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Ticino Camera di diritto tributario 25.09.2025 80.2025.109

25 septembre 2025·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·3,594 mots·~18 min·4

Résumé

Procedura: riscossione, interessi di ritardo, pagamento acconti con numero di riferimento errato, restituzione degli importi ad un’altra persona, annullamento

Texte intégral

Incarto n. 80.2025.109

Lugano 25 settembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1  rappr. dall’  RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 8 maggio 2025 contro la decisione del 7 aprile 2025 in materia di riscossione interessi di ritardo IC 2019.

    Fatti

                                  A.   Il 30 aprile 2019 l’RS 1 (UEC) ha inviato ai coniugi RI 1 e RA 1 la richiesta d’acconto dell’imposta cantonale 2019, per un importo totale di fr. 11'115.–, suddiviso in tre rate di fr. 3'705.– ciascuna.

                                         Il 29 maggio 2019 RA 1 ha ordinato alla sua banca di versare all’UEC l’importo di fr. 11'115.–, con la causale “Acconto Icant 19”, indicando il numero di riferimento 3 03475 86004 17285.

                                         Con decisione dell’11 aprile 2024, l’Ufficio di tassazione di Lugano ha notificato ai contribuenti la tassazione IC 2019, commisurando l’imposta dovuta in fr. 53'135.40.

                                         Il 27 aprile 2024 l’UEC ha inviato ai contribuenti un conteggio d’imposta, da cui risultava un’eccedenza a loro favore di fr. 27'075.80. Dal debito d’imposta di fr. 53'135.40 era stato infatti dedotto l’importo di fr. 80'211.20, corrispondente all’imposta preventiva accreditata.

                                  B.   Il 18 giugno 2024 l’UEC ha inviato ai contribuenti un conteggio, con il quale ha posto a loro carico interessi di ritardo nella misura di fr. 1'095.35, per il fatto che “i termini fissati per il pagamento dell’imposta cantonale 2019 non [erano] stati rispettati”.

                                         Con email del 28 giugno 2024, RA 1 si è rivolta all’UEC, affermando che il 29 maggio 2019 era stato da lei accreditato l’importo di fr.11'115.– quale acconto dell’imposta cantonale 2019. Non avendo trovato tale importo nel conteggio del conguaglio, chiedeva all’autorità di riscossione “a quale imposta per quale anno tale importo è stato accreditato”.

                                         Il 1° luglio 2024 l’UEC ha comunicato alla contribuente che non gli risultava alcun pagamento di quell’importo a quella data e la invitava a inviare copia della conferma bancaria del pagamento “per effettuare una verifica contabile”.

                                         Con email del 4 luglio 2024, la contribuente ha inviato copia dell’ordine di pagamento, rilevando che “il conto è corretto, invece è errato il no. di referenza”. Ha chiesto inoltre di inviarle il calcolo degli interessi sia per l’imposta cantonale sia per l’imposta federale diretta.

                                         Il 5 luglio 2024 l’UEC ha inviato i conteggi richiesti e ha informato la contribuente che per il versamento dell’importo di fr. 11'115.– “aveva utilizzato il riferimento dell’imposta cantonale 2017 a nome di __________ numero di controllo __________ ed in data 12.09.2019 l’importo era stato restituito”.

                                         La contribuente ha chiesto su quale conto fosse stato rimborsato l’importo in questione, in quanto non le risultava che fosse stato “ritornato sul suo conto, ossia sul conto da cui è inizialmente partito il pagamento come da ordine in allegato”.

                                         Il 10 luglio 2025 l’autorità di riscossione ha precisato che la restituzione era avvenuta “tramite assegno postale in data 12.07.2019” e che “la riscossione dell’assegno è avvenuta in data 12.08.2019”.

                                  C.   Con reclamo dell’11 luglio 2024, i coniugi RI 1 e RA 1 hanno impugnato il conteggio degli interessi di ritardo.

                                         Il 27 marzo 2019 la reclamante avrebbe avuto “accesso all’e-banking anche di sua madre __________” ed avrebbe “proceduto per conto della signora __________ (no contr. __________) al versamento del conguaglio imposte cantonali 2017 di CHF 1'890.– dovute da quest’ultima tramite versamento e-banking dal conto privato intestato alla signora __________ immettendo in no. di riferimento indicato nella fattura di conguaglio __________”.

                                         Ricevuta poi la richiesta di pagamento dell’acconto delle imposte cantonali 2019 dei coniugi RI 1 e RA 1, quest’ultima, il 29 maggio 2019, “ha provveduto a versare l’importo di CHF 11'115.– dal proprio conto privato tramite e-banking all’Ufficio esazione e condoni, indicando come motivo di pagamento «imposte cantonali 2019», ma lasciando erroneamente il no. di riferimento per le imposte cantonali 2017 __________ pagate per conto di sua madre due mesi prima”. All’insaputa della reclamante, l’importo di fr. 11'115.– sarebbe di conseguenza stato attribuito “alla partita fiscale imposta cantonale 2017 __________” e poi restituito “erroneamente” a quest’ultima, “sebbene il conto bancario da cui era originato il pagamento dell’importo pagato in eccesso era quello della Signora __________ e non quello della signora __________. Solo ricevendo il conteggio degli interessi di ritardo, la reclamante si sarebbe accorta che non era stato computato l’acconto di fr. 11'115.–.

                                         I reclamanti contestavano pertanto l’addebito degli interessi di ritardo, sia in considerazione del citato errore sia per il fatto che già il 18 aprile 2021 era stato accreditato alle imposte cantonali 2019 l’importo di fr. 80'211.20, corrispondente all’imposta preventiva, “e di conseguenza da tale data il Cantone disponeva di un importo che eccedeva l’imposta cantonale effettivamente dovuta 2019 dell’importo di fr. 27'075.80”. Inoltre, a causa dell’errore commesso dall’UEC, che aveva restituito l’acconto alla madre della reclamante, i contribuenti non avevano potuto disporre dell’importo in questione.

                                  D.   Con decisione del 7 aprile 2025, l’UEC ha respinto il reclamo. Secondo l’autorità di riscossione, l’interesse di ritardo “è di carattere oggettivo e si applica in tutti i casi di mancato pagamento nei termini previsti, salvo situazioni di forza maggiore, che in questo caso non sussistono”. Nella fattispecie, il versamento era stato “accreditato sul conto e/o partita fiscale corretta” e “l’autorità fiscale non può essere ritenuta responsabile dell’errore”. Il fisco ha anche sottolineato che la madre della reclamante, incassando l’assegno, “non si è posta alcuna domanda”, cosa “particolarmente sorprendente, considerato che ha ricevuto un rimborso di CHF 11'115.– a fronte di un dovuto d’imposta di soli CHF 1'890.–”. A suo avviso, l’autorità fiscale “deve presumere che un versamento effettuato con un determinato numero di riferimento sia attribuibile al contribuente cui tale riferimento appartiene”.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla moglie RA 1, chiede l’annullamento del conteggio degli interessi di ritardo. Richiama una sentenza del Tribunale federale, secondo cui, se gli acconti sono stati erroneamente versati utilizzando le cedole di versamento relative ad un periodo d’imposta precedente e sono quindi rimborsati al contribuente invece di essere riversati all’anno corretto, non sono dovuti interessi di ritardo (sentenza 2C_239/2014 consid. 3). Nel caso concreto, l’importo versato nei termini dai contribuenti sarebbe stato riversato dal fisco ad una terza persona. Non vi sarebbe alcuna base legale per la richiesta di interessi di ritardo in caso di versamento entro la scadenza, utilizzando un numero di riferimento errato. In base al principio della buona fede, ricevendo il versamento di un’imposta già saldata da tempo, il fisco non avrebbe potuto intendere che il contribuente volesse pagare per conto della madre le sue imposte cantonali del 2017. L’UEC avrebbe dovuto “verificare la provenienza del versamento e il motivo per il quale è stato fatto”. Sarebbero lesi anche il principio di proporzionalità e il senso di giustizia, se si considera che l’imposta preventiva di fr. 80'211.20, accreditata al conto delle imposte cantonali 2019, “non soggiace ad alcun obbligo di interesse remunerativo a favore dei contribuenti”. Ai contribuenti non potrebbe neppure essere imputata la responsabilità per il fatto che __________ abbia proceduto all’incasso dell’assegno inviatole erroneamente dall’UEC.

                                  F.   Nelle sue osservazioni del 16 giugno 2025, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni propone di respingere il ricorso. La sentenza del Tribunale federale citata nel ricorso non sarebbe pertinente, poiché in quel caso il versamento, seppur con un numero di riferimento errato, era stato comunque ricevuto dal fisco e accreditato al contribuente, sebbene per un altro periodo fiscale. Qui invece la restituzione è avvenuta ad una terza persona. Contesta poi l’affermazione secondo cui non vi sarebbe una base legale per richiedere interessi di ritardo in caso di versamento con un numero di riferimento errato. L’art. 243 LT non ammetterebbe infatti eccezioni per errori del contribuente. Il fisco nega poi la violazione dei principi della buona fede e della proporzionalità, obiettando che l’UEC non potrebbe essere “tenuto a verificare la plausibilità di ogni singolo versamento”. Al contrario, dovrebbe partire dal presupposto che le informazioni fornite dal contribuente siano corrette.

                                  G.   Il ricorrente ha replicato in data 18 luglio 2025. La legge non prevederebbe l’obbligo di indicare il numero di riferimento in occasione del versamento di acconti. Nel caso concreto, sarebbe stato indicato quale motivo del pagamento imposte cantonali 2019. L’imputazione alla partita fiscale di un terzo contribuente sarebbe stata effettuata dai “sistemi automatizzati che processano le transazioni”. La sentenza citata nel ricorso sarebbe pertinente, poiché anche in questo caso sarebbe stato usato un numero di riferimento errato, solo che il fisco avrebbe attribuito il pagamento non ad un altro periodo fiscale ma ad un altro contribuente.

                                         L’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ha preso posizione il 4 agosto 2025, contestando le argomentazioni della replica. Sostiene in particolare che, “in un sistema di pagamenti di massa, l’identificazione mediante numero di riferimento è il criterio principale e più affidabile” e che “a fronte di un numero di riferimento valido, l’amministrazione non solo può, ma deve presumere che l’intenzione del pagatore corrisponda ai dati forniti”.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l’art. 241 cpv. 5 LT, contro i conteggi definitivi è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227 LT.

                                         I rimedi giuridici contro le decisioni in materia di riscossione dell’imposta sono stati introdotti con la legge cantonale del 23 marzo 2015, in vigore dal 1° gennaio 2015. In seguito ad una sentenza della Camera di diritto tributario, secondo cui il diritto alla via giudiziaria (art. 29a Cost.) impone di ammettere la possibilità di sottoporre al giudizio di un tribunale le contestazioni che concernono le richieste di conguaglio dell’imposta cantonale e comunale (sentenza CDT n. 80.2013.166 del 4 giugno 2014, in RtiD II-2014 n. 12t), il legislatore cantonale ha disciplinato il diritto di contestare, mediante reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario, i fattori fiscali correlati con la decisione di tassazione quali i conteggi definitivi, segnatamente il conguaglio d’imposta e il conteggio degli interessi (cfr. Messaggio 7042 del 4 febbraio 2015, Proposte di modifiche della Legge tributaria cantonale del 21 giugno 1994, p. 6).

                                         1.2.

                                         Contro il conteggio degli interessi di ritardo, inviato dall’UEC ai coniugi RI 1 e RA 1 il 18 giugno 2024, i contribuenti hanno interposto reclamo alla stessa autorità di riscossione. Contro la decisione del 7 aprile 2025, con cui l’UEC ha respinto il reclamo, RI 1 è legittimato ad interporre ricorso alla Camera di diritto tributario.

                                   2.   2.1.

                                         L’imposta ordinaria scade, di regola, al termine fissato dal Consiglio di Stato, il quale può anche prevedere la scadenza di singole rate di acconto (art. 240 cpv. 1 LT).

                                         L’art. 241 cpv. 1 LT prevede che l’imposta sia riscossa conformemente alla tassazione.

                                         Per l’art. 241 cpv. 2 LT l’imposta ordinaria è riscossa in rate sulla base della dichiarazione d’imposta, dell’ultima tassazione o dell’importo presumibilmente dovuto.

                                         L’art. 241 cpv. 3 LT dispone che le imposte riscosse in rate siano conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva.

                                         Secondo l’art. 241 cpv. 4 LT, se l’importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza. Se vi è un’eccedenza, questa è rimborsata con un interesse rimunerativo fissato dal Consiglio di Stato. L’autorità di riscossione emette i relativi conteggi definitivi. Resta riservata la facoltà, nei limiti legali, di effettuare compensazioni con altre imposte scadute.

                                         2.2.

                                         L’art. 1 cpv. 1 del Decreto esecutivo del 12 dicembre 2018 concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2019 prevede che la riscossione dell’imposta ordinaria diretta dovuta per l’anno fiscale 2019 abbia luogo in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell’importo presumibilmente dovuto o in base all’ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.

                                         Per l’art. 1 cpv. 2 del Decreto le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

                                         L’art. 1 cpv. 3 del Decreto fissa i seguenti termini di scadenza delle singole rate dell’imposta ordinaria diretta:

                                         per la I     rata di acconto il 1° maggio 2019

                                         per la II    rata di acconto il 1° luglio 2019

                                         per la III   rata di acconto il 1° settembre 2019

                                         rata a conguaglio a partire dal 2020, alla data d’intimazione del conteggio.

                                         2.3.

                                         Per l’art. 243 cpv. 1 LT il debitore dell’imposta deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, un interesse di ritardo fissato dal Consiglio di Stato.

                                         Secondo l’art. 243 cpv. 2 LT, l’interesse è dovuto anche in caso di tassazione provvisoria parziale, di reclamo o di ricorso.

                                         L’art. 6 cpv. 1 del Decreto esecutivo del 12 dicembre 2018 stabilisce che, se l’ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.5%.

                                         2.4.

                                         Per gli importi d’imposta che non sono stati versati entro il termine stabilito, il debitore è pertanto tenuto a pagare – senza diffida – interessi di ritardo. Tali interessi non rappresentano, per la loro natura, una sanzione o una pena né nel diritto pubblico né nel diritto privato. La loro giustificazione risiede piuttosto nella perdita di interessi subita dal creditore e nel guadagno che consegue il debitore. Nel caso di imposte periodiche, gli interessi di ritardo sono dovuti sia se le rate d’acconto (previste dalla legge) non sono pagate o lo sono in ritardo sia se viene pagato in ritardo il conguaglio finale (Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, 3a edizione, Zurigo 2024, § 25, n. 28, p. 403 e giurisprudenza citata).

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso in esame, non è contestato il fatto che il 29 maggio 2019 RA 1 abbia ordinato alla sua banca di versare all’UEC l’importo di fr. 11'115.–, con la causale “Acconto Icant 19”, indicando il numero di riferimento __________, che concerneva l’imposta cantonale 2017 di __________. È pure accertato che l’importo in questione è stato restituito a quest’ultima “tramite assegno postale in data 12.07.2019” e che “la riscossione dell’assegno è avvenuta in data 12.08.2019”.

                                         3.2.

                                         Nella sentenza 2C_239/2014 del 9 febbraio 2015, il Tribunale federale si è occupato del caso di un contribuente friburghese che aveva pagato le rate d’acconto dell’imposta cantonale per il periodo fiscale 2011, utilizzando bollettini di versamento con il numero di riferimento relativo al periodo fiscale 2008. Gli importi versati gli erano così stati rimborsati. Il fisco cantonale aveva infine preteso il pagamento di interessi di ritardo.

                                         La Suprema Corte ha dapprima ricordato che i crediti di rate d’acconto di pretese fiscali si estinguono se l’adempimento avviene al tempo giusto, nel luogo giusto e secondo le modalità previste dalla legge. Nella misura in cui il diritto tributario non contiene disposizioni proprie sull'estinzione del credito fiscale mediante adempimento, si applicano a titolo di diritto pubblico le disposizioni relative a crediti simili, in particolare le disposizioni del CO sull’adempimento e sull’estinzione dei crediti (consid. 3.1). Nel caso in esame, il diritto cantonale applicabile non esigeva dal contribuente che, nel versamento delle rate d’acconto, indicasse il numero di riferimento. Si trattava pertanto di stabilire se, pagando le rate d’acconto per il 2011 mediante bollettini di versamento che riportavano il numero di riferimento del periodo fiscale 2008, il contribuente avesse estinto il debito fiscale mediante adempimento (consid. 3.3).

                                         Il fatto di pagare acconti utilizzando bollettini di versamento recanti il numero di riferimento di un determinato periodo fiscale, secondo l’Alta Corte si potrebbe considerare come una dichiarazione della volontà del contribuente di pagare acconti per questo periodo fiscale (art. 86 cpv. 1 CO). Se tale dichiarazione di volontà non coincide con la volontà effettiva del contribuente, allora le deve essere attribuito il significato che gli spetta in base al principio della buona fede. La dichiarazione deve dunque essere interpretata come il destinatario poteva e doveva comprenderla in buona fede, nelle circostanze concrete.

                                         Nel caso in esame, quando il ricorrente aveva pagato le sue rate d’acconto per il 2011, non aveva più debiti per le imposte del 2008. Il fisco cantonale non poteva pertanto interpretare in buona fede il versamento di acconti tramite bollettini di versamento con il numero di riferimento del periodo fiscale 2008 nel senso che il contribuente volesse pagare acconti per questo periodo fiscale. Le disposizioni del diritto privato sull’estinzione di crediti mediante adempimento nel caso in cui vi siano più debiti da pagare (art. 86 s. CO) non si opponevano pertanto, secondo il Tribunale federale, all’estinzione del credito relativo alle rate d’acconto per il periodo fiscale 2011. Di conseguenza, il ricorso è stato accolto, riconoscendo che gli interessi di ritardo non erano dovuti (consid. 3.4).

                                         3.3.

                                         Nella sentenza 9C_779/2017 del 9 aprile 2018, la Suprema Corte è stata confrontata con il caso di una società, che era debitrice di contributi non pagati per fr. 10'728.35 nei confronti dell’istituzione di previdenza del suo personale. Il 26 aprile 2016 aveva versato l’importo di fr. 3'000.–, utilizzando un bollettino di versamento di un’altra società, a sua volta affiliata allo stesso istituto di previdenza. Quest’ultimo aveva accreditato l’importo ricevuto al conto della seconda società. L’11 maggio 2016 l’assicuratore aveva fatto notificare alla prima società un precetto esecutivo per l’importo di fr. 10'728.35. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo aveva rigettato l’opposizione della debitrice per l’intero importo. La società ha allora interposto ricorso al Tribunale federale, chiedendo di ridurre il debito di 3'000 franchi.

                                         I giudici supremi hanno argomentato che, se vi sono più rapporti di debito e credito tra le stesse parti, il datore di lavoro che paga i contributi all’istituto di previdenza non deve solo provare di aver pagato, ma anche che il pagamento si riferiva al credito per il quale è stato chiamato in causa. Se invece un creditore vanta più crediti nei confronti di diversi debitori, nell’ambito delle transazioni commerciali si presume, in base all’esperienza comune, che i pagamenti dei rispettivi debitori siano destinati all’estinzione dei propri debiti (consid. 2 e giurisprudenza citata). 

                                         Richiamando la sentenza 2C_239/2014 del 9 febbraio 2015 consid. 3.4 (v. supra, consid. 3.2), il Tribunale federale ha affermato che l’utilizzo di un bollettino di versamento errato non è comunque determinante per l’attribuzione di un pagamento in entrata, se il beneficiario non poteva presumere in buona fede che la dichiarazione di volontà del debitore, espressa mediante il numero di riferimento, corrispondesse alla sua reale volontà (consid. 4.2.1).

                                         I giudici federali hanno accolto il ricorso della società, argomentando che il tribunale cantonale aveva violato il diritto federale, presumendo che con il versamento litigioso fosse stato estinto un debito di terzi, senza approfondire la discrepanza fra la provenienza del bonifico e il beneficiario del pagamento dei contributi. Il debito della ricorrente nei confronti dell’istituto di previdenza, che aveva promosso la procedura esecutiva, è stato così ridotto nella misura di 3'000 franchi (consid. 4.3).

                                         3.4.

                                         Dalla citata giurisprudenza del Tribunale federale si ricavano le seguenti indicazioni.

                                         In primo luogo, il diritto tributario non contiene disposizioni esaustive in merito all’estinzione dei crediti d’imposta. Trovano pertanto applicazione le disposizioni del CO sull’adempimento e sull’estinzione dei crediti. Per il caso in cui un contribuente abbia diversi debiti nei confronti del fisco, si applicano gli articoli 86 e 87 CO.

                                         In base a queste disposizioni, il fatto che un contribuente utilizzi bollettini di versamento recanti il numero di riferimento di un determinato periodo fiscale giustificherebbe la presunzione che il contribuente voglia pagare acconti per questo periodo fiscale. Se tale dichiarazione di volontà non coincide con la volontà effettiva del contribuente, allora le deve essere attribuito il significato che gli spetta in base al principio della buona fede. La dichiarazione deve dunque essere interpretata come il fisco poteva e doveva comprenderla in buona fede, nelle circostanze concrete.

                                         Se un contribuente impiega dei bollettini recanti un numero di riferimento di un periodo fiscale per il quale non ha più debiti scoperti, il fisco non può presumere in buona fede che abbia voluto pagare acconti per questo periodo fiscale.

                                         Nel caso in cui un creditore vanti più crediti nei confronti di diversi debitori, si presume che il pagamento di un debitore sia destinato all’estinzione dei propri debiti. In presenza di una discrepanza fra la provenienza del bonifico e la persona che beneficia del pagamento, il creditore non può presumere che con il versamento sia stato estinto un debito di terzi, senza approfondire la questione.

                                         3.5.

                                         Ora, tornando alla fattispecie in discussione, è acclarato che l’autorità di riscossione, ricevuto il bonifico in discussione, ha constatato che l’imposta cui si riferiva il numero di riferimento indicato sul bollettino di versamento, era stata già integralmente pagata. Inoltre, la stessa contribuente non aveva più debiti fiscali scoperti. L’UEC non sembra invece essersi interrogato in merito al fatto che il bonifico non proveniva da un conto bancario della contribuente a cui riconduceva il numero di riferimento, bensì da quello di una terza persona. Ha invece presunto che questa terza persona avesse fatto un versamento a favore della contribuente in questione. Non essendovi debiti fiscali scoperti, ha inviato a quest’ultima un assegno per l’importo corrispondente al versamento ricevuto.

                                         Tenuto conto della giurisprudenza precedentemente citata, tuttavia, questo modo di procedere non è conforme con il diritto applicabile.

                                         In primo luogo, il fatto che il debito fiscale, corrispondente al numero di riferimento figurante sul bollettino di versamento impiegato, fosse già stato estinto sarebbe stato sufficiente per indurre l’UEC a concludere che il bonifico non era destinato a coprire quel debito fiscale. In buona fede, doveva supporre che il versamento servisse per estinguere un altro debito. D’altra parte, quale causale del versamento l’ordinante aveva indicato “Acconto Icant 2019”, cosa che sarebbe stata sufficiente per concludere che il bonifico non aveva alcuna relazione con le imposte del 2017.

                                         In secondo luogo, il fatto che il bonifico provenisse da un conto bancario, di cui era titolare una persona diversa da quella cui riconduceva il numero di riferimento impiegato, già di per sé non giustificava la presunzione che chi aveva ordinato il pagamento volesse estinguere il debito di un’altra persona e non uno proprio. A maggior ragione, doveva essere indotto ad escludere l’ipotesi del pagamento a favore di una terza persona, alla luce del fatto che i debiti fiscali di questa terza persona (in casu, la madre dell’ordinante) erano già stati estinti e, comunque, l’importo bonificato eccedeva ampiamente tali debiti.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, non si può condividere il giudizio dell’autorità di esazione, che ha escluso che con il bonifico del 29 maggio 2019 la moglie del ricorrente avesse estinto il debito corrispondente alle rate d’acconto dell’imposta cantonale 2019. Di conseguenza, non si giustifica la decisione di porre a carico dei contribuenti gli interessi di ritardo.

                                   4.   Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Per quanto concerne le ripetibili, sebbene l’avv. RA 1 assuma la funzione solo di rappresentante contrattuale del marito, si deve comunque ritenere che abbia agito in una causa propria, in quanto è debitrice solidale degli interessi di ritardo litigiosi. Non ha quindi diritto alle ripetibili.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 7 aprile 2025 è riformata nel senso che i contribuenti non sono debitori di interessi di mora.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorn

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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