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Ticino Camera di diritto tributario 05.05.2020 80.2019.278

5 mai 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·4,521 mots·~23 min·4

Résumé

Imposta sulla sostanza: quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale, fondi con possesso fondiario diretto, non trasparenti

Texte intégral

Incarto n. 80.2019.278

Lugano 5 maggio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

 RI 1   RI 2   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 30 agosto 2019 contro la decisione del 31 luglio 2019 in materia di IC 2017.

Fatti

                                  A.   RI 1 (__________) è coniugato con RI 2 (__________). Nel periodo fiscale 2017 i contribuenti dichiaravano un reddito imponibile complessivo di fr. 73'000.-. Oltre a percepire delle rendite dall’AVS nonché dalla previdenza (Pilastri II e IIIa), indicavano redditi da attività dipendente. Esponevano inoltre i seguenti ulteriori redditi: da titoli e capitali, da valore locativo dell’abitazione primaria, nonché da affitti. I contribuenti dichiaravano altresì una sostanza complessiva di fr. 242'971.composta da conti correnti presso __________ SA e __________, nonché azioni e fondi d’investimento sempre presso __________ SA. Nel modulo 2, indicavano di detenere della sostanza netta investita in società di persone per fr. 223'000.-: __________ SA (fr. 100'000.-), __________ 19'000.-, __________ Sagl (fr. 2'000.-), __________ SA (fr. 100'000.-), __________ SA (già __________ GmbH, fr. 2'000.-).

                                  B.   Con richiesta di documentazione del 7.1.2019 l’RS 1 (di seguito UT), chiedeva ai contribuenti di voler trasmettere, entro il 28.1.2019: l’estratto fiscale per i depositi detenuti presso __________ SA, nonché copia del contratto di compravendita delle quote sociali della __________ Gmbh (ora __________ Sagl).

                                  C.   Con risposta 17.1.2019, i contribuenti inviavano gli estratti fiscali di __________ SA relativi alle relazioni n° 245944 e n° 218723, la copia del contratto di compravendita delle quote sociali della __________ Sagl del 17.7.2017, nonché l’elenco “riveduto e corretto” della sostanza investita in società. Il 28.3.2019 si è svolta un’audizione.

                                  D.   Con decisione di tassazione IC/IFD 2017 del 2.5.2019 l’UT accertava un reddito imponibile complessivo per l’IC di fr. 79'700.- e di fr. 87'600.- per l’IFD. Ai soli fini IC, la sostanza imponibile complessiva veniva stabilita in fr. 223'000.-. Rispetto ai dati dichiarati, l’autorità fiscale modificava il reddito da titoli e capitali, portandolo da fr. 4'057.- a fr. 4'487.- ed aggiungeva gli importi di fr. 5'800.- a titolo di altri redditi (relativi a vantaggi derivanti da __________ SA conseguenti alla “valutazione dei redditi non dichiarati nel 2016 in considerazione di quanto fornito dai contribuenti nell’audizione del 28.03.2019”). Per quanto concerneva la sostanza l’UT la commisurava in complessivi fr. 223'000.-, indicando di aver rettificato i valori in base agli importi effettivi. In particolare, rispetto ai dati dichiarati dai contribuenti, e meglio fr. 329'915.- titoli e capitali, fr. 577'556.sostanza immobiliare, fr. 221'000.- sostanza netta investita in società di persone, l’autorità fiscale commisurava in fr. 552'926.- i titoli e capitali, in fr. 555'913.- la sostanza immobiliare ed in fr. 0.- la sostanza netta investita in società di persone. Le modifiche, argomentava l’UT, erano conseguenti ai dati effettivi considerati. La sostanza immobiliare era stata modificata in base alle risultanze del catasto.

                                  E.   Con reclamo 21/22.5.2019 i coniugi __________ insorgevano contro la notifica di tassazione IC/IFD 2017, argomentando quanto segue: “Da attento esame della decisione abbiamo rimarcato che il valore fiscale esposto nell’Elenco titoli per la posizione __________ del FI risulta erroneamente di CHF 115'571.- e non di CHF 43'283.07, vedi allegato Estratto fiscale 2017”. Tale errore comporterebbe una “notevole differenza del valore della sostanza (punto 29.1. della decisione) con ripercussione sulla tassazione soggetta al pagamento delle imposte”. Al reclamo veniva allegato l’attestato a scopo fiscale al 31.12.2017 delle relazioni bancarie nr. 245944 e 218723 di __________ SA.         

                                  F.   Con decisione dopo reclamo del 31.7.2019, il fisco commisurava, per l’IC un reddito imponibile complessivo di fr. 79'700.- ed una sostanza di fr. 221'000.-. Per quanto concerneva la posizione “Titoli e capitali” la stessa veniva ridotta da fr. 552'926.- a fr. 551'312.- con la seguente motivazione:

                                         “Il valore dei titoli e dei capitali al 31.12.2017 è da stabilire e imporre per fr. 551'312.- franchi secondo il seguente dettaglio:

-       Azioni __________ SA, 100'000.franchi;

-       Quote __________ Sagl, 19'000.franchi;

-       Quote __________ Sagl, 2'000.franchi;

-       Azioni __________ SA, 100'000.franchi;

-       Quote __________ Sagl, 2'000.franchi;

-       Titoli e capitali in deposito presso __________, cliente __________, 147'097.- franchi complessivi, come da valutazione patrimoniale del 4.1.2018 allestito dalla banca;

-       Titoli e capitali in deposito presso __________, cliente __________, 167'237.- franchi in tutto, importo che comprende “altri investimenti” per 132'192.- franchi, oltre a attivi “azionari” per fr. 22'876.- franchi e liquidità per 12'169.- franchi, come da valutazione patrimoniale del 4.1.2018 allestito dalla banca;

-       Conto privato __________ __________, 7'605.- franchi;

-       Conto privato __________ 6'362.franchi;

-       Conto privato __________ 11.- franchi.

                                  G.   Con ricorso 30.8/2.9.2019 i coniugi RI 1 e RI 2 insorgono contro la decisione su reclamo IC 2017. I ricorrenti spiegano che il 7.1.2019 l’UT di __________ li aveva invitati a presentare della documentazione aggiuntiva inerente la posizione __________ (/01 e /02) esposta nella dichiarazione all’elenco titoli, e di altri collocamenti presso __________ di __________. I contribuenti asseriscono di aver provveduto a trasmettere quanto richiesto. Poco dopo aver ricevuto, il 2.5.2019, la notifica di tassazione per il 2017, __________ SA aveva trasmesso ai ricorrenti l’estratto fiscale 2018 relativo alla posizione __________. I contribuenti specificano di essersi avveduti, a quel momento, delle importanti discrepanze esistenti rispetto alla documentazione trasmessa all’autorità fiscale per il periodo 2017. Motivo per il quale indicano di aver richiesto a __________ SA delle delucidazioni e pure copia dell’estratto fiscale 2017. Si sarebbero così accorti “(…) di aver indicato nell’elenco titoli, alla posizione __________, un valore imponibile al 31/12/2017 di CHF 115'571.-, desunto dal documento bancario inviato all’UCT a gennaio 2019, risultava essere una “valutazione patrimoniale” ma non il corretto estratto fiscale. Quest’ultimo, nel frattempo ricevuto dalla Banca, riporta infatti un valore del conto __________) imponibile fiscalmente di complessivi CHF 43'283.07”. Per tale ragione i contribuenti spiegano di aver contestato la notifica di tassazione. Tuttavia, nonostante le motivazioni addotte, nella decisione su reclamo sono in sostanza stati riconfermati gli elementi imponibili precedentemente accertati. Dalla motivazione dell’autorità fiscale i contribuenti desumono che il valore della posizione __________ presso __________ SA è stato stabilito “come da valutazione patrimoniale del 4.1.2018 allestita dalla banca”.

                                         I ricorrenti sono pertanto dell’avviso che la valutazione della posizione __________ sia stata effettuata senza tener conto del corretto giustificativo e meglio “l’attestato a scopo fiscale 31.12.2017” inviato con il reclamo. I ricorrenti hanno chiesto a __________ SA i motivi alla base della difformità tra l’attestato a scopo fiscale 2017 e la valutazione patrimoniale al 31.12.2017. L’istituto di credito ha indicato che l’attestato fiscale non comprende il valore degli investimenti in un fondo di investimento immobiliare denominato “Fondo __________”, fornendo le seguenti spiegazioni: “La particolarità del fondo immobiliare si rivela anche a livello fiscale: nell’investimento di un fondo immobiliare, la persona fisica non è sottoposta a tassazione né patrimoniale né di reddito (eccezion fatta per il reddito generato dalla liquidità che il fondo potrà avere) e senza alcun impatto sulle proprie aliquote” (tratto dal sito internet www.__________.ch). Per tali ragioni i ricorrenti ritengono che la decisione sia errata, nella misura in cui accerta un valore della relazione bancaria __________ presso __________ SA superiore al corretto valore fiscalmente imponibile di complessivi CHF 43'283.07, confermato dall’attestato a scopo fiscale 31.12.2017. Il valore complessivo della relazione bancaria __________ è di 55'452.07 e non di fr. 167'237.-. Chiedono pertanto che la sostanza venga ridotta di fr. 111'785.- e commisurata in fr. 109'215.-.

                                  H.   Con osservazioni 10/11.9.2019 l’UT chiede la conferma della decisione su reclamo: gli averi detenuti presso __________ SA sarebbero da accertare in fr. 147'097.- e in fr. 167'237.-, come si evince dagli estratti patrimoniali rilasciati da tale istituto di credito. Secondo il fisco, le argomentazioni fatte valere dai contribuenti non troverebbero riscontro nella documentazione bancaria fornita. Inoltre l’autorità fiscale indica: “Il dubbio è che l’ulteriore attestazione bancaria fornita concerna soltanto una parte dei valori in deposito (vedi valutazione patrimoniale 31.12.2017 N° cliente __________)”. Copia dello scritto è stato trasmesso ai ricorrenti.

                                    I.   Il 4/7.10.2019 i contribuenti trasmettono i “nuovi attestati fiscali per l’anno 2017”, prodotti in originale. Copia dello scritto è stato inviato all’UT.

Diritto

                                   1.   Controversa nel caso di specie è la commisurazione dell’imposta sulla sostanza e più in particolare la valutazione della relazione bancaria n° __________ presso __________ SA a __________. I contribuenti sono infatti dell’avviso che l’autorità fiscale si sia basata, per definire il valore del conto in questione, sulla “valutazione patrimoniale al 31.12.2017” (peraltro da loro trasmessa), recante un importo di fr. 167'237.-, anziché sull’ “attestato a scopo fiscale 31.12.2017”.

                                         L’UT ritiene invece di aver accertato correttamente la sostanza dei ricorrenti, basandosi sugli estratti patrimoniali al 31.12.2017 da loro prodotti e allestiti da __________ SA.

                                   2.   2.1.

                                         L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT; art. 13 cpv. 1 LAID).

                                         La sostanza gravata da usufrutto è computata all’usufruttuario (art. 40 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 2 LAID).

                                         Essa si compone della totalità degli attivi mobiliari e immobiliari del contribuente, fatta eccezione per quei beni esplicitamente esentati dall’imposta in virtù di una disposizione speciale, quali le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso corrente (art. 44 cpv. 2 LT).

                                         Le quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono imponibili in funzione della differenza di valore tra il totale degli attivi dell’investimento collettivo di capitale e il suo possesso fondiario diretto (art. 45 cpv. 3 LT, art. 13 cpv. 3 LAID).        

                                         2.2.

                                         Come detto, all’imposta sulla sostanza sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti valutabili in denaro su cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto che si tratti di sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 13 LAID, p. 245). Vi rientra pertanto l’insieme dei diritti valutabili in denaro, che spettano ad una persona secondo il diritto privato e che possono essere di natura sia reale sia obbligatoria (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6ª ediz., Zurigo 2002, p. 167).

                                         2.3.

                                         Determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT), la sostanza imponibile è di principio valutata al suo valore venale, riservate in particolare le disposizioni relative ai beni immobiliari (secondo l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale).

                                   3.   3.1.

                                         Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD; v. anche art. 196 LT). Deve in particolare compilare il modulo in modo completo e veritiero (art. 124 cpv. 2 LIFD; art. 198 cpv. 2 LT) e fornire i documenti necessari (art. 125 LIFD; art. 199 LT). Fra i documenti che una persona fisica deve allegare alla dichiarazione d’imposta figurano in particolare gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (art. 125 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 199 cpv. 1 lett. c LT). Deve inoltre fornire, a domanda dell’autorità di tassazione informazioni orali e scritte, specialmente quando, vista la dichiarazione d’imposta, sorgono delle questioni in relazione ai redditi, alle spese di acquisizione, dell’evoluzione del patrimonio (art. 126 cpv. 2 LIFD; art. 200 cpv. 2 LT). Al contribuente incombe quindi la responsabilità dell’esattezza della sua dichiarazione (sentenze TF 2C_980/2017 del 28.6.2018 consid. 5.3., 2C_710/2016 del 25.8.2016 consid. 6.2. e riferimenti ivi citati).

                                         3.2.

                                         Nell'adempiere l’obbligo d’informare, il contribuente non può invocare il segreto bancario. Egli deve procurarsi e fornire le attestazioni bancarie richieste, tra le quali le attestazioni di completezza (Althaus-Houriet, in: Noël / Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 20 ad art. 126 LIFD; Circolare 19 dell’AFC del 7.3.1995: Obbligo d'informare, di rilasciare attestazioni e di comunicare nella LIFD, pag. 4 e riferimenti ivi citati).

                                         I terzi che hanno o hanno avuto relazioni contrattuali con il contribuente devono rilasciare un'attestazione sull'insieme delle loro relazioni contrattuali e sulle reciproche pretese e prestazioni (art. 43 cpv. 1 LAID; art. 127 cpv. 1 lett. e LIFD; art. 201 cpv. 1 lett. e LT).

                                         La prassi delle banche svizzere di rilasciare delle attestazioni relative alla situazione patrimoniale al 31 dicembre ha lo scopo di fornire ai clienti documenti idonei a essere allegati alla dichiarazione d’imposta, in particolar modo ai fini dell’imposizione della sostanza, poiché la sostanza imponibile si determina in base al suo stato alla fine del periodo fiscale (art. 17 cpv. 1 LAID). Su questi documenti bancari si può leggere l’intestazione “attestazione fiscale” e l’indicazione a piè di pagina “da conservare per la dichiarazione d’imposta” (cfr. la sentenza del TF 2C_1087/2016 del 31.3.2017 consid. 4.3).

                                         Fra le attestazioni scritte previste dagli art. 127 cpv. 1 lett. e LIFD e 201 cpv. 1 lett. e LT figurano anche le cosiddette attestazioni di completezza, che hanno lo scopo di stabilire con chiarezza e certezza l’insieme delle pretese e prestazioni reciproche di un contribuente con l’istituto bancario di cui è cliente (cfr. a tale riguardo DTF 121 II 257 consid. 3b/b p. 261).

                                   4.   4.1.

                                         Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto (art. 7 cpv. 1 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale [LICol; RS 951.31]). Gli investimenti collettivi di capitale possono essere aperti o chiusi (art. 7 cpv. 2 LICol). Gli investimenti collettivi di capitale aperti rivestono la forma del fondo contrattuale di investimento oppure quella della società di investimento a capitale variabile (SICAV; art. 8 cpv. 1 LICol). Nel caso degli investimenti collettivi di capitale aperti gli investitori vantano nei confronti del patrimonio collettivo un diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario (art. 8 cpv. 2 LICol). Gli investimenti collettivi di capitale chiusi rivestono la forma della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale o quella della società di investimento a capitale fisso (SICAF; art. 9 cpv. 1 LIcol). Nel caso degli investimenti collettivi di capitale chiusi gli investitori non vantano nei confronti del patrimonio collettivo alcun diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario (art. 9 cpv. 2 LICol).

                                         I fondi immobiliari sono investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori immobiliari (art. 58 LICol).

                                         4.2.

                                         Un investimento collettivo di capitale è trasparente quando non è un soggetto fiscale, cioè se si ignora il soggetto giuridico che gestisce l’investimento collettivo di capitale e i fattori di rilevanza fiscale vengono direttamente attribuiti e assoggettati all’imposta in capo ai titolari di quote. Nell’ambito delle imposte sul reddito e sull’utile, gli investimenti collettivi di capitale in forma contrattuale sono in linea di principio considerati trasparenti (sentenza del TF 2C_404/2015 del 15.9.2016 consid. 3.2.1 e dottrina citata).

                                         Per quanto concerne invece gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell’articolo 58 LICol, sono assimilati alle altre persone giuridiche (art. 49 cpv. 2 prima frase LIFD; art. 20 cpv. 1 seconda frase LAID; art. 59 cpv. 2 prima frase LT).

                                         Per quanto riguarda le imposte sul reddito dei titolari di quote, sono imponibili quali redditi della sostanza mobiliare i proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto, nella misura in cui la totalità dei proventi supera i proventi del possesso fondiario diretto (art. 20 cpv. 1 lett. e LIFD; art. 7 cpv. 3 LAID; art. 19 cpv. 1 lett. e LT).

                                         4.3.

                                         Come illustrato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nella Circolare n. 2 del 23.2.2018, che concerne l’imposizione degli investimenti collettivi di capitale e dei loro investitori, l’articolo 49 capoverso 2 LIFD assimila cioè i fondi d’investimento contrattuali, le SICAV e le SAcCol con possesso fondiario diretto alle altre persone giuridiche. Le SICAF sono tassate come le società di capitali. I fondi d’investimento contrattuali, le SICAV e le SAcCol che posseggono immobili in proprietà diretta in Svizzera soggiacciono all’imposta sull’utile per il reddito di questi immobili (cfr. art. 66 cpv. 3 LIFD). Viene applicata l’aliquota del 4,25 per cento (cfr. art. 72 LIFD). Questo trattamento fiscale si applica ai fondi di distribuzione, di tesaurizzazione e misti. Alle SICAF si applica l’aliquota dell’8,5 per cento (cfr. art. 68 LIFD).

                                         I proventi non derivanti da possesso fondiario diretto (ad es. interessi maturati su valori mobiliari a breve scadenza a interesse fisso o su altri mezzi disponibili a breve scadenza; cfr. art. 60 LICol) sono esentati dall’imposta sull’utile applicata agli investimenti collettivi di capitale e devono essere tassati presso gli investitori (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. e LIFD). Per contro, nel caso delle SICAF tutti i redditi soggiacciono all’imposta sull’utile. Secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera c LIFD le distribuzioni soggiacciono all’imposta sul reddito presso gli investitori (Circolare citata, punto 3.3).

                                         Al punto 4.1. della Circolare viene spiegata l’imposizione a livello degli investitori. I redditi da fondi siti in Svizzera o all’estero di investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri con possesso fondiario diretto non sono imponibili a livello degli investitori. I redditi esentati non devono essere considerati per la determinazione dell’aliquota. Non sono esenti i redditi provenienti dalla parte dei beni del fondo che sono messi a disposizione per garantire gli impegni di valori mobiliari a corto termine a interesse fisso o altri averi disponibili a corto termine (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. e LIFD). Questa esenzione non è applicabile per gli investitori di SICAF con possesso fondiario diretto.

                                         4.4.

                                         Si deve pertanto concludere che per i fondi d’investimento di natura contrattuale che detengono i loro immobili in proprietà diretta non vale la trasparenza fiscale, poiché sono assimilati a persone giuridiche (art. 49 cpv. 2 LIFD e 20 cpv. 1 LAID). Sono pertanto assoggettati all’imposta sull’utile (art. 66 cpv. 3 LIFD e art. 26 cpv. 3 LAID) e sul capitale (art. 29 cpv. 2 let. c LAID). Per evitare una doppia imposizione economica, i redditi sono imponibili presso l’investitore unicamente nel caso in cui la totalità dei proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale supera i proventi del possesso fondiario diretto.

Analogamente, per quanto concerne l’imposta cantonale sulla sostanza, le quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono imponibili solo in funzione della differenza di valore tra il totale degli attivi dell’investimento collettivo di capitale e il suo possesso fondiario diretto (art. 13 cpv. 3 LAID; v. anche Rebord, La réglementation des placements collectifs immobiliers, Analyse systématique des différents organismes et appréciation critique du régime instauré par la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux, Zurigo 2009, p. 49-50; Dzamko-Locher/Teuscher, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar StHG, 3a ed., Basilea 2017, n. 30-34 ad art. 13 LAID)./bhbjh

                                   5.   5.1.

                                         I ricorrenti hanno presentato la dichiarazione d’imposta corredata, per quanto concerne le relazioni bancarie detenute presso __________ SA, n. __________ e __________, dalle rispettive valutazioni patrimoniali al 31.12.2017.

                                         Il 7.1.2019, l’UT ha chiesto ai coniugi __________ di voler produrre, per quanto concerne le relazioni bancarie aperte presso __________ SA, gli estratti fiscali.

                                         5.2.

                                         Ora, dalle valutazioni patrimoniali di __________ SA, prodotte con la dichiarazione d’imposta, si evince:

·           che la relazione bancaria __________ era composta da liquidità per fr. 29'051.-, da azioni per fr. 70'006.- e da obbligazioni per fr. 48'040.per un totale di fr. 147'097.-;

·           che invece la relazione bancaria __________ era composta da liquidità per fr. 12'169.-, da azioni per fr. 22'876.- ed altri investimenti per fr. 132'192.-, per un totale di fr. 167'237.-.

                                         5.3.

                                         5.3.1.                             

                                         Per quanto riguarda il conto n. __________, dall’attestato fiscale, prodotto dai ricorrenti su richiesta dell’autorità fiscale, si evince che il totale dei beni patrimoniali (valore imponibile) era pari a fr. 147'094.82, mentre che il valore che figurava nella valutazione patrimoniale era di fr. 147'097.- (pressappoco un identico valore).

                                         5.3.2.

                                         Per quanto concerne la relazione __________, sempre dall’attestato fiscale (ndr. di cui all’incarto si ha il riepilogo completo, comprensivo di tutte e 6 le pagine) si nota che il totale dei beni patrimoniali (valore imponibile) era invece di fr. 43'283.07, importo che si discostava dai fr. 167'237.- indicati dalla valutazione patrimoniale.

                                         Il valore fiscale di fr. 43'283.07 era così composto:

Conto corrente CC 01

fr.

6'786.84

Conto corrente CC 02

fr.

5'381.63

__________ (azioni)

fr.

22'901.20

__________ (fondo d'investimento)

fr.

8'213.40

Totale

fr.

43'283.07

                                         5.3.3.                                                                      

                                         Ora, confrontando la valutazione patrimoniale e l’estratto fiscale relativo alla relazione __________ si ha che gli altri investimenti per fr. 132'192.- sono legati al fondo d’investimento __________: in effetti, estrapolate la liquidità per fr. 12'169.- nonché le azioni per fr. 22'876.-, dall’estratto fiscale si vede che la rimanenza è correlata al fondo d’investimento in questione.

                                         5.4.                                                                         

                                         5.4.1.

                                         Nel ricorso, al punto 1.7. (pag. 4), gli insorgenti indicano di aver interpellato __________ SA in merito alla discrepanza esistente tra la valutazione patrimoniale e l’estratto fiscale della relazione bancaria 218723. In merito asseriscono: “__________ ha potuto spiegare che l’attestato fiscale non comprende il valore degli investimenti in un fondo immobiliare (Fondo __________, cfr. riepilogo dettagliato allegato all’estratto fiscale) (…)”. Allegano al ricorso parimenti alcune pagine di presentazione del fondo d’investimento, estrapolato dal sito internet www.residentia.ch, dal quale si può leggere: “La particolarità del fondo immobiliare si rivela anche a livello fiscale: nell’investimento di un fondo immobiliare, la persona fisica non è sottoposta a tassazione né patrimoniale né di reddito (eccezione fatta per il reddito generato dalla liquidità che il fondo potrà avere) e senza alcun impatto sulle proprie aliquote”.

                                         5.4.2.                                                                      

                                         Ora, dalla consultazione del sito internet www.__________.ch (visualizzato il 16.4.2020) si legge che __________ è un fondo immobiliare che agisce nell’ambito degl). Sempre dal sito internet in questione è possibile visualizzare inoltre tutti gli immobili detenuti dal fondo, sparsi __________. Nel “Prospectus et contrat de fonds intégré”, del mese di giugno 2019, si può leggere che la direzione del fondo viene effettuata da parte di __________ SA, a __________ e la banca depositaria è __________ SA a __________. Per quanto concerne le informazioni relative al fondo d’investimento in questione viene indicato, sempre nel Prospetto (a pag. 4): che __________ è un fondo d’investimento di diritto svizzero della tipologia “fondo immobiliare” ai sensi della LICol. Il contratto del fondo è stato stabilito dalla __________ SA, in qualità di direzione del fondo, con l’approvazione di __________ SA, nella veste di banca depositaria: è stato sottoposto alla FINMA e approvato per la prima volta da quest’ultima il 20.3.2009. Il fondo immobiliare è basato su un contratto di investimento collettivo ai sensi del quale la direzione del fondo s’impegna a far partecipare l’investitore al fondo immobiliare, proporzionalmente alle parti che ha acquistato e a gestire il fondo conformemente alle disposizioni di legge e al contratto del fondo, a titolo autonomo e per suo proprio conto. La banca depositaria è parte al contratto del fondo, conformemente ai compiti che le sono attribuiti dalla legge e dal contratto del fondo.

                                         5.4.3.                                                                      

                                         Nel “Prospectus et contrat de fonds intégré”, al punto 1.4. vengono indicate le prescrizioni fiscali concernenti il fondo immobiliare. In particolar modo viene indicato come di norma il fondo immobiliare non possiede personalità giuridica in Svizzera. Di principio non è assoggettato né ad un’imposta sull’utile né ad una sul capitale. Tuttavia, costituiscono un’eccezione i fondi immobiliari con che posseggono direttamente le proprietà immobiliari. I redditi conseguiti dalla proprietà immobiliare direttamente sono imposti al fondo medesimo e sono esonerati dal detentore delle parti del fondo (prospetto, pag. 7). __________ è pertanto un fondo immobiliare ai s, sito consultato il 16.4.2020).

                                         5.5.                                                                         

                                         5.5.1.

                                         Appare quindi chiaro che, la discrepanza rilevata tra la situazione patrimoniale al 31.12.2017 e l’estratto fiscale al 31.12.2017 è da ricondurre al fondo d’investimento immobiliare Residentia che come visto, di norma non è imponibile presso l’investitore (cfr. art. 13 cpv. 3 LAID e art. 45 cpv. 3 LT). Non vi è pertanto alcuna ragione per scostarsi dal valore imponibile documentato dall’attestato fiscale rilasciato da __________ SA per la relazione bancaria n. __________.

                                         5.5.2.

                                         Non è peraltro facilmente comprensibile il ragionamento su cui si fonda la decisione dell’UT: è stata la stessa autorità fiscale a richiedere – correttamente - , il 7.1.2019 copia degli attestati fiscali delle relazioni bancarie aperte dai ricorrenti presso __________ SA, non essendo sufficiente la valutazione patrimoniale.

                                         Non si vedono le ragioni per le quali, senza dare alcuna spiegazione agli insorgenti, l’autorità fiscale si è scostata dagli attestati fiscali per privilegiare la valutazione patrimoniale. Se fossero sorti dei dubbi circa l’attendibilità dell’attestazione allestita dalla banca, si sarebbero imposte delle verifiche, in considerazione del fatto che le attestazioni di terzi rientrano fra i documenti, il cui uso per commettere una sottrazione d’imposta costituisce una frode fiscale (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 12 ad art. 127 LIFD, p. 1294 s.). Se invece i dubbi fossero stati rivolti alla completezza delle informazioni rilasciate dai contribuenti, l’autorità fiscale avrebbe potuto chieder loro di voler trasmettere un’attestazione di completezza redatta da __________ SA.

                                         Ora, l’estratto fiscale della relazione __________ è stato prodotto in maniera integrale: riporta l’intestazione “attestato a scopo fiscale” (6 pagine) ed è preceduto da una lettera di accompagnamento di __________ SA del mese di marzo 2018 nella quale si indica: “(…) abbiamo il piacere di inviare gratuitamente in allegato la nuova attestazione fiscale relativa all’anno 2017, necessaria per la prossima dichiarazione d’imposta di tutta la clientela residente in Svizzera”, non vi è pertanto spazio, sulla base delle informazioni agli atti, per non ritenerlo attendibile (cfr. in merito alle esigenze dell’attestato fiscale la sentenza del TF 2C_1087/2016 del 31.3.2017 consid. 4.3).

                                         5.5.3.

                                         Un’altra considerazione si impone. Esaminando la dichiarazione fiscale dei contribuenti relativa al periodo fiscale 2016, si constata che già all’epoca indicavano, per la relazione __________/2, la qualifica “FI” (fondo d’investimento). Agli atti i contribuenti avevano prodotto l’attestato a scopo fiscale relativo alla relazione __________, nel quale già figurava l’investimento in __________ nella medesima proporzione di quella del periodo fiscale 2017 (972). Il totale del patrimonio, riferito alla relazione bancaria __________ comprendeva valori non assoggettabili all’imposta preventiva per fr. 20'934.- (e meglio lo stesso quantitativo di azioni della __________ e lo stesso quantitativo di quote parte del fondo __________), nonché fr. 10'311.- relativi ai conti correnti (liquidità), per complessivi fr. 31'245.-. L’aumento del valore della relazione bancaria, nel 2017, è legato alla variazione del valore delle azioni detenute nella __________ (passato da fr. 15'530.- a fr. 22'901.-) e del valore fiscale di __________ (passato a fr. 5'404.- a fr. 8'213.40).

                                   6.   Il ricorso è accolto. La decisione su reclamo IC 2017 riguardante l’imposta sulla sostanza è riformata nel senso che la relazione bancaria nr. __________ presso __________ SA deve essere valutata secondo l’attestato fiscale agli atti rilasciato dall’Istituto di credito. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Ai ricorrenti, non patrocinati, non vengono assegnate ripetibili.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo IC 2017 riguardante l’imposta sulla sostanza è riformata nel senso che la relazione bancaria n. __________ presso __________ SA è valutata secondo l’attestato fiscale agli atti rilasciato dall’istituto di credito.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAI   Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2019.278 — Ticino Camera di diritto tributario 05.05.2020 80.2019.278 — Swissrulings