Incarto n. 80.2019.272
Lugano 17 luglio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Ivano Ranzanici, (in sostituzione del giudice Mauro Mini, astenuto) Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 28 agosto 2019 contro la decisione del 31 luglio 2019 in materia di IC 2017.
Fatti
A. RI 1 è proprietario del mapp. __________ __________ __________. Nel periodo fiscale 2017 lo stabile presente sul fondo in questione, già rinnovato parzialmente nel 1964, è stato oggetto di lavori di manutenzione.
B. Con decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo del 31.7.2019, relativa all’imposta cantonale 2017, l’UT di __________ accordava spese di gestione e di manutenzione per un importo pari a fr. 513'350.-. Per effetto dell’accoglimento della deduzione legata alle spese di gestione e di manutenzione il reddito imponibile a livello cantonale risultava essere pari a fr. 0.- (determinante per l’aliquota di fr. 133'500.-).
C. Con ricorso cautelativo del 28/29.8.2019 RI 1, rappresentato da __________ insorge contro la decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo. Nel gravame si spiega che il ricorrente, domiciliato nel Canton __________, nel corso del 2017 ha effettuato degli importanti lavori della sua casa di __________. La proprietà è considerata un bene culturale di interesse locale sulla base dell’art. 12 cifra 1, lett. b, M7 delle norme d’attuazione del piano regolatore del Comune di __________. E sulla base del medesimo articolo “il proprietario di un bene ha l’obbligo di conservarlo nella sua sostanza e di provvedere alla manutenzione regolare”. La pianificazione della riattazione sarebbe stata particolarmente laboriosa e durata quasi dieci anni anche a causa di ricorsi e vincoli dei vicini, del Comune e dell’Ufficio della natura e del paesaggio di Bellinzona. La documentazione relativa ai lavori svolti era stata allegata al reclamo del 6.6.2019. Nel ricorso veniva specificato che, su un totale di fr. 585'586.- di spese di manutenzione e risparmio energetico, l’UT ne aveva riconosciute per un importo pari a fr. 497'865.-. L’importo di fr. 497'865.- “(…) non ha potuto essere computato in Ticino in assenza di reddito imponibile, e tale eccedenza di spese d’acquisizione è quindi stata accollata al Canton San Gallo sulla base delle norme di collisione stabilite dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Stessa sorte è toccata all’eccedenza di interessi passivi di fr. 460.-“. Nel Canton San Gallo la decisione di tassazione del 6.6.2018 è cresciuta in giudicato senza la deduzione di tali eccedenze di costi. Motivo per cui, in sede ricorsuale, s’indica che il confronto delle decisioni emanate dal canton San Gallo e dal Canton Ticino evidenzi una doppia imposizione intercantonale che deve essere eliminata. Il contribuente specifica che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 133 I 300), la violazione del principio che vieta la doppia imposizione dev’essere invocata dinanzi all’Alta Corte svizzera con un ricorso in materia di diritto pubblico. In applicazione dell’art. 100 cpv. 5 LTF per presentare ricorso si può aspettare che l’altro Cantone interessato emani una decisione di assoggettamento. Il contribuente deve semplicemente ottenere una decisione cantonale di ultima istanza. Poco importa inoltre se il contribuente non avversa di per sé la decisione che impugna dinanzi al Tribunale federale.
La legge tributaria del canton San Gallo prevede l’istituto della revisione se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione il cantone deve limitare il proprio diritto di imporre.
Il ricorrente precisa di aver richiesto la revisione della decisione di tassazione per il periodo fiscale 2017, ma non conoscendo l’esito che tale procedimento avrebbe avuto, a titolo cautelativo e per non privarsi della via ricorsuale in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, presenta comunque ricorso contro la decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo ticinese seppur non contestandola. RI 1 chiede di tenere in sospeso la decisione “(…) fintanto che la situazione nel canton __________ si sarà chiarita dal momento che, in caso di esito positivo, il presente ricorso verrebbe ritirato”.
D. Con osservazioni del 2/3.9.2019 l’UT di Lugano indica di riconfermarsi nella decisione impugnata.
E. Con missiva 27/28.5.2020 RI 1, per il tramite del suo rappresentante, trasmette copia della decisione del Canton San Gallo, con la quale è stata respinta la richiesta di revisione della decisione di tassazione del 2017, indicando che la revisione era esclusa a motivo che gli elementi invocati si sarebbero potuti far valere, facendo prova di diligenza, nella procedura ordinaria.
L’Ufficio di tassazione __________ ha concluso che le spese in questione avrebbero potuto essere fatte valere nell’ambito della procedura ordinaria inerente il periodo fiscale 2017, cosa che non è stata fatta, motivo per il quale la richiesta di revisione è stata respinta.
Per tale ragione il ricorrente chiede che la Camera di diritto tributario emani la decisione inerente l’IC 2017.
Diritto
1. Come visto, il ricorrente non contesta la decisione relativa all’IC 2017. RI 1 impugna la decisione ticinese dopo rettificazione su reclamo 2017, unicamente per poter ottenere una sentenza di ultimo grado da impugnare al Tribunale federale, e ciò al fine di poter dedurre presso il Cantone di domicilio l’eccedenza negativa delle spese di manutenzione necessarie al conseguimento del reddito. La situazione attuale provoca – secondo il ricorrente – una doppia imposizione intercantonale che deve essere eliminata.
2. 2.1.
Il principio del divieto di doppia imposizione secondo l’art. 127 cpv. 3 Cost si oppone al fatto che un contribuente possa essere concretamente sottoposto, da due o più Cantoni, sullo stesso oggetto e durante il medesimo periodo fiscale ad imposte analoghe (doppia imposta effettiva) oppure a che un Cantone ecceda i limiti della propria sovranità fiscale e, violando delle regole di conflitto giurisprudenziali, pretenda di prelevare un’imposta, la cui percezione è unicamente di competenza di un altro Cantone (doppia imposizione virtuale) (sentenza TF 2C_163/2015 del 20.8.2015, consid. 3).
2.2.
Il Tribunale federale in una sentenza DTF 131 I 285 ha indicato come un cantone non può imporre in maniera più gravosa un contribuente solo per il fatto che non è unicamente soggetto alla sua giurisdizione fiscale, ma che è pure assoggettato all’imposta in un altro cantone. I costi legati agli immobili detenuti nella sostanza privata comprendono pure le spese di manutenzione. Può accadere che i costi di manutenzione fatti valere nel Cantone in cui è ubicato l’immobile si rilevino superiori al reddito ivi conseguito, cosicché in un Cantone il reddito diventa negativo, mentre nell’altro Cantone vi è un’eccedenza di reddito rispetto alle deduzioni. Le spese eccedenti il reddito nel Cantone in cui si trova l’immobile devono essere trasferite al cantone del domicilio fiscale principale (DTF 131 I 285 consid. 2-3.2.). Nella DTF 131 I 285, nel caso di un contribuente domiciliato nel Canton Lucerna, dove era proprietario di una casa, e che al contempo possedeva pure due case plurifamiliari nel Canton Zurigo, il Tribunale federale ha ammesso che i costi di manutenzione della casa del Canton Lucerna – che eccedevano il reddito ivi conseguito - potevano essere dedotti dal reddito del Canton Zurigo, proprio al fine di evitare una doppia imposizione intercantonale (DTF 131 I 285; DTF 138 I 297 consid. 4.2.).
2.3.
RI 1 non contesta la decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo, ma nel ricorso indica chiaramente che la sua intenzione è quella di chiedere la modifica della decisione di tassazione del Canton __________ “(…) che non accollandosi le eccedenze di costi di manutenzione e di interessi passivi, crea una doppia imposizione effettiva” e per far ciò necessita di ottenere una decisione di ultima istanza del Canton Ticino da impugnare con un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale”. Come visto, la decisione di tassazione inerente il periodo fiscale 2017 del Canton __________ è cresciuta in giudicato e l’istanza di revisione presentata non è stata accolta.
2.4.
Mentre, secondo il diritto previgente, il contribuente che subiva una doppia imposizione poteva scegliere se esaurire prima le istanze cantonali o adire direttamente il Tribunale federale, dal 2007, con l’entrata in vigore della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il contribuente non ha più la possibilità di invocare la violazione dell’art. 127 cpv. 3 prima frase Cost. direttamente con un ricorso all’Alta Corte entro trenta giorni dalla notificazione di una decisione di tassazione che secondo lui costituisce una doppia imposizione. Infatti, l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF presuppone che la decisione impugnata sia stata in ogni caso adottata da un’autorità cantonale di ultima istanza.
Questa esigenza legale non pone alcun problema quando il contribuente non è d’accordo con la decisione dell’ultimo cantone che si è pronunciato, respingendo il suo ricorso al termine della procedura giudiziaria. Diversa è la situazione che si presenta, invece, se il contribuente vuole accettare la decisione di tassazione del secondo cantone; mentre non aveva motivo per contestare la decisione del primo cantone, perché non comportava (ancora) una doppia imposizione, solo dopo la decisione del secondo cantone desidera l’annullamento di quella del primo cantone. La dottrina, per poter risolvere questo problema, propone diverse soluzioni (cfr. de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ed., Berna 2013, p. 360, n. 1239 ss. e riferimenti ivi citati; Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4a ed., Berna 2015, p. 134).
Il contribuente – anche se d’accordo con la decisione del secondo Cantone – può intraprendere un procedimento fittizio di ricorso alfine di ottenere una decisione di ultima istanza cantonale, che potrà poi impugnare dinanzi al Tribunale federale, chiedendo tuttavia di annullare la decisione emanata dal primo Cantone.
In merito alla decisione del secondo Cantone, il contribuente può domandarne la conferma. L’autorità cantonale di ultima istanza del secondo cantone adotterà in tal caso una decisione di irricevibilità – in assenza di un interesse a ricorrere – ma così facendo il ricorrente avrà a disposizione una decisione di ultima istanza cantonale da poter impugnare al Tribunale federale.
La Corte Suprema – secondo dottrina – dovrà tuttavia entrare nel merito del predetto gravame (cfr. de Vries Reilingh, op. cit., p. 360, n. 1239 ss. e riferimenti ivi citati).
2.5.
Tornando al caso in esame, questa Camera deve dichiarare irricevibile il ricorso presentato da RI 1 contro la decisione su reclamo emanata dall’UT il 31.7.2019, non avendo il ricorrente alcun interesse a ricorrere contro la medesima. Il contribuente infatti non contesta la commisurazione del reddito imponibile nel Canton Ticino per il periodo fiscale 2017, come da lui espressamente dichiarato in sede ricorsuale. D’altronde il reddito imponibile nel Canton Ticino è già azzerato.
3. Il ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, che, vista la peculiarità del caso verranno contenute.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LA Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: