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Ticino Camera di diritto tributario 17.07.2020 80.2019.369

17 juillet 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·4,028 mots·~20 min·5

Résumé

Imposte alla fonte: dimoranti, aliquota applicabile, mancata presentazione del questionario per dipendenti, calcolo imposte non trattenute

Texte intégral

Incarto n. 80.2019.369

Lugano 17 luglio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 25 novembre 2019 contro la decisione del 25 ottobre 2019 in materia di imposte alla fonte 2014-2015-2016-2017.

Fatti

                                  A.   La RI 1, con sede a __________, è una società costituita nel 1994 la cui attività consiste nella gestione, l’acquisto, la vendita e la locazione di ristoranti, mense, bar, mescite e locali notturni (v. estratto Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino; ultima consultazione: 25.06.2020). Per la sua attività, la RI 1 impiega personale proveniente dall’estero.

                                  B.   a.

                                         Il 27 giugno 2019, l’RS 1 (di seguito: RS 1) procedeva ad una verifica presso il datore di lavoro constatando che, per quanto qui d’interesse, i Questionari per dipendenti erano “prodotti parzialmente”. Per quanto atteneva al prelevamento dell’imposta alla fonte da parte del datore di lavoro, l’autorità fiscale rilevava che la trattenuta era stata effettuata “in modo parzialmente corretto, in base alle direttive emanate dalla Divisione delle contribuzioni”.

                                         b.

                                         Il 28 giugno 2019, il rapporto di verifica è stato notificato alla RI 1. L’RS 1 aveva proceduto alla ripresa di un importo totale di fr. 13'202.‑ relativo ai periodi fiscali 2014-2017. L’autorità di tassazione aveva rettificato la tabella impositiva applicabile per alcuni dipendenti, correggendo di conseguenza l’ammontare della ritenuta d’imposta. Precisava inoltre che “la scelta delle tabelle è stabilita in base alle indicazioni risultanti dal questionario per i dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte il quale dev’essere compilato per ogni dipendente soggetto alle imposte alla fonte, firmato e annualmente aggiornato”.

                                  C.   Il 30 luglio 2019, la RI 1 interponeva reclamo contro la suddetta decisione, contestando in particolare le rettifiche relative a tre dipendenti, i signori __________, __________ e __________. A sostegno della propria tesi, per il dipendente __________ allegava la dichiarazione rilasciata dall’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ attestante che il figlio __________ ‑ nato nel 2011 a __________ dalla relazione con l’allora convivente __________‑ dal 1° marzo 2014 al 31 gennaio 2017 era domiciliato, come il padre, nel Comune di __________. Faceva inoltre pervenire all’autorità di tassazione anche un verbale relativo alla procedura di divorzio promossa in __________ e datato 7 luglio 2008, dal quale risulta che non vi è versamento reciproco di alimenti tra gli ex coniugi e che sono intervenuti degli accordi in merito all’esercizio dell’autorità parentale sull’altro figlio – allora minorenne ‑ __________.

                                  D.   a.

                                         Il 13 agosto 2019, tramite lettera raccomandata, l’RS 1 si rivolgeva alla reclamante chiedendo di presentare entro un termine poi prorogato, il “questionario per dipendenti soggetti all’impost[a] alla fonte per [gli] anni 2014, 2015, 2016 e 2017 debitamente compilati” ed “altra eventuale documentazione a sostegno delle motivazioni portate in sede di reclamo” relativi al signor __________. Il 24 settembre 2019, per posta elettronica, il signor __________ rispondeva di aver ricontrollato tutta la documentazione relativa al dipendente __________ ma di non aver trovato il “formulario questionario dipendenti”. Aggiungeva che “la titolare del Ristorante faceva riempire i formulari solo all’inizio del rapporto di lavoro o quando c’erano cambiamenti”.

                                         b.

                                         Con decisione datata 25 ottobre 2019, l’RS 1 respingeva il reclamo con la seguente motivazione:

                                         “1.  Relativamente all’assoggettamento del signor __________, l’imposizione alla fonte calcolata come da dettaglio del Rapporto di verifica del 27.06.2019 è confermata; ritenuto che la RI 1 non ha dato seguito alla richiesta di documentazione del 13 agosto 2019 e appurato che la deduzione del figlio è già stata concessa alla madre.

                                         2.   Relativamente all’assoggettamento dei signori __________ e __________, l’imposizione alla fonte calcolata nel dettaglio del Rapporto di verifica del 27.06.2019 è confermata. Sulla base della documentazione in nostro possesso, ambedue i dipendenti risultano celibi ed i figli richiesti in deduzione non vivono nella medesima economia domestica, pertanto non sono ammessi in deduzione”.

                                  E.   Con il ricorso presentato il 25 novembre 2019, la ricorrente lamenta “il fatto che l’Ufficio di tassazione impone alla ricorrente un ruolo che non le compete; esso allarga infatti il dovere (e la possibilità) di accertamento dei fatti oltre a quanto le norme sull’imposta alla fonte impongono al datore di lavoro e a quanto il Codice delle obbligazioni (sul rapporto di lavoro) le norme sulla protezione della sfera privata permettano”. Afferma di aver “svolto il proprio compito diligentemente, accertandosi sulla situazione dei lavoratori al momento della loro assunzione. Incombeva a quest’ultimi informare tempestivamente la datrice di lavoro sui successivi cambiamenti; per contro le facoltà di indagine di quest’ultima sui cambiamenti delle situazioni familiari dei dipendenti non si estendevano oltre. Né la decisione […], né il rapporto di verifica, […] indicano in base a quali disposti di legge le cose sarebbero opposte a quanto ora argomentato”. Per il dipendente __________, la ricorrente ribadisce di aver “fatto firmare il documento iniziale (modulo prestampato imposta fonte) dove è indicato espressamente che il dipendente si impegna ad annunciare al datore di lavoro ogni cambiamento della sua situazione familiare”. A tal proposito giustifica l’applicazione della “deduzione “agevolata”” in quanto il dipendente era divorziato con due figli, ciò che – a suo dire ‑ si evince dal formulario iniziale firmato dal dipendente, dalla decisione sugli assegni per i figli che gli venivano versati, dalla sentenza di divorzio e dalla dichiarazione di domicilio del figlio rilasciata dal Comune di Pollegio. Di questi documenti, al gravame ricorsuale è allegata unicamente la Dichiarazione rilasciata dal Comune di __________ il 5 marzo 2018 e relativa al figlio __________ (v. ric., all. C).

                                         Per i dipendenti __________ e __________, non più nell’organico della società, il datore di lavoro giustifica il proprio operato asserendo che entrambi i lavoratori avevano “dichiarato sempre” di provvedere al mantenimento dei figli e di ricevere gli assegni familiari e di non comprendere “sulla scorta di quali informazioni e/o documentazione si possa dimostrare il contrario e comunque si possa pretendere che [il datore di lavoro] potesse giungere a conclusioni diverse”. Aggiunge inoltre che “dal verbale di controllo risulta che […] tutto fosse in ordine, salvo il questionario annuo dei dipendenti, ma che la ricorrente non sapeva avrebbe dovuto far allestire” (v. ric. p. 3, pto. 7).

                                         Infine, lamenta la mancanza di una base legale che la obblighi a versare l’imposta non trattenuta.

                                  F.   Nelle sue osservazioni, presentate l’8 gennaio 2020, l’RS 1 postula la reiezione del gravame e la conferma degli importi rettificati per gli anni 2014-2017. Per quanto attiene alla situazione del dipendente __________, l’autorità di tassazione rileva che la documentazione richiesta non le è mai pervenuta e ciò “ad ulteriore comprova che la stessa non è mai stata allestita da parte della ricorrente”. Precisa inoltre che la deduzione per il figlio minorenne era già stata accordata alla madre, allora convivente del signor __________. Per i dipendenti __________ e __________, sulla base dei dati presenti nella banca dati Movpop, l’autorità di tassazione ribadisce che la tabella applicabile è quella per persone sole. Sottolinea che è la ricorrente stessa ad ammettere “di essere stata inadempiente nei propri doveri previsti dalla Legge Tributaria e non produce peraltro alcuna documentazione a sostegno di quanto asserito”.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Sono soggetti ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:

                                         a.   i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l’imposta federale diretta, l’art. 83 LIFD);

                                         b.   i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un’attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l’imposta federale diretta, l’art. 91 LIFD).

                                         L’imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).

                                         I principi fondanti le aliquote d’imposta, la loro struttura e i differenti tipi sono regolati dagli art. 106 e seguenti LT e specificati all’art. 12 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche relativo al periodo fiscale trattato (RL 640.220) risp. dagli art. 85 e 86 LIFD e dall’art. 1 Ordinanza del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta [Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo; RS 642.118.2]).

                                         1.2.

                                         Giusta gli 209 LT e art. 136 LIFD, il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono fornire a richiesta alle autorità di tassazione ogni informazione orale e scritta sugli elementi determinanti ai fini della riscossione dell’imposta alla fonte. Gli articoli 196 ‑ 203 LT e 123 ‑ 129 LIFD sono applicabili per analogia.

                                         In vigore dal 1° gennaio 2014, l’art. 3a cpv. 1 OIFo prevede che i datori di lavoro che impiegano persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo gli articoli 83, 91 o 97 LIFD hanno l’obbligo di annunciarle all’autorità fiscale competente, entro otto giorni dall’inizio della loro attività, utilizzando il modulo apposito. Se il Cantone prevede la trasmissione elettronica del conteggio dell’imposta alla fonte, il datore di lavoro può effettuare tale annuncio insieme al conteggio mensile (art. 3a cpv. 2 OIFo; cfr., al proposito, Pedroli in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, p. 1745 s., n. 5 ss ad art. 136 LIFD). L’apposito modulo menzionato dall’art. 3a cpv. 1 OIFo è il Modulo n. 1 “Formulario d’annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte” che deve essere debitamente compilato e controfirmato sia dal dipendente che dal datore di lavoro (Direttiva DDC n. 1, valida dal 1° gennaio 2014 – versione 1.1; Direttiva DDC n. 1, valida dal 1° gennaio 2015 – versione 1.2, p. 22 n. 32). Va al proposito ricordato che mediante il “Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte” ‑ che permette di accertare la situazione personale del lavoratore ‑ quest’ultimo si impegna a notificare al datore di lavoro ogni cambiamento con un nuovo questionario. Il questionario deve essere aggiornato ogni qual volta vi sia un cambiamento della situazione famigliare del dipendente ed è obbligatorio procedere all’aggiornamento del questionario ad ogni inizio di anno civile (DDC, Istruzioni utili alla compilazione del “Formulario di annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte”, p. 1; cfr., al proposito, Pedroli, op. cit., p. 1746 s., n. 8 ss ad art. 136 LIFD).

                                         1.3.

                                         Gli art. 211 LT e 138 LIFD prevedono invece che, se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta, l’autorità di tassazione lo obbliga a versare l’imposta non trattenuta. Rimane salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente (cpv. 1). Le norme dispongono inoltre che, se ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile deve restituire la differenza al contribuente (cpv. 2). Va da sé che, in seguito al controllo del corretto adempimento degli obblighi cui è tenuto il datore di lavoro, è possibile non solo che l’autorità fiscale debba chiedere un pagamento degli arretrati ma anche che debba restituire un’eventuale eccedenza, se il debitore ha operato una trattenuta troppo elevata (art. 211 cpv. 2 LT; art. 138 cpv. 2 LIFD). Il diritto, per l’autorità fiscale, di chiedere la restituzione delle imposte non trattenute o trattenute in misura insufficiente, così come l’obbligo di restituire un’eventuale eccedenza, si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale (decisione CDT n. 80.1997.130 dell’8 ottobre 1997).

                                         Contro una decisione in materia di imposte alla fonte, è data facoltà di reclamo allo stesso Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo; avverso la decisione sul reclamo è poi data facoltà di ricorso, nel termine di 30 giorni, dinanzi a questa Camera (art. 212 LT e 139 cpv. 2 LIFD).

                                   2.   2.1.

                                         L’imposta alla fonte è prelevata in applicazione di diverse tabelle, le quali con effetto dal 1° gennaio 2014, sono state uniformate a livello svizzero. Per quanto qui d’interesse, la tabella A risp. R (dal 2015), si riferisce a contribuenti celibi/nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento, mentre la tabella B (risp. S dal 2015) riguarda contribuenti coniugati/partner registrati con il coniuge/partner registrato che non svolge attività lucrativa (art. 1 OIFo; Direttiva DDC n. 1, valida dal 1° gennaio 2014 ‑ versione 1.1, p. 13; Direttiva n. 1, valida dal 1° gennaio 2015 – versione 1.2, p. 13). La scelta della tabella applicabile va attuata in base alle indicazioni contenute nel questionario ufficiale, e meglio nel “Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte”, che deve essere compilato dal lavoratore e che viene conservato dal datore di lavoro (Direttiva DDC n. 1, valida dal 1° gennaio 2014 – versione 1.1, p. 13; Direttiva n. 1, valida dal 1° gennaio 2015 ‑ versione 1.2, p. 13).

                                         2.2.

                                         Nel caso in esame la ricorrente si oppone alla richiesta da parte dell’RS 1 del pagamento dell’imposta alla fonte non trattenuta, calcolata dall’autorità di tassazione dopo verifica per i dipendenti __________, __________ e __________ essendosi accorta che l’applicazione delle tabelle non era corretta.

                                         2.3.

                                         Come visto, giusta l’art. 211 LT e art. 138 LIFD, l’autorità di tassazione obbliga il debitore della prestazione imponibile, in casu la RI 1, a versare l’imposta non trattenuta se questi non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta. Rimane riservato il regresso del debitore della prestazione imponibile nei confronti del contribuente (art. 211 cpv. 1, 2a frase LT risp. art. 138 cpv. 1, 2a frase LIFD). In effetti, in seguito alla verifica esperita il 27 giugno 2019, l’autorità di tassazione si è accorta che le tabelle d’imposta non erano applicate correttamente per alcuni dipendenti della RI 1, ed in particolare per i signori __________, __________ e __________. Oltre all’applicazione errata delle tabelle, anche il numero di figli a carico concesso in deduzione non era suffragato da alcuna prova. In tutti e tre i casi, manca infatti il Modulo n. 1 (“Formulario di annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte”), strumento necessario per la scelta e l’applicazione delle tabelle impositive. Inoltre, per quanto attiene in particolare alla deduzione per figli a carico, il datore di lavoro deve conservare la documentazione a sostegno della deduzione concessa al dipendente. Su richiesta, tale documentazione e il Modulo n. 1 dovranno essere presentati all’autorità di tassazione (Direttiva DDC n. 1, valida dal 1° gennaio 2014 – versione 1.1, p. 14; Direttiva DDC n. 1, valida dal 1° gennaio 2015 – versione 1.2, p. 14).

                                         2.4.

                                         Prima di decidere il reclamo presentato il 30 luglio 2019, segnatamente per il dipendente __________, l’autorità di tassazione ha espressamente fatto richiesta della suddetta documentazione, senza riceverla. Di conseguenza, ha respinto il reclamo e corretto l’imposizione del contribuente, applicandogli la tabella A0 risp. R0 (dal 2015), senza figli a carico.

                                   3.   3.1.

                                         Dagli atti, si evince che __________, cittadino portoghese, era dipendente della RI 1 dal 15 giugno 2010 (v. Conteggio della trattenuta d’imposta alla fonte, anno 2010, presentato il 6 febbraio 2010 [recte: 2011]) fino al 31 luglio 2017. È titolare di un permesso di dimora ed è dunque assoggettato alla trattenuta d’imposta alla fonte per il reddito da attività lucrativa dipendente conseguito. Per i periodi fiscali litigiosi, dai conteggi della trattenuta dell’imposta alla fonte sui salari e proventi compensativi presentati dalla RI 1, si evince che quest’ultima ha applicato

·         nel 2014: la tabella H1, ovvero con un figlio a carico.

·         nel 2015, 2016 e 2017 (fino al 31 luglio 2017): la tabella H2, ovvero con due figli a carico.

                                         Dopo aver proceduto alla verifica del 27 giugno 2019 ed in particolare dopo aver constatato la non corretta applicazione delle tabelle impositive, l’autorità di tassazione ha rettificato la tabella da applicare da parte del datore di lavoro in A0 risp. R0 (dal 2015) ed ha richiesto alla RI 1 il pagamento dell’importo dell’imposta alla fonte non trattenuto ovvero ‑ per l’insieme dei periodi fiscali litigiosi ‑ fr. 8'935.60.

                                         3.2.

                                         Per quanto concerne in particolar modo il figlio __________ Junior, la società ricorrente produce una dichiarazione del Comune di __________, da cui risulta che vi è stato domiciliato dal 1.3.2014 al 31.1.2017. Rileva inoltre che il padre beneficiava anche degli assegni per figli. Contesta poi che la deduzione per il figlio in questione possa essere negata al suo dipendente per il fatto – di cui non poteva essere a conoscenza – che la stessa deduzione fosse già stata riconosciuta alla madre del figlio.

                                         È chiaro che la sola circostanza che il datore di lavoro della madre di __________ abbia calcolato la ritenuta d’imposta, applicando un’aliquota che considera anche la deduzione sociale per il figlio, non basta a giustificare la decisione dell’autorità fiscale cantonale. Quest’ultima deve infatti verificare, secondo le disposizioni legali applicabili, se il datore di lavoro insorgente abbia correttamente riconosciuto la deduzione contestata.

                                         3.3.

                                         Ora, la legge federale (art. 86 cpv. 1 LIFD) prevede che la tariffa dell’imposta alla fonte tenga conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e i premi d’assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle deduzioni degli oneri familiari (art. 35 e 36). Anche i cantoni devono prendere in considerazione forfettariamente le spese professionali, i premi d’assicurazione nonché le deduzioni per oneri familiari e quella in caso di attività lucrativa dei due coniugi (art. 33 cpv. 3 LAID). Nella legge tributaria ticinese (art. 107 cpv. 1 LT), è dunque previsto che le aliquote d’imposta alla fonte tengano conto, in forma forfettaria, fra l’altro, della deduzione per figli (art. 34 lett. a).

                                         Per quanto concerne la deduzione per figli, la legge federale e quella cantonale dispongono che siano dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6'500.‑ franchi risp. 11'100.‑ franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà (art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD; art. 34 cpv. 1 lett. a LT).

                                         3.4.

                                         Nel caso in esame, non è noto né se i genitori del bambino esercitassero congiuntamente l’autorità parentale né se il dipendente __________ convivesse con il figlio e neppure se abbia versato alimenti alla madre del figlio.

                                         A tale proposito, anche le indicazioni fornite con il ricorso sono contraddittorie. La ricorrente sostiene che la dichiarazione 5.3.2018 del Comune di __________, “attestava che il figlio viveva presso il padre”. Il certificato in questione tuttavia si limita ad attestare che il minore “ha avuto domicilio nel nostro comune dal 01.03.2014 al 31.01.2017”. Dalla banca dati MOVPOP, che raccoglie le informazioni personali registrate presso gli Uffici del Controllo Abitanti dei Comuni ticinesi, risulta tuttavia che __________ risiedesse sì a __________ ma non all’indirizzo del padre (via __________) bensì a quello della madre (via __________). Inoltre, l’insorgente sottolinea che la “decisione sugli assegni per i figli […] li attribuiva al dipendente, al quale pertanto venivano versati”. Ora, i “conteggi salario”, che secondo il ricorso dovrebbero suffragare tale affermazione, non sono allegati, sebbene siano menzionati come allegato E.

                                         Al termine del ricorso, la debitrice dell’imposta richiama dall’RS 1 la “documentazione già prodotta dalla ricorrente in sede di accertamento e di reclamo” ed in particolare il “formulario Imposta fonte __________ (dove dichiara che ogni cambiamento ci sarebbe stato comunicato)” e la “decisione assegni familiari Sequeira”. Sennonché, è stato proprio l’RS 1 a rivolgersi alla ricorrente, dopo che quest’ultima aveva interposto reclamo contro la decisione con cui era stato richiesto il pagamento degli arretrati d’imposta, invitandola a produrre il questionario per dipendenti soggetti alle imposte alla fonte relativo al dipendente __________ per gli anni dal 2014 al 2017. Per conto della debitrice d’imposta, aveva risposto __________, affermando di non essere riuscito a “trovare il documento”, pur essendo sicuro “che all’inizio del rapporto di lavoro abbiamo fatto riempire il formulario questionario dipendenti”, poiché “negli scorsi anni la titolare del ristorante faceva riempire i formulari solo all’inizio del rapporto di lavoro o quando c’erano cambiamenti” (cfr. email del 24.9.2019).

                                         3.5.

                                         È bene ricordare, in questo contesto, che nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito verso l’erario (cfr. p. es. sentenza TF 2C_877/2018 del 7 maggio 2019, consid. 4.6; DTF 133 II 153 e 121 II 257, consid. 4c; ASA 64 499, consid. 3c; StE 1990 B 13.1 n. 8, consid. 4). Nel caso dell’imposta alla fonte, se il dipendente non fornisce informazioni affidabili sulla sua situazione personale e familiare, il datore di lavoro deve pertanto applicare l’aliquota per persone sole senza figli (Jud/Rufener, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 28 ad art. 85 LIFD, p. 1835).

                                         3.6.

                                         Non avendo presentato il Modulo n. 1 e/o altra documentazione a sostegno del fatto che il signor __________ provvedesse in modo essenziale al sostentamento del figlio __________, l’RS 1 non poteva fare altro che calcolare l’imposta alla fonte senza tener conto della deduzione sociale.

                                         La stessa conclusione si impone, a maggior ragione, per il primo figlio dello stesso dipendente, che vivrebbe con la ex moglie in __________. L’unica informazione in merito a questo minore emerge da un verbale del 7.7.2008, che si riferisce alla procedura di divorzio di __________. Da questo verbale si evince tuttavia unicamente che i genitori hanno raggiunto un accordo sull’esercizio dell’autorità parentale sul figlio minorenne. Non è per contro stata portata alcuna prova in merito al pagamento di eventuali alimenti.

                                   4.   Gli altri due dipendenti, __________ __________ __________, entrambi di nazionalità italiana e al beneficio di un permesso di dimora, sono stati attivi in seno alla società dall’inizio del 2016 al 30 aprile 2017. Nel periodo fiscale 2016 sono stati tassati entrambi con la tabella R0. Da quanto si evince dalla Banca dati Movpop (v. allegati alle osservazioni dell’RS 1), la tabella impositiva applicata era corretta. Per il 2017, invece, la ritenuta è stata calcolata applicando la tabella U3 per __________e la U1 per __________.

                                         Agli atti non vi è alcun Modulo n. 1 (“Formulario di annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte”), che possa giustificare la sopravvenienza di una tale modifica delle condizioni personali e della capacità contributiva dei contribuenti qui in parola.

                                         Conseguentemente, dopo la sua verifica, l’autorità di tassazione ha rettificato la tabella impositiva per il periodo fiscale 2017 ‑ applicando per entrambi la R0 ‑ ed ha ripreso gli importi non trattenuti ovvero fr. 1'049.77 per __________ e fr. 1'638.79 per __________.

                                         Nel ricorso, la debitrice dell’imposta alla fonte afferma di aver preso contatto con i suoi ex dipendenti, che “si sono dichiarati nettamente contrari sia a procurare una dichiarazione che attesti il mantenimento dei figli, sia a rimborsare qualsiasi importo”. In tal modo, l’insorgente riconosce di non disporre di alcuna prova del fatto che gli ex collaboratori in discussione provvedessero al mantenimento di figli.

                                         Anche in questo caso, l’operato dell’RS 1 non presta il fianco a critiche e la decisione di richiedere alla RI 1 il pagamento dell’imposta non trattenuta ai sensi dell’art. 211 LT risp. art. 138 LIFD merita di essere tutelata.

                                   5.   5.1.

                                         È quindi a ragione che l’RS 1, in applicazione degli art. 211 cpv. 1, 1ª frase LT e 138 cpv. 1, 1ª frase LIFD, ha disposto una ripresa nei confronti della RI 1 a favore dell’autorità fiscale (quantificata in fr. 13'202.‑), avendo quest’ultima calcolato la ritenuta d’imposta applicando tabelle con aliquote più favorevoli ed operando in tal modo solo in parte la ritenuta d’imposta per i dipendenti __________, __________ e __________. Dal canto suo, la RI 1 potrà esercitare il diritto di regresso nei confronti dei contribuenti giusta l’art. 211 cpv. 1, 2ª frase LT e l’art. 138 cpv. 1, 2ª frase LT.

                                         5.2.

                                         La decisione dell’RS 1 del 28 giugno 2019 di richiedere alla RI 1 il pagamento delle imposte alla fonte insufficientemente trattenute per i dipendenti __________, __________ e __________ non presta pertanto il fianco a critiche e merita di essere tutelata.

                                   6.   Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.

                                         Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’500.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2019.369 — Ticino Camera di diritto tributario 17.07.2020 80.2019.369 — Swissrulings