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Ticino Camera di diritto tributario 16.10.2019 80.2019.321

16 octobre 2019·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,476 mots·~7 min·3

Résumé

Procedura: reclamo, restituzione dei termini, malattia, generico certificato medico senza indicazione di patologie

Texte intégral

Incarti n. 80.2019.321 80.2019.322

Lugano 16 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 30 settembre 2019 contro la decisione del 13 settembre 2019 in materia di IC e IFD 2017.

Fatti

                                     -   non avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2017, neppure dopo essere stata diffidata, l’RS 1 le ha dapprima inflitto una multa di 200 franchi per violazione degli obblighi procedurali e poi, con decisione del 2 maggio 2019, le ha notificato una tassazione d’ufficio, commisurando il reddito imponibile in fr. 66'100.– per l’IC e in fr. 70'100.– per l’IFD;

                                     -   nella motivazione della decisione di tassazione, l’autorità fiscale l’ha avvertita che, trattandosi di una tassazione d’ufficio, un eventuale reclamo doveva essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova, cioè che avrebbe dovuto essere allegata la dichiarazione d’imposta completa, altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile e la tassazione sarebbe diventata definitiva;

                                     -   il 28 agosto 2019 la contribuente ha inviato all’Ufficio di tassazione la dichiarazione d’imposta 2017, accompagnata da una lettera, nella quale spiegava che “nell’anno 2018 gravi problemi di salute psichici [l’] hanno portata a svariati ricoveri ospedalieri e clinici” e che il suo stato di salute le aveva fra l’altro impedito di presentare la dichiarazione nei tempi dovuti, nonostante le due proroghe ottenute;

                                     -   con scritto del 30 agosto 2019, l’autorità di tassazione attribuiva alla reclamante un termine fino al 15 settembre 2019 per “presentare un certificato medico che attesti la gravità della malattia e che ha impedito la presentazione di una contestazione entro i 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione della decisione 2017”, avvertendola che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                     -   con lettera del 12 settembre 2019 all’Ufficio di tassazione, il dr. med. __________ così si esprimeva:

                                         Spettabile Ufficio Circondarie (sic) di Tassazione, come da voi richiesto, vi scrivo in merito alla paziente di cui sopra.

                                         La sig.ra __________ non ha potuto presentare la contestazione, entro i 30 giorni prestabiliti della (sic) data di notificazione della decisione delle imposte del 2017, in quanto ha subito numerosi ricoveri ospedalieri per gravi motivi di salute durante il 2018;

                                     -   l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, con decisione del 13 settembre 2019, nella quale ha rilevato che “gli asseriti problemi di salute indicati dal Dr. Med. __________… sono riferiti all’anno 2018, mentre la decisione è stata intimata nell’anno 2019”;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 sostiene che il reclamo sarebbe stato respinto perché “la certificazione medica presentava un vizio di forma nelle date riportate” e allega uno scritto del Dr. Med. __________, datato 19 settembre 2019, così formulato:

                                         Spettabile Ufficio Circondarie (sic) di Tassazione, come da voi richiesto, vi scrivo in merito alla paziente di cui sopra.

                                         La sig.ra __________ non ha potuto presentare la contestazione, entro i 30 giorni prestabiliti della (sic) data di notificazione della decisione delle imposte del 2017, in quanto nel periodo dal 02.05.2019 (data della decisione di tassazione) al 28.08.2019 (data della nostra lettera di reclamo) era impossibilitata a presentare la contestazione per ripetuti ricoveri ospedalieri;

                                     -   nelle sue osservazioni del 7 ottobre 2019, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   quando, come nella fattispecie, è impugnata una decisione, con la quale l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro una decisione di tassazione, la Camera di diritto tributario può unicamente verificare la legittimità della decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera non potrà che respingere il ricorso;

                                     -   nel caso in esame, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, in quanto interposto dopo la scadenza del termine previsto dalla legge e non essendo adempiuto alcuno dei presupposti per la restituzione del termine di reclamo;

                                     -   contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);

                                     -   il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);

                                     -   gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;

                                     -   la ricorrente non contesta di aver presentato reclamo dopo la scadenza del relativo termine, ma invoca, quale motivo di restituzione dei termini, “gravi problemi di salute psichici”, che avrebbero comportato anche “svariati ricoveri ospedalieri”;

                                     -   secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per giustificare una restituzione dei termini, una malattia deve essere tale da rendere impossibile il compimento di qualsiasi atto idoneo al rispetto del termine;

                                     -   la malattia deve pertanto essere tanto grave da impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire mandato ad una terza persona per intraprenderlo (cfr. sentenza del TF 2C_136/2010 del 19.7.2010 consid. 2.3 e giurisprudenza citata);

                                     -   è immediatamente evidente che gli scritti del medico della ricorrente non sono idonei a comprovare l’esistenza di una malattia tale di avere impedito a quest’ultima sia di interporre reclamo sia di conferire mandato a una terza persona;

                                     -   in primo luogo, i due scritti del Dr. Med. __________ non fanno alcuna menzione di una precisa patologia, ma si limitano ad attestare un’impossibilità per la contribuente di presentare il reclamo nei termini legali;

                                     -   in secondo luogo, il medico in questione accenna a “ripetuti ricoveri ospedalieri”, senza tuttavia illustrare in alcun modo le cause, le date e la durata dei ricoveri;

                                     -   vi è poi, come segnalato dall’Ufficio di tassazione nella decisione impugnata, una incongruenza fra il periodo in cui l’insorgente avrebbe “subito numerosi ricoveri ospedalieri per gravi motivi di salute” e la data in cui le è stata notificata la decisione di tassazione, che ma omesso di impugnare nei termini;

                                     -   il certificato medico prodotto nella procedura di reclamo situa infatti i “numerosi ricoveri ospedalieri per gravi motivi di salute” nel 2018, mentre la decisione di tassazione è stata notificata alla contribuente il 2 maggio 2019;

                                     -   alla luce dello scritto presentato durante la procedura di reclamo, non può non destare perplessità la seconda lettera dello stesso medico, che ripropone le medesime generiche affermazioni riferite ai “ripetuti ricoveri ospedalieri”, situandoli tuttavia “nel periodo dal 02.05.2019 (data della decisione di tassazione) al 28.08.2019 (data della nostra lettera di reclamo)”;

                                     -   è difficile credere che la ricorrente abbia subito “ripetuti ricoveri” sia nel corso del 2018 sia ancora nei mesi da maggio ad agosto del 2019;

                                     -   in ogni caso, la questione non merita di essere approfondita, per il semplice fatto che, se i “gravi motivi di salute” si sono prolungati per oltre un anno e mezzo, è per ciò stesso escluso che si sia trattato di eventi tanto improvvisi da impedire alla contribuente di presentare lei stessa la dichiarazione d’imposta o perlomeno di incaricare una persona di fiducia a provvedervi;

                                     -   d’altra parte, è perlomeno discutibile che sia compatibile con il principio della buona fede la condotta di un contribuente, che produce a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro due certificati medici, nei quali vengono impiegate le stesse parole, con la fondamentale differenza tuttavia che i motivi di salute e i ricoveri, attestati dal medico, si situano in anni diversi;

                                     -   ne consegue che la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, si rivela legittima;

                                     -   tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    380.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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