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Ticino Camera di diritto tributario 09.11.2020 80.2020.91

9 novembre 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,155 mots·~11 min·5

Résumé

Procedura: ricorso, termini, notificazione della decisione per posta A Plus, sospensione termini per emergenza sanitaria (Covid-19)

Texte intégral

Incarti n. 80.2020.91 80.2020.92

Lugano 9 novembre 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 29 giugno 2020 contro la decisione del 29 gennaio 2020 in materia di IC e IFD 2013, 2014 e 2015.

Fatti

                                  A.   Con tre decisioni del 4 dicembre 2019, l’RS 1 (UT) ha notificato a RI 1 le tassazioni dell’imposta cantonale e dell’IFD per i periodi fiscali 2013, 2014 e 2015.

                                         Il contribuente ha interposto reclamo contro le suddette decisioni, con scritto del 27 gennaio 2019.

                                         In data 29 gennaio 2020 l’UT ha informato il reclamante che il gravame era tardivo e lo invitava a giustificare e documentare compiutamente i motivi del ritardo entro il 10 febbraio 2020.

                                         Con scritto 10/11 febbraio 2020 il contribuente ha riconosciuto di aver ricevuto le decisioni di tassazione IFD e IC, rispettivamente, il 9 e l’11 dicembre 2019. Tenuto conto delle ferie giudiziarie, a mente del reclamante il termine per inoltrare reclamo era dunque stato rispettato.

                                  B.   Con decisione del 12 febbraio 2020 l’UT riteneva il complemento di informazioni del 10/11 febbraio 2020 insufficiente a sanare il vizio di forma e dichiarava irricevibile, in quanto tardivo, il gravame avverso le decisioni di tassazione degli anni 2013, 2014 e 2015.

                                  C.   Con ricorso del 29 giugno, trasmesso tramite invio raccomandato, RI 1 contesta nuovamente le tassazioni dei periodi fiscali 2013, 2014 e 2015. Ribadisce che a suo avviso il reclamo era tempestivo, in considerazione della sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie. Non avendo ricevuto altre comunicazioni da parte dell’Autorità di tassazione, a seguito del suo scritto del 10 febbraio 2020, riteneva, fino alla ricezione dei conteggi di tassazione 2013/2014/2015, che il corso della procedura fosse ancora pendente. La decisione con cui i reclami sono stati dichiarati irricevibili non gli sarebbe cioè mai stata notificata.

                                  D.   Con osservazioni datate 3 luglio 2020, l’UT chiede che il ricorso, così come presentato, sia dichiarato irricevibile o eventualmente respinto e allega l’estratto Track & Trace della Posta relativo al recapito della decisione di irricevibilità del 12 febbraio 2020, avvenuto in data 13 febbraio 2020.

Diritto

                                   1.   La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

                                         Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.

                                   2.   2.1.

                                         Va preliminarmente analizzata la tempestività del ricorso 29 giugno 2020 contro la decisione su reclamo IC/IFD 2013/2014/2015 del 12 febbraio 2020.

Il ricorrente sostiene la tempestività del gravame in quanto asserisce di non aver mai ricevuto una decisione sul suo reclamo del 25/28 gennaio 2020. Nelle sue osservazioni al ricorso, l’autorità fiscale sostiene tuttavia di aver notificato la decisione del 12 febbraio 2020 mediante invio postale A Plus e allega l’estratto del tracciamento dell’invio.

                                         2.2.

                                         Ai sensi dell’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Per l’imposta federale diretta, l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD prevede che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.

                                         Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD). Per intimazione o notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. al proposito, ASA 45 p. 471; Häfelin/ Müller/ Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ediz., Zurigo 2010, n. 885 ss.).

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Nella fattispecie, la decisione con cui il reclamo presentato dal contribuente è stato dichiarato irricevibile è datata 12 febbraio 2020 ed è stata recapitata per posta A plus al ricorrente il giorno successivo. Tale circostanza emerge dall’estratto Track & Trace della Posta, allegato dall’UT alle osservazioni 3 luglio 2020, in cui si legge che il recapito è avvenuto alle ore 09:34 del 13 febbraio 2020.

                                         2.3.2.

                                         In una sentenza 8C_559/2018 del 26 novembre 2018, il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni relative al sistema di spedizione Posta A Plus:

                                         “3.3. Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un numero e analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta raccomandata la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario. Conseguentemente il destinatario in caso di assenza non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del destinatario”.

                                         Il TF si è poi espresso in questi termini, circa il recapito degli invii effettuati con la modalità di spedizione rapida Posta A Plus (DTF 144 IV 57, consid. 2.2):

                                         “Mit der Versandart A-Post Plus lasse sich zwar nicht direkt beweisen, dass die Sendung tatsächlich in den Machtbereich des Empfängers gelangt sei. Dies könne jedoch auch bei einem Einschreiben der Fall sein. Werde der Empfänger bei einer eingeschriebenen Postsendung nicht angetroffen und hole er diese auch nicht ab, gelte die Hinterlegung der Abholungseinladung als verbindliche Zustellung (Zustellfiktion). Dies müsse analog auch für das Hinterlegen einer A-Post Plus-Sendung gelten.” 

                                         Dall’abbondante giurisprudenza del Tribunale federale, anche recentissima, emerge con evidenza che il sistema di notifica attraverso il sistema di spedizione A Plus non solo è perfettamente valido, ma permette anche di considerare l’invio come regolarmente notificato, dal momento in cui il Track & Trace segnala l’avvenuto recapito al destinatario.

                                         2.3.3.

                                         Ne consegue che, nella fattispecie, il termine di ricorso ha cominciato a decorrere venerdì 14 febbraio 2020 ed è scaduto lunedì 16 marzo 2020.

                                         Il ricorso, inoltrato solo il 29 giugno 2020, è pertanto manifestamente tardivo.

                                         2.4.

                                         2.4.1.

                                         L’insorgente fa tuttavia riferimento alla sospensione dei termini di tutte le procedure amministrative, deciso dal Consiglio di Stato il 13 marzo 2020.

                                         2.4.2.

                                         Secondo l’art. 3 del Decreto esecutivo del 20 marzo 2020, concernente l’operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e della Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini pendenti alla data di emissione del presente decreto, in ambito amministrativo e civile, fissati dalle Autorità amministrative cantonali e comunali e dalle Autorità giudiziarie, così come i termini di qualsiasi natura fissati dal diritto cantonale o comunale e quelli determinati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale o nel Bollettino ufficiale delle leggi, sono sospesi fino al 19 aprile 2020 compreso. Gli effetti della sospensione sono regolati dal diritto procedurale applicabile.

                                         2.4.3.

                                         La sospensione dei termini, prevista dal citato decreto esecutivo del Consiglio di Stato, ha dunque avuto effetto dal 20 marzo al 19 aprile 2020.

                                         Ne consegue che il ricorso del contribuente sarebbe comunque intempestivo. Anche volendo ammettere che, nel momento in cui è scaduto il termine (16 marzo 2020) la situazione sanitaria pregiudicasse già l’esercizio dei diritti procedurali dei cittadini, nondimeno l’esito non cambierebbe. Infatti, la sospensione dei termini è cessata il 19 aprile 2020, quindi oltre due mesi prima della presentazione del ricorso.

                                         2.5.

                                         Il ricorso è pertanto, in ogni caso, tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.

                                   3.   3.1.

                                         Va ancora rilevato che, se anche il ricorso fosse stato tempestivo, l’esito non sarebbe stato diverso. Infatti, già il reclamo all’autorità di tassazione era stato intempestivo, con la conseguenza che le decisioni di tassazione contestate erano già passate in giudicato.

                                         3.2.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all'Autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).

                                         Il contribuente ha impugnato le decisioni di tassazione del 4 dicembre 2019 con reclamo del 27 gennaio 2020.

                                         Sebbene le decisioni in questione siano state notificate per posta semplice, nello scritto del 10 febbraio 2020, con cui l’insorgente ha preso posizione sullo scritto dell’Ufficio di tassazione, che eccepiva l’intempestività del reclamo, il contribuente ha riconosciuto di averle ricevute in parte il 9 dicembre (quelle concernenti l’IFD) e in parte l’11 dicembre 2019 (quelle relative all’imposta cantonale).

                                         Ne consegue che il termine di reclamo è giunto a scadenza, rispettivamente, l’8 gennaio e il 10 gennaio 2020.

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         Sempre nel suo scritto del 10 febbraio 2020 all’Ufficio di tassazione, il contribuente ha sostenuto che il reclamo sarebbe stato tempestivo, tenendo conto della sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie previste dall’art. 16 cpv. 1 lett. c LPAmm.

                                         3.3.2.

                                         La legge federale sull’imposta federale diretta non contiene una disposizione procedurale che preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie: il Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57; inoltre le sentenze del Tribunale federale del 13.6.2016 2C_512/2016 consid.5, del 23.11.2012 2C_407/2012 consid, 2.4. del 15 febbraio 2006 n. 2A.70/2006 consid. 3; anche Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1768).

                                         Queste regole sono considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di disposizioni cantonali sulle ferie: quando il diritto federale contiene una regola precisa, sul termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso deve seriamente partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie cantonali (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale in: RF 2004 p. 140; inoltre la sentenza dell’11 novembre 2010 n. 2C_503/2010 consid. 2.1).

                                         3.3.3.

                                         Neppure la legge tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p. 107 ss.).

                                         Questa Camera ha già avuto modo di escludere che il termine di ricorso sia sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 16 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) (cfr. ad esempio sentenza inc. n. 80.2014.254 del 18.12.2014).

                                         In merito all’assenza delle ferie giudiziarie nella legislazione tributaria cantonale può essere utile ricordare una iniziativa del legislatore cantonale, finalizzata proprio a evitare che i contribuenti incorrano in errori: l’art. 231 cpv. 1 LT, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva alla Camera di diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso”. Il riferimento al “termine non sospeso dalle ferie” poteva trarre in inganno il contribuente, lasciandogli intendere che il termine di ricorso in linea di principio fosse sospeso dalle ferie (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6457 del 15 febbraio 2011, Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, p. 5). Per questa ragione il legislatore cantonale ha modificato la disposizione procedurale, stralciando proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie” (cfr. la versione dell’art. 231 cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio 2012).

                                         3.3.4.

                                         La decisione, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, in quanto tardivo, è pertanto legittima. In queste circostanze, alla Camera di diritto tributario sarebbe stato precluso l’esame del merito delle censure del ricorrente contro le decisioni di tassazione del 9 dicembre 2019, anche nel caso in cui il ricorso fosse stato tempestivo.

                                   4.   Il ricorso è irricevibile siccome intempestivo. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’500.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                         All'insorgente va quindi restituito l'importo di fr. 1’000.-, versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

                                   3.   Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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