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Ticino Camera di diritto tributario 02.07.2025 80.2024.192

2 juillet 2025·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·4,237 mots·~21 min·3

Résumé

Imposta sugli utili immobiliari: differimento dell’imposizione, ricomposizione particellare, piano particolareggiato, espropriazione con conguaglio in denaro

Texte intégral

Incarto n. 80.2024.192

Lugano 2 luglio 2025          

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Cristiana Balestra Gamboni

parti

 RI 1  rappr. da:   RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 20 settembre 2024 contro la decisione del 26 agosto 2024 in materia di imposta sugli utili immobiliari.

Fatti

                                  A.   a.

                                         I fratelli __________ e RI 1 erano comproprietari nella misura del 50% delle part. n. __________, n. __________ e n. __________ RFD __________.

                                         Il Comune di __________ era proprietario della part. n. __________ RFD __________, mentre la Fondazione __________ era proprietaria delle part. n. __________ e n. __________ RFD __________.

                                         b.

                                         Nella seduta del 25 febbraio 1992, il Consiglio comunale di __________ adottava il “Piano Regolatore del Comune di __________, Sezione di __________ – PP2 – Piano Particolareggiato della zona __________ Norme di attuazione” (di seguito: PP2).

                                         Dopo essere stato pubblicato, il Piano Particolareggiato veniva approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. __________ del 10 febbraio 1994 (data della sua entrata in vigore).

                                         c.

                                         Nell’ottica dell’attuazione del PP2, il 12 gennaio 2012, il Comune di __________, la Fondazione __________ e i fratelli RI 1 e __________ firmavano una “Convenzione di espropriazione/impropriazione, rettifica confini, costituzione di servitù prediali e personali”. Dall’istromento notarile n. __________ redatto dall’avv. __________ si evince che per quanto concerneva le espropriazioni/impropriazioni, i fratelli __________ hanno ceduto al Comune di __________

·           384 mq staccati dalla part. n. __________ RFD __________ e

·           71 mq staccati dalla part. n. __________ RFD __________, andando a formare la nuova part. n. __________ di 455 mq.

                                         Nel contempo, il Comune di __________ ha ceduto ai fratelli __________, che ricevevano in comproprietà di ½ ciascuno, la part. n. __________ di 378 mq, che veniva aggiunta alla part. n. __________ RFD __________ già in comproprietà in ragione di ½ dei fratelli __________.

                                         Per quanto riguarda la rettifica dei confini, i fratelli __________ hanno ceduto alla __________ 43 mq staccati dalla part. n. __________ che venivano aggiunti alla part. n. __________ RFD __________. Da parte sua, la Fondazione __________ ha ceduto ai fratelli __________ 43 mq staccati dalla part. n. __________ ed aggiunti alla part. n. __________ RFD __________.

                                         Contestualmente sono state altresì costituite delle servitù prediali e personali tra il Comune di __________, la Fondazione __________ e i fratelli __________.

                                         Il risultato dei trasferimenti descritti è rappresentato nella planimetria seguente:

                                         d.

                                         Il 28 giugno 2012, RI 1 e __________hanno venduto alla __________ la part. n. __________ RFD __________, al prezzo di fr. 10'500'000.‑.

                                  B.   Il 14 febbraio 2013, l’avv. __________, rappresentante dei fratelli RI 1 e __________, ha presentato la Dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari relativa al trasferimento dei 455 mq della nuova part. n. __________ RFD __________.

                                         Il valore venale veniva definito in fr. 5'735.‑/mq “sulla base della vendita a […]__________ 28.06.2012” e i metri quadrati ceduti erano 455 (384 + 71) “che staccati dalla p. __________ [andavano] a formare la nuova p. __________ ceduta per espropriazione”.

                                         La Dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari (presentata in un unico esemplare per entrambi i fratelli) riportava i seguenti elementi:

__________ (½)

RI 1 (½)

Valore di alienazione

Valore risultante dall’atto notarile o dalla contrattazione

1'304'712.‑

1'304'712.-

Valore d’investimento

Valore di acquisto

530'382.-

Valore di stima di 20 anni fa

353'762.-

Costi di acquisto e di vendita

10'600.-

Utile imponibile totale

950’950.-

763’730.-

Imposta dovuta

38'038.-

45'823.80

                                  C.   Con decisione datata 26 ottobre 2015, l’RS 1 (di seguito: UT) ha notificato a RI 1 la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, commisurata in fr. 45’823.80, con la seguente motivazione:

                                         L’espropriazione della particella __________ di 455 mq realizzata dal Comune di __________ viene imposta ai sensi dell’art. 124 LT.

                                         Quale valore venale è stato considerato il prezzo pagato dalla __________ per l’acquisto della part. __________, pagato ai Signori __________ e RI 1 in ragione di Fr. 5'735.‑/mq, trasferimento iscritto a registro fondiario il 28.06.2012.

                                         Quale valore del precedente acquisto per […] la Signora RI 1 viene ammesso il prezzo di acquisto di fr. 2’331.35/mq (227.5 x 2'331.35) pagato l’11.05.1992.

                                  D.   Il 25 novembre 2015, RI 1, rappresentata dallo __________, ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, “in attesa di conoscere l’effettiva entità del valore espropriato per accordo tra le parti interessate o per decisione del tribunale cantonale d’espropriazione”.

                                  E.   Il 7 dicembre 2022, il Comune di __________, da una parte, e RI 1 e __________, dall’altra, hanno sottoscritto una convenzione “a piena definizione degli accordi relativi alla formazione della nuova Via __________ nel Quartiere di __________ […] con particolare riferimento a quanto già pattuito con rogito n. __________ di data 13 gennaio 2012 […] in particolare per quanto concerne «il risarcimento di 77 mq di sedime edificabile ricevuto in esubero dagli allora proprietari del mappale n. __________ signori RI 1 e __________»”. Le parti concordavano che

                                         per i 77 mq a suo tempo staccati dalla particella n. __________ RFD di __________ allora di proprietà di RI 1 e __________ e raggruppati al mappale n. __________ di proprietà del Comune di __________ è riconosciuta la seguente indennità:

-      Fr. 5'700.‑ il mq. x mq. 77                                             Fr.    438'900.00

-      Interessi usuali dal 13.01.2012 ad oggi (a corpo)           Fr.    106'100.00

                                         Per un totale di                                                                 Fr.    545'000.00

                                  F.   Con decisione del 26 agosto 2024, l’UT ha accolto parzialmente il reclamo contro la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, riducendo il valore di alienazione da fr. 1'304'712.‑ a fr. 1'296'750.‑, con la motivazione che “a conclusione degli innumerevoli scambi di corrispondenza […] viene ribadita l’imposizione quale esproprio a norma dell’art. 124 lett. i LT e il prezzo di cessione è rettificato in fr. 5’700/mq”. Di conseguenza, l’imposta dovuta ammontava a fr. 45'346.10.

                                  G.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ‑ rappresentata dall’avv. RA 1 ‑ si aggrava contro la suddetta decisione, chiedendo che l’imposta sull’utile immobiliare sia ridotta a fr. 7'145.55.

                                         Ricordato che “tutte [le] espropriazioni, impropriazioni e rettifiche di confine si sono rese necessarie – anzi sono state imposte – per attuare il piano particolareggiato PP2 relativo al comparto di __________ […], il quale prevede espressamente un piano delle espropriazioni e rettifica confini […] che coinvolge le proprietà della qui ricorrente”, l’insorgente rileva che “il risultato finale dei vari scambi di superficie avvenuti tra le parti, ha determinato un maggior esproprio a carico della ricorrente per mq 77, la cui determinazione del valore era stata demandata dalle parti al Tribunale competente”, Ne è scaturito, fra le parti, “un accordo sul prezzo dell’espropriazione a CHF 5'700 il mq, e meglio come codificato nella convenzione del 7 dicembre 2022 […], per un indennizzo totale di CHF 438'900.‑”.

                                         In considerazione del fatto che “il Comune di __________ ha dovuto procedere all’espropriazione della proprietà della ricorrente per rispettare le norme imperative dettate dal Piano Regolatore”, la ricorrente ritiene che “a torto” l’autorità di tassazione abbia “ritenuto di dover tassare tutti i trasferimenti oggetto dell’accordo, misconoscendo l’importanza e la portata dell’art. 125 LT, che sancisce inderogabilmente il differimento dell’imposizione”.

                                         Per l’insorgente “ne deriva dunque che quale unico oggetto di tassazione sull’utile immobiliare considerabile è l’esubero di esproprio di mq 77 a favore della Città di __________”. Con la conseguenza che “il calcolo dell’imponibile deve essere rivisto tenendo conto dei differimenti, del valore complessivo della quota espropriata, della comproprietà del terreno della ricorrente con il fratello __________, dei valori di investimento determinati dall’autorità fiscale, nonché dei costi di acquisto accertati”. Il valore complessivo dell’espropriazione ammonterebbe pertanto a fr. 438'900.‑ (5'700.‑ x 77 mq), di cui la metà a carico della ricorrente (fr. 219'450.‑). Deducendo da tale importo il valore di investimento determinato dall’autorità fiscale (fr. 2'331.35/mq) e applicando l’aliquota del 6%, l’imposta dovuta ammonterebbe quindi a fr. 7'145.55 e non a fr. 45'346.10, come invece stabilito dall’UT.

                                  H.   L’UT ha presentato le proprie osservazioni al ricorso il 25 settembre 2024, proponendone la reiezione.

                                         Per l’autorità di tassazione la fattispecie configura una permuta con conguaglio e pertanto deve essere imposta la cessione di 455 mq, ovvero “mq 384 + m2 71 derivanti dalle particelle __________ e __________ che sono andati a formare la nuova particella __________” di proprietà del Comune di __________. Contemporaneamente, “i contribuenti hanno beneficiato di un «improprio» di mq 378 […] che sono andati a completare i confini del mappale __________ già di loro proprietà”.

                                         Trattandosi di una “operazione [che] può essere ricondotta ai principi che regolano la permuta (con conguaglio)”, quanto proposto dal rappresentante del ricorrente, ovvero di imporre unicamente l’importo del conguaglio, non potrebbe essere accolto.

                                         L’UT rileva altresì che “l’operazione ha permesso ai contribuenti di ottenere una configurazione più regolare del mappale __________ […] che è stato venduto 4 mesi dopo realizzando un importante utile”. Sottolinea anche che, nel calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari relativa alla vendita successiva della part. n. __________, per quanto concerne la superficie di 378 mq ceduta dal Comune, è stato considerato quale costo d’investimento proprio “il valore determinante per l’operazione qui contestata e di cui si chiede ora il differimento”.

                                    I.   In sede di replica, l’avv. RA 1 ribadisce che “l’esproprio e l’improprio avvenuti tra i ricorrenti e la città di __________ possono essere ricondotti ai principi che regolano la permuta, e quindi rientrare nei trasferimenti imponibili a norma dell’art. 124 LT”, ma che tuttavia, “una volta determinato se il trasferimento oggetto della tassazione può essere considerato un trasferimento imponibile, bisogna verificare se non sono anche dati i presupposti di applicazione dell’art. 125 o dell’art. 126 LT, ossia se – nonostante il trasferimento sia imponibile sotto l’egida dell’art. 124 LT – lo stesso non possa beneficiare del differimento dell’imposta (art. 125 LT) o addirittura dell’esenzione dall’imposizione (art. 126) che trattandosi di lex specialis nei confronti dell’art. 124 LT ne hanno priorità di applicazione”.

                                         Il rappresentante della ricorrente conclude affermando che è “dunque a questo punto che l’autorità fiscale misconosce il fatto che anche trattandosi di permuta, la stessa è al beneficio del differimento, in quanto la permuta non è stata una libera scelta delle parti, ma è stata obbligata dal piano di quartiere”.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Conformemente a quanto previsto dal Piano particolareggiato della zona __________, la ricorrente e il fratello hanno dovuto cedere al Comune di __________ una superficie di 455 mq, “staccati” da due mappali di loro proprietà (il n. __________ e il n. __________ RFD __________), allo scopo di creare il nuovo mappale n. __________ RFD __________.

                                         In cambio, hanno ricevuto 378 mq di terreno, che sono stati aggiunti alla particella n. __________ RFD __________, e un indennizzo di fr. 438'900.‑, per compensare la differenza di 77 mq fra quanto ceduto e quanto ricevuto. L’indennità è stata calcolata sulla base di un valore di fr. 5'700.‑/mq (importo fissato nell’accordo concluso il 7 dicembre 2022 con il Comune di __________). La ricorrente ha dunque beneficiato della metà dell’indennizzo, ovvero fr. 219’450.‑.

                                         1.2.

                                         La decisione impugnata, notificata il 26 agosto 2024, ha considerato tale operazione come una permuta e un’espropriazione, il cui valore di cessione è stato accertato in fr. 5'700.‑/mq.

                                         Tale valore è stato altresì utilizzato dalla ricorrente e accertato dall’UT sia quale valore di alienazione sia quale valore di investimento nel calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari relativa alla successiva vendita del mappale n. __________ RFD __________ alla __________ (decisione di tassazione su reclamo, notificata a RI 1 il 26.10.2015), con la conseguenza che l’utile immobiliare relativo a tale superficie è risultato nullo.

                                         1.3.

                                         Secondo l’insorgente, l’autorità di tassazione non avrebbe tenuto conto del fatto che la permuta in discussione non sia fondata su un accordo fra privati, ma sia stata imposta dall’autorità, mediante un piano particolareggiato. L’utile immobiliare dovrebbe conseguentemente beneficiare del differimento dell’imposizione, in applicazione dell’art. 125 cpv. 1 lett. d LT, che concerne varie forme di ricomposizione particellare, in particolare nell’ambito di una procedura di espropriazione o di un’espropriazione imminente. Secondo la contribuente, sarebbe imponibile unicamente l’espropriazione della superficie di 77 mq, che non è stata compensata in natura (permuta), bensì in denaro (indennità di fr. 219'450.‑).

                                   2.   2.1.

                                         Lo Stato preleva un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso (art. 123 LT).

                                         Il tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il fatto che l’imposta grava sull’immobile trasferito, senza che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto dell’imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (v. Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari ‑ Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59 s.).

                                         2.2.

                                         L’utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento. Quest’ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).

                                         Tuttavia, se l’alienante è stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).

                                   3.   È vero, come sostenuto dall’autorità di tassazione nella decisione impugnata e nelle osservazioni al ricorso, che i trasferimenti immobiliari alla base delle tassazioni litigiose rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sugli utili immobiliari.

                                         Sia le permute (art. 124 cpv. 2 lett. b LT) sia le espropriazioni formali (art. 124 cpv. 2 lett. i LT) rientrano infatti fra i trasferimenti imponibili.

                                         Più che di una permuta, nel caso di specie si tratta di una espropriazione. Il trasferimento della proprietà di 455 mq al Comune di __________ per compensare la cessione della superficie di 378 mq, con l’aggiunta di un indennizzo monetario, si basa infatti su una decisione del Consiglio comunale di __________, adottata nell’ambito di un piano particolareggiato. L’espropriazione è cioè stata indennizzata in parte mediante prestazione in natura e in parte mediante prestazione in denaro.

                                         Si tratta tuttavia di verificare ancora se non siano adempiuti i presupposti per un differimento dell’imposizione. Secondo la chiara lettera dell’art. 12 cpv. 3 LAID, e di riflesso dell’art. 125 cpv. 1 LT, i casi di differimento dell’imposizione non sono concepiti come fattispecie che beneficiano dell’esenzione fiscale. Il loro effetto è limitato alla proroga dell’imposizione di un utile immobiliare, i cui presupposti sono pienamente adempiuti, fino al momento in cui i fatti che giustificano il trattamento privilegiato cessano di sussistere. Per effetto del differimento dell’imposizione la situazione corrisponde a quella che si verificherebbe se l’utile immobiliare non fosse mai stato realizzato (DTF 141 II 207 consid. 4.2.1 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

                                   4.   4.1.

                                         Il ricorrente sostiene che l’imposta sugli utili immobiliari debba essere differita in quanto scaturisce da una permuta avvenuta nell’ambito di una ricomposizione particellare ai fini dell’attuazione del piano di quartiere PP2.

                                         Dal canto suo, l’UT non ha ammesso il differimento dell’imposizione. Nelle osservazioni al ricorso, l’UT parla di una “operazione [che] può essere ricondotta ai principi che regolano la permuta (con conguaglio)”, totalmente imponibile.

                                         4.2.

                                         L’art. 125 cpv. 1 lett. d LT, che ricalca testualmente l’art. 12 cpv. 3 lett. c LAID, prevede il differimento dell’imposizione nei casi di «ricomposizione particellare ai fini di un raggruppamento di terreni, di un piano di quartiere, di rettificazione dei limiti di proprietà, di un arrotondamento dei poderi agricoli, nonché in caso di ricomposizione particellare nell'ambito di una procedura di espropriazione o di un’espropriazione imminente».

                                         In tutti i casi di permuta menzionati da tali disposizioni, si ritiene che non vi sia realizzazione monetaria di un utile. Al contrario, viene in tal modo perseguito un mero miglioramento economico del patrimonio fondiario esistente del proprietario, cioè uno sfruttamento agricolo più conforme allo scopo, un migliore sfruttamento edilizio o un più agevole accesso. Poiché anche la collettività ha un interesse a tale miglioramento della sostanza fondiaria (promozione dell’agricoltura, pianificazione del territorio), si giustifica un trattamento fiscale privilegiato di quelle permute che perseguono i suddetti scopi. A tale argomento, a favore del riconoscimento di un differimento dell’imposizione, si aggiunge quello che spesso i trasferimenti in questione (raggruppamento dei terreni, piano di quartiere) non avvengono volontariamente (sentenza CDT n. 80.2007.81 del 5 marzo 2008 consid. 2.2 e 2.3, in: RtiD II-2008 n. 11t).

                                         È privilegiata anche la ricomposizione particellare che avviene nell’ambito di una procedura di espropriazione o di un’espropriazione imminente. In sé, sia l’espropriazione formale sia l’espropriazione materiale costituiscono alienazioni imponibili, se l’indennizzo avviene in denaro. Viene per contro ammesso il differimento dell’imposizione (totale o parziale) se l’espropriazione viene indennizzata con una prestazione in natura (Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt, Schweizerisches Grundstückgewinnsteuerrecht, Zurigo 2021, § 7, n. 71, p. 199).

                                         4.3.

                                         Nel caso in esame, i trasferimenti immobiliari in discussione sono avvenuti sulla base di un piano particolareggiato.

                                         Secondo l’art. 51 della Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), il piano particolareggiato stabilisce nel dettaglio scopo, luogo e misura dell’uso ammissibile del suolo di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando lo richiedono obiettivi di promozione urbanistica, di protezione dei nuclei, dei beni culturali, della natura e del paesaggio, oppure la realizzazione di costruzioni d’interesse pubblico. Giuridicamente è un piano d’utilizzazione speciale, assimilabile al piano regolatore, dal quale si distingue, in particolare per il diverso grado di specificazione delle utilizzazioni e la diversa intensità delle restrizioni adottate (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6309 del 9 dicembre 2009, Disegno di Legge sullo sviluppo territoriale [Lst], p. 74).

                                         4.4.

                                         In casu, il Comune di __________ perseguiva una ricomposizione particellare del comparto ai fini della prevista pianificazione della zona di __________. Il PP2 è stato adottato dal Consiglio Comunale di __________ il 25 febbraio 1992. All’art. 5 prevede che, per le modifiche della proprietà dei fondi necessarie alla realizzazione del Piano particolareggiato, l’autorità comunale avrebbe potuto avvalersi di tutte le facoltà che le riserva la legislazione sul raggruppamento e la permuta dei terreni.

                                         Proprio nell’intento di procedere alle modifiche della proprietà dei fondi necessarie alla realizzazione del PP2, il Comune di __________, da una parte, e il ricorrente e la sorella, dall’altra, hanno sottoscritto il rogito del 13 gennaio 2012, con cui il Comune ha ceduto 378 mq ai fratelli __________ (ossia, la superficie della part. n. __________ di proprietà del Comune di __________ è stata aggiunta alla part. n. __________ già dei contribuenti), mentre l’insorgente e la sorella hanno ceduto 455 mq al Comune di __________, per formare la nuova part. n. __________ RFD di __________ La differenza di 77 mq tra quanto ceduto dal ricorrente e dalla sorella e quanto ricevuto in cambio dal Comune di __________, è stata indennizzata dall’ente pubblico con un conguaglio di fr. 5'700.‑/mq, ovvero fr. 438'900.‑.

                                         4.5.

                                         La permuta di superfici di immobili fra le parti ha reso possibile il perseguimento degli obiettivi di promozione urbanistica, di protezione dei nuclei, dei beni culturali, della natura e del paesaggio, che avevano ispirato il Piano particolareggiato. Dal canto loro, con l’esproprio/improprio, i due comproprietari hanno beneficiato di una ricomposizione particellare del fondo n. __________ RFD __________, che si prestava così ad essere meglio sfruttato dal punto di vista edilizio, essendone divenuti i confini più regolari.

                                         Nel caso concreto, pertanto, l’imposizione dell’utile che scaturisce dal trasferimento della proprietà immobiliare deve essere differita ex art. 125 cpv. 1 lett. d LT.

                                   5.   5.1.

                                         La ricorrente sostiene che si giustificherebbe l’imposizione dell’indennizzo di fr. 5'700.‑ al metro quadrato percepito per l’esubero di 77 mq che lei e il fratello hanno ceduto al Comune di __________.

                                         Per l’UT, invece, trattandosi di una “operazione [che] può essere ricondotta ai principi che regolano la permuta (con conguaglio)”, totalmente imponibile, “la proposta […] di tassare solo l’importo a conguaglio ricevuto non può […] essere accolta”.

                                         5.2.

                                         Ci si domanda dunque quale sia il trattamento fiscale di eventuali conguagli in denaro, versati nell’ambito delle ricomposizioni particellari che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 125 cpv. 1 lett. d LT.

                                         La prassi varia da un Cantone all’altro. In alcuni di essi viene concesso il differimento integrale, purché l’alienante non venga indennizzato completamente in denaro e il conguaglio assuma proporzioni contenute. Se viene superata una certa soglia e quindi l’indennizzo in denaro non si può più considerare trascurabile (“geringfügig”), si aprono diverse soluzioni. Fino a tempi recenti, la prassi del Canton Zurigo consisteva nel negare completamente il differimento e nell’imporre l’utile immobiliare anche in relazione alle cessioni immobiliari indennizzate in natura. In altre parole, veniva applicato il principio “tutto o niente”, con la conseguenza che il differimento era spesso vanificato proprio dal pagamento di conguagli in denaro. È stato allora proposto di allineare la prassi zurighese a quella di altri Cantoni, che già ammettevano il differimento dell’imposizione nella misura in cui la cessione immobiliare era compensata in natura, per assoggettare all’imposta invece i conguagli in denaro (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4a ed., Zurigo 2021, n. 215 ss. ad § 216 StG-ZH, p. 2068 ss.).

                                         In diversi Cantoni, i conguagli in denaro, che compensano differenze di valore o di superficie, sono dunque imposti in ogni caso, mentre viene ammesso il differimento dell’imposizione nella misura in cui la cessione viene compensata in natura (Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt, op. cit., § 7, n. 65, p. 198; v. anche Verrey, L’imposition différée du gain immobilier: harmonisation fédérale et droit cantonal comparé, Ginevra 2011, n. 511 ss., p. 419 ss.).

                                         La soluzione che più asseconda il fine perseguito dal differimento dell’imposizione è quella che consiste nell’ammettere il differimento integrale dell’imposizione, anche nel caso in cui la cessione immobiliare è compensata, oltre che in natura, anche in denaro. Si applica cioè il principio “tutto o niente” (“Alles-oder-nichts Prinzip”), in modo tuttavia opposto a quanto praticato in passato nel Canton Zurigo. Lo stesso principio si applica peraltro anche in altri casi di differimento, segnatamente quello del trapasso di proprietà per successione e donazione e quello del trapasso di proprietà fra coniugi. In particolare, il differimento per donazione viene ammesso integralmente anche in caso di donazione mista. Il differimento dovrebbe pertanto essere riconosciuto integralmente anche in presenza di un conguaglio in denaro, con la sola riserva dell’elusione fiscale (Hunziker/Seiler, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4a ed., Basilea 2022, n. 119 ad. art. 12 LAID, p. 428; v. anche Verrey, op. cit., n. 513, p. 422 ss.).

                                         5.3.

                                         Nel caso in esame, il conguaglio ha avuto lo scopo di compensare il trasferimento, da parte della ricorrente e del fratello, della superficie di 455 mq, nella misura in cui la compensazione in natura era consistita unicamente nella cessione, da parte dell’ente pubblico, di una superficie di 378 mq. In applicazione della prassi basata sul principio “tutto o niente”, visto che l’imposizione del guadagno “realizzato” con il trasferimento di 455 mq al Comune di __________ deve essere differita perché avvenuta nell’ambito di una ricomposizione particellare privilegiata ex art. 125 cpv. 1 lett. d LT, si giustifica il differimento dell’imposizione anche del conguaglio in denaro.

                                   6.   6.1.

                                         Quattro mesi dopo la sottoscrizione del rogito con il Comune di __________ e la Fondazione __________, il 28 giugno 2012, i fratelli __________ hanno venduto alla __________ il mapp. n. __________ RFD __________ al prezzo di fr. 10'500'000.‑.

                                         Nella decisione di tassazione su reclamo notificata al ricorrente il 26 ottobre 2015, l’UT ha stabilito il valore di alienazione totale in fr. 5'250'000.‑, di cui fr. 1'083'833.‑ corrispondenti ai 378 mq trasferiti alla ricorrente e al fratello dal Comune di __________. Il valore d’investimento stabilito dall’autorità di tassazione ammontava a sua volta a fr. 1'083'833.‑, con la conseguenza che l’utile imponibile per questi 378 mq ammontava a fr. 0.‑ (aliquota 31%, durata inferiore all’anno; art. 128 cpv. 1 e 2 LT).

                                         6.2.

                                         L’art. 128 cpv. 1 LT prevede che l’utile imponibile corrisponda alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento (valore di acquisto e costi di investimento). Per l’art. 128 cpv. 2 LT per il calcolo dell’utile e la durata della proprietà è determinante il precedente trasferimento.

                                         Avendo considerato imponibili le cessioni intervenute il 12 gennaio 2012, per effetto del rogito con cui sono stati attuati i trasferimenti di proprietà richiesti dal piano particolareggiato PP2, l’autorità di tassazione, al momento di imporre il trapasso dai fratelli __________ alla __________, ha considerato quale precedente trasferimento proprio la cessione intervenuta quattro mesi prima. La conseguenza è che l’utile si è azzerato, essendo valore di alienazione e valore di investimento identici.

                                         6.3.

                                         Se l’imposizione dell’utile immobiliare è stata differita perché è stato riconosciuto trattarsi di una ricomposizione particellare meritevole di trattamento fiscale privilegiato, ne consegue che l’imposta latente che gravava l’immobile ceduto viene trasferita sull’immobile ricevuto al suo posto. Al momento di una successiva alienazione, l’imposta sugli utili immobiliari deve pertanto essere calcolata tenendo conto dell’incremento di valore riferito sia al fondo precedente sia a quello attribuito con la ricomposizione particellare. Si devono cioè sommare fra loro gli utili relativi a due diversi immobili. Eventuali conguagli in denaro devono essere considerati nei costi di investimento (Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt, op. cit., § 7, n. 64, p. 197 s.; Klöti-Weber, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 4a ed., Berna 2015, n. 35 ad § 97 StG-AG, p. 1297 s.).

                                         Nel diritto cantonale, l’art. 128 cpv. 4 LT prevede che, nel caso di alienazione di immobili il cui precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione differita secondo l’art. 125 [cpv. 1] lett. d, per il valore di acquisto e la durata della proprietà faccia stato l’acquisto dell’immobile la cui tassazione è stata differita.

                                         6.4.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, nella fattispecie l’imposizione dell’utile conseguito con le cessioni intervenute nell’ambito dell’attuazione del Piano particolareggiato PP2 avrebbe dovuto essere differita ex art. 125 cpv. 1 lett. d LT.

                                         Per determinare il valore di investimento del mapp. n. __________ successivamente venduto dai fratelli __________ alla __________, l’autorità di tassazione avrebbe dovuto tener conto del prezzo di acquisto delle superfici cedute, con i trasferimenti che avevano beneficiato del differimento dell’imposizione, e non del valore venale al momento della vendita successiva. L’UT aveva peraltro avvertito il rappresentante della ricorrente, prima di evadere il reclamo del 26 agosto 2024, che “il costo di mq 378 ammonterebbe a fr. 900 in luogo di fr. 5'735” (v. e-mail inviata all’avv. RA 1).

                                         Se questo valore fosse confermato ‑ agli atti non vi è alcun documento comprovante il valore di fr. 900.‑ al mq ‑ allora l’imposta sugli utili immobiliari stabilita dall’UT con la decisione dopo reclamo del 26 ottobre 2015 si rivelerebbe insufficiente.

                                         Non compete tuttavia all’autorità giudicante di pronunciarsi sull’eventuale modifica della decisione di tassazione in questione, da tempo passata in giudicato. Spetterà all’autorità di tassazione verificare se le condizioni previste dall’art. 236 LT siano adempiute ed eventualmente procedere al ricupero dell’imposta non incassata.

                                   7.   Di conseguenza, la decisione impugnata è riformata nel senso che è riconosciuto il differimento dell’imposizione dell’intero utile immobiliare conseguito con l’esproprio dei 455 mq da parte del Comune di __________.

                                         Visto l’esito del gravame non sono prelevate né la tassa di giustizia né le spese di procedura. Al ricorrente è riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione di tassazione su reclamo del 26 agosto 2024 è riformata nel senso che è riconosciuto il differimento dell’imposizione dell’intero utile immobiliare conseguito con l’esproprio dei 455 mq da parte del Comune di __________.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Alla ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 500.‑ per ripetibili.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La cancelliera:

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