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Ticino Camera di diritto tributario 21.02.2020 80.2019.347

21 février 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,793 mots·~9 min·2

Résumé

Procedura: revisione, deduzione non richiesta in periodi fiscali precedenti e ammessa nell’ultima tassazione, pretesa informazione errata del fisco

Texte intégral

Incarti n. 80.2019.347 80.2019.348

Lugano 21 febbraio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 7 novembre 2019 contro la decisione del 25 ottobre 2019 in materia di revisione IC e IFD 2016 e 2017.

Fatti

                                  A.   Con reclamo 13 agosto 2019 RI 1 contestava la decisione di tassazione 2018 richiedendo la deduzione per il figlio della sua compagna, __________, in quanto persona bisognosa a carico. Il reclamo veniva accolto dall’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno (di seguito UT).

                                  B.   Con raccomandata del 13.09.2019 RI 1, considerato che il reclamo era stato accolto per la tassazione 2018, presentava all’UT una domanda di revisione concernente l’IC-IFD 2016 e 2017. A sostegno della domanda il contribuente adduceva che nei periodi fiscali litigiosi era stato erroneamente informato dal proprio tassatore, secondo cui tale deduzione non era possibile.

                                         Con decisione 14 ottobre 2019 l’Ufficio di tassazione respingeva l’istanza di revisione. Secondo l’autorità fiscale, il contribuente “avrebbe dovuto rivendicare la deduzione per la persona a carico nella normale procedura di reclamo”.

                                  C.   Con reclamo del 23 ottobre 2019 il contribuente contestava la decisione dell’UT ritenendo che quest’ultimo non avesse “tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi che conosceva o che doveva conoscere, visto che il tassatore ne era stato preventivamente informato ed il quale non ha espresso in modo corretto sui miei diritti inerenti la deduzione di un bambino minorenne, figlio della mia compagna, ai quali io provvedo in toto”.

                                         Con decisione del 25.10.2019, l’UT respingeva il reclamo, sottolineando che gli art. 232 cpv. 2 LT e 147 cpv. 2 LIFD escludono espressamente la revisione di una decisione di tassazione per motivi che il contribuente, facendo uso della diligenza che da lui si poteva ragionevolmente pretendere, sarebbe stato in grado di far valere nella procedura ordinaria. Indicava inoltre che solo recentemente la prassi in vigore presso la Divisione delle contribuzioni si era leggermente modificata aprendo la possibilità alla deduzione per il sostentamento del figlio del primo letto della convivente. La decisione presa nel settembre 2019 risultava quindi successiva a questo cambiamento. Secondo l’UT la richiesta di revisione, non basandosi quindi su fatti nuovi ma solo su di un cambiamento di prassi intervenuto nel tempo, andava dunque respinta.

                                  D.   Con tempestivo ricorso 07.11.2018 RI 1 insorge contro la decisione su reclamo con la quale è stata negata la domanda di revisione delle decisioni fiscali IC-IFD 2016 e 2017 ribadendo le proprie motivazioni.

                                  E.   Con osservazioni 13 gennaio 2020 l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno riconferma la propria posizione ribadendo, in primo luogo, che l’autorità fiscale non è vincolata dalle decisioni adottate in altri periodi fiscali; secondariamente, che le condizioni a cui è subordinata la revisione non sono adempiute nel caso in esame; e infine che il contribuente avrebbe dovuto rivendicare la deduzione per la persona a carico nella normale procedura di reclamo.

Diritto

                                   1.   1.1

                                         Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a)    la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b)    la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

c)    il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

                                          (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

                                         Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

                                         1.2.

                                         La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD).

                                         L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016, 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a edizione, Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

                                         Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, l’UT non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere. Il contribuente sostiene infatti di aver esposto la situazione al proprio tassatore, il quale avrebbe dichiarato che tale deduzione non era possibile, motivo per cui non era stata richiesta nelle rispettive dichiarazioni fiscali. L’UT contestava però le motivazioni asserite dal contribuente dichiarando che non vi era traccia di tale colloquio nel dossier fiscale del ricorrente.

                                         2.2.

                                         Per quanto attiene perlomeno al periodo fiscale 2017, non è ben chiaro quale sia il ruolo che avrebbe avuto, nel caso in esame, l’informazione fornita all’insorgente dal “suo” tassatore. Proprio perché si tratterebbe proprio del funzionario che ha poi adottato la decisione contestata, l’informazione che avrebbe fornito al contribuente non era altro che l’anticipazione della decisione che sarebbe seguita. In questa prospettiva, non si vede in quale modo le indicazioni fornite dal tassatore prima della decisione possano assumere un ruolo specifico nella decisione del contribuente di rinunciare a interporre reclamo contro la decisione, con cui gli è stata negata la deduzione. In altri termini, il ricorrente ammette di aver rinunciato a reclamare, perché ha ritenuto corretta la decisione del “suo” tassatore.

                                         La situazione dell’insorgente non differisce pertanto da quella di qualsiasi altro contribuente che, ricevuta la decisione di tassazione, rinuncia a interporre reclamo o ricorso.

                                         Non è di conseguenza il caso di approfondire la portata delle informazioni che il funzionario dell’Ufficio di tassazione avrebbe rilasciato. Ciò che è chiaro è che ha affermato quanto poi riportato nella decisione di tassazione.

                                         Ci si domanda peraltro per quali ragioni, confidando nelle informazioni ricevute dal tassatore, il contribuente avrebbe rinunciato del tutto a far valere la deduzione per il periodo fiscale 2016, mentre l’ha comunque chiesta nella dichiarazione successiva.

                                         2.3.

                                         Anche volendo ammettere che il funzionario dell’Ufficio di tassazione, che ha adottato le decisioni per i periodi fiscali 2016 e 2017, abbia commesso un errore, la revisione sarebbe nondimeno esclusa.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la revisione non può essere invocata per far valere un diverso punto di vista giuridico (DTF 111 Ib 211 consid. 1 e relativi riferimenti). Neppure l’ignoranza del diritto da parte del contribuente, così come l’errata applicazione del diritto da parte dell’autorità, costituisce un motivo di revisione (cfr. p. es. la sentenza n. 2A.11/2002 dell’11 febbraio 2002 consid. 2).

                                         Può pertanto essere lasciata aperta anche la questione se il tassatore, che ha adottato le decisioni di tassazione per i periodi fiscali 2016 e 2017, abbia effettivamente commesso un errore nell’applicazione del diritto in vigore.

                                         2.4.

                                         Per quanto concerne l’accoglimento del reclamo presentato dal contribuente contro la tassazione per il periodo fiscale 2018, va ricordato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un ricorrente non può pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).

                                         Se una decisione di tassazione non implica un’assicurazione a favore del contribuente, in relazione ai periodi fiscali successivi, non si può certo pretendere che il contribuente possa invocare la buona fede per ottenere che una decisione relativa a un periodo precedente, già passata in giudicato, sia modificata alla luce della decisione più favorevole, riferita a un periodo successivo.

                                         Il fatto che, dopo il reclamo interposto dal contribuente contro la decisione di tassazione 2018, l’autorità fiscale gli abbia concesso la deduzione litigiosa non giustifica pertanto la revisione delle decisioni relative ai periodi fiscali precedenti, ormai passate in giudicato.

                                   3.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    480.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna    

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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