Incarti n. 80.2024.166 80.2024.167
Lugano 8 luglio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco Sciuchetti
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 30 luglio 2024 contro la decisione del 17 luglio 2024 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. __________ (__________), cittadino __________ residente in Svizzera, è coniugato con __________ (__________), che si è trasferita in Svizzera dal 1° agosto 2013.
B. a.
Nella dichiarazione fiscale 2011, il contribuente indicava un reddito imponibile pari a fr. 23'459.- e una sostanza imponibile di fr. 2'607'743.- (importo inclusivo di un numerario di fr. 290'000.-).
b.
Con scritto del 21 ottobre 2015, l’Ufficio di tassazione di Lugano (in seguito UT) chiedeva al contribuente di voler completare la dichiarazione d’imposta presentando tutti i giustificativi.
c.
Il 16 novembre 2015 il fisco sottoponeva a __________ un calcolo del dispendio, dal quale risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria e lo invitava a presentare delle osservazioni. Ogni rettifica avrebbe dovuto essere debitamente comprovata. Il contribuente veniva inoltre avvisato che, in caso di mancata giustificazione dell’insufficiente disponibilità finanziaria nel termine assegnato, l’autorità fiscale avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio, secondo gli artt. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD.
d.
Con decisione del 19 ottobre 2016, l’autorità fiscale notificava al contribuente la tassazione ordinaria complementare IC e IFD 2011, commisurando il reddito imponibile in fr. 30'600.- per l’IC (fr. 94'400.- il reddito determinante per l’aliquota) e in fr. 28'500.- per l’IFD (fr. 91'900.- il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr. 2'627'000.- (fr. 2'712'000.- la sostanza determinante per l’aliquota).
Ne calcolo del reddito imponibile, rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, l’autorità fiscale aveva aggiunto in particolare l’importo di fr. 30'000.- a titolo di “altri redditi” relativi a “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
La valutazione dei redditi era stata effettuata per apprezzamento, ritenuto che, alla richiesta del 16 novembre 2015 di determinarsi in merito al calcolo del dispendio, trasmettendo eventuale documentazione, non era stato dato riscontro.
Per quanto concerne la sostanza, il fisco aveva rettificato il valore delle partecipazioni nella __________ (in fr. 224'132.-) e nella __________ (in fr. 60'000.-). Aveva inoltre preso in considerazione il diritto di compera stipulato per l’immobile a __________, a un valore di fr. 250'000.-, come anche il controvalore dell’investimento dell’immobile ubicato nel Comune di __________ (fr. 185'071.-). Veniva inoltre ritenuto l’importo di fr. 16'000.- a titolo di “veicoli a motore”.
e.
Con reclamo del 16/17 novembre 2016, il contribuente insorgeva contro la decisione di tassazione 2011 chiedendo di stabilire gli elementi imponibili così come da lui dichiarati, e chiedeva inoltre di essere convocato in udienza.
C. a.
Con richiesta di documentazione del 1° marzo 2018, l’UT, a seguito del reclamo presentato, chiedeva la trasmissione del bilancio e conto perdite e profitti delle società estere e delle loro partecipate in forma diretta o indiretta, cioè la __________ e la __________. Inoltre, per le operazioni immobiliari intraprese nei Comuni di __________, __________, __________ e __________, chiedeva di comprovare il pagamento degli importi versati e conseguiti dalle stesse.
b.
Con risposta del 30 aprile 2018, la __________, trasmetteva i bilanci e il conto perdite e profitti della e __________ e della __________.
Trasmetteva anche i giustificativi dei pagamenti e dei versamenti relativi alle operazioni immobiliari di __________, __________.
D. Con missiva del 29 gennaio 2020, seguita da un richiamo del 5 marzo 2020, l’autorità di tassazione chiedeva la trasmissione di copia dell’atto costitutivo della __________ e di eventuali osservazioni relative alle valutazioni delle società: __________; __________; __________; __________.
E. I successivi accertamenti fiscali sono stati demandati dall’UT all’Ispettorato fiscale. Ne sono seguiti molteplici scambi di corrispondenza cartacea e telematica tra le parti, oltre ad incontri, nei quali sono stati sottoposti al contribuente i calcoli del dispendio. Per quanto concerne il 2011, l’Ispettorato fiscale evidenziava una problematica legata al consumo del numerario (fr. 310'000.-). In particolare, con e-mail del 17 maggio 2023 faceva presente al rappresentante del contribuente (__________ della __________) che “il consumo di ingenti numerari va comprovato in maniera ineccepibile: attestazioni di banche, notai, avvocati e di coloro che hanno il dovere legale di verificarne la provenienza sono ammesse (se tali attestazioni sottostanno al diritto svizzero)”. La richiesta veniva rinnovata l’8 agosto 2023 e il contribuente dava parziale riscontro nei successivi mesi.
F. Con richiesta di documentazione del 21 marzo 2024, l’UT invitava il contribuente, per il tramite del rappresentante, la __________, a trasmettere entro il 10 aprile 2024 “eventuali ulteriori documenti o osservazioni a comprova del consumo del numerario 2011 (…)” ed inoltre la “comprova dell’esistenza del debito presso __________ relativamente all’operazione di __________ (deve in particolar modo essere chiara l’evoluzione dell’ammontare del debito dal 2014 ad oggi)”.
Il reclamante veniva inoltre avvertito del fatto che le decisioni impugnate avrebbero potuto essere riviste a suo sfavore (“reformatio in pejus”), con l’aggiunta di altri redditi, definiti in fr. 290'000.-.
L’autorità fiscale informava il contribuente che – in caso di inosservanza della richiesta – il reclamo sarebbe stato deciso in base alla documentazione già a disposizione dell’autorità e gli elementi imponibili sarebbero stati decisi come segue:
2011
· Titoli e capitali rettificato in CHF 2'557'662, differisce rispetto alla dichiarazione presentata nelle seguenti voci:
Valore (…) __________ da CHF 8'000 (nominale) a CHF 205’920
Valore (…) __________ da CHF 50'000 (nominale) a CHF 60’000
· Aggiunta diritto di compera per CHF 250'000;
· Azzeramento numerario in quanto non comprovato;
· Salario considerato al netto delle spese professionali e oneri assicurativi chiesti in deduzione (al netto CHF 44'791);
· Aggiunta forfait per spese di manutenzione immobili esteri per CHF 1’500
· Aggiunta reddito d’altra fonte per CHF 290’000
G. Con decisione del 17 luglio 2024, l’UT ha notificato al reclamante la decisione dopo reclamo, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 290'600.- per l’IC (reddito determinante per l’aliquota pari a fr. 339'900.-) e in fr. 288'100.- per l’IFD (reddito determinante per l’aliquota fr. 337'600.-) e la sostanza in fr. 2'136'000.- (fr. 2'219'000.- la sostanza determinante per l’aliquota).
La motivazione era la seguente:
Con tempestivo reclamo del 16 novembre 2016 i contribuenti contestavano svariate voci della decisione di tassazione.
Dopo ampia e lunga valutazione, richieste e scambi di corrispondenza è stata inviata, in data 21 marzo 2024, una richiesta documentazione (sollecitata in data 4 giugno 2024) volta a chiarire gli ultimi aspetti rimasti non chiari e che avrebbero portato ad una decisione peggiorativa (reformatio in peius) per gli anni 2011, 2013 e 2014 in particolare per l’aggiunta di un reddito d’altra fonte per insufficienza di disponibilità finanziaria (problematica principale deriva dalla mancata comprova del consumo di numerario, tema trattato in maniera estensiva e discusso in più occasioni ma mai giustificato).
Richiesta che aveva come primo termine il 10 aprile 2024, richiamo come termine ultimo il 30 giugno 2024, in data 1 luglio 2024 è stata inviata una richiesta di proroga al 30 settembre 2024, richiesta negata con la lettera del giorno successivo.
Non avendo ricevuto la documentazione richiesta la decisione dopo reclamo è evasa in base a quanto discusso e riassunto nella lettera del 21 marzo 2024.
H. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentato da __________, contesta la decisione su reclamo. Nella decisione del 19 ottobre 2016, relativa al periodo fiscale 2010, cioè la prima tassazione dal suo trasferimento in Svizzera, sarebbe stata accertata l’esistenza di un numerario pari a fr. 600'000.-. Egli avrebbe allora fatto valere, nella dichiarazione fiscale 2011, un importo di fr. 290'000.- a titolo di numerario – e pertanto – un consumo dello stesso pari a fr. 310'000.-. Nella decisione impugnata, non è stato riconosciuto il valore del numerario dichiarato, ma tale importo è stato considerato quale “altro reddito”. Il ricorrente ritiene di aver giustificato a più riprese l’impiego del numerario al 31.12.2011, fornendo i documenti a supporto e meglio: il rogito notarile n. __________ “costituzione del diritto di compera” del 23.11.2011 (doc. D) e la dichiarazione di __________, firmata dal rappresentante legale. Nel rogito viene espressamente indicato che il contribuente “ha pagato direttamente al venditore l’importo di CHF 250'000.e inoltre nella dichiarazione di __________ SA, la stessa conferma di aver ricevuto lo stesso importo (doc. E)”. Motivo per il quale, la diminuzione del numerario era giustificata, visti tali documenti, e considerando gli esborsi vari per fr. 60'000.-. Il ricorrente chiede di rivedere il calcolo del dispendio considerando l’impiego di fr. 250'000.-, oltre agli esborsi. Chiede pure la conferma del numerario, per fr. 290'000.-, e lo stralcio della posizione “altri redditi” per il medesimo importo.
I. Con osservazioni del 7 agosto 2024, l’UT rileva che il tema del “numerario” è stato ampiamente discusso tra le parti e che la documentazione presentata non è in ogni caso sufficiente per poter comprovare l’utilizzo “di contanti a copertura delle ingenti cifre in gioco”. Il fatto che un contribuente abbia dichiarato un numerario non significherebbe ancora che la semplice diminuzione dello stesso ne comprovi un suo utilizzo, e ciò a fronte di un “dispendio fortemente negativo”.
L. All’udienza del 28 aprile 2025, il ricorrente ha contestato i redditi d’altra fonte stabiliti dall’autorità fiscale e ha ribadito che l’atto pubblico e la successiva dichiarazione controfirmata dal signor __________ documenterebbero l’avvenuto pagamento dell’importo di fr. 250'000.-. Di diverso avviso l’autorità fiscale, secondo cui sarebbe inverosimile che possa esserci stato un pagamento a contanti di fr. 250'000.- senza il rilascio di una ricevuta. Difetterebbe pertanto la comprova della provenienza del capitale impiegato.
M. Con scritto del 23 maggio 2025, __________, rappresentato dalla __________, ha precisato che, per quanto concerne la questione del versamento di fr. 250'000.- a contanti alla __________, oltre ai documenti già agli atti (atto notarile del notaio __________ e dichiarazione di __________), erano stati rinvenuti degli appunti “vergati” da __________ “su carta di un vecchio “notes” dell’allora __________ (…) durante una riunione in vista dell’acquisto”. Dagli stessi emergerebbe in maniera chiara che la quota a contanti concordata tra le parti doveva inizialmente essere di fr. 330'000.-, poi ridotta a fr. 250'000.-. Ad ulteriore comprova, ha prodotto le raccomandate “scambiate tra __________ __________, e precisamente la raccomandata di __________ del 18 marzo 2013 (doc. 9) e la fattura di CHF 80'000.- (doc. 10)”. Dalle stesse risulterebbe che la somma di fr. 250'000.- è stata versata a contanti.
Diritto
1. Contestata, nel caso sub judice, è l’aggiunta di altri redditi, operata dall’UT sulla base del calcolo del dispendio. Con il ricorso, il contribuente, rileva che i dati stabiliti dall’UT sono arbitrari siccome non è stata presa in considerazione la variazione del numerario – dichiarato l’anno precedente – dipesa da un versamento a contanti effettuato a favore di __________.
2. 2.1.
Secondo gli articoli 123 cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta. La procedura di tassazione è in tal modo caratterizzata dalla collaborazione reciproca dell’autorità di tassazione e del contribuente (procedura di tassazione mista). Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT). Deve in particolare compilare la dichiarazione d’imposta in modo completo e veritiero (articoli 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT) e allegare i documenti necessari (articoli 125 LIFD e 199 LT). Su domanda dell’autorità di tassazione, deve fornire informazioni orali e scritte, soprattutto quando, alla luce della dichiarazione d’imposta, sorgono delle domande, per esempio a proposito dei redditi, delle spese per il loro conseguimento o dell’evoluzione patrimoniale (cfr. articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT). Il contribuente è in tal modo reso responsabile per l’esattezza della propria dichiarazione.
Secondo gli articoli 130 cpv. 2 prima frase LIFD e 204 cpv. 2 prima frase LT, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Oltre alla condizione della diffida, la legge fa dipendere la procedura di tassazione d’ufficio dalladempimento di due condizioni: 1) che il contribuente non abbia soddisfatto i suoi obblighi procedurali oppure 2) che gli elementi imponibili non possano essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Un’interpretazione letterale di questa disposizione (congiunzione “oppure”) lascia intendere che le due condizioni siano alternative. In virtù di una simile interpretazione, basterebbe la violazione degli obblighi di procedura perché l’autorità di tassazione possa procedere alla tassazione d’ufficio (dopo diffida). Secondo la giurisprudenza costante, tuttavia, il diritto di procedere ad una tassazione d’ufficio presuppone fondamentalmente che, dopo l’esame intrapreso dall’autorità di tassazione, sussista un’incertezza nei fatti, che impedisce a quest’ultima di procedere alla tassazione in modo completo e esatto (sentenza TF n. 2C_3/2019 del 4 luglio 2019 consid. 6.2 e giurisprudenza citata).
2.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una tassazione d’ufficio può essere intrapresa non solo se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili, ma anche quando le circostanze di fatto determinanti per la tassazione non possono essere accertate, sebbene il contribuente non abbia violato alcun obbligo procedurale, vale a dire se l'incertezza dei dipende da altre ragioni, che non possono essere superate (sentenza 2C_179/2016 e 2C_180/2016 del 9 gennaio 2017 consid. 3.1 e giurisprudenza citata; v. anche Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 41 ad art. 130 LIFD, p. 2203).
2.3.
Al contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli elementi dichiarati, mentre spetta all’autorità fiscale portare la prova degli elementi imponibili che non sono stati dichiarati, ma comunque accertati. Quando un fatto non può essere provato, è colui al quale incombe l’onere della prova che deve sopportarne le conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano l’esistenza di elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento dell’onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge alla conclusione che si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi del tenore di vita del contribuente (cfr. articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT; sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3).
3. 3.1.
Nella fattispecie, nonostante abbia rinunciato ad una tassazione d’ufficio in senso stretto, l’UT ha integrato il reddito imponibile del contribuente, in misura corrispondente all’ammanco che scaturisce dal calcolo delle entrate e delle uscite 2011. In mancanza di prove, non è stata considerata la variazione del numerario.
3.2.
L’autorità fiscale ha allestito il seguente calcolo del dispendio, per il 2011:
Calcolo Entrate / Uscite anno 2011
Attivi
1.1.2011
31.12.2011
Entrate
Uscite
Titoli, capitali e numerario
47’639
41’735
5’904
Numerario
600’000
290’000
310’000
Prestiti
1'702’835
1'604’512
98'323
Partecipazioni
89’250
89’250
Adeguamento prestiti con corsi EUR/CHF medi
10’326
Capitali da assicurazioni
39’500
Acquisto immobili – acconto __________
250’000
Acquisto immobili - __________
440’000
Rinunce crediti Immobiliare __________
100’764
Passivi
1.1.2011
31.12.2011
Debiti privati
157
352’000
351’843
Proventi
Salari e altri emolumenti
57’841
Reddito titoli e capitali
19
Affitti incassati
6’000
Oneri
Spese professionali
8’472
Oneri assicurativi
4’554
Spese immobili
1’800
Interessi passivi
348
Spese titoli
58
Minimo vitale coniugi e figli
32’400
Totali
869’429
848’722
Disponibilità anno 2011
20’707
Disponibilità mensile
1’725
Non riconoscendo la variazione del numerario, quale entrata, in sostanza l’autorità fiscale ha ritenuto che le entrate complessive nel 2011 fossero pari a fr. 559'429.- (869'429 – 310'000). Ne discende che, confrontando le entrate, di fr. 559'429.- con le uscite, di fr. 848'772.- emergeva un disavanzo negativo di fr. 289'293.- che l’autorità fiscale ha ripreso, arrotondandolo a fr. 290'000.-, a titolo di altri redditi.
3.3.
Ora, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se le spese private e l’evoluzione patrimoniale del contribuente fanno emergere un ammanco, l’autorità di tassazione ha il diritto di aggiungere ai redditi dichiarati un importo aggiuntivo stabilito per apprezzamento. Spetta poi al contribuente dimostrarne l’inesattezza (sentenza TF n. 2C_183/2017 e n. 2C_185/2017 del 6 marzo 2017 consid. 3.4).
3.4.
Il ricorrente ritiene di aver fornito la comprova dell’impiego di fr. 250'000.- a contanti, quali acconto versato alla __________.
La documentazione da lui prodotta non è tuttavia sufficiente per ammettere, nel caso concreto, un consumo del numerario.
Nell’atto notarile dell’avv. __________ del 23 dicembre 2011, relativo alla costituzione di un diritto di compera concesso dalla __________ a __________ per l’acquisto della __________ nonché della quota di comproprietà di 2/24 della __________ del fondo base __________ RFD, del __________, in merito al prezzo (punto 6 del rogito) si legge:
Il Signor __________ ha già pagato direttamente alla venditrice, secondo modalità stabilite dalle parti in separata sede, l’importo di CHF 250'000.- (…) a titolo di riservazione delle unità, prima della firma di questo atto.
Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, non viene precisato che la somma sia stata soluta a contanti.
Neppure gli appunti manoscritti (allegati 5-7 allo scritto del 23 maggio 2025) soccorrono la tesi di __________: non si vede come delle annotazioni personali (peraltro dagli atti non è noto né l’autore né a cosa si riferiscano) possano assurgere a comprova di un versamento di denaro “liquido”.
Neanche lo scritto del 21 giugno 2013, trasmesso dal ricorrente (doc. 8) dimostra un versamento a contanti. La lettera, indirizzata dallo stesso contribuente al notaio che aveva rogato l’atto pubblico di acquisto dell’immobile, si limita a riepilogare le modalità di pagamento e, in merito all’importo di fr. 250'000.- versato alla __________, indica unicamente “Già pagato alla Venditrice”.
Stesso discorso dev’essere fatto anche per la lettera del 18 marzo 2013 della __________ alla __________ (doc. 9), cui è allegata una fattura della __________ alla __________ (doc.10). Nella lettera, quest’ultima afferma che “La fattura in allegato numero __________ del 06.02.2013 per l’importo di 80'000 verrà compensata per chf 60'000, la differenza di chf 20'000 a saldo verrà bonificata tramite conto bancario”. Dalla stessa non traspare tuttavia alcuna indicazione circa il versamento a contanti dell’importo di fr. 250'000.-. Analoga conclusione dev’essere altresì tratta per l’ulteriore corrispondenza scambiata tra il ricorrente e la __________ (sub. doc. 11-13).
3.5.
3.5.1.
La Camera di diritto tributario, nella sentenza CDT n. 80.2021.183/184 del 10 novembre 2021, si è già chinata sulla questione dell’onere della prova circa la pretesa esistenza e consistenza di un numerario dichiarato da una persona giunta in Svizzera dall’estero. Anche in quel caso, era stata espressamente richiesta – da parte del fisco – una prova dell’esistenza e del consumo del denaro a contanti. L’UT aveva anche chiesto all’insorgente di voler fornire la “dichiarazione di trasferimento contante (ADM)”. Ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo del 19 novembre 2008 (entrato in vigore il 13 dicembre 2008), infatti, chiunque entra o esce dal territorio italiano e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a € 10'000.- è tenuto a dichiarare tale somma all’Agenzia delle dogane, mediante apposita dichiarazione.
Nella sentenza indicata (consid. 4.7), questa Camera aveva ritenuto perlomeno curioso che il contribuente non avesse fornito tale documento, ritenuto che lo stesso aveva sempre dichiarato di possedere, al suo arrivo in Svizzera, fr. 1'700'000.-.
3.5.2.
Ora, dal registro del movimento della popolazione (www.movpop.ti.ch, sito visualizzato il 13 giugno 2025) si rileva che __________ è rientrato in Svizzera nel 2010. Se è vero che, nella decisione di tassazione relativa al precedente periodo fiscale 2010, l’autorità fiscale non ha effettuato particolari accertamenti circa il numerario dichiarato (per fr. 600'000.-), includendolo nel calcolo dell’imposta sulla sostanza, nondimeno si ricorda che l’autorità fiscale non è vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. Va al proposito rammentato che la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).
3.5.3.
In casu, confrontato con la richiesta di comprovare la disponibilità e il consumo del preteso numerario, il ricorrente avrebbe potuto quantomeno presentare la “dichiarazione di trasferimento contante (ADM)”, così almeno da corroborare l’esistenza fisica del denaro contante già nel 2010.
La mancata prova da parte del ricorrente dell’esistenza delle cifre esposte a numerario implica che le stesse non possano essere considerate nel calcolo delle imposte controverse. Pertanto, la decisione impugnata, che ha stralciato i capitali in questione dalla sostanza imponibile e ha stabilito l’imposizione di “altri redditi”, merita conferma.
4. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’200.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il prese Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il cancelliere: