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Ticino Camera di diritto tributario 17.07.2020 80.2020.52

17 juillet 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,824 mots·~9 min·4

Résumé

Procedura: ricorso, legittimazione, debito d’imposta di zero franchi, assoggettamento limitato, competenza del cantone di domicilio

Texte intégral

Incarto n. 80.2020.52

Lugano 17 luglio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

 RI 1   RI 2  (BS) entrambi rappr. da: RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 30 marzo 2020 contro la decisione del 4 marzo 2020 in materia di IC 2018.

Fatti

                                  A.   I coniugi RI 1 e RI 2 sono domiciliati a __________, nel Canton __________. Entrambi sono pensionati. Nel Canton Ticino sono assoggettati alle imposte cantonali per appartenenza economica, in quanto proprietari di due fondi, il mappale __________ e il mappale __________ RFD __________.

                                         Nella dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2018, per l’immobile di __________ (mapp. __________ RFD __________) dichiaravano di aver sostenuto delle spese di riattazione e riparazione per un totale di fr. 178'071.‑ (v. Details zu den Liegenschaften 2018, Liegenschaft Nr. 2, allegato alla DI __________ 2018). Per l’immobile in __________ (mapp. __________ RFD __________), le spese di manutenzione effettive ammontavano a fr. 19'846.‑. Per un altro immobile, sempre di proprietà dei contribuenti e sito a __________ (ZH), dichiaravano spese effettive per fr. 3'598.‑ (v. Liegenschaftenverzeichnis 2018, allegato alla DI __________ 2018).

                                  B.   L’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 (di seguito: UT RS 1) ha notificato ai contribuenti la decisione di tassazione IC 2018 in data 27 dicembre 2019, commisurando il reddito imponibile in zero franchi e quello determinante per l’aliquota in fr. 152'400.–. Rispetto a quanto dichiarato, l’autorità di tassazione aveva ammesso in deduzione spese di gestione e manutenzione immobili per un totale di fr. 23'444.‑, riconoscendo integralmente quanto richiesto per l’immobile di __________ (ZH) e per quello di __________ a __________ ma non quelle per l’immobile in riattazione, sostenendo che si trattava di spese di “miglioria o un investimento”.

                                         La sostanza imponibile, da parte sua, era commisurata in fr. 166'000.– e quella determinante per l’aliquota in fr. 2'087'000.–.

                                  C.   Con reclamo datato 30 gennaio 2020 in tedesco, poi tradotto in italiano su esplicita richiesta dell’autorità di tassazione, e ripresentato il 10 febbraio 2020, la rappresentante dei contribuenti chiedeva che le spese di manutenzione dell’immobile di __________ a __________ fossero riconosciute in ragione di fr. 178'071.‑ diversamente da quanto fatto dall’UT RS 1 che le aveva considerate “spese di manutenzione a scopo di miglioria” che “non [davano] diritto a deduzione”. Sostenevano che

                                         “[…] l’edificio necessitasse di essere ristrutturato. L’edificio era inutilizzabile prima della ristrutturazione, ragione per cui nei periodi fiscali precedenti non è stato dichiarato alcun valore locativo. Tuttavia, il contribuente dichiarerà un valore locativo dopo il completamento della ristrutturazione (dall’anno fiscale 2019), poiché l’immobile ora può essere utilizzato unitamente allimmobile di __________. Le spese di riattazione vengono sostenute d’altra parte nell’arco di periodi più lunghi e in modo non periodico e garantiscono la potenziale redditività del terreno (rinnovo delle facciate, riverniciatura, ecc., ma anche la sostituzione degli impianti obsoleti). Attraverso queste spese, la proprietà dovrebbe continuare a essere in grado di soddisfare il suo scopo precedente […] La natura della modernizzazione, consiste nel restituire all’edificio il comfort contemporaneo che possedeva originariamente, ma che ha perso a causa del progresso tecnico e del cambiamento delle abitudini di vita […] sulla base di tali argomentazioni, le spese di manutenzione dell’immobile, pari a Fr. 178'071.‑ (secondo la dichiarazione delle imposte 2018) devono essere ammesse in deduzione”.

                                  D.   Il 4 marzo 2020, l’UT RS 1 si riconfermava integralmente nella sua decisione di prima istanza. A motivo adduceva:

                                         “si precisa che sono deducibili fiscalmente le spese immobiliari di manutenzione, che aiutano a conservare in buon stato l’immobile, ma non le spese di miglioria.

                                         Si precisa anche che da quando lo avete acquistato non abbiamo mai imposto un valore locativo per il fondo __________, in quanto era da ritenere inabitabile.

                                         I lavori che avete svolto in quel fondo, a comprova abbiamo anche le foto che avete spedito, non sono dei lavori che possono essere considerati come spese di manutenzione.

                                         Si ritiene che si tratti di chiare spese di miglioria, che hanno reso abitabile lo stabile.

                                         Le spese richieste non sono quindi deducibili fiscalmente”.

                                  E.   Con il ricorso interposto il 30 marzo 2020, i contribuenti chiedono che l’incarto sia trasmesso nuovamente all’autorità di tassazione affinché, fissando il reddito imponibile ancora a fr. 0.‑ proceda ad ulteriori accertamenti e determini nuovamente l’imposizione. Sottolineano come i lavori di ristrutturazione svolti sull’immobile di __________ siano costati fr. 168'071.‑ [recte: 178'071.‑; v. Liegenschftenverzeichnis, allegato alla DI __________ 2018] mentre le spese di manutenzione effettivamente sopportate per __________ ammontavano a fr. 19'846.‑, ciò che porta il totale delle spese di manutenzione richiesto in deduzione a fr. 187'917.‑. Sostengono che nella decisione di tassazione IC 2018 dopo reclamo l’UT RS 1 abbia cambiato motivazione “a fondamento dell’indeducibilità dei lavori di manutenzione”, ovvero che le spese sopportate non fossero deducibili poiché fin dall’acquisto dell’immobile non era stato “stabilito né dichiarato alcun valore locativo” in quanto l’immobile era inagibile.

                                  F.   Il 7 maggio 2020, l’UT RS 1 ha trasmesso l’incarto fiscale dei contribuenti alla Camera di diritto tributario. Nel contempo, chiedendo che il ricorso sia respinto, l’autorità di tassazione osserva che i lavori svolti sul mappale __________ RFD __________ sono da considerarsi miglioria e non manutenzione e di conseguenza non possono essere fiscalmente deducibili.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, indipendentemente dal fatto che, nella decisione su reclamo, l’Ufficio di tassazione abbia esaminato nel merito la questione o si sia limitato ad analizzare la ricevibilità del reclamo del contribuente.

                                         1.2.

                                         Secondo l’art. 227 cpv. 1, prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

                                         Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss, p. 733 ss; Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.). In altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

·         l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;

·         il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e giurisprudenza citata; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).

                                         1.3.

                                         Secondo la decisione di tassazione IC 2018 dopo reclamo datata 4 marzo 2020, l’imposta cantonale sul reddito dovuta per il periodo fiscale litigioso ammonta a zero franchi, sicché è evidente che i contribuenti non hanno alcun interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione giudiziaria, come già non ne avevano alcuno ad ottenere una decisione su reclamo sulla commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 2C_233/2017 del 13 aprile 2018, consid. 2.2 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina; sentenza del Tribunale federale 2C_253/2014 dell’11 dicembre 2014, consid. 3.2; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 15 ad art. 132 LIFD, p. 1440; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo 2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870).

                                         1.4.

                                         Del resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo di una decisione, per cui la legittimazione non può venir tratta dalla semplice contestazione di alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss = StE 2001 B 96.11 n. 6). In altri termini, un’eventuale riduzione del reddito determinante per l’aliquota non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi. I ricorrenti non sono quindi lesi nei loro interessi personali dalla decisione impugnata e non sono pertanto legittimati a ricorrere (cfr., al proposito, sentenza del Tribunale federale n. 2P.345/2005 dell’11 maggio 2006).

                                   2.   2.1.

                                         Con ogni verosimiglianza, la ragione del ricorso dei contribuenti va ricercata nella loro intenzione di dedurre l’eccedenza delle spese di manutenzione, secondo loro riconducibile alle opere intraprese sugli immobili situati nel Canton Ticino, dal reddito imponibile assoggettato all’imposta nel Cantone di domicilio.

                                         2.2.

                                         A tale riguardo, le decisioni dell’UT RS 1 non possono vincolare l’autorità fiscale del Canton __________:

·         per quanto concerne l’imposta federale diretta, essa è riscossa dalle autorità cantonali “presso le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento fiscale, hanno domicilio fiscale in Svizzera o, in mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel Cantone” (art. 105 cpv. 1 LIFD), con la conseguenza che la competenza del cantone di domicilio è esclusiva;

·         per quanto concerne l’imposta cantonale, la norma dell'art. 127 cpv. 3 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (cfr. p. es. Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss).

                                         L’autonomia dei cantoni nell’ambito della determinazione dell’imposta cantonale implica fra l’altro che non vi sia un’unica ripartizione intercantonale, ma che ve ne siano tante quanti sono i fori fiscali (cfr. de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2005, n. 436, p. 147).

                                         2.3.

                                         Di conseguenza, spetterà eventualmente all’autorità di tassazione del Canton __________ confrontarsi con la deducibilità dei costi sopportati dai contribuenti per la riattazione dell’immobile di __________.

                                   3.   Di conseguenza, a causa della mancanza di legittimazione il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

                                         Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti. Non è assegnata alcuna indennità a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    600.–

                                         sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

                                  3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAI   Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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