Incarti n. 80.2019.216 80.2019.217
Lugano 17 gennaio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso dell’8 luglio 2019 contro la decisione del 26 giugno 2019 in materia di IC-IFD 2016.
Fatti
A. RI 1 e RI 2, domiciliati a __________, sono pensionati. Nella dichiarazione fiscale 2016 i coniugi dichiaravano unicamente redditi da pensioni e da immobili.
Con decisione datata 14 marzo 2018, l’RS 1 (in seguito UT) notificava a RI 1 e RI 2 la tassazione IC/IFD 2016, commisurando, per l’IC, il reddito imponibile in fr. 125’300.- e la sostanza imponibile in fr. 213’000.-. Per l’IFD, l’autorità fiscale commisurava il reddito imponibile in fr. 124’800.-.
Rispetto alla dichiarazione presentata, l’UT aveva aggiunto un reddito da attività lucrativa indipendente accessoria di fr. 10'000.- per le “provvigioni versate da __________ durante l’anno 2013” ed altri redditi della sostanza mobiliare a fr. 79'748.- derivanti dalla remissione di un debito nei confronti della __________, imposto in ragione del 60%.
B. Con reclamo del 15 marzo 2018 i contribuenti impugnavano la decisione di tassazione IC/IFD 2016, contestando in primo luogo il reddito da attività indipendente accessoria, in quanto l’importo di fr. 10'000.–, versato dalla __________, non sarebbe stato una provvigione bensì una caparra, poi computata nel prezzo di vendita del terreno. I contribuenti contestavano poi l’imposizione del debito nei confronti della __________ __________ motivando che la società “è stata messa in scioglimento il 23.12.2008”.
C. In data 5 marzo 2019, l’UT inviava ai contribuenti una richiesta di documentazione e gli assegnava un termine di 20 giorni per fornire tutta la documentazione atta a provare le argomentazioni da loro sollevate (bilancio, conto economico e schede contabili della __________ SA dal 2007 al 2014, bilancio di inizio e fine liquidazione della stessa società, giustificativi bancari comprovanti gli anticipi alla società, documentazione bancaria relativa al versamento dell’importo pagato dalla __________ Sagl), avvertendoli che, scaduto infruttuoso il termine, avrebbe deciso sulla base dei documenti in suo possesso e la decisione di prima istanza sarebbe stata confermata.
I reclamanti hanno risposto con due distinti scritti e con i relativi allegati. Il 19 marzo 2019 hanno segnalato che la ____________________ SA era stata messa in liquidazione il 31.12.2008 e che dal bilancio a tale data risultavano, oltre a una perdita d’esercizio di fr. 343'620.54, debiti finanziari nei confronti della __________ di __________ per fr. 275'052.50 e nei confronti di RI 1 per fr. 32'487.03. Il 29.12.2011, poi, l’Ufficio dei fallimenti di Viganello aveva autorizzato quest’ultimo a far valere in nome della massa il suo credito di fr. 33'580.–, avendo egli chiesto la cessione di pretese della massa ex art. 260 LEF. La procedura di fallimento si era poi chiusa il 3.4.2014 e il reclamante affermava di non avere “mai incassato niente dalla __________”.
Con lettera datata 2 aprile 2019, i contribuenti fornivano all’autorità fiscale la documentazione inerente i “CHF 10'000.- ricevuti da __________ quale caparra per proroga del diritto di compera su Part. __________ RFD __________ […]”.
D. Con decisione del 26 giugno 2019, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, con la seguente motivazione:
Analizzato quanto presentato dal contribuente in sede di reclamo, l’autorità fiscale ha proceduto a una richiesta di documentazione volta da un lato a determinare se la cifra di CHF 10'000.- fosse stata effettivamente incassata a titolo di provvigione, e dall’altro a meglio comprendere la situazione debitoria pregressa dei contribuenti rispetto alla [__________] SA […]; consta[ta]to che, se la fattispecie relativa al versamento di CHF 10'000.– è stata chiarita, in quanto trattasi di penali in seguito alla proroga di un diritto di compera, nessun documento di quelli richiesti è stato fatto pervenire all’autorità fiscale.
Pertanto si procede all’evasione del reclamo stralciando il reddito d’attività lucrativa indipendente, ma riconfermando l’imposizione a titolo di distribuzione dissimulata di utile in ragione del 60% del debito verso la __________.
E. Mediante tempestivo ricorso datato 8/9 luglio 2019, RI 1 e RI 2 contestano nuovamente l’imposizione degli “altri redditi” della sostanza mobiliare, per un ammontare di fr. 79'748.-.
Secondo gli insorgenti, per arrivare a questa cifra l’UT si sarebbe fondato su una dichiarazione del liquidatore errata. Non solo infatti RI 1 non avrebbe avuto alcun debito nei confronti della società, ma addirittura avrebbe vantato un credito di fr. 35'000.- nei confronti della __________. Questo credito sarebbe riportato anche nel bilancio di liquidazione.
I ricorrenti continuano affermando di riconoscere “di aver indicato per errore nella […] dichiarazione debiti 2016 questo debito di chf. 132'914.- verso la __________ ingannat[i] dalla dichiarazione errata del liquidatore”.
I coniugi chiedono pertanto che la posizione e quindi la decisione di tassazione dopo reclamo sia annullata e che una nuova decisione dopo ricorso venga emessa.
F. In data 17 luglio 2019, l’UT ha rinunciato a presentare delle osservazioni in merito al ricorso.
Diritto
1. 1.1.
Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che
1 Costituiscono utile netto imponibile:
a. il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;
b. tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:
- ...[omissis]...
- le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.
Quanto all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1 LIFD indicano che 1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:
[…]
c. i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
1.2.
Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:
1) la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;
2) tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;
3) tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
4) la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano
(DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).
1.3.
Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (“Gewinnvorwegnahme”; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 p. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).
1.4.
Anche la concessione di un mutuo da parte di una società a un socio può costituire una prestazione valutabile in denaro, se non sarebbe stata concessa alle stesse condizioni a una terza persona. Se la prestazione è costituita dalla rinuncia al rimborso di un credito, essa si considera realizzata nel momento in cui il socio manifesta la chiara volontà di far propri i mezzi della società e tale intenzione diviene riconoscibile per l’autorità (cfr. la sentenza del TF del 10.11.2000 consid. 3f, in StE 2001 B 24.4 n. 58).
2. 2.1.
Nella fattispecie, RI 1 dichiarava, fin dal periodo fiscale 2008, di avere un debito di fr. 132'914.– nei confronti della __________ SA di __________, società di cui deteneva un partecipazione del 40%. Anche nella dichiarazione d’imposta 2016 i ricorrenti hanno indicato l’esistenza del debito in questione. Avendo constatato che la società creditrice era stata radiata dal Registro di commercio il 4 aprile 2014, in seguito alla chiusura della procedura fallimentare, l’Ufficio di tassazione ha considerato la rinuncia al credito da parte della società quale prestazione valutabile in denaro a favore del socio.
In seguito al reclamo, con il quale i contribuenti contestavano di aver conseguito il reddito in questione, l’Ufficio si è rivolto a loro, con scritto del 5 marzo 2019, invitandoli a produrre bilancio e conto economico della società per i periodi dal 2007 al 2014, le schede contabili relative agli anticipi fatti da RI 1 verso la stessa società nei periodi 2007/2014, i giustificativi bancari comprovanti tali anticipi e i bilanci di inizio e di fine liquidazione della __________ SA con copia del relativi verbali.
I reclamanti hanno risposto il 19 marzo 2019, segnalando che la società era stata messa in liquidazione il 31.12.2008 e che dal bilancio a tale data risultavano, oltre a una perdita d’esercizio di fr. 343'620.54, debiti finanziari nei confronti della __________ di __________ per fr. 275'052.50 e nei confronti di RI 1 per fr. 32'487.03. Il 29.12.2011, poi, l’Ufficio dei fallimenti di Viganello aveva autorizzato quest’ultimo a far valere in nome della massa il suo credito di fr. 33'580.–, avendo egli chiesto la cessione di pretese della massa ex art. 260 LEF. La procedura di fallimento si era poi chiusa il 3.4.2014 e il reclamante affermava di non avere “mai incassato niente dalla __________ SA”.
Incomprensibilmente, nella decisione del 26 giugno 2019, l’Ufficio di tassazione ha affermato che “nessun documento di quelli richiesti è stato fatto pervenire all’autorità fiscale” e che pertanto veniva riconfermata “l’imposizione a titolo di distribuzione dissimulata di utile in ragione del 60% del debito verso la __________ SA”.
Nel loro ricorso dell’8/9 luglio 2019, RI 2tribuenti inviano nuovamente la documentazione già trasmessa all’Ufficio di tassazione, allegandone anche altra, e sostengono che la dichiarazione del liquidatore, datata 18 febbraio 2009, che attesta il debito di fr. 132'914.29 del contribuente nei confronti della __________, sarebbe errata e li avrebbe “ingannati”, inducendoli a indicare “per errore” il debito di fr. 132'914.– nella dichiarazione 2016. La dichiarazione in questione, con l’indicazione erronea del debito, sarebbe poi stata condizionata anche dallo “stato morale fisico e mentale” di RI 1, da poco rientrato dalla detenzione in __________ prima e in __________ poi.
2.2.
2.2.1.
Adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).
Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
2.2.2.
L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).
Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3).
2.2.3.
La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
2.3.
La motivazione della decisione impugnata è del tutto silente in merito alla questione dell’imposizione della prestazione che la __________ SA avrebbe fatto al socio RI 1. Come poc’anzi ricordato, l’Ufficio di tassazione ha completamente ignorato la presa di posizione, inviata dal reclamante il 21 marzo 2019, come pure la documentazione allegata, limitandosi a sostenere che “nessun documento di quelli richiesti è stato fatto pervenire all’autorità fiscale”.
Neppure dopo l’interposizione del ricorso alla Camera di diritto tributario, da parte dei contribuenti, l’autorità di tassazione ha motivato la propria decisione di assoggettare all’imposta la controversa prestazione valutabile in denaro.
In queste circostanze, la decisione non può che essere annullata e gli atti rinviati all’autorità fiscale, perché adotti una nuova decisione motivata.
2.4.
La fattispecie merita di essere esaminata con una certa cura, per il fatto che la documentazione prodotta fa emergere indicazioni contrastanti.
Come già ricordato, dai documenti prodotti nella procedura di reclamo e poi allegati al ricorso, risulta che RI 1 era creditore della __________ SA e che aveva versato a quest’ultima a più riprese dei finanziamenti, persi poi con il fallimento.
Non si spiega allora la dichiarazione del 18 febbraio 2009, con cui, rivolgendosi all’Ufficio di esecuzione di Lugano, nell’ambito di una procedura di sequestro, il liquidatore della società informava di avere allestito il bilancio di liquidazione al 31.12.2008, dal quale “appare un saldo a favore della __________ SA di CHF 132'914.29, credito riconducibile direttamente e/o indirettamente al sig. RI 1”.
Nel ricorso i contribuenti sostengono di aver erroneamente indicato tale debito, nella dichiarazione 2016, tratti in inganno dalla dichiarazione del liquidatore e condizionati dalla lunga detenzione all’estero di RI 1, protrattasi fino al 28.6.2016. Dall’esame delle dichiarazioni d’imposta dei periodi precedenti emerge peraltro che il debito in questione è stato indicato nelle dichiarazioni relative a ben otto periodi fiscali (dal 2008 al 2016), sempre allegando la suddetta dichiarazione del liquidatore. Non hanno per contro dichiarato il credito, che RI 1 avrebbe vantato nei confronti della stessa società, secondo la tesi sostenuta nel ricorso.
All’elenco debiti prodotto con la dichiarazione 2008 sono poi allegate anche alcune pagine di una opposizione, interposta il 12 marzo 2009 da RI 1 contro un decreto di sequestro, nell’ambito di una procedura esecutiva promossa dalla __________, __________. In un estratto dell’opposizione citata, si leggono le seguenti affermazioni:
Per quanto concerne la società __________ SA si sottolinea come la liquidazione sia stata decisa nel 2008 per meri motivi aziendali (cfr. estratto RC, Doc. 7). Inoltre, la lettera agli atti del liquidatore __________ del 18.02.2009, indica non solo come il convenuto non abbia crediti nei confronti della società, ma addirittura come ne sia debitore per ben CHF 132'914.29. È pertanto evidente come la liquidazione non possa essere interpretata come un atto sospetto volto a liberarsi di patrimonio rintracciabile o quale reazione ad una sentenza del Tribunale federale emanata nel gennaio 2009.
L’affermazione di RI 1, contenuta nel ricorso in esame, di non avere avuto debiti nei confronti della __________ SA, bensì di essere stato creditore della stessa, è evidentemente in opposizione diametrale rispetto a quanto sostenuto nell’opposizione al sequestro del 2009. Poiché entrambe le versioni non possono essere vere, la conclusione che si impone è che o è stato sostenuto il falso nella procedura di sequestro del 2009 oppure non è vero quanto affermato nel ricorso in discussione.
2.5.
Copia della presente decisione viene inviata all’Ufficio procedure speciali.
Se infatti dovesse essere respinta la tesi sostenuta nel ricorso, dovrebbe con ogni verosimiglianza essere riaperta la tassazione del periodo fiscale 2014. La __________ SA, iscritta a Registro di commercio in data 4 novembre 2005, è stata sciolta e messa in liquidazione il 23 dicembre 2008. Il 12 novembre 2010 è stato pronunciato il fallimento a far tempo dal 15 novembre 2010 ed è stata avviata la susseguente procedura di fallimento. La società è stata infine radiata dal Registro di commercio in data 4 aprile 2014.
Se il mancato rimborso del debito alla società costituisse per il suo azionista una distribuzione dissimulata di utile, prestazione valutabile in denaro sarebbe avvenuta al più tardi nel corso dell’anno in cui si è chiusa la liquidazione della società.
Nell’eventualità in cui invece l’autorità di tassazione dovesse condividere la tesi sostenuta nel ricorso, dovrebbe essere verificata l’esistenza di una sottrazione d’imposta nei periodi precedenti, nei quali non solo è stato dichiarato il debito ora negato, ma non sono invece stati indicati i crediti che, secondo la tesi ricorsuale RI 1 vantava nei confronti della __________ SA.
L’Ufficio procedure speciali è pertanto invitato a collaborare con l’RS 1 nell’istruttoria del caso e nell’adozione dei provvedimenti necessari. Eventualmente, procederà anche alla presentazione di una denuncia all’autorità giudiziaria, qualora dovessero emergere indizi di un reato di azione pubblica (cfr. art. 31a della Legge del 15 marzo 1995 sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti [LORD; RL 173.100]).
3. Visto l’esito della procedura non si prelevano tasse e spese di giustizia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26.6.2019 è annullata e gli atti sono trasmessi all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione, dopo gli accertamenti necessari.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia a:
- Ufficio procedure speciali, Bellinzona.
Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: