Incarti n. 80.2019.305 80.2019.306
Lugano 25 novembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 rappr. da RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 19 settembre 2019 contro la decisione del 16 agosto 2019 in materia di IC-IFD 2016-2017.
Fatti
A. RI 1, è una società anonima con sede a __________, il cui scopo sociale è “l'acquisto e l'amministrazione di partecipazioni in società commerciali, industriali,
finanziarie e immobiliari. La società può partecipare ad altre società e acquisire o fondare società con scopo identico o analogo”.
B. a.
Per il periodo fiscale 2016, in data 25 luglio 2017, l’RS 1 richiamava la contribuente a presentare la dichiarazione fiscale 2016. Scaduto infruttuoso il termine, il 29 agosto 2017 il fisco diffidava la RI 1 ad ottemperare ai suoi obblighi. Dopo una richiesta di proroga da parte del rappresentante della società, l’avv. __________, il termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 2017 e poi posticipato al 31 gennaio 2018.
Scaduto infruttuoso questo termine, l’RS 1 in data 22 marzo 2018 infliggeva alla contribuente una multa di fr. 100.- per violazione degli obblighi procedurali e la diffidava nuovamente a presentare gli atti entro 30 giorni, avvertendola che, scaduto infruttuoso questo termine, si sarebbe potuto procedere ad una tassazione d’ufficio ai sensi dall’art. 204 LT e dell’art. 130 LIFD. In data 6 agosto 2018 la RI 1 pagava la multa.
b.
Per il periodo fiscale 2017, l’RS 1, dopo aver richiamato la contribuente in data 16 luglio 2018, il 21 febbraio 2019 diffidava RI 1 a consegnare la dichiarazione fiscale 2017. Non ricevendo alcuna risposta, in data 4 aprile 2019, il fisco le infliggeva una multa di fr. 200.- per violazione degli obblighi procedurali e la diffidava nuovamente a presentare gli atti richiesti entro 30 giorni, avvertendola che, scaduto infruttuoso questo termine, si sarebbe potuto procedere ad una tassazione d’ufficio ai sensi degli art. 204 LT e 130 LIFD. La contribuente ritirava la multa in data 5 aprile 2019 e procedeva al pagamento in data 2 agosto 2019.
C. In data 4 luglio 2019 l’RS 1 emetteva le notifiche di tassazione d’ufficio “per mancata presentazione della dichiarazione” per i periodi 2016 e 2017 della RI 1. Il fisco commisurava l’utile imponibile IC/IFD in fr. 50'000. - per i periodi fiscali 2016 e il 2017. L’autorità indicava quanto segue:
“Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova”. Ciò significa che al reclamo devono essere allegati almeno il bilancio e il conto economico.
Vi rendiamo attenti che un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile.
D. In data 31 luglio 2019, la RI 1 interponeva reclamo contro le decisioni di tassazione d’ufficio per i periodi fiscali 2016 e 2017 e, dopo aver ammesso di essere in ritardo nella consegna delle dichiarazioni fiscali, motivava come segue:
Dovendo obbligatoriamente procedere oggi all’invio del reclamo avverso la tassazione d’ufficio, ma essendo ancora in fase di chiusura dei conti delle società controllate è […], vi trasmetto in allegato una bozza di bilancio 2016, che potrà ancora subire variazioni e sulla base della quale mi impegno a lavorare nel corso del prossimo mese di agosto. Sarà dunque mia premura inviarvi entro il 31 agosto p.v. i conti 2016 definitivi, unitamente al bilancio 2017.
Vi chiedo quindi di voler registrare il reclamo per poi rettificare le tassazioni a ricezione dei documenti definitivi a fine agosto.
E. Con scritto datato 31 luglio 2019, l’avv. __________ chiedeva una proroga fino al 30 novembre 2019 per la presentazione delle dichiarazioni fiscali 2017 e 2018, richiesta alla quale l’RS 1 non ha dato seguito.
In data 16 agosto 2019, l’autorità fiscale respingeva il reclamo ricapitolando in un primo momento le disposizioni legali e la giurisprudenza in materia di reclamo contro una tassazione d’ufficio e poi osservando quanto segue:
La notifica di tassazione è stata ritirata in data 5 luglio 2019; l’ultimo termine per l’inoltro del reclamo è quindi scaduto il 5 agosto 2019. Contro la stessa è stato presentato reclamo il 31 luglio 2019, ma entro il termine del 5 agosto non sono stati inoltrati i conti d’esercizio […] non rispettando […] i requisiti di legge […].
Per i reclami concernenti tassazioni d’ufficio, diversamente da quelli rivolti contro tassazioni ordinarie, la legge prevede esplicitamente l’esigenza della motivazione così come l’obbligo d’indicare eventuali prove. In altri termini, nell’ambito di un reclamo rivolto contro una tassazione d’ufficio, non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
Se il contribuente desidera che l’autorità tratti nel merito il suo reclamo, egli deve dapprima adempiere il dovere, trascurato in precedenza, di collaborare.
La contribuente, omettendo di allegare i conti annuali della società, non fornisce all’autorità di tassazione le prove necessarie a comprovare che la tassazione d’ufficio allestita è manifestamente inesatta.
F. In data 20 settembre 2019, la RI 1 interpone tempestivo ricorso contro le decisioni di tassazione dopo reclamo per i periodi fiscali 2016 e 2017.
Dapprima la contribuente critica la procedura con la quale l’RS 1 ha tassato d’ufficio la società. A suo avviso, contrariamente a quanto previsto dall’art. 197 cpv. 3 LT, l’autorità fiscale non l’avrebbe diffidata prima di procedere alla tassazione d’ufficio. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal fisco, la ricorrente sostiene di aver adempiuto ai suoi obblighi e quindi di aver inviato il bilancio ed il conto economico almeno per il periodo fiscale 2016. L’avv. __________ continua osservando che “già in passato…, a titolo personale, era stato confrontato con una pratica da parte dell’Ufficio tassazione, che non aveva applicato i principi stabiliti dalla Camera Tributaria e dal Tribunale federale e aveva imposto nel 2013 di eseguire una contabilità commerciale come legale […]”. La ricorrente spiega poi che, al momento delle decisioni di tassazione, non erano state fornite le stesse indicazioni poi espresse come motivazione nelle decisioni dopo reclamo, ingannando così la contribuente che sarebbe stata penalizzata ingiustamente. A mente della RI 1, con questo comportamento, l’RS 1 avrebbe leso i principi dell’affidamento, della buona fede e dell’equità di trattamento. In merito a quest’ultimo argomento la ricorrente osserva che in casi simili, “l’Amministrazione ha concesso il tempo necessario a produrre documenti aggiuntivi e/o chiarimenti […]”, con la conseguenza che il trattamento da lei subito sarebbe quindi ingiustificato.
Dal punto di vista materiale, la RI 1 sostiene che le decisioni sarebbero “chiaramente errat[e] in quanto la società […] svolge unicamente attività di holding, pertanto di partecipazione, e ricade sotto la categoria di tassazione dell’art. 91 e segg. LT. Il fatto di tassarla su un reddito imponibile di CHF 50'000. - è quindi palesemente errato e contrario a quanto disposto all’art. 204 LT, che prevede come – anche in caso di tassazione d’ufficio – la base di valutazione debba essere coscienziosa e non semplicemente fantasiosa. Ciò non è avvenuto nel presente caso, mentre era facilmente deducibile dal bilancio prodotto”.
G. Con osservazioni datate 4 ottobre 2019, dopo aver riassunto i fatti, l’RS 1 afferma innanzitutto che, “contrariamente a quanto affermato dalla contribuente, nelle due decisioni notificate il 4 luglio 2019, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche ha esplicitamente avvertito la contribuente delle condizioni restrittive cui sottostava un eventuale reclamo contro le tassazioni d’ufficio”. Il fisco continua sostenendo che è proprio in ragione delle esaustive indicazioni che si è astenuto dall’attribuire il termine di grazia per l’inoltro di altri documenti probatori supplementari (CDT nr. 80.2014.221-222 del 3 dicembre 2015, consid. 5.3). RS 1, dopo aver brevemente riassunto la dottrina e la giurisprudenza in materia di reclamo contro le decisioni di tassazione d’ufficio, motiva la sua decisione spiegando che:
La contribuente, omettendo di allegare i conti annuali della società, non fornisce all’autorità di tassazione le prove necessarie a comprovare che la tassazione d’ufficio allestita è manifestamente inesatta. Nel caso specifico, la contribuente ha trasmesso limitatamente all’anno fiscale 2016 “una bozza di bilancio che potrà ancora subire variazioni” […]. Tale documento non è sufficiente per comprovare che la tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta.
H. Con replica datata 28 ottobre 2019, la ricorrente precisa che le indicazioni fornite nella decisione per interporre reclamo sono generiche, “per non dire banalizzanti” ed indicano solamente la necessità di motivare il reclamo e fornire “eventuali mezzi di prova”. A suo avviso, queste indicazioni sarebbero chiaramente in contrasto con le motivazioni che hanno fondato il rigetto della decisione su reclamo. In questo senso la società lamenta nuovamente una violazione del principio dell’affidamento. A mente della ricorrente sarebbe quindi stato meglio se il fisco non avesse indicato come reclamare contro la decisione di tassazione d’ufficio, cosicché il rappresentante si sarebbe dovuto informare “compiutamente sulla situazione di diritto e quindi agire di conseguenza”. La contribuente continua affermando di essere stata tratta in inganno dalle “indicazioni generiche, omogeneizzate ed imprecise” contenute nelle decisioni di tassazione.
Per quanto attiene al periodo 2016, RI 1 ritiene che la documentazione da lei inviata sia atta a dimostrare che la società “era una società holding senza alcuna attività operativa che nel 2016 aveva avuto non un utile, bensì una perdita”. A mente della ricorrente, la decisione del fisco è pertanto arbitraria.
In merito alla motivazione, risulterebbe chiaro dal bilancio che la società, tassata come holding dal 2011 al 2015, non abbia avuto alcuna attività durante il periodo 2016. Secondo la ricorrente, visto quanto esposto, l’autorità “ha compiuto un chiaro abuso nei confronti del soggetto fiscale”.
Per la dichiarazione fiscale 2017, la RI 1 “ribadisce l’eccezione di nullità della stessa in quanto la tassazione d’ufficio non è stata preceduta dalla diffida […]. L’RS 1 non è stato in grado di produrre la relativa notifica e si precisa che la stessa non può essere sostituita dalla multa disciplinare […], della cui ricezione non vi è alcuna prova agli atti e che quindi si contesta […]”.
RI 1 conclude la sua replica domandandosi “se vi sia un interesse, oltre al mero riscontro economico, da parte dell’Ufficio tassazioni nell’insistere su una richiesta di tassazione palesemente errata”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, la contribuente solleva tre motivi di reclamo. I primi due, di natura formale, concernono la procedura di tassazione d’ufficio e la ricevibilità del reclamo, mentre l’ultimo, di natura sostanziale, concerne il merito delle decisioni su reclamo.
Con le decisioni impugnate dalla RI 1, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo, difettandone i requisiti di legge. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale d’irricevibilità del reclamo interposto dalla contribuente contro la tassazione d’ufficio e non procederà ad alcun esame del merito.
2. 2.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere a una tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
2.2.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, dev’essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
3. 3.1.
RI 1, in sede ricorsuale, ha sollevato per la prima volta un vizio di forma nella procedura di tassazione d’ufficio. La ricorrente afferma infatti che, contrariamente alle disposizioni di legge, alla società non sarebbero mai state notificate, per i periodi fiscali 2016 e 2017, le diffide, che per legge devono precedere la tassazione d’ufficio. Con la replica del 28 ottobre 2019, la ricorrente rettifica quanto precedentemente sostenuto, asserendo che solo la decisione di tassazione d’ufficio 2017 non sarebbe stata preceduta da una diffida. Sempre in sede di replica, l’avv. __________ afferma che l’RS 1 non avrebbe provato la notifica della diffida e che “la stessa non può essere sostituita dalla multa disciplinare […], della cui ricezione non vi è alcuna prova agli atti e che quindi si contesta”.
3.2. Periodo fiscale 2016
3.2.1.
Per quanto concerne il periodo fiscale 2016, secondo le osservazioni dell’RS 1 datate 4 ottobre 2019, la contribuente è stata richiamata in data 25 luglio 2017 e diffidata in data 29 agosto 2017. Come ha sottolineato l’autorità di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, in una lettera datata 30 agosto 2017, l’avv. __________ affermava “abbiamo ricevuto una vostra diffida per la presentazione della dichiarazione fiscale 2016 per RI 1”. Dal tracciamento postale risulta peraltro che la stessa sia stata recapitata in data 30 agosto 2017 presso la sede della società. In queste circostanze, la censura dell’insorgente, che contesta la notificazione della diffida, rasenta la temerarietà.
Inoltre, in data 22 marzo 2018 è stata inflitta alla contribuente una multa per violazione degli obblighi procedurali di fr. 100.-. Anche questa sanzione presuppone che il contribuente sia stato diffidato e la decisione menziona infatti l’invio del richiamo e della diffida, della quale indica pure la data. Dal tracciamento dell’invio (Track & Trace) risulta che la decisione del 22 marzo 2018 dell’RS 1 è stata recapitata il 23 marzo 2018. La RI 1 ha poi pagato la multa il 6 agosto 2018. Se anche non avesse ricevuto la diffida il 30 agosto 2017, si dovrebbe pertanto ammettere che ne sia venuta a conoscenza al più tardi il 23 marzo 2018. Ma la contribuente non ha interposto reclamo contro la multa.
Si aggiunga ancora che nemmeno in sede di reclamo RI 1 ha sollevato il vizio di forma, ma ha aspettato il ricorso per lamentare una mancata notifica della diffida sia per il periodo 2016 che per il 2017. Questo comportamento appare in chiaro contrasto con il principio della buona fede.
3.2.2.
Come detto, sia la diffida del 29 agosto 2017 sia la multa per violazione degli obblighi procedurali del 22 marzo 2018 sono state notificate alla contribuente mediante invio postale A Plus. Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con questo sistema di spedizione ed ha ritenuto come notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La circostanza che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il lunedì successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale federale (sentenze 8C_559/2018 del 26.11.2018, consid. 3.3. e 3.4.; 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche sentenze 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2 entrambe con rinvii). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, con tale sistema è pertanto possibile comprovare il giorno il cui l’invio postale viene recapitato nella casella postale del contribuente, ovvero il giorno in cui entra nella sua sfera di potere (p. es. sentenza TF n. 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010).
3.2.3.
Per tutte queste ragioni si deve concludere che la procedura di tassazione d’ufficio si è svolta in modo legittimo e, in particolare, che la decisione di tassazione è stata preceduta dalla diffida del contribuente.
3.3. Periodo fiscale 2017
Per quanto concerne la presentazione della dichiarazione fiscale 2017, la contribuente è stata richiamata in data 16 luglio 2018 e diffidata in data 21 febbraio 2019. Dal tracciamento postale risulta che lo scritto sia stato notificato in data 22 febbraio 2019.
La multa per violazione degli obblighi procedurali, la quale menzionava l’invio del richiamo e della diffida, è poi stata notificata a sua volta tramite invio postale A Plus. Dal tracciamento dell’invio (Track & Trace) risulta che la decisione del 4 aprile 2019 dell’UTPG è stata recapitata alla RI 1 il 5 aprile 2019. Anche in questo caso, se si volesse ammettere che la diffida non le sia stata notificata, la contribuente sarebbe venuta a conoscenza della diffida del 21 febbraio 2018 al più tardi il 5 aprile 2019. Ciononostante, nemmeno per questo periodo fiscale, la contribuente ha interposto reclamo contro suddetta decisione, lamentando un’errata procedura di tassazione. Al contrario, in data 2 agosto 2019 ha pagato la multa.
Come per il periodo fiscale precedente, nemmeno in sede di reclamo contro la decisione di tassazione 2017 RI 1 ha sollevato il preteso vizio di forma, ma ha aspettato il ricorso per lamentare una mancata notifica della diffida sia per il periodo 2016 che per il 2017. Analogamente a quanto menzionato per il periodo fiscale 2016, questo comportamento appare chiaramente contrario al principio della buona fede.
Si impone la conclusione che la procedura di tassazione d’ufficio si sia svolta in modo legittimo anche per quanto concerne il periodo fiscale 2017.
3.4.
3.4.1.
In sede di replica la ricorrente “ribadisce l’eccezione di nullità” della decisione di tassazione d’ufficio 2017 a causa della mancata notifica della diffida. Per le ragioni appena evocate, la prova della diffida è stata portata validamente per entrambi i periodi fiscali litigiosi. Si deve sottolineare comunque che l’eventuale omissione della diffida non sarebbe stata motivo di nullità delle decisioni di tassazione d’ufficio.
3.4.2.
Generalmente, gli atti amministrativi non sono nulli ma solo annullabili, con la conseguenza che, se non sono stati impugnati, producono effetti giuridici. La nullità, cioè l’assenza totale di effetti di una decisione adottata, è ammessa solo se:
· il vizio che la inficia è particolarmente grave,
· il vizio è manifesto o perlomeno facile da scoprire e
· inoltre, la constatazione della nullità non mette seriamente in pericolo la certezza del diritto.
Lacune nel contenuto di una decisione comportano la sua nullità solo raramente, se si tratta di una lacuna particolarmente grave. Le cause di nullità concernono essenzialmente il difetto di competenza funzionale o materiale di un’autorità o l’esistenza di gravi errori di procedura (p. es. il fatto che la persona implicata non abbia potuto partecipare alla procedura). In tal caso, se una decisione è nulla, ogni autorità che si occupa del caso deve constatarlo in ogni momento e d’ufficio (cfr. p. es. DTF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; 137 III 217 consid. 2.4.3; 136 II 489 consid. 3.3; 133 II 366 consid. 3.1 e 3.2; 132 II 342 consid. 2.1; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, p. 757 ss., n. 32 ss.; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuern, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, p. 409, n. 6).
3.4.3.
In un caso simile, il Tribunale federale è stato chiaro. Una decisione di tassazione d’ufficio dev’essere dichiarata nulla se l’autorità fiscale cantonale procede nei confronti della società direttamente senza averle in precedenza inviato il formulario per la dichiarazione d’imposta. Nel caso in cui invece il fisco procede ad una tassazione d’ufficio dopo aver inviato il formulario, quest’ultimo è stato ritornato all'autorità di tassazione senza essere compilato, e l’autorità non ha diffidato il contribuente all’adempimento dei suoi obblighi, la decisione dev’essere annullata (DTF 137 I 273).
Nella fattispecie, come ricordato in precedenza, l’RS 1 ha inviato il formulario della dichiarazione fiscale per il periodo 2017 alla ricorrente, in data 16 luglio 2018 l’ha richiamata ad adempiere ai propri obblighi procedurali, in data 22 febbraio 2019 le ha notificato la diffida e infine, in data 4 aprile 2019 con la multa, l’ha diffidata nuovamente a presentare la dichiarazione fiscale 2017.
Se anche avesse notificato la tassazione d’ufficio alla contribuente, senza averla precedentemente diffidata, tuttavia, ciò non avrebbe comportato la nullità della decisione di tassazione, ma solo la sua annullabilità.
4. 4.1.
La ricorrente lamenta poi di essere stata “ingannata” dalla motivazione delle decisioni di tassazione d’ufficio.
Nella fattispecie in esame, la contribuente non ha presentato alcuna dichiarazione d’imposta né per il periodo fiscale 2016 né per il 2017. Per questa ragione è stata sottoposta a tassazione d’ufficio. Nelle due decisioni, notificatele il 4 luglio 2019, l’RS 1 ha esplicitamente avvertito la contribuente delle condizioni restrittive cui sottostava un eventuale reclamo contro le tassazioni d’ufficio. Dopo aver richiamato il testo degli articoli di legge, art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD, il fisco precisava quanto segue:
“Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova”. Ciò significa che al reclamo devono essere allegati almeno il bilancio e il conto economico.
Vi rendiamo attenti che un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile.
In data 31 luglio 2019, la ricorrente reclamava contro tali adesioni e motivava il suo scritto come segue:
Dovendo obbligatoriamente procedere oggi all’invio del reclamo avverso la tassazione d’ufficio, ma essendo ancora in fase di chiusura dei conti delle società controllate […], vi trasmetto in allegato una bozza di bilancio 2016, che potrà ancora subire variazioni e sulla base della quale mi impegno a lavorare nel corso del prossimo mese di agosto. Sarà dunque mia premura inviarvi entro il 31 agosto p.v. i conti 2016 definitivi, unitamente al bilancio 2017.
Vi chiedo quindi di voler registrare il reclamo per poi rettificare le tassazioni a ricezione dei documenti definitivi a fine agosto.
4.2.
È evidente che lo scopo dell’invio dello scritto del 31 luglio 2019 era quello di salvaguardare il termine di reclamo, che sarebbe scaduto a breve.
A mente della ricorrente, la motivazione contenuta nel reclamo del 31 luglio 2019 sarebbe stata sufficiente per adempiere i requisiti di ammissibilità dello stesso.
Il suo reclamo era tuttavia ben lungi dall’adempiere le esigenze previste dalla legge e indicate nelle decisioni impugnate. Il reclamo della contribuente era chiaramente generico, in quanto non si confrontava con la manifesta inesattezza della decisione di tassazione d’ufficio e, in particolare, non allegava né la dichiarazione fiscale né tanto meno i necessari documenti giustificativi. Non è infatti possibile esigere che l’RS 1 si fondi su un bilancio provvisorio, che, a detta della stessa reclamante, poteva ancora “subire delle variazioni”, per passare dalla tassazione d’ufficio alla tassazione ordinaria.
Ne consegue che la reclamante non ha adempiuto i requisiti di ricevibilità di un reclamo contro una tassazione d’ufficio, stabiliti dagli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD. L’UTPG non ha dunque tratto in inganno la contribuente, la quale non può sentirsi penalizzata in nessun modo.
4.3.
Per quanto attiene alle indicazioni fornite dall’autorità fiscale, nelle decisioni di tassazione d’ufficio, in merito ai requisiti di ricevibilità di un eventuale reclamo, come già ricordato, la legge esige che il reclamante apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova.
Come giustamente osservato dall’RS 1, le indicazioni fornite alla contribuente in merito ai requisiti di ricevibilità di un reclamo contro la tassazione d’ufficio appaiono chiare e conformi alla legge. È in particolar modo esplicita la comminatoria di irricevibilità del reclamo, per il caso della presentazione di un “reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge”.
4.4.
In questo contesto, il rappresentante della ricorrente denuncia una violazione del principio dell’affidamento e, facendo un parallelismo con un caso personale passato, lamenta che l’”Ufficio di tassazione, che non aveva applicato i principi stabiliti dalla Camera Tributaria e dal Tribunale federale […] aveva imposto nel 2013 di eseguire una contabilità commerciale come legale”. A supporto della sua tesi, l’avv. __________ allega una sua lettera del 7 ottobre 2013 al direttore della Divisione delle contribuzioni e uno scritto di risposta datato 31 ottobre 2013, con cui un vicedirettore informava il contribuente sulla prassi adottata dalla Divisione delle contribuzioni in materia di proroghe, termini di emissione delle tassazioni e obblighi dell’Autorità di tassazione nell’ambito di “dichiarazioni personali che contemplano partecipazioni in una Holding”.
Lo scambio di corrispondenza in questione dimostra unicamente che nel caso della società ricorrente l’autorità di tassazione ha manifestato una benevolenza non frequente. Nella sua risposta del 31 ottobre 2019, infatti, il vicedirettore della Divisione indica che “in caso di comprovata necessità il termine per la presentazione della dichiarazione d’imposta può essere posticipato al 30 settembre ed, in casi eccezionali, fino al 31 dicembre”. Alla società insorgente invece la proroga per la dichiarazione del periodo fiscale 2016 è stata concessa fino al 31 gennaio 2018 e quella per il periodo fiscale 2017 fino al 31 dicembre 2018.
Circa la pretesa violazione del principio dell’affidamento, a causa delle indicazioni “ingannevoli” contenute nelle decisioni di tassazione, si sottolinea unicamente la circostanza che il reclamo è stato presentato da un legale, che dovrebbe poter valutare la portata della comminatoria inserita nella motivazione della decisione, eventualmente documentandosi in merito alla giurisprudenza in materia.
4.5.
L’insorgente lamenta infine una “disparità di trattamento con casi similari”, in cui il fisco avrebbe “concesso il tempo necessario a produrre documenti aggiuntivi e/o chiarimenti”.
Secondo la giurisprudenza, quando la decisione di tassazione d’ufficio contiene già tutte le indicazioni e le avvertenze necessarie, ed in particolar modo prospetta l’irricevibilità del reclamo che non fosse stato motivato e non avesse dimostrato la “manifesta inesattezza” della decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione può subito dichiarare irricevibile il reclamo, constatando semplicemente che la decisione di tassazione d’ufficio è passata in giudicato. Non è cioè tenuto ad attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2014.221-222 del 3 dicembre 2015 consid. 5.3 e giurisprudenza e dottrina citate).
Viste le chiare indicazioni fornite nella decisione di tassazione, l’RS 1 non era pertanto tenuto ad accordare alcun termine supplementare alla contribuente perché producesse gli atti necessari a procedere con la tassazione ordinaria. Se in qualche caso ciò è accaduto, nonostante le citate indicazioni della giurisprudenza, il ricorrente non può trarne alcun vantaggio. È escluso in ogni caso che siano adempiuti i presupposti per il riconoscimento della parità di trattamento nell’illegalità: per costante giurisprudenza, tale principio può essere invocato soltanto se ci si trova in presenza di una prassi illegale generalizzata e l’autorità fiscale si rifiuta di modificarla (cfr. sentenza TF n. 2C_409/2012 del 19 febbraio 2013).
5. Per tutte queste ragioni, si deve concludere che la decisione, con cui il reclamo è stato dichiarato irricevibile, sia legittima sia per il periodo fiscale 2016, che per il periodo 2017.
La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: