Incarti n. 80.2019.99 80.2019.100
Lugano 21 ottobre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 rappr. dall’ RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 5 marzo 2019 contro la decisione del 22 febbraio 2019 in materia di revisione IC e IFD 2014.
Fatti
A. Con decisione del 6 ottobre 2016, l’RS 1 (di seguito UTPG) notificava alla RI 1 di __________ la tassazione IC/IFD 2014, nella quale commisurava l’utile imponibile in CHF 108'200.–. Aveva infatti considerato la rinuncia del “correntista (non conosciuto)” al proprio credito di CHF 100'000.- nei confronti della RI 1 alla stregua di un risanamento proprio e, di conseguenza, il relativo ricavo a conto economico era stato definito fiscalmente imponibile.
B. In data 3 novembre 2016, la contribuente, rappresentata da __________, socio e gerente della RI 1, presentava tempestivo reclamo contro la sopracitata notifica di tassazione. Premesso che il “correntista” in questione era lui stesso, __________ affermava che “telefonicamente [gli] era stato comunicato che questa operazione contabile non sarebbe stata valutata quale utile, ma bensì solamente una compensazione del conto correntista”. Dichiarava quindi che, se questa operazione fosse stata considerata imponibile, “allora la vorre[bbe] stornare presentando il nuovo risultato economico con un utile diminuito di 100'000.passando così ad un utile di 8'263 alla quale dovrebbero essere dedotte le perdite riportate”.
C. Con decisione su reclamo del 17 novembre 2016, l’UTPG respingeva il sopracitato reclamo del 3 novembre 2016, ribadendo la propria posizione, in particolare la qualifica quale risanamento proprio della rinuncia da parte del correntista al proprio credito di CHF 100'000.-, ossia un ricavo straordinario registrato a conto economico. L’UTPG precisava pure che “secondo dottrina e giurisprudenza un bilancio presentato con la dichiarazione d’imposta vincola la dichiarazione d’imposta secondo i principi della buona fede. Un bilancio presentato senza riserve è da ritenersi valido a tutti gli effetti. Pertanto modifiche successive dei conti, perdipiù in sede di reclamo, non possono essere ammesse in quanto servirebbero unicamente a neutralizzare conseguenze già annunciate dall’autorità fiscale”. Di conseguenza, l’autorità fiscale respingeva la richiesta della società di stornare l’operazione contabile, in quanto contraria al principio della buona fede.
D. Con raccomandata del 23 marzo 2018, la società RI 1, rappresentata da __________ e patrocinata dall’avvocato RA 1, presentava all’UTPG un’istanza di revisione “avverso le notifiche di tassazione emesse dal 2014 (compresa) in poi” - recte: avverso la decisione su reclamo del 17 novembre 2016 - cresciuta in giudicato. In particolare, la società chiedeva di annullare, a norma dell’art. 232 cpv. 1 lett. c LT, la decisione di tassazione IC/IFD 2014. A mente di RI 1, la società sarebbe infatti stata tassata “sulla base di una dichiarazione non vincolante e di documentazione contabile a fondamento della quale vi è un manifesto atto illecito di natura sia penale che civile”. In particolare, la società faceva valere che, nel verbale d’interrogatorio del 22 febbraio 2018 davanti al Ministero Pubblico, __________, socio e gerente della società __________, cui era stata affidata la gestione della società RI 1, aveva ammesso di aver allestito il bilancio, il conto economico e la dichiarazione d’imposta 2014 per la società RI 1, così come di aver sottoscritto egli stesso tali documenti, falsificando le firme di __________. L’istante sosteneva poi di essere venuta a conoscenza del contenuto e delle ammissioni di cui al suddetto verbale d’interrogatorio, e quindi dell’illecito penale commesso da __________, unicamente in data 22 marzo 2018, ossia al momento dell’accesso atti presso il Ministero Pubblico e di avere quindi proceduto a presentare l’istanza di revisione. Secondo l’istante, la dichiarazione fiscale e la dichiarazione in questione era stata sottoscritta dal signor __________ che non aveva diritto di firma, né era al beneficio di una procura. L’istante chiedeva pertanto l’annullamento delle decisioni dell’UTPG in materia di IC e IFD 2014 e il rinvio degli atti all’UTPG con l’obbligo di emetterne delle nuove senza prendere in considerazione la rinuncia al credito di CHF 100'000.-.
E. Con decisione del 22 febbraio 2019 l’UTPG respingeva la domanda di revisione del 23 marzo 2018. L’autorità fiscale precisava che, sebbene, “Come sostenuto da parte istante, __________ ha effettivamente ammesso di avere allestito personalmente il bilancio, il conto economico e la dichiarazione d’imposta 2014 della società RI 1, così come di avere falsificato la firma di __________”, __________ aveva però pure espressamente dichiarato nel medesimo verbale d’interrogatorio del 22 febbraio 2018 di aver agito in fretta e furia poiché in ritardo, in seguito alla richiesta dello stesso __________, e che era partito dal presupposto che i CHF 100'000.- non sarebbero stati tassati. L’UTPG sottolineava altresì che “dall’incarto penale, come detto risulta piuttosto che l’allestimento delle dichiarazioni d’imposta della società contribuente erano effettivamente di competenza della __________, di cui __________ è amministratore unico”. A suo avviso, era pertanto “difficile sostenere che le firme falsificate di __________ sul bilancio, il conto economico e la dichiarazione d’imposta abbiano realmente influito sulla tassazione IC/IF 2014. La contestata tassazione è piuttosto il risultato della scelta di __________ di rinunciare al credito correntista di fr. 100'000.-, nella convinzione che lo stesso non sarebbe stato preso in considerazione dall’autorità fiscale.”. A mente dell’UTPG, non vi era pertanto alcun motivo di revisione della decisione su reclamo del 17 novembre 2016.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, insorge contro la sopracitata decisione del 22 febbraio 2019, con la quale è stata respinta l’istanza di revisione del 23 marzo 2019. A suo avviso, l’illecito penale commesso da __________ è senza dubbio motivo di revisione e a tale riguardo sostiene quanto segue: “Negare il motivo di revisione della notifica di tassazione 2014 e di ogni altra nel frattempo emessa a fronte del comprovato atto illecito di rilevanza penale, ammesso dal diretto interessato imputato nel procedimento, e risultante anche dal decreto di abbandono del 9 ottobre 2018, consid. 2, dove la Procuratrice rileva a chiare lettere che il Signor __________ ha dichiarato tra l’altro di aver falsificato la firma di __________, equivarrebbe ad avallare ulteriormente ed in modo inammissibile una situazione già in contrasto alla legge”. A mente della ricorrente, il carattere illecito degli atti commessi dal signor __________ sarebbe dato malgrado l’assenza di una condanna penale e l’accordo trovato con quest’ultimo. Inoltre, la ricorrente ribadisce che __________ non aveva diritto di firma e non era al beneficio di una procura. Infine, l’insorgente lamenta che l’UTPG dimenticherebbe di considerare la figura di __________, il quale sarebbe stato “spossessato di un diritto, e meglio del suo credito di CHF 100'000.- nei confronti della società”, che egli sarebbe stato “legittimamente in diritto di mantenere intatto”.
G. Nelle sue osservazioni del 27 marzo 2019, l’UTPG ribadisce di non intravedere alcun motivo di revisione della decisione su reclamo datata 17 novembre 2016. L’autorità resistente sottolinea che il signor __________ aveva conferito alla __________, società di cui __________ è socio e gerente, la gestione e l’amministrazione della RI 1 e che la rinuncia, da parte di __________ al credito correntista rappresenta una scelta relativa ad una valutazione contabile o fiscale in sede di chiusura del bilancio, non inerente al procedimento penale aperto nei suoi confronti per falsità in documenti. Infine, a mente dell’UTPG, il fatto che l’avv. RA 1 abbia comunicato al Ministero Pubblico che le parti avevano trovato un accordo a tacitazioni di tutte le pretese civili e penali pari a CHF 35'000.- dimostrerebbe che “la contestata tassazione è il risultato della scelta di __________ di rinunciare al credito correntista di fr. 100'000.-, nella convinzione che lo stesso non sarebbe stato preso in considerazione dall’autorità fiscale, mentre le firme falsificate di __________ sul bilancio, il conto economico e la dichiarazione d’imposta erano piuttosto dettate dalla fretta di agire, poiché in ritardo, ma non hanno realmente influito sulla tassazione IC/IFD 2014.”.
Diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 233 LT e l’art. 148 LIFD, la domanda di revisione deve essere presentata entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione per i casi previsti alle lettere a), b) e c) del capoverso 1 dell’art. 232 e entro trenta giorni per il caso della lettera d) del medesimo articolo, ma al più tardi entro dieci anni dalla notifica della decisione o della sentenza.
Il rispetto di questi termini costituisce un presupposto di ricevibilità della domanda di revisione e non una questione di merito, diversamente dalla questione se l’istante abbia tardato a scoprire il motivo di revisione indicato (Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 4 ad art. 149 LIFD, p. 1805; TF sentenza del 23 settembre 2014 4A_247/2014, consid. 2.3).
1.2.
Nel caso di specie, è perlomeno dubbio che la ricorrente abbia scoperto il preteso motivo di revisione unicamente al momento dell’accesso atti presso il Ministero Pubblico, il 22 marzo 2018. Non si può infatti ignorare la circostanza che è stato proprio __________, socio e gerente della RI 1, a provocare l’apertura del procedimento penale nei confronti di __________, inoltrando l’esposto del 20 settembre 2017. Se pertanto il motivo di revisione è costituito da un delitto commesso da quest’ultimo, ci si domanda perché la revisione non sia stata chiesta già quando è stata presentata la denuncia penale.
La questione relativa alla tempestività e pertanto alla ricevibilità della domanda di revisione presentata dalla società RI 1 in data 23 marzo 2018 può tuttavia essere lasciata aperta. Sia come sia, anche nel merito il ricorso si palesa manifestamente infondato, come risulta dalle considerazioni che seguono.
2. 2.1.
La ricorrente ha presentato un’istanza di revisione ritenendo che __________ avrebbe eseguito l’operazione contabile di rinuncia al credito correntista pari a CHF 100'000.senza alcuna giustificazione, falsificando la firma sul bilancio, il conto economico nonché la dichiarazione d’imposta e ciò avrebbe influito sulla decisione su reclamo del 17 novembre 2016, inerente il periodo fiscale IC/IFD 2014.
L’autorità fiscale ritiene, per contro, che nel caso concreto non siano dati i presupposti legali per procedere alla revisione di tale decisione.
2.2.
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
2.3.
L’ipotesi contemplata dall’art. 232 cpv. 1 lett. c LT, così come dall’art. 147 cpv. 1 lett. c LIFD, è senza dubbio rara (Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 9 ad art. 147 LIFD, p. 1801).
Gli ostacoli all'attività dell'autorità fiscale o di ricorso devono, in linea di principio, essere stati debitamente accertati nell'ambito di un procedimento penale. Nel caso in cui il procedimento penale non sia possibile, la prova della commissione di un crimine o di un delitto dovrebbe anche poter essere apportata in un’altra maniera (Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 10 ad art. 147 LIFD, p. 1802)
2.4.
Il motivo di revisione addotto dalla ricorrente consiste nella falsificazione, da parte di __________, delle firme di __________ sul bilancio, sul conto economico e sulla dichiarazione d’imposta IC/IFD 2014 della RI 1. Si tratterebbe pertanto di un reato che avrebbe influito sulla decisione di tassazione in questione.
Tuttavia, come già rilevato (supra, consid. 2.3), gli ostacoli all’attività dell’autorità fiscale o di ricorso devono essere in linea di principio accertati nell’ambito di un procedimento penale o tutt’al più comprovati in un’altra maniera. Ora, nel caso di specie, si rileva innanzitutto come lo stesso avvocato della ricorrente, in data 30 maggio 2018, abbia comunicato al Ministero pubblico che le parti erano giunte ad un accordo transattivo che risolveva ogni contenzioso tra le stesse, chiedendo di abbandonare il procedimento. Risulta pertanto contraddittorio che la ricorrente affermi che la responsabilità di __________ appare pacifica, quando è stata la stessa ricorrente, accusatrice privata, a ritirare la denuncia nei confronti di __________ e a disinteressarsi del procedimento penale. La ricorrente è pertanto già stata tacitata per l’eventuale danno che avrebbe subito a causa dell’operato di __________ e non è stata assolutamente comprovata l’influenza di tale agire (peraltro sfociato in un decreto d’abbandono) sulla decisione di tassazione IC/IFD 2014.
Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, non si può sostenere che il decreto di abbandono abbia accertato l’avvenuta falsificazione della firma. Certamente, non ha riconosciuto la commissione del reato di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP), se non altro perché altrimenti non avrebbe evidentemente abbandonato il procedimento, trattandosi di un reato perseguibile d’ufficio. L’affermazione, contenuta nel decreto, secondo cui __________ “ha dichiarato di aver allestito per la società RI 1 il bilancio, il conto economico e la dichiarazione d’imposta per le persone giuridiche relativi all’anno 2014, nonché di aver falsificato la firma di __________” contrasta del resto manifestamente con il tenore delle affermazioni contenute nel verbale, nelle quali __________ si è limitato a riconoscere di aver allestito bilancio, conto economico e dichiarazione d’imposta perché era stato “autorizzato verbalmente” a farlo dallo stesso __________, che anzi lo aveva sollecitato a procedere (v. infra, consid. 2.6).
2.5.
Per quanto concerne il ruolo di __________ e della sua società __________ nella procedura di tassazione della ricorrente, è innegabile che sia stato concluso un contratto di mandato. Come emerge dagli atti, la RI 1 ha conferito alla società di __________ un mandato per la tenuta della contabilità e anche per l’allestimento delle dichiarazioni d’imposta. D’altronde, se così non fosse, non si vede perché le parti abbiano concluso un accordo transattivo, a tacitazione di tutte le pretese, civili e penali.
L’affermazione della ricorrente, secondo cui la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale sarebbe stata sottoscritta da __________ senza che quest’ultimo avesse diritto di firma o fosse al beneficio di una procura, è in contrasto con quanto emerge dagli atti. Non si può seriamente credere che __________ abbia allestito i conti e la dichiarazione d’imposta all’insaputa degli organi della società e in particolare del suo socio e gerente. Del resto, che sia stato __________ a allestire e sottoscrivere questi atti, è irrilevante.
2.6.
È in ogni caso palese pertanto che, se non vi fosse stato un rapporto contrattuale tra le parti, le medesime non sarebbero giunte a tale soluzione transattiva a tacitazione delle pretese, anche sul piano civile. Se __________ ha sottoscritto tale transazione, deve aver riconosciuto delle manchevolezze nello svolgimento del suo mandato.
A questo proposito, gli elementi che emergono dagli atti del procedimento penale accreditano proprio questa tesi. Nel citato interrogatorio del 22 ottobre 2018, __________ ha confermato di averlo fatto, precisando che __________ lo aveva “autorizzato verbalmente a firmare le dichiarazioni d’imposta per la sua società” e aggiungendo che __________ lo aveva contattato, dicendogli che “eravamo in ritardo con la dichiarazione d’imposta e che dovevamo trasmetterla subito”. In merito alla questione del conto correntista, ha spiegato di aver “chiamato l’ufficio tassazione per esporgli la problematica del conto correntista, in quanto continuava ad aumentare ma la società non fatturava”. Il funzionario interpellato gli avrebbe consigliato “la rinuncia del debito da parte del detentore del conto correntista”. Egli avrebbe dato seguito a questa indicazione, nella convinzione che “i CHF 100'000 non sarebbero stati tenuti in considerazione dall’Ufficio di tassazione come base fiscale, ovvero non vi sarebbero stati degli oneri fiscali derivanti da questa operazione”. Ha quindi ammesso “di aver fatto un errore di valutazione, dettato dalla fretta”. In questa circostanza, ha anche riconosciuto di aver allestito egli stesso la lettera del 3 novembre 2016, indirizzata all’Ufficio di tassazione e da quest’ultimo considerata reclamo contro la decisione di tassazione.
Coerentemente con quanto ammesso dinanzi al magistrato, __________ ha poi sottoscritto l’accordo transattivo, con il quale si è impegnato a versare a __________ 35'000 franchi “per riparare al danno”.
Per costante giurisprudenza, tuttavia, in analogia a quanto previsto nel diritto privato, la colpa di un rappresentante o di un suo ausiliario non è mai opponibile all’autorità fiscale, bensì va semmai ascritta al contribuente stesso, dal momento che concerne unicamente i rapporti contrattuali tra il contribuente e il suo rappresentante (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 619). Come detto, nel caso di specie le parti hanno trovato un accordo transattivo a tacitazione di ogni pretesa. Il danno che è scaturito dall’errore “di valutazione” riconosciuto da __________ è così stato indennizzato da quest’ultimo, che si è assunto il pagamento delle imposte dovute a causa della sua negligenza.
2.7.
Non si intravede pertanto alcun motivo di revisione della decisione su reclamo del 17 novembre 2016.
3. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’900.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’000.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
Copia per conoscenza:
- Municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: