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Ticino Camera di diritto tributario 11.11.2020 80.2019.77

11 novembre 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·5,550 mots·~28 min·2

Résumé

Imposte alla fonte: frontalieri, aliquota, figli a carico, contribuente separato, deduzione sociale non cumulabile con deduzione degli alimenti

Texte intégral

Incarto n. 80.2019.77

Lugano 11 novembre 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

 RI 1 rappr. da  RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso dell’11 febbraio 2019 contro la decisione del 4 febbraio 2019 in materia di imposte alla fonte 2014-2017.

Fatti

                                  A.   Il signor RI 1, residente a __________ (I), beneficia di un permesso G e lavora presso l’__________ a __________. Vive separato dalla moglie dal 30 aprile 2005. La sentenza che ha decretato lo scioglimento del loro matrimonio è divenuta definitiva il 26 gennaio 2011. Il contribuente e la ex moglie hanno un figlio in comune, nato il 31 maggio 2002 che, conformemente a quanto disposto dal Tribunale di __________ è stato affidato in modo condiviso “con permanenza presso la madre dal lunedì al mercoledì, e con permanenza presso il padre dal giovedì al sabato; le domeniche alternate eccetto il terzo fine settimana del mese che il minore trascorrerà interamente con la madre” e “a titolo di contributo di mantenimento del figlio (visto la permanenza paritaria) il padre verserà entro il giorno 30 di ogni mese un importo mensile di €. 200,00 […] accollandosi le intere spese mediche e dentistiche e scolastiche necessarie al minore; tali obblighi verranno meno in caso di sensibile miglioramento delle condizioni economiche della sig.ra __________” (v. sentenza del Tribunale di __________, p. 2).

                                  B.   Il 26 aprile 2018, l’RS 1 (di seguito: RS 1) emanava una “decisione concernente recupero d’imposta alla fonte a carico dei dipendenti non domiciliati” per gli anni 2014-2017. Chiedeva al datore di lavoro, il __________, di voler riversare fr. 9'348.50 in relazione al salario accertato (fr. 327'581.81) e all’imposta alla fonte dovuta dal signor RI 1 (fr. 25'502.70) per i periodi fiscali 2014-2017. Avendo già trattenuto e riversato fr. 16'154.20, l’autorità di tassazione richiedeva al datore di lavoro di pagare la differenza, fermo restando il diritto di regresso del debitore della prestazione imponibile nei confronti del contribuente a norma dell’art. 211 LT risp. art. 138 LIFD. L’RS 1 adduceva quale motivazione: “[e]rrata determinazione della tabella (ricalcolo del reddito imponibile tenuto conto degli alimenti)”. Rispetto al totale dei redditi dichiarati per gli anni 2014-2017 (fr. 338'357.80), l’autorità di tassazione aveva accertato un “totale salari” di fr. 327'581.81: la differenza corrispondeva alla deduzione degli alimenti, ovvero a fr. 10'775.99 durante i 4 anni.

                                  C.   In data 18 maggio 2018, il contribuente, rappresentato dall’avv. RA 1 della __________ SA, presentava reclamo contro la suddetta decisione sostenendo che, con la sentenza di divorzio, il Tribunale di __________ aveva diposto l’affidamento condiviso del figlio minorenne __________ e che “quanto alle conseguenze economiche del divorzio… l’onere di mantenimento del figlio è stato posto quasi interamente a carico del Reclamante”, con il quale vive. Di conseguenza, a dire del rappresentante, “il Reclamante si trov[a] in una situazione di “contribuente divorziato che vive in comunione domestica con il figlio a carico”, per cui “la tabella applicabile alle imposte alla fonte a suo carico è la Tabella H1” e non, come applicato erroneamente dall’autorità di tassazione, “in parte la Tabella H1 e in parte la tabella A”. Chiedeva quindi che al contribuente si applicasse la tabella H poiché “è divorziato e provvede chiaramente al mantenimento quasi totale del figlio, il quale vive di fatto con lui”.

                                  D.   Il 4 febbraio 2019, l’RS 1 respingeva il reclamo e stabiliva che l’imposta alla fonte da riversare fosse da confermare in ragione di fr. 9'348.50. L’autorità di tassazione giustificava così il suo agire:

                                         “la documentazione presentata in sede di reclamo non si discosta dai fatti già noti al momento della decisione del 26 aprile 2018, ove l’autorità di tassazione, assoggettando il contribuente 7 mesi tramite la tabella per famiglie monoparentali (tabella H) e 5 mesi con quella per persone sole (tabella A), in aggiunta alla deduzione dei contributi alimentari versati, ha tenuto ampiamente conto della capacità contributiva del contribuente.

                                         Stato di fatto peraltro concordato per gli anni precedenti direttamente con il contribuente tramite il verbale di audizione controfirmato dalle parti in data 10 gennaio 2018”.

                                  E.   L’11 febbraio 2019, il rappresentante del contribuente presenta ricorso, ribadendo nuovamente che __________ vive di fatto presso il padre che provvede quasi interamente al suo mantenimento e sottolineando che “l’affidamento non ha niente a che vedere con il luogo nel quale vive di fatto la persona “affidata”: esso riguarda piuttosto le decisioni che lo concernono, le quali devono appunto essere adottate in maniera condivisa dai genitori. Nel caso specifico, come risulta anche dal certificato di residenza emesso dal Comune di __________ […] il figlio del Ricorrente risiede in maniera preponderante presso il Ricorrente stesso” (v. ric. p. 2 n. 5). Rivelandosi, a suo dire, giustificata l’applicazione della Tabella H1, postula l’annullamento della decisione del 26 aprile 2018 dell’RS 1.

                                  F.   Il 12 febbraio 2019, la Camera di diritto tributario richiedeva al contribuente il pagamento di fr. 1'500.‑ a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura, in quanto residente all’estero, con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso. L’importo è stato versato tempestivamente.

                                  G.   La Divisione delle contribuzioni, PI 1, ha presentato le sue osservazioni in data 23 aprile 2019, evidenziando che quanto sancito nel gennaio 2011 dalla sentenza del Tribunale di __________ che ha istituito “una custodia alternata, cosicché entrambi i genitori partecipano allo stesso modo alla cura del figlio” è ancora in essere. L’autorità fiscale, non potendo discostarsi da tale decisione (v. oss. p. 2, n. 2) e richiamando la Circolare AFC no. 30, considera che al contribuente si sarebbe dovuta applicare la tariffa di base per persona sola e che la soluzione adottata dall’RS 1 risulterebbe invece più vantaggiosa (v. oss. p. 2, n. 3: “la tariffa H per 7/12 mesi e la tariffa A0 per 5/12 mesi”). Nonostante ciò, l’PI 1 della Divisione delle contribuzioni conferma l’operato dell’RS 1.

Diritto

                                   1.   Il presente ricorso verte sulla tipologia di aliquota d’imposta da applicare e, parallelamente, sulla concessione della deduzione per figlio a carico. Lamentando l’applicazione errata della tabella impositiva, il ricorrente si oppone alla richiesta formulata dall’RS 1 tendente al pagamento dell’imposta alla fonte non trattenuta, fattispecie verosimilmente venuta alla luce a seguito della tassazione correttiva intrapresa per tener conto della deduzione degli alimenti versati alla ex moglie. Per il ricorrente, si dovrebbe applicare la Tabella impositiva H1 perché è padre divorziato di un figlio al cui sostentamento provvede “quasi interamente”.

                                         Per l’RS 1 invece, come si evince dalla decisione dopo reclamo datata 4 febbraio 2019, per i primi 7 mesi di ogni periodo fiscale qui considerato si dovrebbe applicare la Tabella H1 (per famiglie monoparentali, con un figlio a carico) mentre per i restanti 5 mesi dell’anno la Tabella A0 (per persone sole), alfine di tenere “ampiamente conto della capacità contributiva del contribuente”.

                                   2.   2.1.

                                         Sono soggetti ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:

                                         a.   i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l’imposta federale diretta, l’art. 83 LIFD);

                                         b.   i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un’attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l’imposta federale diretta, l’art. 91 LIFD).

                                         L’imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD) e sostituisce le imposte riscosse secondo la procedura ordinaria (artt. 104 cpv. 1, 3a frase LT e 106 cpv. 2, 1a frase LT; artt. 87 e 99 LIFD).

                                         2.2.

                                         Per il diritto cantonale, i principi fondanti le aliquote d’imposta, la loro struttura e le differenti tipologie sono regolati dagli art. 106 e seguenti LT e specificati all’art. 11 (periodi fiscali 2014 e 2015) risp. 12 (periodi fiscali 2016 e 2017) del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche relativo al periodo fiscale trattato (RL 640.220).

                                         La legislazione tributaria federale regola le basi e le strutture delle tariffe agli art. 85 e 86 LIFD e agli articoli 1 e 2 Ordinanza del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta [Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo; RS 642.118.2]).

                                         2.3.

                                         L’art. 86 cpv. 1 LIFD specifica che la tariffa tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e i premi d’assicurazione (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle deduzioni degli oneri familiari (art. 35 e 36). Per quest’ultima categoria di deduzioni, la Legge sull’imposta federale diretta rimanda espressamente all’art. 36 LIFD, relativo alle tariffe applicabili per il calcolo dell’imposta ordinaria. Quest’ultimo articolo presenta tre tipologie di aliquota: per persone sole (cpv. 1); per coniugi viventi in comunione domestica (cpv. 2) e quella cosiddetta per genitori (cpv. 2bis). Il capoverso 2bis stabilisce che l’aliquota attenuata si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (la cosiddetta famiglia monoparentale). L’ammontare d’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa. L’aliquota per i genitori è calcolata nella rispettiva tariffa dell’imposta alla fonte quale deduzione dell’ammontare dell’imposta (Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Circ. n. 30 del 21 dicembre 2010, p. 28, n. 13.4.9).

                                         2.4.

                                         Diversamente dall’art. 86 cpv. 1 LIFD, l’art. 107 cpv. 1 LT non rinvia esplicitamente alle aliquote applicabili nell’ambito dell’imposizione ordinaria, limitandosi a rimandare alla disposizione relativa alla deduzione per figli (art. 34 lett. a LT). Per il diritto cantonale, le aliquote applicabili in materia di imposta alla fonte sono elencate all’art. 108 LT. La legislazione cantonale prevede quattro tipologie di aliquota (art. 108 cpv. 1 LT), ovvero per:

                                         a.   persone sole;

                                         b.   coniugati con un solo reddito viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;

                                         c.   coniugati con doppio reddito che vivono in comunione domestica;

                                         d.   redditi accessori. L’aliquota è del 10 per cento.

                                         La legislazione tributaria cantonale, diversamente da quella federale, non prevede un’aliquota d’imposta per i genitori.

                                         2.5.

                                         Nell’ambito dell’imposta federale diretta, l’art. 2 cpv. 1 OIFo recita che l’Amministrazione federale delle contribuzioni stabilisce d’intesa con i Cantoni i dettagli del calcolo e l’applicazione delle tariffe disciplinando in particolare la struttura e l’estensione delle tariffe nonché della loro integrazione nelle tariffe cantonali (lett. a), come pure l’ammontare delle deduzioni forfettarie da considerare nelle tariffe (art. 86 cpv. 1 LIFD; lett. b). L’Annexe 1 della Lettre circulaire Impôt à la source, pubblicata dall’AFC in data 11 settembre 2013, precisa le deduzioni contemplate dalle differenti tariffe. Per quanto qui d’interesse, il Tariffario H (famiglia monoparentale) include la deduzione sociale per figlio a carico in ragione di fr. 6'500.‑ e la deduzione generale per oneri assicurativi pari a fr. 700.‑ per figlio (AFC, Lettre circulaire 11.09.2013, Impôt à la source, Annexe 1, Barème IFD H1-H9).

                                         Per l’imposta cantonale, le modalità di calcolo delle aliquote dell’imposta alla fonte sono previste all’art. 11 (periodi fiscali 2014 e 2015) risp. art. 12 (periodi fiscali 2016 e 2017) del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche per il relativo periodo (RL 640.220). La suddetta norma prevede la deduzione per figlio in ragione di fr. 11'100.‑ (art. 11 cpv. 2 cifra 8 risp. art. 12 cpv. 2, cifra 8 DE). Mentre la deduzione generale per oneri assicurativi da contemplare nelle diverse Tabelle impositive tra quelle forfettarie è espressamente esclusa per i lavoratori frontalieri con rientro giornaliero e, di conseguenza, per i loro figli (art. 12 cpv. 2 cifra 5 DE).

                                   3.   3.1.

                                         L’imposta alla fonte è prelevata in applicazione di diverse tabelle, le quali con effetto dal 1° gennaio 2014, sono state uniformate a livello svizzero. La scelta della tabella applicabile va attuata in base alle indicazioni contenute in un apposito modulo, e meglio nel “Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte”, che deve essere compilato dal lavoratore e che viene conservato dal datore di lavoro (art. 3a cpv. 1 OIFo; Direttiva DDC n. 1, valida dal 1° gennaio 2014 – versione 1.1, p. 13; Direttiva n. 1, valida dal 1° gennaio 2015 ‑ versione 1.2, p. 13).

                                         3.2.

                                         Le tariffe fiscali per i lavoratori sono attribuite conformemente all’art. 1 OIFo, in particolare cpv. 1 e 3 risp. secondo la Direttiva DDC n. 1 (p. 13).

                                         Per quanto qui d’interesse, la tabella A, si riferisce a contribuenti celibi/nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento (art. 1 cpv. 1 lett. a OIFo; Direttiva DDC n. 1, valida dal 1° gennaio 2014 ‑ versione 1.1, p. 13; Direttiva n. 1, valida dal 1° gennaio 2015 – versione 1.2, p. 13).

                                         La Tabella d’imposta (aliquota) H, per i titolari di un permesso G oppure cittadini svizzeri residenti all’estero che rientrano giornalmente al proprio domicilio, si applica ai “contribuenti celibi/nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che vivono in comunione domestica con figli a carico” (la cosiddetta famiglia monoparentale; art. 1 cpv. 1 lett. g OIFo; Direttiva DDC n. 1, p. 13, n. 16). La deduzione sociale per “figli minorenni viene riconosciuta automaticamente a tutti gli assoggettati alla fonte […] nei casi di applicazione delle tabelle […] H1, 2, 3 [ed] è accordata integralmente” (DDC, Direttiva n. 1, p. 14, n. 17).

                                         Per il diritto cantonale, per figlio a carico si intende “ogni figlio minorenne fino alla fine del mese del compimento del 18esimo anno di età rispettivamente ogni figlio maggiorenne a tirocinio o agli studi fino alla fine del mese del compimento del 28esimo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede in modo essenziale e che vivono in comunione domestica” (art. 34 cpv. 1 LT; DDC, Direttiva, p. 14, n. 17). La LIFD invece non prevede un limite di età per la deduzione per i figli. Secondo l’articolo 277 capoverso 2 CC i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al mantenimento del figlio, anche se ha raggiunto la maggiore età, fino alla normale conclusione di una formazione appropriata (AFC, Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010, p. 20). Di conseguenza, in generale la deduzione non può più essere fatta valere quando il figlio ha compiuto, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento, il 25° o il 26° anno di età (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 42 ad art. 35 LIFD, p. 713).

                                   4.   4.1.

                                         L’applicazione della Tabella H è subordinata alla presentazione dell’atto di famiglia che il datore di lavoro dovrà tenere a disposizione dell’autorità fiscale (DDC, Direttiva n. 1, p. 15, n. 18). Se il lavoratore straniero non attesta in modo attendibile la sua situazione personale e il suo stato civile non è noto, il datore di lavoro applicherà la tabella A0 (DDC, Direttiva n. 1, p. 17, n. 21).

                                         4.2.

                                         In vigore dal 1° gennaio 2014, l’art. 3a cpv. 1 OIFo prevede che i datori di lavoro che impiegano persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo gli articoli 83, 91 o 97 LIFD hanno l’obbligo di annunciarle all’autorità fiscale competente, entro otto giorni dall’inizio della loro attività, utilizzando il modulo apposito. Se il Cantone prevede la trasmissione elettronica del conteggio dell’imposta alla fonte, il datore di lavoro può effettuare tale annuncio insieme al conteggio mensile (art. 3a cpv. 2 OIFo; cfr., al proposito, Pedroli in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, p. 1745 s., n. 5 ss ad art. 136 LIFD). L’“apposito modulo” menzionato dall’art. 3a cpv. 1 OIFo si concretizza nel Modulo n. 1 “Formulario d’annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte” che deve essere debitamente compilato e controfirmato sia dal dipendente che dal datore di lavoro (Direttiva DDC n. 1, valida dal 1° gennaio 2014 – versione 1.1; Direttiva DDC n. 1, valida dal 1° gennaio 2015 – versione 1.2, p. 22 n. 32). Va al proposito ricordato che mediante il “Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte” ‑ che permette di accertare la situazione personale del lavoratore ‑ quest’ultimo si impegna a notificare al datore di lavoro ogni cambiamento con un nuovo questionario. Il questionario deve essere aggiornato ogni qual volta vi sia un cambiamento della situazione famigliare del dipendente ed è obbligatorio procedere all’aggiornamento del questionario ad ogni inizio di anno civile (DDC, Istruzioni utili alla compilazione del “Formulario di annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte”, p. 1; cfr., al proposito, Pedroli, op. cit., p. 1746 s., n. 8 ss ad art. 136 LIFD).

                                         4.3.

                                         Secondo gli art. 136 LIFD e 209 LT, il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono fornire a richiesta alle autorità di tassazione ogni informazione orale e scritta sugli elementi determinanti ai fini della riscossione dell’imposta alla fonte. Gli articoli 123 ‑ 129 LIFD e 196 ‑ 203 LT sono applicabili per analogia (v. p. es. sentenza TF 2C_140/2016 del 30.05.2017, consid. 4.4). Sia secondo l’art. 196 LT, che secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto e di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta (principio di collaborazione). Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

                                         4.4.

                                         Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8; sentenza TF 2C_140/2016 del 30.05.2017, consid. 4.4).

                                         4.5.

                                         Nel caso concreto, il formulario d’annuncio (al momento dell’assunzione) o un aggiornamento del questionario succitato non è reperibile tra la documentazione messa a disposizione della Camera di diritto tributario come pure non è versato agli atti alcun atto di famiglia per i periodi fiscali 2014-2017, qui litigiosi. Ciò, nonostante il contribuente sia alle dipendenze dell’__________ sicuramente già a partire dal 2009 (v. verbale di audizione che regola l’imposizione 2009-2013 firmato nel gennaio 2018) e nonostante il ricorrente si sia nel frattempo divorziato (con sentenza cresciuta in giudicato il 26 gennaio 2011), cambiando di conseguenza la sua situazione famigliare e il suo stato civile. Dagli atti non si evince se il datore di lavoro abbia o meno ottemperato ai propri obblighi procedurali, almeno presentando il Modulo 1, né tantomeno se l’autorità di tassazione gli abbia chiesto di farlo. Non essendo possibile determinare le condizioni di fatto (e di diritto) per una imposizione completa ed esatta, già solo per questo motivo la decisione del 4 febbraio 2019 deve essere annullata e gli atti rinviati all’RS 1 perché proceda a nuovi accertamenti.

                                   5.   5.1.

                                         Secondo la Circolare n. 30 dell’AFC, che concerne l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), la concessione della tariffa per i genitori presuppone che il contribuente viva in comunione domestica con il figlio o la persona bisognosa al cui sostentamento provvede in modo essenziale. Le due condizioni sono imperative. La tariffa per i genitori (per l’IFD) risp. attenuata (per l’IC) non può essere suddivisa tra diversi contribuenti. Se i genitori sono separati legalmente o di fatto, la tariffa per i genitori o attenuata viene sempre accordata ad una sola persona. Il trasferimento dell’autorità parentale comune non può dunque implicare che la tariffa per i genitori risp. attenuata sia applicata più volte ai coniugi non separati e ai contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento.

                                         In caso di convivenza fa stato il domicilio. Conformemente all’articolo 25 capoverso 1 CC il domicilio del figlio sotto l’autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia. Quando il figlio raggiunge la maggiore età può costituire un proprio domicilio. Per i figli maggiorenni in formazione, ai genitori viene dunque accordata la tariffa per i genitori (risp. attenuata) solo se il figlio vive in comunione domestica con loro. Se la formazione del figlio si svolge in una località diversa dal domicilio dei genitori, la tariffa per i genitori (risp. attenuata) può essere accordata solo se il figlio è dimorante settimanale presso il luogo della formazione, ma ha mantenuto il proprio domicilio presso i genitori. In caso di tirocinio o di studio questa dovrebbe essere la regola, poiché conformemente all’articolo 26 CC, la dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole non costituisce domicilio. Tuttavia, se il figlio maggiorenne ha trasferito il proprio domicilio, i genitori, anche se provvedono al sostentamento del figlio, sono tassati secondo la tariffa per i coniugi oppure ‑ se non sono sposati ‑ secondo la tariffa di base.

                                         Se le condizioni della tariffa per i genitori (risp. attenuata) non sono più soddisfatte, ad esempio in caso di decesso di un figlio, alla conclusione della formazione oppure se viene meno l’esigenza di mantenimento, i genitori o le persone adulte tornano ad essere tassati secondo la tariffa per i coniugi oppure, se non sono sposati, secondo la tariffa di base (AFC, Circ. n. 30 del 21 dicembre 2010, p. 24, n. 13.4.1 e relativo rinvio menzionato in: DDC, Circ. n. 18 del luglio 2020, p. 3, n. 1).

                                         5.2.

                                         Ai fini della concessione della tariffa per i genitori (per l’IFD) o attenuata (per l’IC), oltre alla comunione domestica occorre che il contribuente o i coniugi provvedano al sostentamento del figlio o della persona bisognosa in modo essenziale. Per i figli minorenni di genitori separati o conviventi non coniugati ciò significa che in linea di principio il genitore che si assume più della metà delle spese di sostentamento del figlio può far valere la tariffa per i genitori risp. attenuata. Se tra i genitori separati o non coniugati che convivono (concubinato), sono fatti valere alimenti per il figlio minorenne, si presume che il genitore che riceve gli alimenti sui quali paga le imposte e ai quali si aggiungono i propri alimenti provveda al sostentamento del figlio in modo essenziale e gli viene pertanto accordata la tariffa per i genitori (risp. attenuata). Questo è solitamente il genitore detentore dell’autorità parentale. Il genitore che versa gli alimenti può a sua volta dedurli dal proprio reddito.

                                         Nell’attribuzione della tariffa per i genitori risp. attenuata, in caso di genitori separati, divorziati o non coniugati con due economie domestiche, occorre distinguere se l’autorità parentale viene esercitata in comune oppure no. Se solo un genitore detiene l’autorità parentale, si presume che provveda al sostentamento del figlio in modo essenziale, pertanto gli viene concessa la tariffa per i genitori risp. attenuata. Se l’autorità parentale è esercitata in comune, il genitore, che riceve gli alimenti, viene tassato secondo la tariffa per i genitori risp. con l’aliquota attenuata. Se non sono fatti valere alimenti, occorre distinguere se il figlio si trova in custodia alternata oppure no. In assenza di custodia alternata, il genitore, che vive in comunione domestica con il figlio, viene tassato secondo la tariffa per i genitori risp. attenuata. In caso di custodia alternata si presuppone che il genitore con il reddito netto superiore provveda in modo essenziale al sostentamento del figlio e perciò gli viene riconosciuta la tariffa per i genitori (AFC, Circ. n. 30 del 21 dicembre 2010, p. 25, n. 13.4.2). Diversamente per l’imposta cantonale, per cui chi contribuisce per l’essenziale al mantenimento del figlio è colui che dispone del reddito inferiore (DDC, Circ. n. 18/2020, p. 29; Allegato n. 05).

                                         5.3.

                                         5.3.1.

                                         Per dimostrare la comunione domestica con il figlio, il ricorrente presenta un “certificato di residenza e stato di famiglia”, “rilasciato solo per l’estero” e valido 6 mesi a partire dal 28 luglio 2017. Tuttavia, ciò non comprova che il figlio __________ fosse domiciliato presso il padre durante i periodi fiscali qui contestati (v. ric.; all. 4). Attesta unicamente che la famiglia di RI 1 è composta da lui e dal figlio e che il contribuente è residente in Via __________ a __________. Nulla è detto riguardo al domicilio del figlio tra il 2014 e il 2017.

                                         5.3.2.

                                         Oltre a ciò, il trattamento fiscale della fattispecie e quindi l’applicazione della tabella impositiva, che include o meno la deduzione per figli a carico, dipende anche dall’effettivo versamento da parte del ricorrente del contributo di mantenimento per il figlio __________, stabilito in sede giudiziaria. In effetti, il Tribunale di __________ ha disposto “l’affidamento condiviso” (comparabile all’autorità parentale congiunta) e la custodia alternata tra i due genitori. Il Tribunale ha inoltre riconosciuto a __________ un contributo di mantenimento di € 200.‑ mensili da versarsi fintanto che le condizioni economiche della madre non sarebbero sensibilmente migliorate “a causa di aumenti di reddito o per l’instaurazione di una convivenza o in virtù di un nuovo matrimonio”. Dagli atti a disposizione dell’autorità giudicante, nulla si evince in merito alla situazione economica della signora __________ per i periodi fiscali qui contestati ne è dato sapere se RI 1 abbia effettivamente versato alla ex moglie il contributo di mantenimento per il figlio. Agli atti non vi è alcuna comprova di tali versamenti, dati comunque per assodati dall’RS 1 nella sua decisione del 26 aprile 2018 e confermata il 4 febbraio 2019.

                                         5.4.

                                         Se gli alimenti fossero stati effettivamente corrisposti ‑ come accettato dall’RS 1 nella decisione impugnata, nonostante il contribuente non ne abbia dimostrato l’effettivo pagamento ‑ allora il signor RI 1 sarebbe dovuto essere tassato secondo la tariffa di base, senza beneficiare di alcuna deduzione per figlio a carico, poiché aveva già fatto valere la deduzione degli alimenti ai sensi degli art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD risp. art. 32 cpv. 1 lett. c LT (AFC, Circ. n. 30, allegato 2, n. 14.5; DDC, Circ. n. 18, allegato 1, n. 4). In altre parole, per gli anni 2014-2017 al contribuente avrebbe dovuto essere applicato unicamente il tariffario A0 (art. 1 cpv. 1 lett. a OIFo, DDC, Direttiva n. 1, p. 13). A questo proposito si rileva che, anche nell’ambito dell’imposta alla fonte, non vi può essere un cumulo tra la deduzione degli alimenti e la deduzione per figli a carico (Baumgartner/Eichenberger, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz., Basilea 2017, p. 895, n. 32a ad art. 35 LIFD). Anche se fosse dimostrato, per il tramite di giustificativi, che il contribuente ha versato il contributo di mantenimento cui era astretto, la sua richiesta di poter beneficiare della tabella d’imposta H cadrebbe in ogni caso, avendo beneficiato della deduzione individuale degli alimenti ‑ fr. 10'775.99 per i 4 periodi fiscali oggetto della presente contestazione ‑ non considerati nella tariffa ma previsti quale deduzione supplementare a titolo individuale (cfr. al proposito art. 2 cpv. 1 lett. e OIFo e il relativo rinvio all’art. 33 LIFD; Pedroli, op. cit., p. 1440, n. 6 s.).

                                         5.5.

                                         Nel caso in cui – invece ‑ durante i quattro periodi fiscali oggetto della presente contestazione non fosse stato versato alcun contributo di mantenimento, per poter riconoscere al signor RI 1 la tariffa H, l’autorità fiscale dovrà accertare se, negli anni qui contestati, __________ ha vissuto in comunione domestica con il padre e se questi ha provveduto al suo sostentamento in modo essenziale. Anche per questo motivo, la decisione del 4 febbraio 2019 deve essere annullata e gli atti rinviati all’RS 1 perché proceda alle proprie incombenze.

                                   6.   6.1.

                                         A titolo meramente abbondanziale, si osserva che, conformemente agli art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT cui rinviano espressamente gli art. 86 cpv. 1 LIFD risp. art. 107 cpv. 1 LT, se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà. Attualmente, né l’ordinamento federale né l’ordinamento cantonale prevedono una Tabella d’imposta che contempli quanto sancito dall’art. 35 cpv. 1 lett. a, seconda frase LIFD risp. dall’art. 34 cpv. 1 lett. a, seconda frase LT, in vigore già dal 1° gennaio 2012. Neppure la nuova Circolare AFC n. 45 del 12.06.2019, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021 fa chiarezza su questo punto (v. p. es. n. 4.7., esempi di applicazione della tariffa, p. 18) e rinvia comunque ancora alla Circolare AFC n. 30 sull’imposizione della famiglia (AFC, Circ. n. 45, n. 4.3, p. 16).

                                         6.2.

                                         Dalla (scarsa) documentazione a disposizione dell’autorità giudicante, il datore di lavoro, almeno per i periodi fiscali 2016 e 2017, ha applicato la Tabella d’imposta H1 per famiglia monoparentale con un figlio (v. attestati-ricevuta 2016 e 2017, agli atti). Con la sua decisione del 26 aprile 2018, confermata dopo reclamo il 4 febbraio 2019, l’autorità di tassazione – presumibilmente dopo la richiesta di una tassazione correttiva tendente al riconoscimento della deduzione degli alimenti per il figlio minorenne (v. motivazione allegata alla decisione di pagamento degli arretrati perché la richiesta di una tassazione correttiva manca agli atti) ‑ ha modificato l’operato del datore di lavoro, diminuendo il reddito imponibile complessivo da fr. 338'357.80 a fr. 327'581.81 e correggendo la modalità impositiva, affiancando alla Tabella H1 (utilizzata per i primi 7 mesi dell’anno) anche la Tabella A0 (per gli ultimi 5 mesi dell’anno). Questo nonostante non vi siano stati cambiamenti della situazione al momento del pagamento, del versamento, del bonifico o della compensazione (art. 108 cpv. 2 LT; art. 1 cpv. 2 OIFo). Modalità impositiva peraltro utilizzata in modo analogo anche nei periodi fiscali precedenti, considerato il verbale di audizione firmato il 10 gennaio 2018 e relativo alla rettifica dell’imposta alla fonte per gli anni 2009-2013, citato anche nella motivazione della decisione qui impugnata.

                                         6.3.

                                         Verosimilmente, la soluzione pragmatica adottata dall’RS 1 che applica le due diverse tariffe impositive A0 e H1 tende a correggere questa mancanza. Nonostante il lodevole tentativo, tuttavia non si capisce perché l’RS 1 applichi la tabella H1 per 7 mesi mentre la A0 per i restanti 5 mesi dell’anno, quando, come visto, la deduzione per figlio a carico ai sensi degli art. 34 cpv. 1 lett. a, 2a frase LT risp. art. 35 cpv. 1 lett. a, 2a frase LIFD dovrebbe essere concessa in ragione di metà e comunque presuporrebbe che non siano stati versati alimenti.

                                         6.4.

                                         Ancor meno comprensibile è la soluzione scelta dal datore di lavoro di applicare, almeno per i periodi fiscali 2016 e 2017 (v. attestati-ricevuta 2016 e 2017, agli atti) la Tabella H1 senza disporre della documentazione necessaria. La Direttiva DDC n. 1 sottolinea infatti che, se il lavoratore straniero non attesta in modo attendibile la sua situazione personale e il suo stato civile non è noto, il datore di lavoro applicherà la tabella A0 (DDC, Direttiva n. 1, p. 17, n. 21), evitando così di incappare nella successiva procedura del pagamento degli arretrati secondo gli art. 211 LT e art. 138 LIFD e di doversi rifare sul contribuente, che nel frattempo potrebbe aver cessato la sua attività in Svizzera. Nella fattispecie, la documentazione necessaria all’applicazione della Tabella impositiva H1 fa appunto difetto.

                                         6.5.

                                         Sia come sia, dai pochi atti a disposizione dell’autorità giudicante non è possibile evincere se nella fattispecie le condizioni cumulative per poter beneficiare della tariffa per i genitori risp. attenuata (con eventualmente la metà della deduzione per figlio a carico) siano soddisfatte. L’autorità di tassazione dovrà accertare nuovamente ‑ con la collaborazione del contribuente ‑ le condizioni di fatto e di diritto atte a consentire una tassazione completa ed esatta. Per questo motivo, la decisione qui impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi all’RS 1 affinché proceda ad emettere una nuova decisione motivata in particolare accertando ‑ con la collaborazione del contribuente – il domicilio di __________ durante gli anni 2014-2017, la reale situazione economica della ex moglie e gli avvenuti versamenti del contributo di mantenimento per il figlio, così come deciso dal Tribunale di __________.

                                   7.   Di conseguenza, la decisione del 4 febbraio 2019 è annullata e gli atti trasmessi all’RS 1 perché proceda alle proprie incombenze.

                                         Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né la tassa di giustizia né le spese processuali.

                                         L’importo di fr. 1'500.‑ richiesto dalla Camera di diritto tributario a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura è restituito al ricorrente per il tramite del suo rappresentante.

                                         Al ricorrente, rappresentato da un avvocato, è riconosciuta una congrua indennità a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione dopo reclamo relativa ai periodi fiscali 2014-2017 emessa RS 1 in data 4 febbraio 2019 è annullata e gli atti sono trasmessi all’RS 1 perché proceda all’emissione di una nuova decisione motivata ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         L’anticipo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura di fr. 1'500.‑ è restituito al ricorrente. Al ricorrente, è assegnata un’indennità a titolo di ripetibili pari a fr. 500.‑ (cinquecento franchi).

                                   3.   Contro il prese

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2019.77 — Ticino Camera di diritto tributario 11.11.2020 80.2019.77 — Swissrulings