.

                                         Non è pertanto possibile modificare la tassazione d’ufficio alla luce della documentazione presentata solo con il ricorso alla Camera di diritto tributario.

                                   4.   4.1.

                                         Appurato che l’autorità fiscale non poteva sostituire la tassazione d’ufficio con una ordinaria, a causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da parte dei contribuenti, resta ancora da verificare se la tassazione contestata non sia palesemente eccessiva.

                                         4.2.

                                         A questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che possono essere censurati solo gravi errori di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. sentenza del TF n. 2C_96/2019 del 19 settembre 2019, consid. 5.2.2. e giurisprudenza citata; inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a ediz., Zurigo 2018, § 20, n. 29; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss., p. 38). Una tassazione d’ufficio non è manifestamente inesatta solo quando la valutazione su cui si fonda è oggettivamente insostenibile o si basa su elementi, metodi o strumenti di stima inadeguati, ma anche se si scosta a tal punto dalla effettiva capacità contributiva e dalle altre circostanze da essere manifestamente motivata da considerazioni penali o fiscali (cfr. sentenza del TF n. 9C_329/2019 del 17 ottobre 2019, consid. 4.1 con riferimenti alla sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017).

                                         4.3.

                                         Anche quando intraprende una tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale deve tener conto di tutti i fatti conosciuti al momento della tassazione e, come nell’ambito di una tassazione ordinaria, deve prendere in considerazione d’ufficio tutti i documenti di cui dispone (cfr. sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017 consid. 4.2.2 e giurisprudenza citata). Nella misura del possibile, l’autorità fiscale deve tener conto degli elementi conosciuti di ogni singolo contribuente, in particolare quelli forniti da terzi secondo gli obblighi di collaborazione previsti dagli articoli 127 ss. LIFD e articoli 201 ss. LT. L’autorità può, se del caso, procedere ad atti istruttori addizionali per poter stabilire gli elementi necessari alla tassazione, che non sono contenuti nell’incarto fiscale, come ad esempio richiedere un certificato di salario giusta l’art. 127 cpv. 2 LIFD. Non si può tuttavia esigere che l’autorità fiscale proceda ad inchieste troppo dettagliate, in particolar modo quando non dispone di elementi probatori (RDAF 2000 II 41). Il ricorso al calcolo del dispendio o all’evoluzione della situazione patrimoniale, come pure al tenore di vita sono ammissibili (Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 23 ad art. 130 LIFD).

                                         4.4.

                                         Non da ultimo, l’autorità fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017, consid. 4.2.3. con riferimenti giurisprudenziali).

                                         4.5.

                                         Nel caso concreto, l’autorità fiscale, come indicato nelle proprie osservazioni, non avendo ricevuto la dichiarazione fiscale per il 2016 si è fondata sui dati della decisione di tassazione del 2015 passata in giudicato.

                                         In particolare, per quanto riguarda la determinazione del reddito da attività lucrativa indipendente, quantificata per il 2015 in fr. 199'800.- l’UT si è fondato su un reddito mensile di euro 18'000 percepito dal ricorrente negli ultimi mesi del periodo fiscale che, secondo le poche informazioni fornite sarebbe da ricondursi ad un contratto di consulenza commerciale con la __________ Ltd. Non si evince dagli atti che egli abbia minimamente spiegato o documentato la fine del rapporto contrattuale con la __________ Ltd. Anche nel ricorso in esame, il ricorrente non spende una parola in merito alla questione del reddito da attività lucrativa indipendente.

                                         I redditi da attività dipendente di RI 1 e della moglie, anch’essi stimati sulla base di quanto accertato nel 2015, risultano invece persino inferiori a quelli dichiarati con il reclamo per il 2016.

                                         Quanto agli elementi della sostanza e ai debiti privati, i contribuenti non hanno fornito le informazioni ed i documenti necessari a stabilirne con certezza l’entità. Nemmeno quanto prodotto in corso di procedura di reclamo è servito a comprovare la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio. Sono invece emersi degli elementi tutt’altro che chiari ed in contrasto con quanto dichiarato per il periodo fiscale successivo.

                                         Tutto ben ponderato, la stima dell’UT effettuata secondo i dati a sua disposizione, in particolare quelli accertati per il periodo fiscale 2015 sulla base della dichiarazione del contribuente, non può certo considerarsi arbitraria. Stando così le cose, la valutazione operata dall’UT non si palesa manifestamente eccessiva.

                                   5.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 2’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 2’100.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il cancelliere:

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