Incarto n. 80.2020.6
Lugano 3 febbraio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice Andrea Pedroli
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 gennaio 2020 contro la decisione del 4 dicembre 2019 in materia di diffida ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
A. Con richiamo del 15 aprile 2019 l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano sollecitava l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2017 con termine per la presentazione di 20 giorni. Il termine per l’invio della dichiarazione veniva poi prorogato fino al 30 settembre 2019.
B. In data 30 settembre 2019 RA 1, in nome e per conto del signor RI 1, richiedeva un’ulteriore proroga fino al 15 ottobre 2019. Con scritto del 14 ottobre 2019, l’UT comunicava il rifiuto di concessione di tale proroga e indicava che la procedura di richiamo, diffida e multa sarebbe proseguita dallo stadio successivo a quello in cui si trovava al momento della richiesta.
C. In data 16 ottobre 2019 l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente una diffida, con la quale veniva comunicato che in caso di mancato inoltro della dichiarazione entro 20 giorni, sarebbe stata inflitta una multa per violazione degli obblighi procedurali. Con la diffida veniva inoltre messa a carico del contribuente una tassa di fr. 50.–. In medesima data avveniva la consegna della dichiarazione da parte di RA 1 per conto del suo assistito.
D. Con reclamo del 14 novembre 2019 RA 1, per conto di RI 1, chiedeva l’annullamento della diffida di pagamento in quanto la sua consegna era intervenuta lo stesso giorno in cui era stata inviata la diffida. Motivava inoltre il ritardo nella presentazione della dichiarazione fiscale 2017 allegando un certificato medico e dichiarando di trovarsi in una situazione di sovraccarico di lavoro.
E. Con decisione su reclamo del 4 dicembre 2019, l’UT confermava la diffida. Secondo l’UT il suo decadimento sarebbe risultato giustificato unicamente se l’invio del contribuente fosse giunto all’ufficio entro il giorno previsto per l’emissione del provvedimento disciplinare. Al contrario se, come nel caso concreto, i due invii si incrociano, il provvedimento mantiene la sua validità.
F. Con ricorso del 4 gennaio 2020 RA 1, per conto di RI 1, chiede l’annullamento della diffida riconfermando le proprie motivazioni.
G. Con osservazioni del 17 gennaio 2020 l’UT si riconferma nella sua posizione ribadendo che la diffida risulta giustificata in quanto la dichiarazione fiscale del ricorrente non è giunta entro il termine del 30 settembre 2019.
Diritto
1. Conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
2. 2.1.
I contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all'autorità competente (articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).
Il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito (art. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).
Secondo gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;
2.2.
Per quanto concerne l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 2245).
La legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−.
Per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo.
2.3.
Il ricorso è conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si riferisce alla diffida notificata al ricorrente in base all’art. 198 cpv. 3 LT. Per quanto concerne la procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso è per contro irricevibile.
2.4.
Nel caso in esame, il contribuente ha ricevuto un richiamo per il mancato inoltro della dichiarazione il 15 aprile 2019 e, in questa circostanza, è stato avvertito del successivo invio di una diffida, in caso di inadempimento. In seguito al richiamo, l’UT aveva inoltre concesso una proroga scadente il 30 settembre 2019, termine che è scaduto però infruttuosamente. In simili circostanze, non può certamente essere censurata la decisione dell’autorità fiscale di inviare all’insorgente una diffida, attribuendogli un ultimo termine per adempiere i suoi obblighi procedurali, prima di infliggergli una multa. Considerata la natura giuridica della tassa, che ha lo scopo di coprire i costi provocati dall’invio del richiamo e della diffida, è innegabile che anche la decisione di porre a carico del ricorrente il tributo di 50 franchi sia giustificata.
3. 3.1.
Anche volendo considerare il ricorso della rappresentante del contribuente come una istanza di restituzione dei termini, l’esito non muterebbe.
Nel caso d’invio tardivo della dichiarazione d’imposta e, se la dichiarazione è stata restituita al contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l’inosservanza del termine dev’essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30 giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 124 cpv. 4 LIFD; per il diritto cantonale, cfr. art. 192 cpv. 5 LT). Gli stessi motivi sono invocabili dal mandatario o dal rappresentante del contribuente qualora provi che il mandante abbia ignorato tali motivi e non abbia potuto rimediare agli atti omessi dal mandatario al fine di rispettare i termini (Isabelle Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 44 ad art. 124 LIFD, p. 1660).
3.2.
Secondo costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata). Analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Gozzi, in: Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC, p. 807 s.; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n. 1758).
3.3.
Nel caso in esame, la rappresentante del ricorrente ha allegato al reclamo un certificato medico del 31 ottobre 2019, nel quale si attesta che RA 1 è stata “assente per malattia dal 28.10.19 al 30.11.19 al 50%”.
In primo luogo, così formulato, il certificato non permette di valutare la gravità della malattia che ha colpito l’interessata, visto che non contiene nessuna indicazione al riguardo. Anche senza approfondire la questione, il fatto stesso che l’assenza dal lavoro sia stata certificata “al 50%” dovrebbe bastare per poter escludere che si sia trattato di una malattia particolarmente invalidante, tale da non consentirle neppure di delegare un’altra persona.
Indipendentemente dalla natura e dalla gravità della malattia, quest’ultima non potrebbe in ogni caso aver condizionato il ritardo nell’inoltro della dichiarazione, visto che è successiva rispetto al momento in cui la rappresentante del ricorrente doveva adempiere gli obblighi procedurali. La malattia certificata dal medico risale infatti al periodo fra la fine di ottobre e la fine di novembre, mentre il termine prorogato per la presentazione della dichiarazione è scaduto il 30 settembre 2019 e la dichiarazione è stata presentata il 16 ottobre 2019.
Per quanto concerne infine la situazione di sovraccarico di lavoro invocata dalla mandataria del contribuente, essa non rientra nei motivi di restituzione dei termini (Althaus-Houriet, op. cit., n. 44 ad art. 124 LIFD, p. 1660).
4. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile.
1.2. Nella misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: