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Ticino Camera di diritto tributario 17.12.2020 80.2019.296

17 décembre 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,771 mots·~14 min·4

Résumé

Reddito imponibile: provenienza dei fondi serviti all’acquisto di una partecipazione sociale, società con sede in paradiso fiscale, mutuo non provato

Texte intégral

Incarti n. 80.2019.296 80.2019.297

Lugano 17 dicembre 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   RI 2  entrambi rappr. da: RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 12 settembre 2019 contro la decisione del 21 agosto 2019 in materia di IC e IFD 2014.

Fatti

                                  A.   In data 17.03.2014, i coniugi RI 1 e RI 2 hanno trasferito il proprio domicilio in Svizzera, dapprima a __________ e poi a __________. Il 15.03.2018 sono partiti per __________, __________ (__________). A partire dal 17.03.2014 sono dunque stati assoggettati alle imposte in Svizzera e nel Canton Ticino per appartenenza personale.

                                         Il 17 dicembre 2015 i contribuenti hanno inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2014. Dalla stessa risultavano un reddito imponibile di fr. 405’559.– e una sostanza imponibile di fr. 13'190'127.–.

                                         Con scritto del 23 agosto 2016, l’RS 1 si rivolgeva alla rappresentante dei contribuenti, invitandoli a trasmettere diversa documentazione, in particolar modo in relazione alla loro partecipazione nella __________ Sagl, con sede prima a __________, poi a __________ e infine a __________. Fra l’altro, chiedeva il “contratto di compravendita integrale delle quote sociali” di quest’ultima “con relativo giustificativo bancario a comprova del pagamento”.

                                         I contribuenti inoltravano la documentazione richiesta, in data 29 settembre 2016. Per quanto concerne l’acquisto, da parte di RI 1, della partecipazione nella __________ Sagl, producevano copia di un avviso di accredito della __________ di __________ dell’importo di € 240'000.-, su ordine della __________ Inc. di __________ (__________) e una dichiarazione della __________ Inc., secondo cui il versamento in questione, per acquistare la partecipazione nella __________ era avvenuto a nome di (on behalf of) RI 1.

                                  B.   Con decisione del 27 settembre 2017, l’Ufficio di tassazione ha notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2014, per il periodo dal 14.03.2014 al 31.12.2014, commisurando il reddito imponibile in fr. 665'400.– (determinante per l’aliquota fr. 856'100.–), per l’imposta cantonale, e in fr. 667'900.– (determinante per l’aliquota fr. 859'000.-) per l’imposta federale diretta. Rispetto alla dichiarazione presentata, aveva in particolare aggiunto un reddito di fr. 291'500.-, indicando che si trattava di un “reddito d’altra fonte percepito dalla società estera __________ Inc., pari a 240'000.– Eur”.

                                  C.   I contribuenti hanno impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 26.10.2017, contestando l’aggiunta di interessi relativi a un credito, per il quale avevano promosso una causa civile a Cipro, e l’imposizione del reddito che avrebbe versato a RI 1 la __________ Inc. A quest’ultimo riguardo, i reclamanti argomentavano che il 23 maggio 2014 RI 1 aveva acquistato una partecipazione di minoranza (quota dell’8%) della __________ per un prezzo di € 240'000.–. Dall’avviso di accredito, prodotto all’Ufficio di tassazione su richiesta di quest’ultimo, risultava che i fondi erano stati versati dalla __________ Inc. in nome e per conto della contribuente. Il reclamo così si esprimeva a proposito del versamento in questione:

                                         Tale pagamento non è avvenuto né in qualità di socio né in qualità di remunerazione di una prestazione di servizi. Infatti, __________ Inc. ha unicamente rimborsato il credito ricevuto il 5 giugno 2012 dalla contribuente (v. allegato 7). Il fatto che i soldi non siano stati versati su di un conto della contribuente, bensì seguendo le istituzioni ottenute da quest’ultima, sul conto di __________ non cambia la qualificazione fiscale della transazione: rimborso di un credito. Pertanto l’importo di EUR 240'000 non può essere considerato un reddito in capo alla contribuente, bensì trattasi di fondi già detenuti dalla contribuente al momento dell’entrata in Svizzera.

                                         L’autorità fiscale si rivolgeva ai contribuenti, in data 11 aprile 2019, invitandoli a produrre ulteriore documentazione in merito al preteso prestito di RI 1 alla __________ Inc., ed in particolare documentazione bancaria, schede contabili e “una dichiarazione relativa alle interessenze nella società di cui sopra da parte dei coniugi __________”.

                                         Il 16 luglio 2019 la rappresentante dei reclamanti comunicava all’autorità di tassazione di non poter produrre la documentazione bancaria in merito al prestito, che era “avvenuto a contanti”. Inoltre, la __________ Inc. non era “disposta a far pervenire a delle autorità fiscali estere documentazione relativa alla propria contabilità”, ma aveva rilasciato unicamente un’attestazione secondo cui i reclamanti non erano suoi azionisti.

                                         Con decisione del 21 agosto 2019, l’UT ha accolto il reclamo dei contribuenti limitatamente alla censura relativa agli interessi su un credito concesso a persone residenti all’estero. Ha per contro confermato l’imposizione del reddito di fr. 291'500.–, proveniente dalla __________ Inc. A suo avviso, non vi erano “elementi per considerare quest’operazione come rimborso di credito”, ragione per cui l’importo litigioso doveva essere qualificato come reddito d’altra fonte, “conto tenuto del fatto che non vi sono prove bancarie che nel 2012 la contribuente avesse prestato tale somma alla __________ Inc., che detta società ha sede all’estero e che non sono state presentate le schede contabili relative al prestito in questione”.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 ribadiscono come il negozio giuridico che ha portato all’acquisto in data 23 maggio 2014 della partecipazione di minoranza (quota dell’8%) nella società Mobisoft per un prezzo di € 240'000.– sia stato effettuato da __________ Inc. in nome e per conto della contribuente. Tale pagamento non sarebbe “avvenuto né in qualità di socio né in qualità di remunerazione di una prestazione di servizi”, ma la __________ Inc. avrebbe unicamente rimborsato il credito ricevuto il 5 giugno 2012 dalla contribuente, così come confermato per iscritto dalla società stessa. Pertanto l’importo di € 240'000.– non potrebbe essere considerato un reddito della contribuente, bensì si tratterebbe di fondi già detenuti al momento dell’entrata in Svizzera. Pur non essendo disposti a fornire informazioni sulla società ad autorità fiscali estere, gli amministratori ed azionisti della__________ Inc, hanno attestato che i coniugi __________ non sono e non sono mai stati azionisti della società.

                                         Gli insorgenti ritengono che alla fattispecie non sia applicabile la giurisprudenza che concerne “presunti prestiti ottenuti da contribuenti svizzeri a contanti da parenti o persone vicine residenti all’estero per giustificare ammanchi finanziari in uno specifico anno fiscale”. Infatti, il prestito litigioso sarebbe stato erogato nel 2012, quando i contribuenti non erano ancora soggetti fiscali in Svizzera; inoltre, la loro situazione patrimoniale è tale che il prestito in questione non metterebbe in pericolo la loro solidità finanziaria.

                                  E.   Con osservazioni del 4 ottobre 2019, l’UT propone di respingere il ricorso, proponendo in particolare le seguenti considerazioni:

                                         in presenza di prestiti verso società o persone fisiche residenti all’estero è richiesta documentazione chiara e completa che ne comprovino l’esistenza, nel caso in cui non possa essere comprovata gli importi percepiti sono considerati reddito imponibile.

                                         Riteniamo altresì non pertinenti le censure sollevate dai ricorrenti, infatti il semplice fatto di non soggiacere all’assoggettamento illimitato nel periodo di stipula del preteso prestito non esime i contribuenti dall’onere di comprovarne l’esistenza.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l’art. 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).

                                         Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD di uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).

                                         Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta.

                                         1.2.

                                         Si ricorda che nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

                                         Come ha recentemente sottolineato il Tribunale federale, il fatto che, secondo la legge, la totalità dei proventi, periodici e unici, sottostia all’imposta sul reddito non implica tuttavia che ogni pagamento ricevuto debba essere qualificato come reddito, a meno che il contribuente non possa dimostrare che non costituisce un incremento patrimoniale. Piuttosto, l’incremento patrimoniale netto è un presupposto per la qualifica come reddito. Poiché si tratta di un elemento che fonda l’imposizione, l’onere della prova è a carico dell’autorità fiscale. Tuttavia, il contribuente è soggetto agli obblighi di collaborazione. In assenza di una spiegazione plausibile per un pagamento effettuato, si può presumere che l’incremento patrimoniale costituisca reddito imponibile (sentenza 2C_505/2017 del 21.11.2018, consid. 8.3.1, in DTF 144 II 427).

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, ricevuta la dichiarazione d’imposta dei ricorrenti, l’autorità di tassazione ha voluto chiarire le modalità di acquisto, da parte di RI 1, della quota di partecipazione nella __________ Sagl. Dalle informazioni fornite dai contribuenti è emerso che il pagamento dell’importo di € 240'000.–, servito a pagare la partecipazione sociale in questione, era stato finanziato con mezzi provenienti dalla __________ Inc., società con sede nelle __________. Una dichiarazione dell’amministratore di quest’ultima società confermava che il pagamento in questione era avvenuto per conto di RI 1.

                                         2.2.

                                         Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT). Deve segnatamente fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari (articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT).

                                         La giurisprudenza esige una collaborazione “particolarmente qualificata” nei rapporti giuridici internazionali. Le relazioni del beneficiario estero della prestazione sono infatti sottratte al controllo delle autorità fiscali interne, ragione per cui un contribuente che voglia trarre un qualsiasi vantaggio da questa relazione internazionale sottostà all’onere della prova e a un obbligo di collaborazione accresciuti (cfr. p. es. la sentenza 2C_16/2015 del 6.8.2015, in RF 70/2015 p. 811, consid. 2.5.2 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

                                         Un contribuente che sostiene di aver proceduto a versamenti all’estero non può pertanto limitarsi a indicare il nominativo del destinatario del pagamento, ma deve esporre tutte le circostanze che hanno portato al versamento, come pure i contratti, la corrispondenza e i giustificativi bancari (sentenza 2C_32/2018 dell’11.11.2019 consid. 3.2.2 e giurisprudenza citata).

                                         Questa giurisprudenza trova applicazione anche nei confronti di uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare la doppia imposizione CDI che soddisfa gli standard attuali dell’OCSE in materia di scambio di informazioni (art. 26 del Modello di convenzione fiscale dell’OCSE). Infatti, l’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale sottostà al principio di sussidiarietà (sentenza del TF 2C_1113/2018 dell’8.1.2019 consid. 2.2.3, in RF 2019 p. 310). Quest’ultimo ha lo scopo di garantire che la domanda di assistenza amministrativa intervenga solo a titolo sussidiario e non per far gravare sullo Stato richiesto l’onere di ottenere informazioni che sarebbero alla portata dello Stato richiedente in virtù della sua procedura fiscale interna (DTF 144 II 206 consid. 3.3.1).

                                         2.3.

                                         Alla luce delle informazioni fornite dai contribuenti nel corso della procedura di tassazione, l’UT ha correttamente voluto chiarire le ragioni per cui i fondi serviti per l’acquisto, da parte della contribuente, della quota sociale litigiosa, provenivano da una società con sede in un paradiso fiscale. I contribuenti hanno allora spiegato che nel 2012 era stata RI 1 a prestare a quest’ultima società l’importo di € 240'000.–, che le sarebbe poi stato rimborsato proprio in occasione dell’acquisto della partecipazione nella __________.

                                         Alla ulteriore richiesta di informazioni in merito alla stipulazione del citato contratto di mutuo, al versamento dell’importo mutuato e al suo rimborso, gli insorgenti hanno spiegato che l’importo mutuato era stato versato in contanti e che pertanto non vi era alcuna documentazione bancaria a comprova dello stesso. D’altra parte, il mutuo non avrebbe comportato neppure il pagamento di interessi. In merito ai rapporti esistenti fra i ricorrenti e la società mutuataria, i contribuenti hanno prodotto una dichiarazione di quest’ultima, che esclude una loro partecipazione.

                                         2.4.

                                         L’esame delle circostanze in cui è avvenuto l’acquisto, da parte di RI 1, della partecipazione nella __________ Sagl giustifica le richieste di informazioni che l’autorità fiscale ha rivolto ai ricorrenti.

                                         La documentazione fornita con la prima richiesta di informazioni, in particolar modo l’ordine di pagamento dell’importo di € 240'000.– a carico di un conto bancario intestato alla società delle __________, aveva infatti fatto emergere l’esistenza di una prestazione di quest’ultima società a favore della contribuente. L’esistenza di tale prestazione non era in sé sufficiente a imporre la conclusione che si trattasse di un reddito imponibile. L’UT ha allora giustamente preteso ulteriore documentazione a comprova della causale della prestazione litigiosa. I contribuenti hanno allora sostenuto che quest’ultima non fosse altro che il rimborso di un debito, nato nel 2012 con la conclusione di un contratto di mutuo fra la stessa RI 1 e la __________ Inc.

                                         Ora, è evidente che i ricorrenti non hanno comprovato l’esistenza del debito che la società delle __________ avrebbe vantato nei confronti della contribuente. Come già ricordato, infatti, non hanno prodotto né un contratto di mutuo né documentazione bancaria in merito al versamento dell’importo che sarebbe stato prestato nel 2012. Il versamento di un importo pari a quasi 300'000.– franchi in contanti non si può ritenere che rientri nella prassi commerciale.

                                         D’altra parte, per escludere che il credito della ricorrente nei confronti della __________ Inc. potesse fondarsi su un rapporto societario, l’autorità fiscale ha opportunamente chiesto ai contribuenti di voler documentare le “interessenze nella società… da parte dei coniugi __________”. L’unico documento prodotto a tale riguardo è una dichiarazione della società, che esclude che i ricorrenti siano o siano stati azionisti. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la dichiarazione in questione non conferma “implicitamente… che i coniugi __________ non hanno mai avuto alcuna forma di controllo diretto o indiretto sulla società”, in quanto le azioni di quest’ultima potrebbero essere detenute da un’altra società. In ogni caso, la totale mancanza di documentazione a comprova dell’esistenza del preteso mutuo non consente di escludere che la prestazione trovi il suo fondamento in un altro contratto fra la società e la ricorrente.

                                         In queste circostanze, la decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione ha ritenuto che l’importo versato dalla __________ Inc., per consentire a RI 1 di acquistare una partecipazione nella __________, costituisca un reddito imponibile, si rivela senz’altro legittima. Come precedentemente rilevato, la giurisprudenza del Tribunale federale ammette infatti che, in assenza di una spiegazione plausibile per un pagamento effettuato, un incremento patrimoniale si può presumere che costituisca reddito imponibile.

                                         2.5.

                                         I ricorrenti contestano che sia applicabile, nella fattispecie, la “prassi dei tribunali svizzeri sviluppatasi sulla base di varie sentenze in merito a presunti prestiti ottenuti da contribuenti svizzeri a contanti da parenti o persone vicine residenti all’estero per giustificare ammanchi finanziari in uno specifico anno fiscale”. Il riferimento a questa giurisprudenza sarebbe stato fatto dai funzionari dell’autorità fiscale, nel corso di “un incontro avuto in data 26 agosto 2019”.

                                         Come già ricordato, la giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una collaborazione “particolarmente qualificata” nei rapporti giuridici internazionali. Ciò non vale solo nel caso in cui si manifestano “ammanchi finanziari”, ma ogniqualvolta un contribuente voglia trarre un qualsiasi vantaggio da una relazione internazionale (v. supra, consid. 2.2). Nel caso in esame, infatti, l’autorità fiscale non ha ravvisato alcun ammanco finanziario, ma si è limitato a chiedere delucidazioni in merito al finanziamento dell’acquisto di una partecipazione sociale.

                                         Non si può infine condividere la loro affermazione di aver “adempiuto all’obbligo di collaborazione… esponendo… la loro situazione in maniera esaustiva e trasparente”, se si considera il fatto che non hanno presentato alcun documento giustificativo a comprova dell’esistenza di un debito che, per quanto rappresenti solo il 2% del loro patrimonio – come indicato nel ricorso –, assume comunque un certo rilievo.  

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 5’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr. 1’000.–

                                         per un totale di                                                      fr. 6’000.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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