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Ticino Camera di diritto tributario 05.10.2020 80.2019.281

5 octobre 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·4,438 mots·~22 min·3

Résumé

Assoggettamento illimitato o limitato: annuncio partenza per l’estero, contestazione reddito e sostanza determinanti per l’aliquota, verifica trasferimento del domicilio, rinvio atti

Texte intégral

Incarti n. 80.2019.281 80.2019.282

Lugano 5 ottobre 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI 1  

  contro  

RS 2   

oggetto

ricorso del 2 settembre 2019 contro la decisione del 21 agosto 2019 in materia di IC e IFD 2016.

Fatti

                                  A.   a.

                                         Per il periodo fiscale 2016, RI 1 e la moglie __________ hanno dichiarato di aver trasferito entrambi il domicilio all’estero. Più precisamente, a far tempo dal 1° marzo 2015, il contribuente si è dapprima spostato da __________ a __________ (__________) per poi raggiungere la moglie ad __________ (__________). La moglie, con il figlio minorenne __________, ha invece lasciato la Svizzera alla volta della __________ a far tempo dal 28 dicembre 2015. Con il 1° gennaio 2017, la signora è ritornata a __________ in provenienza da __________ (__________; v. Ufficio dello Stato Civile, MOVPOP - Movimento della popolazione; ultima consultazione: agosto 2020).

                                         b.

                                         La Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2016 è stata presentata il 24 maggio 2017. I contribuenti dichiaravano redditi della sostanza immobiliare in ragione di fr. 13'800.‑, suddivisi in fr. 1'800.‑ di valore locativo per la casa di __________ e fr. 12'000.‑ per la casa di __________ (frazione di __________), entrambe adibite ad abitazioni secondarie/di vacanza. Un altro immobile sito a __________, sempre di proprietà di entrambi i contribuenti, era invece dato in uso gratuitamente alla madre di lei (v. relativi Modulo 7; allegati alla DI 2016). Chiedevano di poter beneficiare della deduzione per le spese di gestione e manutenzione immobili in ragione di fr. 3'010.‑ e della deduzione per gli interessi passivi privati pari a fr. 13'730.‑. Per la sola imposta cantonale, dichiaravano di possedere sostanza immobiliare per fr. 432'071.‑ totali e di avere accumulato debiti privati in ragione di fr. 630'000.‑ (v. Modulo 5, allegato alla DI 2016) suddivisi in un debito di natura ipotecaria presso __________ (fr. 300'000.‑) e in due debiti di fr. 130'000.‑ risp. fr. 200'000.‑ contratti con due distinte società con sede in __________. Non presentavano alcun giustificativo a comprova dei debiti e degli interessi passivi. Omettevano di compilare ed allegare il Modulo 2 “Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali”.

                                         c.

                                         Il 12 aprile 2018, l’RS 2 (di seguito: RS 2) procedeva via posta elettronica alla richiesta della documentazione mancante ed in particolare per il 2016 chiedeva di comprovare:

-       Redditi percepiti all’estero dal Signor RI 1 nel 2016

-       Redditi percepiti dalla Signora __________ 2016

-       Tutti i titoli e capitali posseduti al (saldo al 31.12.2016) e i relativi redditi incassati

-       Giustificativi relativi alle ipoteche al 31.12.2016.

                                         I contribuenti rispondevano il 28 maggio 2018 asserendo che, per quanto qui d’interesse, nel 2016 nessuno dei due aveva percepito alcun reddito e che il saldo dei titoli e capitali al 31.12.2016 era di fr. 1'050'000.‑. I “relativi” redditi erano pari a fr. 2'970.‑. Affermavano inoltre che i debiti contratti con le società cinesi __________ e __________ erano di natura ipotecaria [“riceve in allegato gli giustificativi ipoteche 2015 e 2016 (__________ si trova già nel suo pos[s]esso)”] e, in merito al periodo fiscale litigioso, presentavano due scritti nei quali le società cinesi attestavano di aver ricevuto da RI 1 fr. 5'200.‑ risp. fr. 4'125.‑ quali interessi.

                                         d.

                                         Sulla base della Dichiarazione IC/IFD 2016 presentata e delle informazioni ottenute con la richiesta di documentazione del 12 aprile 2018, l’RS 2 allestiva il calcolo delle entrate e delle uscite per il 2016 (calcolo del dispendio), da cui risultava una disponibilità annua insufficiente (fr. - 55'275.‑), e lo sottoponeva ai contribuenti chiedendo loro di prendere posizione (v. e-mail 6 giugno 2018 all’att. signor RI 1).

                                         RI 1) rispondeva così:

                                         “per i mesi gennaio e febbraio 2015 non avevo entrate in Svizzera (vedi anche stralcio ruolo dei contribuenti 1.3.15, allegato)

                                         dal 15 gennaio al 15 febbraio sono stato a __________ a trovare l’appartamento e ho fatto tutte le iscrizioni e permessi.

                                         Inoltre fine Febbraio ho venduto la macchina e alcuni mobili/utensili per ca 35.000.‑ fr. (aumento titoli, non reddito)

                                         A fine anno 2015 e 2016 i titoli hanno una fluttuazione del cambio in Franchi Svizzeri (per le tassazion[i]) derivato da diverse valute (che non riporta un utile ma una registrazione del momento, non realizzato) La conseguenza riporta una insufficienza economica in Svizzera però non è così a __________. Nel fut[…]ur[o] sarà sempre così, un aumento oppure una diminuzione dei titoli che si rifletta solo in Svizzera dal cambio di valuta”.

                                         (v. e-mail 11 giugno 2018, firmato RI 1).

                                  B.   Con decisione del 27 giugno 2018, l’RS 2 notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2016. Rispetto a quanto dichiarato, l’autorità di tassazione modificava il valore locativo/affitti da fr. 13'800.‑ a fr. 26'377.‑ poiché la casa di __________ era considerata abitazione secondaria; aggiungeva fr. 9'325.‑ quale reddito da attività dipendente principale del contribuente e fr. 2'970.‑ quale reddito da titoli e capitali. Inoltre, in base al risultato scaturito dal calcolo delle entrate e delle uscite 2016, inseriva “altri redditi” in ragione di fr. 55'000.‑. Per quanto attiene alla sostanza dichiarata, l’autorità di tassazione accertava, oltre alla sostanza immobiliare e ai debiti privati, fr. 1'050'000.‑ quali titoli e capitali.

                                         A motivo, l’RS 2 adduceva “aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale): elementi che possono essere stati rettificati o valutati secondo dati accertati o presunti”.

                                         Per l’IC, l’RS 2 accertava un reddito imponibile di fr. 14'100 (determinante per l’aliquota: fr. 61'000.‑) risp. una sostanza imponibile di fr. 206'000.‑ (determinante per l’aliquota; fr. 763'000.‑). Il dovuto d’imposta cantonale era stabilito in fr. 996.10, di cui fr. 564.40 di imposta sul reddito e fr. 431.70 di imposta sulla sostanza. Per l’IFD, il reddito imponibile era stato stabilito in fr. 14'500.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 63'500.‑) e il dovuto d’imposta in fr. 63.50, considerata la deduzione per il figlio minorenne a carico.

                                  C.   Il 23 luglio 2018, i contribuenti presentavano un reclamo congiunto contro la decisione di tassazione IC/IFD 2015 e contro la decisione di tassazione IC/IFD 2016. Sostenevano di non aver percepito alcun reddito in Svizzera e di non avere un’attività lucrativa dipendente. Aggiungevano che i titoli e i capitali come pure il reddito da essi generato non avrebbero dovuto essere imposti in Svizzera, perché erano domiciliati all’estero. Concordavano sul fatto che “la progressione [fosse] da tassare, però se la sostanza [che] figura in Svizzera è zero, non esiste una progressione”. Aggiungevano, “in riferimento alla sostanza in Svizzera che secondo la dichiarazione ammonta a zero, invece all’estero ammonta a 1010.000 (2015) e 1050.000 (2016) Come prassi non si può tassare due volte i tributi in due paesi diversi […] Non abbiamo sostanze in Svizzera da tassare”. Al reclamo ‑ spedito da __________ per Posta A ‑ non era allegata alcuna documentazione a sostegno delle suddette rivendicazioni.

                                  D.   Il 21 agosto 2019, l’RS 2 respingeva i reclami 2015 e 2016. Per quanto qui d’interesse, sia per l’IC sia per l’IFD, l’autorità di tassazione motivava così il proprio operato:

                                         “va innanzitutto rilevato come per il periodo fiscale 2016 i contribuenti siano limitatamente imponibili, essendo per tutto il periodo domiciliati all’estero.

                                         Va parimenti rilevato come ne con la dichiarazione fiscale né tantomeno con il reclamo, i contribuenti abbiano in alcun modo documentato e comprovato quanto indicato o asserito.

                                         In ragione di quanto sopra, la decisione di prima sede viene confermata integralmente”.

                                  E.   Il 2 settembre 2019, RI 1 presenta ricorso unicamente contro la decisione di tassazione IC/IFD 2016. Lamenta che l’autorità di tassazione ha “escluso i debiti in Svizzera e incluso la sostanza all’estero”. Sostiene di aver “dichiarato la stima immobiliare nel [T]icino, che ammonta a Fr. 433.020 [e] su questi immobili gravano ipoteche sempre in Svizzera in Totale Fr. 630.000 (non ho ipoteche in __________ per un importo di Fr. 427.392 come riportato sulla tassazione)”. Inoltre, sottolinea che “la sostanza mobiliare di fr. 1.050.000 non ho in Svizzera, invece con questo patrimonio ho fatto diversi investimenti in Asia in fondi, obbligazioni di stato, azioni, in società e in immobili e di conseguenza sono tassabili interamente nei paesi dove ho fatto questi investimenti”. Infine, evidenzia che “[a]ltri redditi di 55.000 in Svizzera non […]li ho mai dichiarati e non so da dove possono arrivare, non ho nessuna attività in Svizzera. Ho dichiarato un totale dei redditi di fr. 13'800.‑ che rispecchia la realtà. Allego la dichiarazione 2016 come prova”. Tale prova consiste nella fotocopia delle pagine 2 a 4 della DI 2016.

                                  F.   Così richiesta, l’autorità di tassazione ha trasmesso l’incarto fiscale 2016 dei contribuenti, osservando che “anche la decisione di tassazione 2015 su reclamo è stata emessa nella medesima data della 2016 e pure respinta (medesima motivazione che la 2016)”.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         L'assoggettamento in Svizzera, rispettivamente nel Cantone Ticino, avviene per appartenenza personale (art. 3 LIFD; art. 2 LT) o per appartenenza economica (art. 4 LIFD; art. 3 LT).

                                         Nel primo caso, le persone fisiche sono assoggettate all'imposta quando hanno domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone. Nella seconda evenienza, le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se sono proprietarie di fondi in Svizzera/nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (art. 4 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

                                         1.2.

                                         Contrariamente all'ipotesi dell'assoggettamento per appartenenza personale, per definizione illimitato (art. 6 cpv. 1 LIFD; art. 5 cpv. 1 LT), l'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alle parti del reddito e della sostanza per le quali sussiste un obbligo fiscale in Svizzera/nel Cantone (art. 6 cpv. 2 LIFD; art. 5 cpv. 2 LT).

                                         Secondo l'art. 7 cpv. 1 LIFD, tuttavia, le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi. Nello stesso senso si esprime anche l’art. 6 cpv. 1 LT, secondo cui le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l'imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all'aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.

                                   2.   2.1.

                                         Per il periodo fiscale 2016 – avendo annunciato il trasferimento del loro domicilio all’estero a far tempo dal 1° marzo 2015 (marito) risp. 28 dicembre 2015 (moglie) ‑ entrambi i contribuenti sono stati considerati dall’autorità di tassazione assoggettati alle imposte federali e cantonali solo per appartenenza economica. L’Ufficio di tassazione ha infatti considerato entrambi i contribuenti domiciliati in __________ e pertanto illimitatamente imponibili in questo Stato. Tuttavia, alla luce della (poca) documentazione versata agli atti, ci si chiede se ‑ per il periodo fiscale litigioso ‑ la premessa su cui si è fondata l’autorità fiscale ticinese per considerare i contribuenti limitatamente imponibili nel Cantone/in Svizzera, in virtù dell’appartenenza economica data dalla proprietà immobiliare, sia effettivamente fondata.

                                         2.2.

                                         Dagli atti a disposizione dell’autorità giudicante si rileva che i contribuenti hanno presentato una Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2016 alquanto lacunosa e senza alcun giustificativo; che nonostante esplicita richiesta, i contribuenti non hanno ottemperato in maniera esaustiva e trasparente ai propri obblighi di collaborazione fornendo quanto richiesto dall’autorità di tassazione ‑ che ha dovuto imporli per apprezzamento, “in base a dispendio” – e che non hanno neppure prodotto una copia delle decisioni di tassazione dell’autorità fiscale estera, dove dicono risiedere ed essere tassati (v. al proposito nota UT sullo scritto di reclamo). Durante le procedure di tassazione, di reclamo e ricorsuale, i contribuenti hanno sempre sostenuto che per il periodo fiscale litigioso non vivevano (più) in Svizzera, senza però dimostrare il contrario: non hanno portato le prove di aver costituito un nuovo domicilio in un altro Stato nonostante il ricorrente affermi che “dal 15 gennaio al 15 febbraio sono stato a __________ a trovare l’appartamento e ho fatto tutte le iscrizioni e permessi”. Né una copia di tali “iscrizioni e permessi” né il contratto di locazione o d’acquisto dell’appartamento ad __________ sono stati trasmessi all’autorità di tassazione, a dimostrazione della nuova residenza all’estero.

                                         2.3.

                                         Va ricordato che, per provare il trasferimento del domicilio all’estero, non è sufficiente che siano sciolti i legami con l’ultimo domicilio. Per fissare il domicilio fiscale non sono determinanti gli aspetti formali. Questi fatti, con altri, rappresentano tutt’al più degli indizi (ASA 43 p. 139). Decisive sono piuttosto l’importanza e l’intensità delle relazioni personali.

                                         A tal fine, non è dunque determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Il fatto che un contribuente annunci all’autorità comunale di aver trasferito il proprio domicilio altrove non ha alcun effetto immediato sull’assoggettamento fiscale. Secondo la giurisprudenza il domicilio di una persona si trova nel luogo in cui è situato, di fatto, il centro dei suoi interessi vitali. Esso si determina in base all’insieme delle circostanze oggettive ed esteriori, dalle quali si possono dedurre tali interessi, e non dai semplici desideri espressi dal contribuente. Il domicilio fiscale non può quindi essere scelto liberamente; una preferenza soltanto affettiva per un luogo piuttosto che per un altro non entra in considerazione (DTF 138 II 300 = ASA 81 p. 671 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II 92, consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

                                         Nonostante sia partito per l’estero, il contribuente è comunque tenuto a pagare l’IFD e l’IC fintantoché non comprovi di aver costituito un nuovo domicilio fiscale all’estero (sentenza del Tribunale federale n. 2A.388/1998 del 3 maggio 2000 consid. 5, con riferimento a ASA 60 p. 501; inoltre 2A.337/2000 del 6 febbraio 2001; 2A.475/2003 del 26 luglio 2004; cfr. anche Paschoud, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 17 ad art. 8 LIFD, p. 131; cfr. anche sentenza CDT n. 80.2007.25 del 26 febbraio 2008). Questo significa che l’esistenza di un nuovo domicilio o di una dimora all’estero (ciò che è equivalente sul piano dell’assoggettamento) sarà ammessa solo nel caso in cui l’interessato paghi delle imposte in quel luogo o ne sia esentato (sentenza TF n. 2A.475/2003 del 26 luglio 2004, in: RDAF 2005 II 103).

                                         2.4.

                                         Nella fattispecie, dai pochi atti a disposizione di questa Corte, non è possibile stabilire dove fosse situata la residenza fiscale dei coniugi RI 1 nel periodo fiscale litigioso. Da un rapido accertamento esperito dall’autorità giudicante, per quanto concerne il contribuente, questi ha annunciato all’Ufficio dello Stato Civile la sua partenza per __________ (__________) a far tempo dal 1° marzo 2015. Tuttavia, nei due mesi precedenti la partenza per __________ sostiene di essere stato ad __________ (__________) alla ricerca di un appartamento e per farsi rilasciare tutti i permessi necessari per trasferirvisi (v. e-mail dell’11 giugno 2018 all’RS 2). Al 31.12.2015, il contribuente dichiara essere domiciliato sia a __________ sia in __________ (v. DI 2015).

                                         Per quanto attiene invece alla moglie, si noti che nello spazio temporale di poco più di un anno (comunque per tutto il periodo fiscale 2016) si è annunciata partente da __________ per la __________ e vi ha fatto ritorno proveniente da __________ (__________) a far tempo dal 1° gennaio 2017. Con lei, il figlio minorenne __________. Il 25 maggio 2017, quando la contribuente si trovava a __________, è nata la figlia __________. Mamma e figli sono poi ripartiti alla volta di __________ (__________) il 9 ottobre 2018 (v. sito Movpop – Movimento della popolazione; ultima consultazione: 20.08.2020).

                                         2.5.

                                         Alla luce dei fatti sopradescritti e dell’incongruenza delle dichiarazioni rilasciate dai contribuenti, mal si comprende la decisione dell’autorità fiscale di assoggettare limitatamente i ricorrenti per il periodo fiscale 2016, ritenuto che l’esistenza di un domicilio in uno Stato estero non è stata per nulla dimostrata. Fra l’altro, tutti gli scritti inviati dai contribuenti all’autorità fiscale ed anche a questa Corte risultano essere stati consegnati alla Posta svizzera in una località del Canton Ticino.

                                         Già per questa ragione si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’autorità fiscale, perché riesamini le condizioni dell’assoggettamento all’imposta cantonale e federale al fine di stabilire l’effettiva residenza fiscale dei contribuenti.

                                   3.   3.1.

                                         Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in ASA 75 p. 185, p. 190).

                                         La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Secondo l’art. 196 LT (art. 123 cpv. 1 LIFD), le autorità di tassazione stabiliscono con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 LIFD). Egli deve in particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442), fornendo, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati come anche documenti concernenti le relazioni d’affari (art. 200 cpv. 2 LT; art. 126 cpv. 2 LIFD). Questa regola vale evidentemente anche per gli elementi di reddito e di sostanza esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo ai quali le facoltà d’indagine d’ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate. Se questi fattori non vengono precisati, occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 8 ad art. 7 LIFD, p. 86), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette l’utilizzazione delle aliquote massime (decisione TF n. 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008; decisione TF n. 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006 n. 16t).

                                         3.2.

                                         Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

                                   4.   4.1.

                                         Sia che i contribuenti siano ritenuti assoggettati in Svizzera e nel Canton Ticino per appartenenza personale o per appartenenza economica, in ogni caso dovranno presentare una dichiarazione d’imposta completa, comprensiva della sostanza e dei redditi mondiali.

                                         4.2.

                                         Come già ricordato, per gli articoli 6 cpv. 1 LT e 7 cpv. 1 LIFD, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza devono tuttavia l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone o in Svizzera all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della loro sostanza, sia essa posta in Svizzera o all’estero.

                                         I contribuenti parzialmente assoggettati all’imposta in Svizzera devono pertanto dichiarare l’insieme degli elementi patrimoniali e dei redditi conseguiti, anche se determinanti solo per stabilire l’aliquota applicabile. Se non lo fanno, violano i loro obblighi di procedura, con la conseguenza che possono essere sottoposti a una tassazione per apprezzamento. L’autorità di tassazione esegue infatti la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili (art. 204 cpv. 2 LT; art. 130 cpv. 2 LIFD). A tale riguardo, la giurisprudenza del Tribunale federale sembra ammettere che i redditi e la sostanza esteri possano essere stimati dall’autorità di tassazione, anche senza che il contribuente sia stato preventivamente diffidato (cfr. le già citate sentenze n. 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008 e n. 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006 n. 16t; inoltre, Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2017, n. 31 ad art. 130 LIFD, p. 543). Poiché si tratta comunque di una violazione degli obblighi procedurali, la diffida dovrebbe precedere la tassazione per apprezzamento anche in questo caso (Locher, loc. cit.).

                                         4.3.

                                         Come già rilevato in precedenza, i ricorrenti hanno presentato una dichiarazione palesemente incompleta. A prescindere dalla questione dell’assoggettamento per appartenenza personale o economica, infatti, manca ogni indicazione in merito al loro patrimonio e ai loro redditi.

                                         Oltre a non aver prodotto le decisioni di tassazione dell’autorità fiscale dello Stato in cui avevano la residenza fiscale nel periodo fiscale litigioso – che dovrebbero fornire indicazioni in primis in merito alla residenza fiscale degli insorgenti ‑ i contribuenti non hanno allegato alcuna attestazione bancaria, neppure quella relativa al debito ipotecario contratto con la __________, asserendo che la documentazione è già in “possesso” dell’autorità di tassazione. Appare ancor più inverosimile che i ricorrenti non siano titolari di alcun conto bancario all’estero. Nel ricorso, l’insorgente sostiene di aver investito il suo patrimonio “in Asia in fondi, obbligazioni di stato, azioni, in società e in immobili”. Senza le attestazioni bancarie, risulta difficile anche per il contribuente stesso controllarne le performances e conoscerne l’eventuale rendimento. I ricorrenti non hanno né compilato né allegato il Modulo 2 “Elenco titoli ed altri collocamenti” né per il 2015 né per il 2016. Si limitano semplicemente ad affermare che i redditi da titoli e capitali pari a fr. 3'250.‑ per il 2015 e fr. 2'970.‑ per il 2016 non sono tassabili in Svizzera (v. reclamo del 23.07.2018, inviato per Posta A da __________).

                                         I ricorrenti sostengono inoltre di non aver esercitato alcuna attività lucrativa in Svizzera né durante il 2015 né nel 2016. C’è da chiedersi come abbiano potuto sostentarsi, considerato che tra il 31.12.2015 e il 31.12.2016 la sostanza mobiliare non è stata consumata, anzi si è addirittura accresciuta (+ fr. 40'000.‑) e la sostanza immobiliare non è stata venduta (v. calcolo del dispendio 2016). Non è giustificabile neppure con la vendita dell’automobile e di alcuni mobili/utensili da cui dice di aver ricavato ca. 35'000.‑: di questa entrata, l’autorità di tassazione ha già tenuto conto nel calcolo del dispendio stilato per il periodo fiscale 2015 (dal quale risulta comunque una disponibilità negativa di fr. 31'504.‑).

                                         4.4.

                                         Date le circostanze descritte, erano senz’altro adempiute le condizioni perché l’autorità di tassazione potesse procedere ad una tassazione d’ufficio, dopo aver diffidato i contribuenti ad adempiere ai propri obblighi procedurali. Per il periodo fiscale litigioso, l’Ufficio di tassazione ha invece rinunciato a una tassazione d’ufficio in senso stretto, limitandosi, ai fini della determinazione dell’aliquota, a stimare i fattori esteri, a rivalutare i redditi immobiliari e ad aggiungere un reddito d’altra fonte di fr. 55'000.‑, che corrisponde all’ammanco che scaturisce dal calcolo delle entrate e delle uscite 2016. Tuttavia, per le ragioni già elencate, la decisione impugnata deve comunque essere annullata e gli atti rinviati all’autorità fiscale per una nuova decisione. A dipendenza della determinazione del domicilio fiscale dei contribuenti, questi ultimi dovranno essere assoggettati alle imposte sul reddito e sulla sostanza per appartenenza personale o economica. L’autorità di tassazione li diffiderà di conseguenza a presentare una dichiarazione d’imposta completa, avvertendoli che altrimenti saranno sottoposti (effettivamente) ad una tassazione d’ufficio. Se la loro collaborazione non sarà adeguata alle circostanze, l’Ufficio di tassazione procederà alla stima coscienziosa degli elementi imponibili e di quelli determinanti per l’aliquota.

                                   5.   5.1.

                                         A mero titolo abbondanziale, si osserva che i debiti di fr. 630'000.‑ si suddividono in un debito ipotecario acceso presso la __________ di fr. 300'000.‑, di cui agli atti manca però ogni e qualsiasi documentazione a comprova ‑ nonostante i contribuenti sostengano di aver già inviato all’RS 2 i “giustificativi ipoteche 2015 e 2016 (__________ si trova già nel suo po[s]sesso.)” ‑ rispettivamente in due prestiti da parte di società estere, entrambe con sede in __________. I ricorrenti non presentano alcun contratto relativo ai due finanziamenti di provenienza cinese. Quali giustificativi, il contribuente presenta due documenti dai quali si evince l’ammontare degli interessi “concordati” (“as agreed upon” risp. “as agreed”) ma non l’ammontare del debito né le condizioni per la sua restituzione risp. le garanzie fornite. Il Modulo 5 “Elenco debiti” riporta a titolo di garanzia dei debiti la dicitura “cartella”, senz’altra indicazione. D’altra parte, se gli interessi in questione concernessero effettivamente debiti ipotecari, gli insorgenti dovrebbero essere proprietari di beni immobiliari, costituiti in pegno per garantire i finanziamenti ricevuti.

                                         5.2.

                                         I debiti costituiscono dal profilo fiscale un elemento che concorre ad escludere o ridurre il debito verso l’erario. Di conseguenza l’onere della prova incombe al contribuente (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa). Di regola quando il creditore è domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare il suo nome ed il suo indirizzo perché sulla base di questi dati l’autorità può agevolmente effettuare delle verifiche. In presenza di contribuenti che pretendono di dedurre dal loro reddito interessi passivi versati a persone fisiche o giuridiche con domicilio o sede all’estero occorrono per contro informazioni più precise e più complete ed un maggiore rigore d'indagine, al fine di garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati. Ciò vale in particolare quando i creditori sono entità giuridiche con sede in Stati che consentono domiciliazioni fittizie (sentenza del TF 2C_340/2007 del 22.1.2008 consid. 3.3 con riferimenti).

                                         5.3.

                                         Nel caso in esame, entrambi i debiti con le società di __________ sono stati riconosciuti dall’Ufficio di tassazione, sebbene il creditore abbia la propria sede in uno Stato estero. Dalle poche indicazioni che emergono dagli atti trasmessi dall’autorità di tassazione alla Camera di diritto tributario, non è possibile evincere né la natura né l’importo esatto dei debiti in questione. Per stabilire se al 31.12.2016 i ricorrenti fosse effettivamente debitori dell’importo menzionato nell’elenco debiti presentato e come tale riconosciuto dall’RS 2, dovrà quindi essere approfondita e chiarita la situazione debitoria esistente al 31.12.2016.

                                   6.   Di conseguenza, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati all’RS 2 per una nuova decisione.

                                         Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né la tassa di giustizia né le spese processuali.

                                         L’importo di fr. 800.‑ (ottocento franchi) richiesto a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura versato il 17 ottobre 2019 è restituito ai contribuenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione di tassazione IC/IFD 2016 dopo reclamo del 21 agosto 2019 è annullata. Gli atti sono trasmessi all’RS 2 perché adotti una nuova decisione motivata.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         L’importo di fr. 800.‑ (ottocento franchi) richiesto a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura versato il 17 ottobre 2019 è restituito ai contribuenti.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2019.281 — Ticino Camera di diritto tributario 05.10.2020 80.2019.281 — Swissrulings