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Ticino Camera di diritto tributario 28.01.2020 80.2019.392

28 janvier 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,291 mots·~11 min·2

Résumé

Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, assenza all’estero in luglio, decisione notificata in settembre

Texte intégral

Incarti n. 80.2019.392 80.2019.393

Lugano 28 gennaio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   RI 2   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso dell’11 dicembre 2019 contro la decisione del 6 dicembre 2019 in materia di IC e IFD 2018.

Fatti

                                  A.   RI 1 e RI 2 coniugati e con una figlia, __________, in data 25 aprile 2019 inoltravano la dichiarazione d’imposta IC/IFD 2018, ove dichiaravano un reddito imponibile complessivo e una sostanza totale di fr. 0.-.

                                         Allo scopo di definire la tassazione per il periodo fiscale 2017 (recte: 2018), l’RS 1 (in seguito: UT) inoltrava, in data 2 luglio 2019, una richiesta di documentazione o informazioni ai contribuenti: li invitava a trasmettere, entro il 31 luglio 2019, delle osservazioni in merito all’allegato calcolo delle entrate e uscite per l’anno 2018, ove risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria per il loro sostentamento e, nel contempo, a comprovare debitamente ogni rettifica apportata al calcolo in questione. Tale scritto si concludeva con l’avvertenza che “In caso non dovesse motivare l’importo mancante verrà messo come reddito d’altra fonte”.

                                         Non avendo i contribuenti dato seguito alla richiesta, con missiva del 7 agosto 2019, spedita per posta A Plus, l’UT gli inviava un richiamo, attribuendo loro un termine fino al 31.08.2019, con la seguente comminatoria:

                                         “Vi avvertiamo che questo scritto vale quale diffida non avendo dato seguito ad una nostra precedente richiesta. In caso di inosservanza al presente invito si procederà all’applicazione delle penalità previste dagli articoli 257 LT e 174 LIFD, nonché alla tassazione d’ufficio in base agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD”.

                                  B.   Con decisione del 25 settembre 2019, l’UT notificava ai contribuenti, la tassazione IC/IFD per il periodo fiscale 2018. In particolare l’autorità fiscale aveva rettificato il reddito imponibile, attraverso puntuali modifiche sia nel reddito che nelle relative deduzioni, portandolo a fr. 35'900.-, e meglio come risulta dalla motivazione della decisione:

                                         “1.1 Importo aggiunto secondo dati in nostro possesso.

                                         6.3 Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria.

                                         2.2 Deduzione modificata secondo giorni lavorativi effettivi.

                                         2.3 Deduzione non ammessa difettando i requisiti di legge.

                                         5.1 Se l’attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all’anno o con un grado di occupazione con un grado inferiore al 50% la deduzione forfetaria è dimezzata.

                                         7.1 Deduzione non ammessa difettando i requisiti di legge.

                                         5.1 Se l’attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all’anno o con un grado di occupazione con un grado inferiore al 50% la deduzione forfetaria è dimezzata.

                                         10.1 Premi AVS/AI/IPG/AD/AINP già dedotti alle cifre 1, 2, 3.

                                         10.2 Premi AVS/AI/IPG/AD/AINP già dedotti alle cifre 1, 2, 3.

                                         13.2 Deduzione respinta.

                                         Le deduzioni richieste per gli interessi passivi, oneri permanente e debiti non possono essere accolte in quanto non è deducibile il leasing.

                                         15.3 Deduzione non concessa perché non giustificata.

                                         15.4 Deduzione non concessa perché non giustificata.”

                                         Infine, apportava anche una modifica “in base agli importi effettivi” della sostanza, rimanendo però quest’ultima invariata rispetto a quanto dichiarato dai contribuenti.

                                         Con riguardo, invece, all’IFD l’autorità di tassazione accertava un reddito imponibile di fr. 39'200.-.

                                  C.   In data 25 novembre 2019, RI 1 e RI 2 presentavano una “richiesta rettifica vostra decisione tasse del 2018” avverso la decisione di tassazione IC/IFD 2018 del 25 settembre 2019. In particolare RI 1 contestava che “mi avete tassato come un impiegato che prende una paga notevole, vi preciso che tutto quello che ho dichiarato corrisponde al veritiero non capisco come potete dubitare di me sono un umile operaio con una paga molto al di sotto di quello che mi avete accertato voi… (omissis) mi mettete al punto 6.3 altri redditi una somma che non so da dove l’avete presa molte voci non le avete neppure calcolate come il perfezionamento professionale sul lavoro quando noi che lavoriamo tramite datore di lavoro ci fa fare dei corsi di perfezionamento interno… (omissis)”.

                                         Con lettera del 26 novembre 2019, inviata per posta A Plus, l’UT si rivolgeva ai reclamanti, attribuendogli un termine fino al 6 dicembre 2019 per giustificare e documentare compiutamente i motivi del ritardo nella presentazione del reclamo, con l’avvertimento che altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         Con raccomandata del 2 dicembre 2019, i reclamanti si scusavano per il ritardo, spiegando che “per il mese di luglio 2019, non ho potuto fare niente perché per motivi famigliari ero all’estero ho delegato tutta la mia corrispondenza ad amici per non riempire la cassetta della posta, la decisione delle tasse come altre lettere quel mese sono state messe in disparte con non curanza purtroppo e me ne vergogno perché atti del genere non rispecchiano la mia personalità, al mio ritorno ho pensato poi a riprendere il mio lavoro assiduamente e tra famiglia e lavoro mi è sfuggito il tutto”. Infine, ribadivano la “richiesta per una nuova rettifica da parte vostra per la decisione in merito al 2018, anche se so di essere in ritardo la mia giustificazione e veritiera ed il mio stato d’animo è in depressione”.

                                  D.   Con decisione del 6 dicembre 2019, l’UT dichiarava il reclamo del 25 novembre 2019 irricevibile, poiché tardivo. L’autorità fiscale spiegava che le motivazioni del ritardo addotte dai contribuenti non giustificavano la restituzione dei termini, precisando che, nella lettera del 5 dicembre 2019, i contribuenti affermavano di essere stati assenti nel mese di luglio per motivi famigliari e che, avendo accantonato la posta, non l’avevano evasa in maniera scrupolosa. L’UT rilevava peraltro che la decisione di tassazione non era stata inviata nel mese di luglio, bensì nel mese di settembre, e meglio il 25 settembre 2019.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i ricorrenti impugnano la decisione su reclamo dell’UT del 25 novembre 2019, ribadendo che per “motivi famigliari gravissimi” si sono dovuti assentare d’urgenza e postulando una rettifica della tassazione 2018 in quanto “mi avete tassato come una persona con un salario molto più alto di quello che percepisco solamente…(omissis)”. Per il resto il ricorso si presenta uguale nei contenuti e nella forma al reclamo.

                                         In data 20 dicembre 2019, l’UT ha prodotto l’incarto fiscale, rinunciando a presentare osservazioni.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

                                         Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Nel caso in esame, i contribuenti, dopo aver presentato la propria dichiarazione di tassazione 2018, sono stati invitati a due riprese, con due missive A Plus (cfr. lettere del 2 luglio 2019 e del 7 agosto 2019), a produrre delle osservazioni in merito ad un documento inerente il calcolo delle entrate e uscite dell’anno controverso, attestante un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento e, nel stesso tempo, a comprovare debitamente ogni rettifica di tale calcolo.

                                         Come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato dai contribuenti il 25 novembre 2019 per tardività. Pertanto, in questa sede, ci si limiterà a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dai contribuenti contro la decisione di tassazione IC/IFD 2018, in quanto tardivo.

                                         In nessun caso la Camera di diritto tributario può esaminare il merito della tassazione contestata. In caso di accoglimento del ricorso, infatti, spetterebbe all’Ufficio di tassazione pronunciarsi sul reclamo dei contribuenti.

                                   2.   2.1.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132 cpv. 1 LIFD).

                                         Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).

                                         2.2.

                                         Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; inoltre DTF 106 II 173).

                                         2.3.

                                         Una costante giurisprudenza stabilisce che un soggiorno preventivato all’estero non costituisce motivo di restituzione del termine, così come non costituisce motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile. Per evidenti ragioni, il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo anche durante la prevista vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997).

                                         Secondo la stessa giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata).

                                         2.4.

                                         L’art. 133 cpv. 3 LIFD prevede che l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati.

                                         Entro il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DGB, Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).

                                   3.   3.1.

                                         Orbene, nella fattispecie, l’UT ha inviato ai contribuenti la decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2018 il 25 settembre 2019, ma i destinatari sono insorti con il loro reclamo solo il 25 novembre 2019. Solamente con lettera raccomandata del 2 dicembre 2019, su invito dell’autorità fiscale del 26 novembre 2019, i medesimi hanno giustificato l’inosservanza del termine di trenta giorni con l’assenza all’estero nel mese di luglio 2019 per motivi familiari, precisando di aver “delegato tutta la [loro] corrispondenza ad amici per non riempire la cassetta della posta”.

                                         3.2.

                                         Va da sé che una simile giustificazione non può giustificare una restituzione dei termini, in quanto vi è un’incongruenza temporale: i ricorrenti sostengono che la loro assenza all’estero sia avvenuta nel mese di luglio 2019 (cfr. lettera del 02.12.2019), mentre l’UT ha notificato la decisione di tassazione solo successivamente, in data 25 settembre 2019, ovvero dopo ben due mesi. L’eventuale - in quanto non comprovata - assenza all’estero nel mese di luglio non costituisce pertanto chiaramente un motivo di restituzione del termine di reclamo.

                                         D’altra parte, se anche la menzionata assenza all’estero adempisse le condizioni per essere considerata un motivo di restituzione dei termini, il reclamo sarebbe stato comunque irricevibile, per il fatto che non è stato presentato entro il termine di trenta giorni dopo il rientro dei contribuenti dall’estero.

                                         3.3.

                                         Il ricorrente sostiene poi che “al [suo] ritorno h[a] pensato poi a riprendere il [suo] lavoro assiduamente e tra famiglia e lavoro [gli] è sfuggito il tutto” (cfr. lettera del 2 dicembre 2019). Neanche tale affermazione, peraltro nemmeno questa comprovata da qualsivoglia documento giustificativo, consente di ammettere una restituzione del termine da parte dell’UT. Anzi, non fa altro che confermare una certa negligenza da parte dei ricorrenti, che peraltro hanno dimostrato già nel corso della procedura di tassazione di non prestare particolare attenzione alle richieste di collaborazione dell’autorità fiscale, pensando in particolar modo alla mancata presentazione, da parte loro, delle osservazioni al calcolo delle entrate e delle uscite, che era stato loro sottoposto in due distinte occasioni da parte dell’UT.

                                   4.   In simili circostanze, non vi sono i presupposti perché questa Camera possa annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo.

                                         Il ricorso è pertanto respinto. Le tasse di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti in:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                                           per un tota

1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna  

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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