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Ticino Camera di diritto tributario 13.05.2020 80.2019.372

13 mai 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·3,981 mots·~20 min·4

Résumé

Deduzioni: alimenti all’ex coniuge, concessione diritto di abitazione, valore locativo attribuito al coniuge che abita l’immobile, assunzione di spese di manutenzione e interessi ipotecari

Texte intégral

Incarti n. 80.2019.372 80.2019.373

Lugano 13 maggio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 29 novembre 2019 contro la decisione del 30 ottobre 2019 in materia di IC-IFD 2016-2017.

Fatti

                                  A.   RI 1 e __________ si sono uniti in matrimonio il 13 settembre 1996. Dalla loro unione è nato, il 23 dicembre 2000, __________.

                                         Il 17 gennaio 2013 i coniugi hanno sottoscritto una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, nella quale hanno indicato di vivere separati di fatto dal 27 ottobre 2012 e di aver deciso di inoltrare istanza di divorzio. La convenzione, come modificata il 30 aprile 2013, prevede, in particolar modo, quanto segue:

                                         L’appartamento di __________ a __________, già adibito ad abitazione coniugale e di esclusiva proprietà del Marito è assegnato in uso, unitariamente a tutti gli arredi e le suppellettili, alla Moglie e al Figlio, fino al 31.12.2019. Dopo tale data lo stesso dovrà essere restituito al Marito.

                                         È escluso il diritto di uso del piccolo appartamento sito al piano -2 e che il Marito potrà decidere di locare, percependone i relativi canoni di locazione, una volta effettuati i lavori necessari per renderlo completamente indipendente dall’appartamento sito al piano -1 nel quale continueranno ad abitare la Moglie ed il Figlio. Il marito potrà utilizzare personalmente il piccolo appartamento al piano -2 solo durante i lavori di ristrutturazione dell’appartamento di __________  per un periodo massimo di 4 mesi.

                                         Alla moglie è assegnato in uso il posto auto n. __________ nell’autorimessa di __________ unitamente ad un parcheggio esterno sulla __________. Gli altri posti auto autorimessa e il rimanente parcheggio esterno rimarranno in uso al Marito.

                                         Il marito pagherà, fino al 31.12.2019, tutti gli oneri ipotecari gravanti i detti immobili, le spese condominiali ordinarie e straordinarie, i premi delle assicurazioni economia domestica, responsabilità civile e complementare stabile, e tutte le spese comunque legate all’immobile ivi compresi tutti gli oneri fiscali, anche qualora le autorità fiscali dovessero imputarli a carico della Moglie.

                                         L’accordo prevedeva inoltre che il padre avrebbe versato alimenti al figlio, nella misura di fr. 2'200.- al mese fino al raggiungimento della maggiore età (dicembre 2018), rimanendo applicabile in seguito l’art. 277 CCS, e alla moglie, nella misura di fr. 2'200.- al mese fino al dicembre 2019.

                                         Passata in giudicato la sentenza di divorzio, inoltre, sarebbe stato iscritto nel Registro fondiario un diritto di abitazione in favore della moglie con scadenza 31.12.2019 sull’appartamento già citato,

                                         con l’espressa previsione che gli oneri ipotecari, spese condominiali ordinarie e straordinarie, le spese di riscaldamento, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, i premi delle assicurazioni economia domestica, responsabilità civile e complementare stabile, e tutte le spese comunque legate all’immobile, saranno a carico del proprietario, ivi compresi tutti gli oneri fiscali, anche qualora le autorità fiscali dovessero imputarli a carico della Moglie.

                                         Con sentenza del 2 maggio 2013, il Pretore Aggiunto del __________ ha pronunciato il divorzio e omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie.

                                  B.   Nella dichiarazione d’imposta 2016, RI 1 ha fatto valere, in particolare, la deduzione di alimenti nella misura di fr. 35'734.- a favore della moglie e di fr. 29'400.- per il figlio.

                                         Con decisione del 8 agosto 2019, l’Ufficio di tassazione di Lugano gli ha notificato la tassazione IC/IFD 2016, commisurando il reddito imponibile in fr. 410'500.– per l’IC e fr. 418'900.- per l’IFD; il reddito determinante per l’aliquota ammontava, rispettivamente, a fr. 419'400.- per l’IC ed a fr. 418'900.- per l’IFD. Rispetto a quanto dichiarato, l’autorità aveva ammesso in deduzione solo fr. 26'400.- per alimenti versati al coniuge divorziato e altrettanti al figlio.

                                         Il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 4 settembre 2019, chiedendo che fossero considerati nelle deduzioni per gli alimenti anche i costi da lui sostenuti riguardanti l’appartamento concesso in uso all’ex moglie (costi elencati nella sentenza di divorzio).

                                         L’autorità fiscale, con decisione di tassazione del 6 novembre 2019, ha accolto il reclamo, aumentando la deduzione per gli alimenti versati al coniuge divorziato a fr. 35'734.- e quelli per il figlio a fr. 29'400.-.

                                  C.   a.

                                         Nella dichiarazione d’imposta 2017, il contribuente ha fatto valere, in particolare, la deduzione di alimenti nella misura di fr. 35'384.- a favore della moglie e di fr. 29'400.- per il figlio

                                         Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 2017, con decisione dell’11 settembre 2019, l’Ufficio di tassazione di Lugano commisurava il reddito imponibile in fr. 438'100.- per l’IC e fr. 453'900.- per l’IFD; il reddito determinante per l’aliquota ammontava, rispettivamente, a fr. 450'400.- per l’IC ed a fr. 453'900.- per l’IFD. L’autorità aveva ammesso in deduzione fr. 26'400.- per alimenti versati al coniuge divorziato e fr. 29'400.- al figlio.

                                         b.

                                         In data 1° ottobre 2019, il contribuente ha interposto reclamo avverso la predetta decisione. In particolare, contestava il valore locativo attribuito alla proprietà di __________, ritenendo che dovesse essere considerata quale abitazione primaria, in quanto residenza dell’ex moglie e del figlio.

                                         Il contribuente contestava inoltre le deduzioni inerenti agli alimenti versati al coniuge divorziato, argomentando che, in virtù di quanto pattuito nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, erano a suo carico anche le spese relative all’appartamento in questione.

                                         c.

                                         Con decisione del 6 novembre 2019, l’Ufficio di tassazione ha accolto parzialmente il reclamo, attribuendo un valore locativo all’abitazione di __________, riducendo il valore locativo a fr. 27'937.-, come dichiarato dal reclamante e considerando l’appartamento quale abitazione primaria. La deduzione per gli alimenti versati al coniuge divorziato era inoltre aumentata a fr. 35'734.-.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 censura dapprima la motivazione delle decisioni, in quanto non sarebbe possibile “dedurre i singoli valori modificati dalle cifre riportate nel computo”. Nel merito, ritiene che il valore locativo dovrebbe essere “aggiunto agli alimenti versati al[la] ex moglie e quindi dedotto oppure non conteggiato”. Sostiene poi che non sarebbe chiaro se il valore di stima e il valore locativo dell’appartamento di __________ abbia già tenuto conto di una modifica della quota millesimale, intervenuta il 21.12.2016. Infine, postula la deduzione delle spese di manutenzione dello stesso appartamento, la quale non dovrebbe essere confusa con le spese “vive” (riscaldamento, acqua, elettricità, assicurazioni, manutenzione ascensori), che solitamente sono a carico degli inquilini e di cui egli si è fatto carico in aggiunta agli alimenti.

                                  E.   Nelle osservazioni al gravame del 9 dicembre 2019, l’autorità di tassazione si rimette al giudizio della Camera di diritto tributario, sottolineando tuttavia che l’unico aspetto sul quale i reclami del ricorrente non sono stati accolti concerne il forfait per spese di manutenzione dell’immobile attribuito alla moglie, “concesso a torto nella decisione 2016 ma negato nella 2017”. Sia il valore degli immobili sia l’ammontare degli alimenti corrisponderebbero invece a quanto dichiarato. In merito al valore locativo e alle spese relativi all’appartamento di __________, l’Ufficio di tassazione rileva che dalla dichiarazione d’imposta non risulterebbe chiaro “quale sia la parte di valore locativo della ex moglie e quale sia affittato a terzi… come non è chiaro se tutte le spese chieste in deduzione siano soltanto quelle di competenza della ex moglie o anche dell’inquilino”.

Diritto

                                   1.   La prima censura proposta dal ricorrente concerne la motivazione delle decisioni impugnate, dalle quali non si evincerebbe con sufficiente chiarezza a quali immobili si riferiscono gli importi menzionati nel calcolo delle imposte sul reddito e sulla sostanza.

                                         In effetti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari site nel Comune di __________, non è facile individuare i valori che si riferiscono al singolo oggetto, visto che i valori di stima e i redditi sono stati sommati fra loro.

                                         È anche vero, come rileva l’autorità di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, che i valori che figurano nelle decisioni impugnate corrispondono a quelli dichiarati dallo stesso contribuente. Quest’ultimo non dovrebbe pertanto avere problemi nel ricostruire i valori dei singoli immobili.

                                         La questione non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita. Per le ragioni che seguono, le decisioni impugnate sono infatti annullate e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti due nuove decisioni. 

                                   2.   2.1.

                                         Nel merito, litigiosa è in primo luogo l’attribuzione del valore locativo dell’appartamento di __________. Il ricorrente argomenta che il valore locativo dovrebbe essere “aggiunto agli alimenti versati al[la] ex moglie e quindi dedotto oppure non conteggiato”.

                                         2.2.

                                         Secondo gli articoli 21 cpv. 1 lett. a e b LIFD e 20 cpv. 1 lett. a e b LT, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente:

a.    i proventi dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento;

b.    il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.

                                         L’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.

                                         Dal 1° gennaio 2009 è entrato in vigore l’art. 20 cpv. 3 LT, secondo cui la riduzione di cui al capoverso 2 non è invece ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo di vacanza.

                                         2.3.

                                         Fintanto che la famiglia costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale e le spese che il contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT). Per contro, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti da un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22 lett. f LT), mentre sono deducibili per il contribuente che li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT).

                                         2.4.

                                         2.4.1.

                                         La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire a più riprese che il valore locativo costituisce reddito imponibile per il coniuge cui il giudice ha attribuito il godimento dell’immobile. Questa Camera ha poi precisato che se un coniuge si obbliga a contribuire al mantenimento dell’altro, lasciandogli tra l’altro abitare la propria casa gratuitamente, si ha una prestazione imponibile di alimenti in natura anziché in denaro (cfr. art. 22 lett. f LT e art. 23 lett. f LIFD), con la conseguenza che il beneficiario dovrà dichiarare il valore locativo dell’abitazione quale prestazione alimentare ricevuta dall’ex coniuge, mentre quest’ultimo potrà dedurre lo stesso importo dal suo reddito a titolo di alimenti versati (p. es. CDT n. 80.99.00179 dell’8 ottobre 1999, in: RDAT I-2000 n. 3t; inoltre Locher, Kommentar zum DGB, vol. I, 2a edizione, Basilea 2019, n. 54 ad art. 23 LIFD, p. 731).

                                         L’effetto della deduzione degli alimenti sarà neutralizzato, perlopiù, dall’aggiunta del valore locativo nella tassazione del proprietario: quest’ultimo può infatti versare a titolo di alimenti all’ex coniuge ciò che egli stesso ha conseguito quale reddito, indipendentemente dalla forma in cui si presenta; il suo reddito in natura, rappresentato dal valore locativo della casa di cui è proprietario, diventa così l’oggetto della sua prestazione alimentare. Una differenza fra quanto dichiarato quale valore locativo e quanto dedotto a titolo di alimenti potrebbe tuttavia essere determinata dai costi di manutenzione della casa. Se, infatti, il proprietario, con la convenzione di divorzio, si assume anche il pagamento di tali spese, potrà ottenerne la deduzione dal valore locativo, che, al netto di tali costi, risulterà quindi inferiore alla deduzione per alimenti riconosciutagli (Pedroli, Il divorzio tra diritto civile e diritto fiscale, in: RDAT I-1998 p. 497).

                                         2.4.2.

                                         Per stabilire le conseguenze fiscali dell’uso dell’immobile da parte del coniuge che non ne è proprietario, si procede in due successivi passaggi:

·         nel primo si considera la situazione determinata dalla proprietà dell’immobile e dalla posizione di debitore: il valore locativo, le deduzioni delle spese di manutenzione e la deduzione degli interessi passivi vengono attribuiti a chi è proprietario e debitore;

·         nel secondo passo, si considerano le prestazioni di mantenimento: il valore locativo del coniuge che non utilizza l’immobile rappresenta un contributo alimentare, che può dedurre, mentre è imponibile quale reddito dell’altro coniuge. Se quest’ultimo si assume il pagamento di interessi ipotecari o di spese immobiliari, ciò rappresenta una ulteriore contributo di mantenimento, che deve sottostare allo stesso trattamento; se invece è il coniuge che utilizza l’immobile ad assumersi questi costi, che competerebbero al proprietario, ciò riduce il valore dei contributi di mantenimento sui quali deve pagare le imposte.

                                         (Bähler, Familienunterhalt und Steuern, in: Jungo/Fountoulakis [a cura di], Familienvermögensrecht: berufliche Vorsorge - Güterrecht – Unterhalt – 8. Symposium zum Familienrecht 2015 Universität Freiburg, Zurigo 2016, p. 137).

                                         2.4.3.

                                         La situazione è più semplice se, invece di concedere all’ex coniuge l’uso dell’immobile in base a un semplice contratto di natura obbligatoria, gli concede l’usufrutto (art. 745 CC) o il diritto di abitazione (art. 776 CC), iscritto nel Registro fondiario quale servitù. In tal caso, il valore locativo deve essere dichiarato dal coniuge che ha il diritto di godimento di carattere reale (articoli 21 cpv. 1 lett. b LIFD e 20 cpv. 1 lett. b LT; cfr. Ramseier, Scheidung, vol. II, 3a ediz., Berna 2017, n. 98 ss., p. 338 s.; Lötscher, Besteuerung des gemeinschaftlichen Eigentums von Ehegatten nach Aufnahme des Getrenntlebens, in recht 2016, p. 10).

                                         Per legge, le spese di manutenzione ordinaria sono a carico dell’usufruttuario (art. 765 cpv. 1 CC) e del beneficiario del diritto di abitazione (art. 778 cpv. 1 CC). In tal caso, il nudo proprietario non ha diritto alla deduzione di tali costi (Holtz, Steuerrechtliche Folgen der Ehescheidung, Berna 1989, p. 341).

                                         Se i coniugi disciplinano l’assunzione delle spese di manutenzione degli interessi in modo diverso da quanto previsto dagli obblighi legali o contrattuali, si tratta di contributi di mantenimento, rispettivamente, deducibili e imponibili (Ramseier, op. cit., n. 100, p. 339).

                                         2.5.

                                         Tornando al caso in esame, il ricorrente ha concesso alla ex moglie un diritto di abitazione fino al 31.12.2019, che è stato iscritto nel Registro fondiario il 25.6.2013.

                                         Ne consegue che il valore locativo dell’appartamento in questione dovrebbe essere direttamente attribuito alla ex moglie.

                                         A tal proposito, l’Ufficio di tassazione osserva che la situazione è poco chiara. Dalla sentenza di divorzio del 2 maggio 2013 si evince infatti che la proprietà in questione sarebbe suddivisa in due appartamenti. Nelle dichiarazioni di tassazione però non è stato indicato dal contribuente quale sia la parte destinata ad uso proprio, in casu all’uso dell’ex moglie e del figlio, e quale sia quella destinata all’inquilino.

                                         In effetti, la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata dal pretore, esclude il diritto di uso, da parte della moglie, del “piccolo appartamento sito al piano -2 e che il Marito potrà decidere di locare, percependone i relativi canoni di locazione, una volta effettuati i lavori necessari per renderlo completamente indipendente dall’appartamento sito al piano -1 nel quale continueranno ad abitare la Moglie ed il Figlio”.

                                         Il contribuente non ha dichiarato alcun reddito proveniente dalla locazione del “piccolo appartamento”, ricavato dalla divisione dell’abitazione coniugale. D’altronde, non dovrebbe neppure essergli attribuito il relativo valore locativo, in quanto egli non lo abitava personalmente, avendo trasferito il domicilio a __________. Si era del resto impegnato contrattualmente a non “utilizzare personalmente” l’appartamento al piano -2, se non “durante i lavori di ristrutturazione dell’appartamento di __________ per un periodo massimo di 4 mesi”. Entro la fine del 2013 dovrebbe di conseguenza averlo lasciato.

                                         In una “nota” alla dichiarazione d’imposta 2017, con riferimento all’immobile di __________, ha inserito la seguente indicazione: “__________ (camera con bagno, incluso risc./acq./el.) 7'800 già nel valore locativo”. L’appartamentino sarebbe dunque stato ceduto in locazione per una pigione mensile di fr. 650.-, in cui sono già incluse le spese di riscaldamento, acqua e elettricità. Si tratta tuttavia con ogni verosimiglianza di spese, che il ricorrente ha pagato e dedotto a titolo di alimenti a favore dell’ex moglie.

                                         Ne consegue che la decisione impugnata, che ha assoggettato all’imposta il valore locativo dell’intero appartamento, deducendo poi lo stesso importo a titolo di alimenti, deve essere annullata e gli atti devono essere rinviati all’Ufficio di tassazione, perché assoggetti all’imposta solo la pigione percepita dal ricorrente per la locazione dell’appartamentino. Dovrà di conseguenza essere stralciata anche la deduzione degli alimenti, perlomeno nella misura in cui corrisponde al valore locativo dell’immobile in discussione.

                                   3.   3.1.

                                         L’insorgente contesta anche il mancato riconoscimento delle spese di manutenzione dell’immobile in questione. Nella dichiarazione d’imposta presentata, oltre a dichiarare il valore locativo dell’appartamento abitato dalla ex moglie, aveva fatto valere la deduzione forfetaria del 20%. Nel calcolare l’ammontare degli alimenti versati alla ex moglie aveva tuttavia aggiunto allo stesso valore locativo dell’appartamento le spese che si era obbligato a pagare, nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, fra le quali le spese condominiali, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, i premi assicurativi.

                                         Nelle decisioni impugnate, l’autorità fiscale ha imposto il valore locativo, che ha poi dedotto a titolo di contributo di mantenimento alla ex coniuge. Nel calcolo del valore locativo, tuttavia, per il periodo fiscale 2016, ha dedotto le spese di manutenzione forfetarie. Nelle sue osservazioni al ricorso, sostiene di averlo fatto “a torto” e di non averlo fatto nel periodo fiscale successivo, nel quale in effetti la deduzione forfetaria è stata negata.

                                         Nelle osservazioni, l’Ufficio di tassazione rileva, quindi, che “non è chiaro se tutte le spese chieste in deduzione riguardo il mappale siano soltanto quelle di competenza della ex moglie o anche dell’inquilino”. Nel dubbio, ha comunque accettato “i valori dichiarati”.

                                         3.2.

                                         3.2.1

                                         Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi.

                                         Analoga disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione.

                                         3.2.2.

                                         Per facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l’imposta federale diretta e dal Consiglio di Stato per l’imposta cantonale (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT). La deduzione complessiva ammonta:

·         al 10% del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;

·         al 20% del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni

                                         (cfr. art. 2 cpv. 1 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 cpv. 2 dell’ordinanza federale concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).

                                         3.3.

                                         Nel caso in esame, come già constatato, la ex moglie del ricorrente utilizza l’appartamento litigioso in virtù di un diritto di abitazione a suo favore, iscritto nel Registro fondiario. Per legge, “gli oneri della manutenzione ordinaria” sono pertanto a carico della ex moglie (art. 778 cpv. 1 CC; v. anche la Circolare della Divisione delle contribuzioni n. 1/2003 del gennaio 2003, “Usufrutto e diritto di abitazione nell’ambito dell’imposta ordinaria”, n. 3).

                                         Poiché tuttavia l’ex marito si è assunto convenzionalmente l’obbligo di sostenere tutte le spese ordinarie e straordinarie, comprese le spese condominiali, ne consegue che la ex moglie non ha diritto alla deduzione delle spese di manutenzione e gestione, mentre il marito potrà dedurre dal suo reddito imponibile le spese da lui sostenute, in aggiunta al contributo di mantenimento.

                                         L’Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione, a titolo di contributi di mantenimento a favore della ex moglie, tutte le spese da lui indicate (fr. 9'333.80 nel 2016 e fr. 8'984.- nel 2017).

                                         Come già constatato in relazione alla determinazione del reddito imponibile e come rilevato anche dall’Ufficio di tassazione, nelle osservazioni al ricorso, non è tuttavia chiaro se le spese in questione si riferiscano tutte alla parte dell’appartamento gravata dal diritto di abitazione a favore della ex moglie o anche sulla parte dello stesso che è stata separata dal contribuente e ceduta in locazione. Per quanto concerne, in particolar modo, le spese condominiali, se sono state considerate tutte quelle spettanti alla quota di proprietà per piani appartenente al ricorrente, è chiaro che vi sono incluse anche quelle relative all’appartamentino ceduto in locazione. Gli atti devono pertanto essere rinviati all’Ufficio di tassazione, perché, dopo aver ricevuto dal contribuente una distinta completa delle spese considerate nel calcolo del contributo di mantenimento, con i relativi giustificativi, adotti una nuova decisione, considerando quali alimenti solo le spese che si riferiscono all’appartamento rientrante nel diritto di abitazione della ex coniuge.

                                         3.4.

                                         È per contro escluso che, oltre alla deduzione dei contributi di mantenimento, comprensivi delle spese di manutenzione e gestione dell’appartamento, l’insorgente possa dedurre anche le spese manutenzione forfetarie.

                                         In primo luogo, il valore locativo dell’appartamento abitato dalla ex moglie costituisce reddito imponibile per quest’ultima e non può entrare in considerazione una deduzione di spese, ad esso relative, dal reddito del nudo proprietario.

                                         In secondo luogo, il ricorrente ha chiesto in deduzione tutte le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, come pure le spese condominiali, nelle quali rientrano anche spese di gestione e spese per il mantenimento personale della ex coniuge. Ne consegue che non è ammissibile una ulteriore deduzione, forfetaria, delle stesse spese. Nella deduzione forfetaria sono infatti comprese tutte le spese (di manutenzione, i premi assicurativi, i costi di amministrazione di terzi, gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente), escluse unicamente le spese per lavori di cura di monumenti storici (cfr. p. es. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 31 ad art. 32 LIFD, p. 601).

                                         Una deduzione di costi di manutenzione potrebbe tutt’al più entrare in considerazione limitatamente a quella parte dell’appartamento, che è stata separata dall’abitazione della ex moglie e ceduta in locazione, nella misura in cui sarà assoggettato all’imposta il relativo reddito (v. supra, consid. 2.5).

                                   4.   Con l’ultima censura, il contribuente chiede conferma del fatto che l’autorità fiscale abbia tenuto conto, nella determinazione del valore di stima e del valore locativo della PPP n.__________, della modifica della quota millesimale intervenuta nel 2016.

                                         In merito a questa contestazione, sollevata per la prima volta con il ricorso, l’Ufficio di tassazione non si è espresso nelle osservazioni del 9 dicembre 2019.

                                         Agli atti è reperibile più di una comunicazione del contribuente, in merito alla modifica dei millesimi, ed è anche presente l’atto pubblico del 21 dicembre 2016, con cui è stata modificata l’intavolazione definitiva della proprietà per piani. L’Ufficio di tassazione era pertanto certamente a conoscenza della riduzione della quota millesimale da 107‰ a 97‰.

                                         Il fatto che, come sostenuto nel ricorso, l’Ufficio cantonale di stima abbia ancora recentemente affermato, in una telefonata con il contribuente, di non essere a conoscenza dell’intervenuta modifica, dovrebbe essere del tutto irrilevante. Il valore di stima accertato dall’Ufficio in questione si riferisce infatti all’intera proprietà condominiale e non al singolo appartamento. È poi l’Ufficio di tassazione a stabilire il valore di ogni unità condominiale, in base alla quota millesimale.

                                         In considerazione del fatto che gli atti sono rinviati all’autorità fiscale, quest’ultima si pronuncerà comunque nuovamente anche su questo aspetto.

                                   5.   Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Le decisioni su reclamo del 30 ottobre 2019 sono annullate e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti nuove decisioni, in base alle indicazioni che precedono.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2019.372 — Ticino Camera di diritto tributario 13.05.2020 80.2019.372 — Swissrulings