Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 24.09.2025 80.2025.112

24 septembre 2025·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,221 mots·~11 min·1

Résumé

Imposta di circolazione: calcolo dell’imposta, coefficiente CO2 (vettore energetico) Kv, veicolo alimentato con benzina/alcol (etanolo), scarsità di stazioni di rifornimento

Texte intégral

Incarto n. 80.2025.112

Lugano 24 settembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

CO 1   

oggetto

ricorso del 9 maggio 2025 contro la decisione del 29 aprile 2025 in materia di imposta di circolazione.

    Fatti

                                  A.   Con decisione del 13 gennaio 2025, la CO 1 ha notificato a RI 1 la bolletta per il pagamento dell’imposta di circolazione 2025 per il suo veicolo __________, commisurandola in fr. 589.–. 

                                         Con scritto del 12 febbraio 2025, inviato alla CO 1, il contribuente ha contestato il calcolo dell’imposta in questione, in particolar modo per l’applicazione del coefficiente CO2 (vettore energetico) Kv 3.9, nettamente superiore al coefficiente Kv 2.4 previsto per i veicoli a benzina.

                                         Con email del 4 marzo 2025, il capo del Servizio contabilità della Sezione della circolazione ha comunicato al contribuente di aver discusso e valutato la sua richiesta con la Direzione, concludendo che le attuali disposizioni legali non consentirebbero alcuna modifica del calcolo della sua imposta di circolazione.

                                  B.   Con ricorso del 24 marzo 2025 al Tribunale cantonale amministrativo, RI 1 ha impugnato la risposta in questione, chiedendo di ricalcolare l’imposta con il coefficiente CO2 Kv 2.4, in quanto il suo veicolo sarebbe stato alimentato quasi esclusivamente a benzina, non esistendo nel Canton Ticino stazioni di rifornimento di bioetanolo (E85).

                                         Con sentenza del 26 marzo 2025, la giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile il ricorso e ha trasmesso gli atti alla Camera di diritto tributario per competenza (art. 9a cpv. 2 della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 [LIC; RL 760.500]).

                                         Con sentenza n. 80.2025.69 del 3 aprile 2025, la Camera di diritto tributario ha dichiarato a sua volta irricevibile il ricorso, non essendo ancora stata notificata dalla Sezione della circolazione al contribuente una decisione su reclamo.

                                  C.   Con decisione del 29 aprile 2025, la CO 1 ha respinto il reclamo di RI 1.

                                         L’autorità di tassazione ha ricordato che il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore una modifica della LIC, che prevede che l’imposta per le automobili sia calcolata con una formula, che considera la massa a vuoto, la potenza del motore, il coefficiente Kv relativo al vettore energetico e il coefficiente cantonale K. Nel caso del veicolo immatricolato dal reclamante, il coefficiente Kv sarebbe stato 3.9, in quanto il carburante era Benzina/Alcool (Etanolo). Di conseguenza, l’imposta ammontava a fr. 589.–. La Sezione della circolazione ha sottolineato di essere tenuta a calcolare l’imposta applicando la legge in vigore.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente che l’imposta sia calcolata applicando il coefficiente previsto per le automobili a benzina, cioè il coefficiente Kv 2.4, con la conseguenza che ammonterebbe a fr. 424.50.

                                         Il ricorrente lamenta una disparità di trattamento rispetto ai veicoli a benzina, considerato il fatto che nel Canton Ticino non ci sono stazioni di rifornimento di bioetanolo. Avrebbe inoltre appreso dalla Sezione della circolazione che nel 2024 sarebbero stati in circolazione solo una trentina di veicoli rientranti nella categoria “benzina/bioetanolo” e perlopiù si tratterebbe di veicoli di lusso, che provocherebbero un impatto ambientale molto più elevato rispetto alla sua vettura. Non ritiene pertanto giustificata l’esistenza di una categoria ad hoc per un numero così limitato di veicoli. Richiama poi l’art. 3 lett. d dell’Ordinanza del DATEC del 5 luglio 2024 concernente le specifiche relative all’indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri (OEE-AAT; RS 730.022.2), secondo cui l’equivalente benzina per le automobili alimentate con miscela di carburante (E85) si calcolerebbe con un coefficiente di 0.72, quindi inferiore e non superiore rispetto ai veicoli a benzina. A suo avviso, anche senza mettere in discussione la classificazione delle automobili prevista dall’art. 1c LIC, una deroga potrebbe fondarsi sull’art. 6 lett. d LIC, che consente al Consiglio di Stato di concedere l’esonero totale o parziale per i veicoli a motore mossi con tecniche di trazione o combustibili alternativi che permettono una migliore efficienza energetica ed ambientale.

                                  E.   Nelle sue osservazioni del 16 maggio 2025, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e sottolinea che le categorie di carburante sono definite a livello federale, all’art. 75 cpv. 1 dell’Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC; RS 741.51) “e non possono quindi essere modificate dalla Sezione della circolazione a prescindere dal numero di veicoli immatricolati in ogni singola categoria”.

Diritto

                                   1.   Il ricorrente contesta il calcolo dell’imposta di circolazione, relativa all’immatricolazione del suo veicolo a motore Saab 9-3 2.0 BioPower. La Sezione della circolazione ha infatti applicato il coefficiente CO2 (vettore energetico) Kv relativo ai veicoli a Benzina/Alcol (Etanolo), mentre a suo avviso sarebbe giustificata l’applicazione di quello relativo ai veicoli a benzina.

                                   2.   2.1.

                                         L’art. 105 cpv. 1 prima frase della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) riserva il diritto dei Cantoni di istituire l’imposta sui veicoli e di riscuotere tasse. Per quanto riguarda i rapporti intercantonali, i veicoli il cui luogo di stanza è trasferito in un altro Cantone possono essere tassati dal nuovo Cantone di stanza a partire dal giorno in cui il veicolo è provvisto o avrebbe dovuto essere provvisto della licenza di circolazione e delle targhe del nuovo Cantone di stanza. Il Cantone di precedente stanza rimborsa le imposte che ha riscosso dopo detto giorno (art. 105 cpv. 2 LCStr).

                                         L’imposta cantonale sui veicoli è un’imposta e non un tributo causale (DTF 99 Ia 535 consid. 3b).

                                         2.2.

                                         L’art. 1 cpv. 1 LIC prevede che ogni licenza di circolazione comporti il pagamento di una imposta annuale.

                                         Secondo l’art. 1 cpv. 1 lett. e LIC, per le automobili sino a 3500 kg e le automobili pesanti l’imposta annuale si calcola con la seguente formula:

                                         ((massa a vuoto x 0.1) + (kW x coefficiente CO2 (Kv)) x coefficiente cantonale (K).

                                         L’art. 1b LIC stabilisce che il coefficiente cantonale (K) sia fissato a 1.

                                         Per quanto concerne il coefficiente CO2 (vettore energetico) Kv, l’art. 1c LIC dispone che abbia i valori indicati nella sottostante tabella.

Codice

Descrizione

Kv

B

Benzina

2.4

C

Benzina/Elettrico

1.4

D

Diesel

2.5

E

Elettrico

0.2

F

Diesel/Elettrico

1.9

G

Gas (CNG/GPL)

2.9

J

Alcol (Etanolo)

2.8

K

Benzina/Alcol (Etanolo)

3.9

L

Gas di petrolio liquefatti (LPG)

2

M

Metanolo

0.7

N

Gas naturale (CNG)

1.9

P

Petrolio

0.7

R

Elettrico con RE (Range Extender)

0.4

U

Altri carburanti

2.7

W

Idrogeno

0.7

X

Idrogeno/Elettrico

0.2

Y

Gas naturale (CNG) / Benzina

1.9

Z

Gas di petrolio liquefatti (LPG)/Benzina

2.2

                                         2.3.

                                         La modalità di calcolo dell’imposta di circolazione, prevista dagli articoli 1 cpv. 1 lett. e, 1b e 1c LIC, è stata adottata dal Gran Consiglio con la legge dell’11 dicembre 2023, entrata in vigore il 1° gennaio 2024.

                                         Come emerge dai materiali legislativi, la citata formula di calcolo è stata definita da un “tavolo tecnico”, coordinato dalla Sezione della circolazione e composto dai rappresentanti di UPSA, TCS, ACS, CarrosserieSuisse (Ticino) e Divisione dell’ambiente, con l’obiettivo di “garantire una parità di trattamento sia oggi sia negli anni a venire” (Messaggio del Consiglio di Stato 8342 del 18 ottobre 2023, Modifica della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977, n. 5, p. 5).

                                         Per quanto concerne in particolare il coefficiente CO2 (vettore energetico) Kv, si è voluto tener conto del fatto che le emissioni dipendono non solo dalla potenza espressa dal motore ma anche dal vettore energetico utilizzato dal veicolo per generare la potenza. Per questo motivo la potenza viene moltiplicata con il fattore Kv, che dipende dal vettore energetico.

                                         Il fattore Kv, per ogni genere di carburante, lo si è ottenuto tramite il dato medio delle emissioni di CO2 del parco veicoli circolante in Ticino con omologazione WLTP degli ultimi tre anni. Detto dato lo si è arrotondato alla decina e lo si è diviso per 100. Per evitare un risultato pari a 0, per i veicoli a propulsione puramente elettrica (esenti da emissioni di CO2) si è definito un valore Kv pari a 0.7. Di riflesso, agli altri vettori energetici si aggiunge 0.7 al relativo dato medio delle emissioni di CO2 per ottenere il coefficiente Kv. Per i veicoli a propulsione elettrificata (Codice C, E, F), si è inoltre applicata una riduzione speciale di 0.5 così da promuoverli ulteriormente. Per questo, ad esempio, il coefficiente Kv è di 0.2 per le vetture elettriche (Rapporto di maggioranza n. 8342 R1 del 28 novembre 2023 della Commissione gestione e finanze sul messaggio 18 ottobre 2023 concernente la modifica della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977, n. 6, p. 4).

                                         2.4.

                                         Il disegno di legge governativo prevedeva che i valori del coefficiente CO2 (vettore energetico) Kv fossero indicati nel Regolamento di applicazione della LIC.

                                         Il Parlamento ha tuttavia approvato un emendamento, allo scopo di inserire i valori del coefficiente Kv nella legge stessa e non nel Regolamento. È stato così introdotto il citato art. 1c LIC (Verbali del Gran Consiglio, Anno 2023/2024, seduta XV: lunedì 11 dicembre 2023 – pomeridiana, p. 2205).

                                   3.   3.1.

                                         La Sezione della circolazione ha correttamente calcolato l’imposta annuale dovuta dal ricorrente in relazione al veicolo Saab 9-3 2.0 BioPower, considerando che quest’ultimo rientra fra i veicoli alimentati con benzina / alcol (etanolo). Il codice K figura effettivamente anche nella scheda di approvazione del modello di automobile in questione.

                                         Non può conseguentemente essere ammessa l’applicazione del coefficiente CO2 riservato ai veicoli a benzina (codice B), indipendentemente dal fatto che l’insorgente sostenga di alimentare la propria automobile prevalentemente con benzina, a causa della mancanza di stazioni di rifornimento di etanolo nel Canton Ticino.

                                         3.2.

                                         Né l’autorità di tassazione né l’autorità giudiziaria possono peraltro mettere in discussione il coefficiente 3.9, previsto all’art. 1c LIC per i veicoli a benzina/alcol. Come ricordato, è stato lo stesso Gran Consiglio a voler inserire la tabella in questione nella legge in senso formale, invece di delegarne l’elaborazione e l’aggiornamento al Consiglio di Stato, come aveva proposto quest’ultimo nel disegno di legge. Indipendentemente dalla consistenza delle critiche rivolte alla definizione dei valori risultanti dalla tabella dell’art. 1c LIC, tali valori sono dunque vincolanti.

                                         3.3.

                                         Quanto alle critiche del ricorrente nei confronti del valore attribuito dal legislatore cantonale al coefficiente CO2 per i veicoli a benzina/alcol, le stesse si fondano sul presupposto che la categoria delle automobili alimentate a benzina/alcol comprenda solo una trentina di veicoli, di cui “solo circa 5 comparabili al [suo]” e per il resto appartenenti “alla categoria veicoli di lusso di cilindrata e impatto ambientale nettamente superiori”. Questa “sproprorzione” falserebbe a suo dire “la media dei coefficienti Kv della categoria” e penalizzerebbe i “pochi veicoli più efficienti”.

                                         Ora, la tesi in questione non è suffragata da alcun riscontro documentale, ma scaturisce da una personale interpretazione dell’insorgente, convinto del fatto che il suo veicolo sia poco inquinante.

                                         3.4.

                                         Formalmente, neppure il ricorrente pretende che l’art. 1c LIC sia in contrasto con il diritto federale. Tuttavia, fa riferimento all’art. 3 lett. d OEE-AAT, secondo cui l’equivalente benzina per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con miscela di carburante (E85) è calcolato come segue: consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km × 0,72. La conclusione del contribuente è che “a livello federale il coefficiente di confronto, applicato alla [sua] categoria risulta inferiore (0,72) del 28% a quello della benzina, e non maggiorato del 63% come a livello cantonale”.

                                         Ora, l’art. 4 lett. d OEE-AAT prevede invece che l’equivalente benzina per l’energia primaria per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con miscela di carburante E85 sia calcolato come segue: consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km × 1,67.

                                         Per calcolare le categorie di efficienza, a partire dal 2012 i veicoli non vengono più valutati sulla base del consumo finale di energia (“tank-to-wheel”), ma sulla base dell’intera catena energetica, ovvero, dalla fonte energetica fino alla ruota (“well-to-wheel”). Affinché sia possibile compararli, i consumi di energia primaria di sistemi di propulsione alimentati con diversi vettori energetici (benzina, diesel, gas, energia elettrica, ecc.) vengono convertiti in equivalente benzina. Ha così origine l’equivalente benzina per l’energia primaria (cfr. Ufficio federale dell’energia, FAQ - EtichettaEnergia per le automobili: https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/efficienza/mobilita/automobili/faq.html; sito consultato il 04.09.2025).

                                         L’equivalente benzina per l’energia primaria tiene dunque conto non solo del contenuto energetico dei carburanti o del consumo di energia del veicolo, ma anche dell’energia primaria utilizzata per produrre l’energia o il carburante.

                                         Il bioetanolo (E85) presenta il più alto equivalente benzina per l’energia primaria. Ciò dipende in larga misura dal fatto che presuppone la produzione di legna nelle foreste (Ufficio federale dell’energia, Étiquette-énergie pour les voitures de tourisme: indicateurs environnementaux 2025 de la production d’électricité et de carburant, rapport du 4 juin 2025, p. 16).

                                         Senza che sia necessario approfondire la questione, si può ritenere che gli argomenti portati dal ricorrente per avvalorare la sua tesi non siano convincenti.

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    580.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-   ; -  .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2025.112 — Ticino Camera di diritto tributario 24.09.2025 80.2025.112 — Swissrulings