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Ticino Camera di diritto tributario 04.11.2019 80.2019.253

4 novembre 2019·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,111 mots·~11 min·2

Résumé

Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, non impegni lavorativi, irricevibile

Texte intégral

Incarti n. 80.2019.253 80.2019.254

Lugano 4 novembre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

  RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 7 agosto 2019 contro la decisione del 5 luglio 2019 in materia di IC/IFD 2015.

Fatti

                                  A.   Con decisione di tassazione del 2.5.2019 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT), commisurava, per l’IC e l’IFD 2015 un reddito imponibile complessivo di fr. 135'400.-, rispettivamente di fr. 143'700.-.

                                  B.   Con reclamo 18/19.6.2019 il contribuente si aggravava contro la decisione di tassazione IC/IFD 2015 del 2.5.2019. In particolare, nello scritto riferiva di aver avuto un colloquio telefonico con un funzionario, signor __________ dell’Ufficio di tassazione di RS 1 (di seguito UT). Nella missiva, veniva precisato, con riferimento alla tempestività del gravame: “(…) ho tardato nel chiamarla per capire la situazione oltrepassando i termini fissati dalla legge. Ritengo che dopo aver atteso tanti anni, qualche giorno di ritardo sia più che plausibile”.

                                  C.   Con scritto del 24.6.2019, trasmesso mediante invio APlus, l’UT si rivolgeva al contribuente, informandolo che il reclamo non era tempestivo. In particolare l’autorità fiscale indicava che il termine per inoltrare reclamo è di 30 giorni dalla notificazione della decisione. La restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza obbligatoria ed imprevedibile dal Cantone (per l’imposta federale diretta, dalla Svizzera) o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante. Motivo per il quale RI 1 veniva invitato a giustificare e a documentare i motivi del ritardo entro il 4.7.2019. Scaduto infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                  D.   Con risposta 27/28.6.2019, il contribuente indicava, tra le altre cose: “(…). Non voglio campare scuse per giustificare il ritardo della presentazione del reclamo. (…) In questo periodo sono molto impegnato sul lavoro. Gli impegni sono molti e devo a tutti i costi riuscire a soddisfare i miei clienti. Non mi sono accorto del termine di reclamo e quando me ne sono reso conto ho subito chiamato il signor __________”. In merito al motivo del ritardo nella presentazione del reclamo, il contribuente, come visto, lo ascriveva alla mole importante di lavoro ed a “(…) poco tempo per fare fronte a tutti gli impegni. Devo dare delle priorità e la prima è la parte del mio lavoro”.

                                  E.   Con decisione su reclamo del 5.7.2019, inviata tramite posta APlus, l’autorità resistente dichiarava irricevibile il gravame, poiché tardivo, siccome inoltrato oltre il termine di 30 giorni previsti dalla legge. Inoltre, l’UT aveva segnalato il vizio di forma che invalidava il reclamo, con la comminatoria di dichiararlo irricevibile, invitando il contribuente a giustificare e a documentare compiutamente i motivi del ritardo. Quanto indicato dal contribuente per giustificare il ritardo non era ritenuto sufficiente per poter sanare il vizio di forma. Quanto dichiarato da quest’ultimo non costituiva un motivo valido per la restituzione dei termini in applicazione dell’art. 192 cpv. 5 LT.          

                                  F.   Con ricorso 11.7.2019/7.8.2019 il ricorrente lamenta l’aggiunta di altri redditi da attività indipendente per fr. 21'000.-, senza tuttavia accennare alla tempestività del reclamo, oggetto della decisione impugnata.

                                  G.   Con osservazioni 4/5.9.2019 l’UT si riconferma nella decisione dedotta in giudizio.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Nella fattispecie, come visto, il contribuente ha interposto reclamo il 18/19.6.2019 avverso la decisione di tassazione del 2.5.2019. Si tratta quindi di esaminare unicamente la tempestività dell’interposizione del gravame.

                                   2.   2.1.

                                         L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                         Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         2.2.

                                         Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2). 

                                         Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

                                         Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

                                         Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

                                         2.3.                                                                         

                                         In effetti, per rendere verosimile l’avvenuta notificazione di una decisione di tassazione, l’autorità fiscale può avvalersi di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall’autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.). Costituiscono ad esempio una prova indiretta dell’avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.).

                                         2.4.

                                         Come visto nella sua giurisprudenza costante il Tribunale federale ammette che un invio è considerato come notificato non nel momento in cui il destinatario ne prende effettivamente conoscenza, ma già a partire dal momento in cui questo invio si trova nella sfera di potere del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo sia in misura di prenderne conoscenza. Se il destinatario doveva attendersi di ricevere una notifica oppure si assenta per un lungo periodo, si può esigere da questi che prenda tutte le misure necessarie per ricevere le decisioni che gli sono indirizzate. Ne consegue che la notifica al vecchio indirizzo di un amministrato è effettuata in maniera valida quando quest’ultimo si assenta per un periodo prolungato senza dare un ordine di rispedizione della posta né informare l’autorità oppure incaricare di tale compito un terzo (sentenze TF 2P.259/2006 del 18.4.2007 consid. 3.1.; TF 2A.494/2005 del 7.2.2006 consid. 2 citate in: Casanova/ Dubey, in: Noël/ Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 3 ad art. 133 LIFD).

                                         2.5.

                                         In un caso trattato dal Tribunale federale (sentenza TF 2P.259/2006 del 18.4.2007, citata anche in Casanova/ Dubey, op. cit., n. 3 ad art. 133 LIFD) è stato esaminato il caso della notifica di una decisione di tassazione ad un contribuente che pretendeva di essere partito all’estero e di aver preso conoscenza della decisione una volta rientrato in Svizzera, presso l’immobile ricevuto in eredità dalla madre e nel quale aveva abitato unitamente a quest’ultima. Lo stesso indicava che il termine di 30 giorni per interporre reclamo avrebbe dovuto partire dal momento in cui egli aveva preso conoscenza della decisione all’interno della bucalettere. Sicché il suo reclamo doveva essere considerato tempestivo. L’Alta Corte ha precisato come il ricorrente avesse perso di vista che la notifica si reputa compiuta quando l’atto trasmesso entra nella sfera d’influenza del suo destinatario e non unicamente quando quest’ultimo ne prende conoscenza. Nel caso di specie il ricorrente non contestava di aver ricevuto la decisione di tassazione del 26.2.2002 tramite posta semplice nella sua bucalettere, motivo per cui, veniva stabilito che la decisione di tassazione era entrata nella sua sfera d’influenza al più presto il 27.2. ed al più tardi qualche giorno dopo. Motivo per cui, l’Alta Corte aveva ritenuto che il reclamo presentato il 13.6.2002 fosse tardivo (cfr. consid. 3.2. e 3.3.). Sempre il Tribunale federale aveva inoltre indicato che – contrariamente alla tesi dell’insorgente – la decisione era stata correttamente indirizzata all’indirizzo in Svizzera (consid. 3.3.).

                                   3.   3.1.

                                         Ora, nel caso che qui ci occupa, il contribuente ha indicato di aver tardato nella spedizione del reclamo. Ha ammesso di aver lasciato trascorrere il termine di 30 giorni in più di un’occasione: con scritto 18/19.6.2019 ha infatti indicato: “(…) ho tardato nel chiamarla per capire la situazione oltrepassando i termini fissati dalla legge. Ritengo che dopo aver atteso tanti anni, qualche giorno di ritardo sia più che plausibile” ed ancora in data 27/28.6.2019 ha ribadito, a seguito di una richiesta dell’UT in cui si comunicava che il reclamo non era tempestivo e venivano indicati i motivi per i quali fosse possibile chiedere la restituzione dei termini: “(…). Non voglio campare scuse per giustificare il ritardo della presentazione del reclamo. (…) In questo periodo sono molto impegnato sul lavoro. Gli impegni sono molti e devo a tutti i costi riuscire a soddisfare i miei clienti. Non mi sono accorto del termine di reclamo e quando me ne sono reso conto ho subito chiamato il signor __________”.

                                         3.2.

                                         Ora, informato sui motivi per i quali poter chiedere la restituzione dei termini, il ricorrente, come visto, si è limitato ad imputare il ritardo alla situazione lavorativa, costellata da molteplici impegni nei confronti della propria clientela. Come visto gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che il termine per interporre reclamo, stabilito dalla legge, è perentorio. Non essendo stato addotto alcun motivo, tra quelli indicati per l’appunto dagli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD, a giustificazione della restituzione dei termini, l’UT ha correttamente dichiarato irricevibile il reclamo, siccome tardivo. Motivo per il quale, la decisione impugnata merita piena tutela.

                                   4.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    400.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il prese              Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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