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Ticino Camera di diritto tributario 06.10.2020 80.2019.290

6 octobre 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·4,381 mots·~22 min·3

Résumé

Riscossione: restituzione o computo degli acconti d’imposta, periodo fiscale durante il quale i coniugi si sono separati e periodi precedenti, lacuna della legge, ripartizione per metà

Texte intégral

IncartI n. 80.2019.290 80.2019.291  

Lugano 6 ottobre 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 10 settembre 2019 contro la decisione del 27 agosto 2019 in materia di riparto tra coniugi dell’IC 2017.

Fatti

                                  A.   a.

                                         Per l’intero periodo fiscale 2017, RI 1, separata dal marito __________ a far tempo dal 1° febbraio 2018 e divorziata dal 22 novembre dello stesso anno (v. Movpop - Movimento della popolazione, Ufficio dello Stato Civile; ultima consultazione: 15.09.2020; sentenza di divorzio, incarto n. __________ del 25 ottobre 2018), è stata imposta congiuntamente con il marito. Per quanto qui d’interesse, la decisione di tassazione IC 2017, notificata in data 19 dicembre 2018, stabiliva un reddito imponibile di fr. 150'300.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 158'300.‑) e un dovuto d’imposta pari a fr. 13'618.10. Limitatamente all’imposta cantonale, l’autorità di tassazione accertava una sostanza imponibile di fr. 279'000.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 402'000.‑) e un dovuto d’imposta pari a fr. 461.55.

                                         b.

                                         Con lettera raccomandata datata 19 dicembre 2018, la contribuente chiedeva all’RS 1 (di seguito: RS 1) di voler procedere al riparto tra marito e moglie degli elementi imponibili e dell’imposta dovuta, in seguito al divorzio appena pronunciato. Precisava che gli acconti per le imposte comunali, cantonali e federali per gli anni fiscali 2017 e 2018 erano stati versati in ragione di metà ciascuno. Allegava una copia della sentenza di divorzio.

                                  B.   Il 19 febbraio 2019, l’RS 1 intimava alla contribuente il riparto fra marito e moglie degli elementi imponibili e dell’imposta dovuta IC 2017, dopo che l’__________ (di seguito: __________) vi aveva inserito i dati relativi all’esazione delle singole quote. Il riparto dell’imposta dovuta appariva così:

Marito

Moglie

Totale

Imposta cantonale 2017

9'290.55

5'717.40

15'007.95

acconti versati

2'878.50

1'771.50

4'650.00

+ int. sino al 05.02.2019

1.40

0.90

2.30

Conguaglio dovuto

6'413.45

3'946.80

10'360.25

                                  C.   Il 20 febbraio 2019, la contribuente presentava reclamo all’__________ contro la suddetta decisione, sottolineando che il versamento degli acconti era stato effettuato dai coniugi in ragione di metà ciascuno, “indipendentemente dalle bollette emesse” e “anzi se controllate bene, tutti i pagamenti sono stati effettuati con il mio e-banking”. Lamentava anche un’errata imposizione degli immobili siti in __________ perché, dalla sentenza di divorzio cresciuta in giudicato il 22 novembre 2018, si evinceva che, con la liquidazione del regime matrimoniale, avrebbe beneficiato di un solo appartamento, mentre gli altri sarebbero rimasti di proprietà del marito. Tra i documenti presentati in sede di reclamo, la contribuente allegava una lettera raccomandata del 20 febbraio 2019 e firmata da entrambi i coniugi nella quale confermavano che gli acconti per il 2017 erano stati versati in ragione di metà ciascuno, per un totale di fr. 9'950.‑ (IC, IFD, ICom).

                                  D.   Il 22 agosto 2019, l’__________ decideva il reclamo relativo alla ripartizione dei pagamenti. Nell’ambito dell’imposta federale diretta, ammetteva la richiesta della contribuente di considerare gli acconti versati in modo paritario, mentre per l’imposta cantonale ripartiva nuovamente gli elementi imponibili proporzionalmente al reddito netto (63,71% al marito risp. 36.29% alla moglie). A motivo, l’autorità adduceva:

                                         “in base all’art. 12 della Legge tributaria, i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Questo perché la famiglia è considerata una comunione domestica e costituisce un’unità anche dal punto di vista fiscale. In questo senso, ogni coniuge può essere chiamato a pagare la totalità dell’imposta.

                                         La decadenza di questa responsabilità solidale può perfezionarsi nei seguenti casi:

richiesta scritta di uno dei con[…]iugi entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione;

insolvenza di uno dei coniugi;

separazione legale o di fatto;

divorzio.

                                         Nel caso specifico la responsabilità tra lei e il signor __________ è decaduta per effetto della separazione di fatto, che si è perfezionata il 1° febbraio 2018.

                                         Considerate le valute di pagamento di seguito indicate

                                         31.05.2017                        fr. 1'550.00

                                         31.07.2017                        fr. 1'550.00

                                         29.09.2017                        fr. 1'550.00

                                                                                 fr. 4'650.00

                                         al momento dell’allestimento del riparto quote coniugi, considerato che i versamenti [sono stati] effettuati durante il regime matrimoniale, la ripartizione è avvenuta conformemente alle quote stabilite dalla decisione di riparto fra marito e moglie definite dal competente Ufficio segnatamente:

                                         in deduzione della quota marito stabilita in fr. 9'581.90         fr. 2'968.80

                                         in deduzione della quota moglie stabilita in fr 5'426.05          fr. 1'681.20

                                                                                                                                 fr. 4'650.00”

                                  E.   Il 27 agosto 2019, l’RS 1 intimava alla reclamante il riparto fra marito e moglie IC 2017 dopo reclamo. L’autorità di tassazione aveva modificato l’attribuzione di alcuni elementi tra i coniugi, in particolare quelli legati alla sostanza immobiliare (stima, reddito immobiliare, interessi passivi). Dal canto suo, l’__________ ripartiva l’imposta dovuta e gli acconti versati nel modo seguente:

Marito

Moglie

Totale

Imposta cantonale 2017

9'581.90

5'426.05

15'007.95

acconti versati

2'968.80

1'681.20

4'650.00

+ int. sino al 22.08.2019

83.85

47.45

131.30

Conguaglio dovuto

6'696.95

3'792.30

10'489.25

                                  F.   Non soddisfatta della decisione di non concederle la deduzione dell’acconto effettivamente versato, il 3 settembre 2019 ‑ per posta elettronica ‑ la contribuente si rivolgeva all’__________ preannunciando il suo ricorso. Il 20 settembre 2019, l’__________ le rispondeva riconfermandosi nella propria decisione e sottolineando che i versamenti effettuati prima della decadenza della responsabilità dei coniugi erano stati suddivisi proporzionalmente tenendo conto della capacità contributiva di ciascuno.

                                  G.   Nel frattempo, il 10 settembre 2019, la contribuente presenta ricorso contro il riparto fra marito e moglie IC 2017, chiedendo che “vengano considerati gli acconti che h[a] versato di tasca [propria] (fr. 2'100.‑) per quanto concerne l’imposta cantonale [e] di conseguenza un ristorno a [suo] favore, e non un acconto di fr. 1'681.20, andando ad aumentare gli acconti versati dall’[…] ex marito”. Sottolinea di aver versato l’“importo corrispondente, imposta federale fr. 1'195.‑, imposta cantonale fr. 3'792.30 […] per bloccare gli interessi di ritardo”. Oltre alla decisione impugnata, allega la decisione di tassazione IC/IFD 2017 notificata il 19 dicembre 2018 ed alcuni documenti relativi allo scambio di corrispondenza intervenuto con l’__________.

                                  H.   L’__________ ha presentato le proprie osservazioni al ricorso il 5 giugno 2020 facendo riferimento all’art. 12 LT e specificando che i coniugi si sono separati a far tempo dal 1° febbraio 2018. Evidenzia che:

                                         “7.  I coniugi non separati legalmente o di fatto risp. divorziati sono solidarmente responsabili del pagamento delle imposte. L’Autorità fiscale può esigere a sua scelta da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto. Il concetto di debito solidale è previsto all’art. 143 CO e stabilisce appunto che vi [è] solidarietà fra più debitori quando essi dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all’adempimento dell’intera obbligazione. Nel caso specifico, al momento dei pagamenti sopraccitati, i coniugi __________/RI 1 erano debitori solidali; i versamenti sono pertanto da considerare in diminuzione del debito complessivo, anche se chi ha pagato lo ha fatto con l’intendimento di coprire la propria quota.

                                         8.   Per tale motivo l’__________ ha effettuato la ripartizione considerando la data del 1° febbraio 2018 come momento determinante per la gestione risp. attribuzione dei pagamenti. Per quanto riguarda l’imposta cantonale 2017 l’Autorità di riscossione ha pertanto stabilito che i pagamenti rivendicati dalla signora RI 1 non potevano essere attribuiti esclusivamente alla quota a carico della moglie essendo stati accreditati con le seguenti valute:

                                              31.05.2017            fr. 1'550.00

                                               31.07.2017            fr. 1'550.00

                                               29.09.2017            fr. 1'550.00”

                                    I.   Il 18 agosto 2020, su richiesta della Camera di diritto tributario, l’__________ ha fornito una copia dell’incarto relativo alla contribuente.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Sia secondo l’art. 12 LT sia secondo l’art. 13 LIFD, i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile oppure, limitatamente all’imposta cantonale, quando ne fa richiesta scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione.

                                         1.2.

                                         La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 2 LIFD). In questi casi, l’autorità fiscale, se richiesta, deve procedere al riparto delle loro singole quote d’imposta. La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade ope legis (Jaques, in Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de l’impôt fédéral direct, 2a ed., Basilea 2017, n. 17 ad art. 13 LIFD, p. 214). In questi casi, l’autorità fiscale deve limitarsi ad accertarne la decadenza e procedere al riparto delle singole quote d’imposta.

                                         Con particolare riferimento all’imposta cantonale, l’art. 12 cpv. 5 LT prevede espressamente che le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale, così come i rimedi giuridici, sono applicabili per analogia.

                                         1.3.

                                         La ricorrente ha legittimamente richiesto all’autorità di tassazione la ripartizione del debito d’imposta per il periodo fiscale 2017, a seguito della sentenza di divorzio, cresciuta in giudicato il 22 novembre 2018 (v. lettera del 19.12.2018 all’att. RS 1). È del tutto irrilevante, a tal fine, che nel corso del periodo fiscale in discussione i coniugi vivessero ancora in un’unica economia domestica ed adempissero in tal modo i presupposti per il cumulo dei redditi e della sostanza. Ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 LT risp. art. 13 cpv. 1 LIFD, rispondono solidalmente dell’imposta complessiva “i coniugi non separati legalmente o di fatto”. Ne consegue che, la separazione fa in ogni caso decadere la responsabilità solidale dei coniugi. Gli articoli 12 cpv. 2 LT e 13 cpv. 2 LIFD prevedono espressamente che la responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decada anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti. La Circolare AFC n. 30 del 21 dicembre 2010 (“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]”; par. 6.2.2) ‑ cui rimanda anche la Circolare DDC n. 18 del luglio 2020 (“Imposizione della famiglia”; p. 3, n. 1) ‑ afferma:

                                         “Ogni responsabilità solidale decade non appena i coniugi vivono separati legalmente o di fatto. Questa esclusione della responsabilità solidale vale non solo per i crediti d’imposta futuri, ma anche per tutti quelli esistenti, che sono maturati nel corso della vita in comune (art. 13 cpv. 2 LIFD).

                                         (cfr. anche Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 9 ad art. 13 LIFD; Jaques, op. cit., n. 17 ad art. 13 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 7 ad art. 13 LIFD).

                                         1.4.

                                         Dal momento che i coniugi non vivono più in comunione domestica, l’obbligo di rispondere solidalmente dell’importo complessivo dell’imposta decade. Fiscalmente, è determinante il giorno della separazione effettiva o giudiziaria (art. 12 cpv. 2 LT risp. art. 13 cpv. 2 LIFD). Dopo la separazione, ogni coniuge risponde fino a concorrenza dell’importo che corrisponde alla sua quota parte dell’imposta complessiva per i crediti d’imposta nati prima della separazione o, più precisamente, per i crediti nati durante un periodo di tassazione congiunta, poiché nel sistema postnumerando, la tassazione separata retroagisce al 1° gennaio dell’anno della separazione. La decisione di riparto determina la parte personale di ogni coniuge all’imposta complessiva, basata sui redditi comuni conformemente alla tassazione cresciuta in giudicato, per tutti gli importi ancora impagati (Jaques, op. cit., n.18 s., p. 214 s.).

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, la ricorrente non contesta la ripartizione in quanto tale degli elementi imponibili, bensì l’attribuzione da parte dell’__________ degli “acconti versati”, sostenendo che, quando sono stati pagati questi acconti, gli ex coniugi se li erano suddivisi in ragione di metà ciascuno. In altre parole, la ricorrente, che vive separata dal marito a far tempo dal 1° febbraio 2018, vorrebbe che gli acconti che ha effettivamente versato ‑ così come pattuito tra i due ex coniugi ‑ siano riconosciuti in ragione di fr. 2'100.‑ [recte: fr. 2'325.‑ per l’IC 2017] e non solo fr. 1'681.20, come calcolato dall’__________ proporzionalmente all’“imposta cantonale annua complessiva (reddito + sostanza)”. A suo dire, dovrebbe beneficiare di un (parziale) rimborso degli acconti versati che invece, nel riparto __________, vanno ad incrementare (“fittiziamente”) quanto effettivamente versato dal marito, riducendone il conguaglio a discapito di quello della ex moglie. Poiché la ripartizione paritetica tra gli ex coniugi è stata effettuata sia a livello di imposta comunale sia per l’IFD 2017, la ricorrente non capisce perché tale ripartizione non possa essere adottata anche per l’imposta cantonale.

                                         2.2.

                                         2.2.1.

                                         La Camera di diritto tributario ha già avuto modo di occuparsi della questione sollevata con il presente ricorso in due sentenze, di cui una pubblicata (sentenza CDT 80.2013.166 del 04.06.2014 in: RtiD II-2014, n. 12t; sentenza CDT 80.2014.187 del 13.11.2014), ricordando che il problema dell’attribuzione degli acconti, che i coniugi hanno pagato prima della caduta della responsabilità solidale, in relazione ad un debito d’imposta comune, può essere risolto in diversi modi.

                                         2.2.2.

                                         Una prima possibilità è quella di attribuire metà degli acconti a ciascuno dei coniugi, conformandosi alla concezione del diritto matrimoniale ed in particolare al regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti (Rajower/Weber-Rajower, Ehegatten- und Erbenhaftung im Recht der direkten Steuern, in IFF Forum 2009 p. 168 ss., in particolare p. 180; Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 1, p. 154). Questa soluzione è d’altronde codificata nelle leggi tributarie di diversi cantoni (p. es. Friburgo [art. 209 cpv. 2 LT-FR; v. anche la sentenza del 16 dicembre 2011 del Tribunale cantonale, in RF 67/2012, p. 361], Vallese [art. 168bis LT-VS], Giura [art. 177d cpv. 2 LT-JU]); nella maggior parte dei casi, quale eccezione alla regola descritta, è ammessa tuttavia una diversa ripartizione, se i coniugi presentano per tempo una convenzione in tal senso (p. es. Zurigo [§ 180 LT-ZH], Berna [art. 245 cpv. 2 LT-BE], Argovia [§ 228 LT-AG], San Gallo [art. 219 LT-SG], Lucerna [§ 194 cpv. 4 LT-LU], Neuchâtel [art. 237 cpv. 2 LT-NE ; v. anche la sentenza del 29 luglio 2008 del Tribunale amministrativo cantonale, in RJN 2008 p. 330 = RDAF 2009 II 63], Vaud [art. 227 cpv. 2 e 3 LT-VD], Ginevra [art. 31 cpv. 2 della Loi relative à la perception et aux garanties des personnes physiques et des personnes morales]; cfr. anche de Vries Reilingh, Les conséquences fiscales en cas de séparation et de divorce: mode d’emploi pour le praticien, in AJP 2010 p. 267 ss., in particolare p. 272 s.).

                                         In una sentenza del 26 settembre 2019, il Tribunale federale si è confrontato con un ricorso, che concerneva la restituzione a due coniugi ginevrini divorziati di imposte per ben 3 milioni di franchi di imposta cantonale e oltre 1 milione di IFD. Sebbene tutti i redditi assoggettati all’imposta fossero stati conseguiti dal marito, che risultava altresì aver pagato tutti gli acconti, l’Alta Corte ha ricordato che la riscossione e il rimborso delle imposte sono materie di esclusiva competenza cantonale, non essendo disciplinate dalla Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID; RS 642.14). Di conseguenza, ha concluso che il fisco ginevrino era obbligato a rimborsare alla ex moglie la metà delle imposte cantonali dovute dai coniugi, anche se tutti gli acconti dell’IFD erano invece stati restituiti al marito (sentenza 2C_351/2019 del 26.9.2019 consid. 5, in RDAF 2020 II 95 = RF 75/2020 p. 63).

                                         2.2.3.

                                         Un’altra opzione consiste nel ripartire fra i coniugi gli acconti pagati in proporzione alle rispettive quote di responsabilità per l’imposta complessiva.

                                         In questa direzione è andato, in tempi relativamente recenti, il legislatore bernese, introducendo una disposizione specifica per la ripartizione degli importi pagati congiuntamente dai coniugi durante l’anno del loro divorzio o della loro separazione. La modifica legislativa si fonda sul presupposto che la ripartizione per metà tra i coniugi degli acconti pagati congiuntamente nella maggior parte dei casi non sia equa, per il fatto che di solito i rispettivi redditi sono diversi, con la conseguenza che devono poi procedere ad una compensazione fra loro. Si è quindi ritenuto che solo una ripartizione in proporzione ai rispettivi elementi imponibili fosse equa. Così è stato introdotto il nuovo art. 233 cpv. 3 LT-BE, che impone la ripartizione fra i coniugi in proporzione alla parte di cui ognuno dei due risponde secondo l’art. 15 cpv. 2, cioè secondo le regole applicabili in caso di decadenza della responsabilità solidale. L’art. 233 cpv. 4 LT-BE precisa a tale riguardo che le quote rispettive dei coniugi sono stabilite sulla base dell’ultima tassazione comune disponibile. In altre parole, la ripartizione degli acconti pagati durante l’anno in cui interviene la separazione o il divorzio si fonda sui dati delle tassazioni dei periodi fiscali precedenti, quando i coniugi erano ancora imposti congiuntamente. In tal modo, si tiene conto anche dell’esigenza, per l’autorità fiscale, di rispettare il segreto fiscale, dal momento che nel periodo durante il quale interviene la separazione i coniugi sono già tassati separatamente (cfr. al riguardo Langenegger, in: Leuch/Kästli/Langenegger [a cura di], Praxiskommentar zum Berner Steuergesetz, Muri-Berna 2011, n. 13 ad art. 233, p. 692).

                                         Nel Canton Basilea Città, la legge tributaria prevede che la restituzione a coniugi separati o divorziati di imposte che erano state ancora riscosse congiuntamente, avviene in base alla ripartizione da loro richiesta di comune accordo; in mancanza di un simile accordo, la restituzione avviene in proporzione alle rispettive quote dell’imposta complessiva (§ 202 cpv. 4 ultima frase LT-BS).

                                         2.2.4.

                                         Un’ultima possibilità consiste nell’attribuire i pagamenti al coniuge che ha pagato gli anticipi o per conto del quale sono stati pagati. Una tale soluzione richiede un’interpretazione estremamente estensiva dell’art. 13 cpv. 2 LIFD, secondo cui “la responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti”; presuppone infatti che la decadenza della responsabilità solidale si estenda non solo ai debiti d’imposta già esistenti al momento in cui si verifica la separazione ma anche a quelli che devono ancora essere accertati (Rajower/Weber-Rajower, Ehegatten- und Erbenhaftung im Recht der direkten Steuern, in IFF Forum 2009 p. 168 ss., in particolare p. 180).

                                         2.3.

                                         Come visto, la legge sull’imposta federale diretta (LIFD) non contiene alcuna disposizione che concerne tale aspetto. È anche vero che il problema è meno sensibile rispetto a quanto si verifica nell’ambito dell’imposta cantonale, per il fatto che il termine generale di scadenza dell’IFD è il 1° marzo dell'anno civile successivo a quello fiscale (art. 1 cpv. 1 prima frase dell’Ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta; RS 642.124). Di conseguenza, nel regime di tassazione annuale postnumerando, ormai vigente in tutti i cantoni, due coniugi che si separano durante il periodo fiscale pagano l’IFD, perlopiù in base ad un calcolo provvisorio, solo nella primavera dell’anno successivo.

                                         In una sentenza del 18 febbraio 2003, il Tribunale federale si è confrontato con il caso di una coppia di coniugi separati ai quali doveva essere restituita l’imposta federale diretta (StE 2003 B 99.2 n. 20 = ASA 73 p. 646 = RDAF 2003 II 337). Nel caso concreto, vigente ancora il sistema biennale praenumerando, i coniugi si erano separati l’8 febbraio 1996 ed il 26 marzo 1996 il marito aveva versato un acconto di fr. 24'668.‑. Il 17 aprile 1998 era poi stata notificata la decisione di tassazione per il periodo dal 1° gennaio 1995 all’8 febbraio 1996, cioè per un periodo in cui i coniugi vivevano ancora insieme, commisurando l’imposta in zero franchi. L’Alta Corte ha confermato la decisione dell’autorità fiscale cantonale, che aveva rimborsato l’intera somma al marito, sottolineando che si trattava di un’imposta ancora tassata congiuntamente, per la quale tuttavia la responsabilità solidale era decaduta nel momento in cui era avvenuto il pagamento. Ha pertanto ritenuto che non si giustificasse la suddivisione per metà alla moglie, che non aveva contribuito al pagamento.

                                         In dottrina, si sottolinea che con questa sentenza il Tribunale federale non ha tuttavia sanzionato diverse modalità di ripartizione schematica, in particolare quella per metà, facendo notare in particolar modo che in una sentenza successiva la stessa Alta Corte ha affermato che la sorte degli acconti versati da un coniuge doveva essere disciplinata nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale (de Vries Reilingh, op. cit., p. 273 nota 42, con riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 18 gennaio 2007, in RF 62/2007 p. 352 consid. 5.2).

                                   3.   3.1.

                                         Diversamente dalla legge degli altri cantoni, la legge tributaria ticinese non contiene alcuna disposizione in merito alle modalità di restituzione o di computo degli acconti pagati dai coniugi per il periodo durante il quale è intervenuta la separazione o il divorzio ed eventualmente anche per periodi precedenti.

                                         3.2.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un testo legale soffre di una lacuna, alla quale il giudice deve rimediare secondo la regola generale posta dall'art. 1 cpv. 2 CC, quando lascia irrisolta una questione giuridica che la sua applicazione solleva inevitabilmente e che una soluzione non può essere dedotta né dal testo né dall'interpretazione della legge (lacuna propria; DTF 125 III 425 consid. 3a; 117 III 3 consid. 2b) oppure quando, a causa di un'incongruenza del legislatore, omette di disciplinare un quesito, la cui soluzione scaturisce dalle idee e dagli scopi di quest'ultimo. Per converso, il giudice non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna è stata voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde a una norma negativa oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al legislatore; egli può tuttavia farlo se costituisce abuso di diritto o addirittura viola la Costituzione invocare il senso considerato determinante della normativa (DTF 126 II 71 consid. 6d p. 80; 124 V 271 consid. 2a, 346 consid. 3b/aa).

                                         3.3.

                                         Nella fattispecie vi è una lacuna propria, che come tale deve essere colmata. Infatti, la restituzione, o l’attribuzione in sede di calcolo dei conguagli, degli acconti pagati dai coniugi che si sono in seguito separati solleva un problema che deve essere disciplinato. La soluzione più conforme alle esigenze di tutte le parti coinvolte (contribuente, coniuge e autorità fiscale) consisterebbe nel conformarsi alle indicazioni fornite dagli stessi coniugi. Come si è visto esaminando la disciplina prevista dagli altri cantoni, nella maggior parte dei casi, anche laddove in linea di principio è prevista la ripartizione per metà, è ammessa tuttavia una diversa ripartizione, se i coniugi presentano per tempo una convenzione in tal senso.

                                         Dovendo colmare una lacuna propria della legge, la Camera di diritto tributario ha già stabilito che, in mancanza di una convenzione sottoscritta dai coniugi, si giustifica di conformarsi alla soluzione adottata dalla maggior parte dei cantoni, che consiste nella ripartizione per metà fra i coniugi (RtiD II-2014, n. 12t consid. 3.4).

                                         3.4.

                                         Tornando al caso in disamina, dai documenti a disposizione dell’autorità giudicante, si evince che i coniugi __________/RI 1 si sono separati a far tempo dal 1° febbraio 2018 e il divorzio è stato pronunciato il 22 novembre 2018. La convenzione, che è parte integrante alla sentenza di divorzio, al capitolo “Imposte” stabilisce unicamente che “le parti chiederanno la separazione delle partite fiscali con effetto a decorrere dal 1. gennaio 2018” (v. Convenzione sugli effetti accessori del divorzio firmata il 17 luglio 2018 n. 9, sentenza di divorzio del 25 ottobre 2018, n. 2). Nulla è detto, per quanto qui d’interesse, in merito gli acconti 2017, versati ancora in costanza di matrimonio. Infatti, gli acconti dell’imposta cantonale 2017 (tre rate di fr. 1'550.‑ ciascuna) sono stati pagati rispettivamente il 31 maggio 2017, il 31 luglio 2017 e il 29 settembre 2017 (v. decisione su reclamo riparto IC 2017 del 22.08.2019; osservazioni al ricorso del 5 giugno 2020, n. 8) e verosimilmente – agli atti manca la documentazione dell’__________, in particolare la stampa della schermata relativa ai pagamenti con le relative date di registrazione – inseriti a nome dell’unione coniugale __________/RI 1.

                                         A questo proposito, da notare la lettera del 5 febbraio 2019 con cui l’__________ chiedeva di comunicare il nome di chi avesse effettuato il pagamento IFD di fr. 1’250.‑ in data 29 marzo 2018, quando la responsabilità dei coniugi era ormai decaduta per l’avvenuta separazione (1° febbraio 2018). Diffidava i contribuenti dal voler rispondere entro il 20 febbraio 2019 altrimenti il pagamento sarebbe stato “accreditato in deduzione della quota di chi l’[aveva] effettivamente eseguito unicamente contro presentazione dei giustificativi bancari e/o postali dai quali si evince il prelievo risp. il versamento dell’importo preteso”. Con lettera raccomandata all’attenzione dell’__________, gli ex coniugi rispondevano di aver versato gli acconti 2017 e 2018 “in misura di metà ciascuno, indipendentemente dalle bollette emesse, e per la precisione:

                                         2017

                                         cantonale 1550 x 3 = fr. 4650.-   A TESTA FR. 2325.comunale 1400 x 3 = fr. 4200.-   A TESTA FR. 2100.difesa-federale fr. 1100.-              A TESTA FR. 550.per un totale di fr. 9950.-

                                         2018

                                         cantonale 1400 x 3 = fr. 4200.-   A TESTA FR. 2100.comunale 1400 x 3 = fr. 4200.-   A TESTA FR. 2100.difesa-federale fr. 1250.-              A TESTA FR. 625.per un totale di fr. 9650.-“.

                                        Nel riparto tra marito e moglie che concerne l’IFD 2017, l’acconto di fr. 1'250.‑ è stato effettivamente suddiviso in ragione di metà ciascuno nonostante la proporzione tra il reddito netto e l’IFD complessiva si attestasse a 52.19% (per il marito) e a 47.81% (per la moglie; v. riparto fra marito e moglie IFD 2017 intimato il 27 agosto 2019).

                                         3.5.

                                         Sebbene su questo preciso punto la convenzione di divorzio sia silente, agli atti sono versati almeno due scritti firmati da entrambi gli ex coniugi e successivi al divorzio, nei quali si fa riferimento agli acconti pagati in costanza di matrimonio.

                                         Poiché quanto richiesto dalla ricorrente consiste nella ripartizione per metà fra i coniugi – corrispondente alla soluzione adottata dalla maggior parte dei cantoni ‑ si ritiene equo anche in questo caso un simile criterio di attribuzione degli acconti pagati.

                                         L’__________, per il tramite dell’RS 1, notificherà pertanto alla ricorrente un nuovo conguaglio dell’imposta cantonale 2017, computando gli acconti già pagati nella misura di fr. 2'325.‑ (la metà di fr. 4'550.‑) a ciascun coniuge. Anche gli eventuali interessi di ritardo dovranno essere ricalcolati tenendo conto della ripartizione paritetica degli acconti.

                                   4.   Di conseguenza, il ricorso è accolto. La decisione di riparto tra marito e moglie IC 2017 del 27 agosto 2019 è annullata e gli atti sono trasmessi all’RS 1RS 1 perché – con il supporto dell’__________‑ proceda all’allestimento di un nuovo conguaglio.

                                         Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione di riparto tra marito e moglie IC 2017 è annullata e gli atti sono trasmessi all’__________ perché proceda ad attribuire gli acconti versati al marito e alla moglie in ragione di metà ciascuno (fr. 4'650.‑ / 2 = fr. 2'325.‑).

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   C                                     Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2019.290 — Ticino Camera di diritto tributario 06.10.2020 80.2019.290 — Swissrulings