Incarti n. 80.2019.309 80.2019.310
Lugano 8 giugno 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 settembre 2019 contro la decisione del 7 settembre 2019 in materia di IC e IFD 2017.
Fatti
A. La RI 1 (in seguito RI 1) è una società di diritto svizzero, costituita il 23 aprile 2007 a __________, nel Canton __________, la cui sede si trova dal 22 settembre 2015 a __________ (__________), precisamente in via __________ 6. L’architetto __________, domiciliato in via __________ a __________, ricopre la carica di socio e gerente con firma individuale. Altra socia è la moglie __________.
B. In data 13 febbraio 2019, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (in seguito UTPG) ha notificato alla __________ una decisione di assoggettamento alle imposte cantonali nel Canton Ticino.
Con scritto del 26 febbraio 2019, inviato da __________, la società contribuente ha interposto reclamo in lingua tedesca, contestando l’assoggettamento alle imposte nel Canton Ticino dal momento che non vi avrebbe svolto alcuna attività.
Con lettera del 28 febbraio 2019, l’UTPG ha attribuito alla reclamante un termine fino al 15 marzo 2019, per riproporre il reclamo in lingua italiana, avvertendola che altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Il 1° marzo 2019, la contribuente si è rifiutata esplicitamente di riproporre il reclamo in lingua italiana, argomentando che “die Firma __________ GmbH in der deutschen Schweiz liegt und keine Tätigkeit im Tessin ausübt”. Aggiungeva inoltre di aspettarsi che l’UPTG gli trasmettesse la corrispondenza in lingua tedesca.
Con decisione dell’8 aprile 2019, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo in lingua tedesca del 26.02.2019, per inosservanza della lingua ufficiale del Canton Ticino.
C. L’11 giugno 2019 la RI 1 ha inoltrato la dichiarazione d’imposta 2017.Con decisione dell’8 agosto 2019, l’UTPG ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 2017, commisurando l’utile imponibile in fr. 35'800.– e il capitale imponibile in fr. 106'000.–. Nel riparto intercantonale allegato, ha precisato che la società era assoggettata illimitatamente nel Canton Ticino per appartenenza personale ex art. 60 LT, facendo riferimento alla decisione di assoggettamento del 13.2.2019.
D. Con reclamo del 13 agosto 2019, la contribuente ha sostenuto che “il fatturato rispettivamente il profitto della ditta __________ GmbH con sede a __________ è stato generato al 100% al di fuori del canton Ticino e non è quindi tassabile in Ticino”, fatto che poteva “essere provato senza alcun problema e ciò vale anche per gli anni seguenti”. Aggiungeva che “le tasse dell’anno 2017 sono state pagate per intero nel cantone di __________ nel comune di __________, quindi non vi sono motivi per chiedere nuovamente le tasse”.
Con decisione del 7 settembre 2019 l’UTPG ha dichiarato il reclamo irricevibile. Ricordato di aver notificato alla contribuente il 13 febbraio 2019 la decisione pregiudiziale di assoggettamento illimitato nel cantone Ticino per amministrazione effettiva a partire dall’anno 2017, ha argomentato che “la decisione pregiudiziale di assoggettamento è passata in giudicato e pertanto la contribuente non può contestare nuovamente il suo assoggettamento illimitato nel cantone Ticino”.
E. Con due lettere del 9 settembre 2019, indirizzate all’UTPG e da quest’ultimo inoltrate per competenza alla Camera di diritto tributario, la __________ contesta le fatture dell’imposta cantonale e dell’imposta federale diretta 2017, inviategli dall’Ufficio esazione e condoni il 31 agosto 2019 e lamenta una doppia imposizione in contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost.
Il 19 settembre 2019, rivolgendosi ancora all’autorità di tassazione, ha lamentato che nello scritto inviatogli “manca qualsiasi riferimento e rimedio per quanto riguarda la [sua] obiezione (opposizione del 13.08.2019). In particolare, la doppia imposizione non è consentita dal diritto svizzero (BV 127 abs. 3)”. Ha inoltre definito nulla la decisione su reclamo, in quanto non firmata. Infine, ha minacciato di procedere ad un’azione legale per abuso d’ufficio e coercizione e di rendere pubblico “questo comportamento scandaloso”, se le sue richieste non verranno accolte.
Il 23 settembre 2019 la Camera di diritto tributario si è rivolta alla __________, attribuendole un termine di dieci giorni per confermare l’intenzione di ricorrere contro la decisione su reclamo dell’UTPG.
Con scritto dell’8 ottobre 2019, la ricorrente ha confermato di voler ricorrere, chiedendo che tutte le fatture fiscali emesse dall’UTPG vengano annullate e che la __________ venga “cancellata dal registro del Canton Ticino”.
F. Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 2019, l’UTPG propone di dichiarare il ricorso dell’8 ottobre 2019 irricevibile o di respingerlo, nella misura della sua ricevibilità. A suo avviso, la ricorrente non può più contestare l’assoggettamento illimitato alle imposte nel Canton Ticino, essendo passata in giudicato la decisione pregiudiziale del 13 febbraio 2019. In ogni caso, ritiene che vi siano numerosi motivi che giustificano il controverso assoggettamento: l’unico dipendente della società è il signor Peter Federico; la notifica di tassazione emessa dal cantone di __________ è stata spedita all’indirizzo privato del signor __________ __________; il modulo della dichiarazione d’imposta del cantone __________ è stato spedito all’indirizzo del signor __________; nel modulo della dichiarazione d’imposta del Cantone Ticino è indicato l’indirizzo privato del signor __________; il signor __________ figura quale socio e gerente delle società __________ Sagl, __________ Sagl e __________ GmbH, tutte con sede a Tenero; tutta la corrispondenza scambiata tra le parti è stata, rispettivamente, recapitata e inviata, da uffici postali del cantone Ticino.
I suddetti punti e i palesi interessi economici del signor Peter nel cantone Ticino evidenziano che la società non ha alcun legame effettivo ed economico nel cantone in cui risulta avere la sede formale. Viene in questo senso ugualmente fatto notare che la società non ha comprovato di avere strutture e personale a Buochs e la ragione sociale della società medesima è in italiano, malgrado la sede sia in un cantone di lingua tedesca.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’UTPG, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie, l’UTPG ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, argomentando che la decisione pregiudiziale di assoggettamento alle imposte comunali era passata in giudicato e che pertanto la contribuente non poteva contestare nuovamente il suo assoggettamento illimitato nel Canton Ticino.
In queste circostanze, alla Camera di diritto tributario è precluso l’esame del merito della lite che oppone il fisco alla ricorrente, ma deve limitarsi a verificare la legittimità della decisione con cui l’autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo.
2. 2.1.
L’autorità di tassazione non è entrata nel merito del ricorso, in quanto ha ritenuto che il reclamo concernesse delle questioni che non erano oggetto della decisione impugnata. La reclamante contestava infatti non il calcolo dell’imposta bensì il suo stesso assoggettamento all’imposta cantonale. Su questo aspetto, tuttavia, la decisione contestata non si era pronunciata, essendo già stato trattato in una procedura precedente, conclusasi con una decisione passata in giudicato.
2.2.
L’oggetto della lite in una procedura contenziosa è il rapporto giuridico trattato nella decisione impugnata, nella misura in cui, in base alle conclusioni del ricorso, è rimesso in discussione dal ricorrente. L’oggetto dell’impugnazione (“Anfechtungsgegenstand”) si identifica con l’oggetto della lite (“Streitgegenstand”) quando la decisione amministrativa è impugnata nel suo insieme. Per contro, i rapporti giuridici non litigiosi rientrano sì nell’oggetto dell’impugnazione, ma non nell’oggetto della lite. L’oggetto della lite può dunque essere più ristretto rispetto all’oggetto dell’impugnazione, mentre non può estendersi aldilà di quest’ultimo, se non in casi eccezionali (DTF 144 II 359 = RF 2018 p. 820 = StE 2018 B 27.2 n. 48 = RDAF 2018 II 511 consid. 4.3 e giurisprudenza citata).
Nel caso della procedura di reclamo contro una decisione di tassazione, l’oggetto della lite può essere ristretto, se il contribuente, presentando un reclamo motivato, contesta solo singoli punti della decisione (p. es. determinate spese professionali). L’autorità di tassazione non è tuttavia vincolata dalle proposte contenute nel reclamo e determina essa stessa l’oggetto della lite (cfr. Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 18 ad art. 132 LIFD, p. 573). Può perfino “determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili” e modificare la tassazione a svantaggio del contribuente (art. 135 cpv. 1 LIFD; art. 208 cpv. 1 LT). Neanche nel caso della reformatio in peius tuttavia l’autorità competente può oltrepassare il quadro stretto dell’oggetto dell’impugnazione (DTF 144 II 359 = RF 2018 p. 820 = StE 2018 B 27.2 n. 48 = RDAF 2018 II 511 consid. 4.4).
2.3.
Tornando alla fattispecie in esame, l’UTPG aveva notificato alla società ricorrente una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento il 13 febbraio 2019. Un reclamo della contribuente è stato dichiarato irricevibile con decisione dell’8 aprile 2019.
Una volta passata in giudicato la decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, quest’ultimo non può più essere messo in discussione nell’ambito della successiva procedura di tassazione. La forza di cosa giudicata della decisione pregiudiziale vieta, in effetti, che il contribuente, nella successiva procedura di tassazione, possa ritornare in ogni momento liberamente su quanto già statuito (DTF 123 I 289 consid. 1a e giurisprudenza citata).
2.4.
È vero che la società insorgente aveva interposto reclamo contro la decisione pregiudiziale del 13 febbraio 2019. Il reclamo era tuttavia stato redatto in tedesco. L’UTPG aveva pertanto attribuito alla reclamante un termine di grazia fino al 15 marzo 2019 per riproporre il reclamo in lingua italiana. La contribuente si è espressamente rifiutata di farlo, esigendo al contrario che il fisco ticinese si rivolgesse ad essa in tedesco.
In effetti, nei rapporti con le autorità, la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3). In particolare, l’art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali (cfr. sentenza CDT n. 80.2014.250 del 13 novembre 2014).
Non avendo provveduto alla traduzione del reclamo, con decisione dell’8 aprile 2019 l’UTPG ha dichiarato irricevibile il reclamo. Sebbene avesse contestato di dover presentare il reclamo in italiano, la contribuente non ha interposto ricorso alla Camera di diritto tributario contro quest’ultima decisione.
Ne consegue che, come sostiene l’autorità di tassazione nella decisione impugnata, la decisione pregiudiziale di assoggettamento del 13 febbraio 2019 era passata in giudicato, quando la contribuente ha interposto reclamo contro la decisione di tassazione dell’8 agosto 2019.
2.5.
Con la decisione di tassazione IC/IFD 2017 dell’8 agosto 2019, pertanto, l’UTPG non si è più pronunciato sull’assoggettamento della società contribuente alle imposte cantonali, per il fatto che questo presupposto era già stato accertato con una decisione passata in giudicato. Lo scopo della decisione pregiudiziale, nel caso in cui l’assoggettamento è controverso, è d’altronde proprio quello di evitare una procedura di tassazione che potrebbe rivelarsi inutile in seguito alla verifica dell’inadempimento del presupposto per l’imposizione stessa; la decisione è dunque giustificata da esigenze di semplificazione della procedura (Massetti/Pedroli, Il ruling nel diritto tributario svizzero: situazione attuale e prospettive di evoluzione alla luce dell’esperienza italiana, in RtiD I-2006 p. 590). Una volta stabilito che una persona fisica o giuridica è assoggettata all’imposta cantonale, la successiva decisione di tassazione deve limitarsi al calcolo dell’imposta. Non può per contro essere rimesso in discussione un presupposto che è già stato verificato in un’apposita procedura, che si è conclusa con una decisione passata in giudicato.
2.6.
Nella misura in cui, ricevuta la decisione di tassazione dell’8 agosto 2019, la ricorrente ha interposto reclamo all’UTPG, contestando unicamente il proprio assoggettamento alle imposte cantonali, l’autorità di tassazione non poteva che dichiarare irricevibile il gravame. Infatti, con le sue censure la società contribuente pretendeva di estendere l’oggetto della lite ben aldilà dell’oggetto della contestazione, voleva cioè contestare delle questioni che non erano state definite con la decisione impugnata.
La decisione dell’autorità fiscale, di dichiarare irricevibile il reclamo, è pertanto conforme al diritto applicabile.
3. 3.1.
Per quanto, alla luce delle ragioni che precedono, a questa Corte sia precluso l’esame del merito della controversia che oppone il fisco alla società contribuente, si deve convenire con l’UTPG che le contestazioni sollevate dalla ricorrente per opporsi all’assoggettamento alle imposte nel Canton Ticino, sono manifestamente infondate.
3.2.
Per quanto attiene ai presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È determinante l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.; De le Court, Administration et direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).
3.3.
La sede societaria, indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 747; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”) o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).
3.4.
In presenza di un mero recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società si trova nel luogo in cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100, consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza della tipologia, della grandezza e dell‘attività svolta dalla società. In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva come la direzione corrente della società (day-to-day management), nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza del CdA (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 3; n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 752; Jung, op. cit., p. 172; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).
3.5.
Per quanto concerne l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale, esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto verosimile l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenza del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.; 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/ Maute, op. cit., p. 746; Jung, op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).
3.6.
Nel caso che ci occupa, la ricorrente sostiene di non svolgere attività nel Canton Ticino. Tuttavia, nel registro di commercio sono iscritti come soci e gerenti i coniugi __________ e __________, entrambi domiciliati in via __________ a __________.
Dall’altra parte, la ricorrente non ha provato in alcuna maniera la presenza di uffici o personale nel Canton __________, a __________.
L’unico dipendente è lo stesso socio e gerente __________.
L’attività della società, come indica la stessa ragione sociale, consiste nella gestione di uno studio d’architettura. Lo scopo statutario menziona in particolare “la realizzazione di opere nel campo dell’edilizia, l’attività di general contractor, la gestione della costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili, nonché la gestione di uno studio di architettura”. Non si vede come l’unico dipendente possa essere domiciliato a __________ e svolgere le attività per conto della società a __________, dove peraltro non dispone neppure di uffici propri.
È d’altronde significativo che la __________ sia stata costituita nel Canton __________ il 17 aprile 2007, cioè proprio il giorno dopo la cancellazione dal Registro di commercio del Canton Ticino, per cessazione dell’attività, della ditta individuale __________, con sede a __________ in via __________.
A riprova del fatto che l’amministrazione effettiva si svolge nel Canton Ticino, l’UTPG sottolinea poi come tutta la corrispondenza scambiata tra la ricorrente e l’UTPG sia sempre stata inviata e recapitata tramite uffici postali situati nel Cantone Ticino.
È pertanto innegabile che la sede di __________ abbia puro carattere formale e che l’amministrazione effettiva della società sia svolta nel Canton Ticino, dove peraltro hanno sede altre società appartenenti a __________.
4. 4.1.
La ricorrente lamenta una doppia imposizione intercantonale, in contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost., sottolineando di aver già pagato le imposte IFD e IC 2017 nel Canton __________. L’Amministrazione delle imposte del Cantone __________ le aveva infatti già notificato la decisione di tassazione in data 30.04.2018.
4.2.
Il contribuente che lamenta una doppia imposizione in contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost. ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Come affermato da quest’ultimo, non è a tal fine obbligato a esaurire le istanze di ricorso in ognuno dei cantoni interessati, ma è sufficiente che lo faccia in un cantone. Contro la decisione dell’ultima istanza giudiziaria di quest’ultimo può interporre ricorso alla Suprema Corte, impugnando contestualmente anche le decisioni precedenti degli altri cantoni, anche se non si tratta di decisioni di ultima istanza. Chiaramente, non sorge alcun problema, se il contribuente contesta la tassazione di quel cantone del quale ha esaurito tutte le istanze. Se invece il contribuente riconosce la pretesa fiscale dell’ultimo cantone che ha adottato una decisione di tassazione, allora non gli resta altro da fare che esaurire tutti i gradi di giudizio nell’ultimo cantone, per poi infine chiedere al Tribunale federale di annullare le decisioni degli altri cantoni, che provocano la doppia imposizione (DTF 133 I 300 consid. 2.4).
4.3.
Ne consegue che questa Corte non può fare altro che respingere il ricorso della contribuente. Spetterà poi a quest’ultima semmai di impugnare dinanzi al Tribunale federale questa decisione cantonale di ultima istanza, __________ nella procedura anche le autorità del Canton __________.
5. Va infine precisato che, per quanto concerne l’imposta federale diretta, se si tratta di stabilire quale cantone abbia il diritto di riscuotere tale tributo, la competenza della Camera di diritto tributario sarebbe esclusa in ogni caso. Secondo l’art. 108 cpv. 1 LIFD, infatti, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall’AFC ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. L’autorità di ricorso è il Tribunale amministrativo federale.
6. Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
già anticipate nella misura di fr. 1'500.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: