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Ticino Camera di diritto tributario 31.12.2019 80.2019.209

31 décembre 2019·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·3,041 mots·~15 min·2

Résumé

Procedura: ricorso, tempestività, prova dell’intimazione della decisione su reclamo, ricevimento dei conguagli, buona fede

Texte intégral

Incarto n. 80.2019.209

Lugano 31 dicembre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 26 giugno 2019 contro la decisione del 18 aprile 2019 in materia di IC e IFD 2016.

Fatti

                                  A.   La RI 1 ha il seguente scopo sociale:

                                         “Consulenze generali e esecuzione di lavori nell‘ambito dell‘edilizia e affini, appalti e subappalti, consulenza progettazione e la rivendita di serramenti in PVC e alluminio. Assunzione e rilascio di concessioni, rappresentanze, depositi, mandati in conto proprio e/o conto di terzi sia in Svizzera che all‘estero. L‘intermediazione, la consulenza e la compravendita di qualsivoglia bene immobile. La ricerca, lo sviluppo, il commercio l‘importazione, esportazione e la rappresentanza in Svizzera e all‘estero su concessione propria o di terzi. Partecipazione in società o imprese aventi scopo sociale analogo, affine o comunque connesso al proprio. Al fine di realizzare lo scopo sociale la società potrà prestare garanzie reali e personali a favore di terzi. La società offre servizi di compravendita, l‘importazione, l'esportazione di veicoli merce di qualsiasi genere. L'importazione, l'esportazione, l‘acquisto e vendita di pezzi di ricambi nonché il loro montaggio, (anche attraverso terzi) per la consulenza di qualsiasi bene inerente allo scopo. Inoltre può trasportare persone con mezzi propri, ed anche trasporto merce per conto terzi. L‘acquisto, la vendita, l‘importazione, l‘esportazione e il noleggio di elaboratori elettronici (software, computer, stampanti, accessori, videocamere etc.). Tutti i prodotti destinati al settore dell‘informatica cd elettronico, consulenza nel campo dell‘informatica e la progettazione di nuove postazione di uffici, e rifacimento dell‘impianto elettrico ed elettronico, l‘installazione, l‘assistenza e la manutenzione, la vendita diretta e indiretta di programmi software anche all‘estero, anche nel settore alberghiero e ristorazione. l‘intermediazione per la vendita d‘immobili, sia in Svizzera che all‘estero; scopo completo a norma di statuto”.

                                         La società ha trasferito la propria sede da __________ a __________ (GR) il 10 marzo 2016. Con decisione pregiudiziale del 7 aprile 2017, l’RS 1 (UTPG) ha rivendicato l’assoggettamento illimitato della società alle imposte cantonali, ritenendo che l’amministrazione effettiva fosse nel Canton Ticino. Un reclamo contro la suddetta decisione è stato respinto dall’UTPG, con decisione del 17 ottobre 2017. Quest’ultima decisione è passata in giudicato.

                                  B.   In data 11 ottobre 2018 l’UTPG, dopo aver richiesto alla contribuente di presentare la dichiarazione fiscale e di produrre il conto annuale, emetteva la decisione di tassazione d’ufficio per il periodo fiscale 2016 della società. Nelle motivazioni allegate alla decisione l’autorità menzionava quanto segue:

                                         La tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione degli art. 204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2 della LIFD.

                                         Secondo gli articoli 206 cpv. 3 della LT e 132 cpv. 3 della LIFD “Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova”. Ciò significa che al reclamo devono essere allegati almeno il bilancio e il conto economico.

                                         Vi rendiamo attenti che un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile.

                                  C.   Con scritto datato 12 marzo 2019 la RI 1 inoltrava un reclamo contro la decisione di tassazione datata 11 ottobre 2018. La contribuente lamentava di aver ricevuto solo le diffide di pagamento in data 27 febbraio 2019 e questo perché avrebbe dei problemi imputabili alla Posta SA nel ricevere la corrispondenza. La società domandava quindi l’annullamento della decisione “poiché la società ha presentato la dichiarazione d’imposta 2016 al Cantone dei Grigioni”. RI 1 allegava una copia della dichiarazione fiscale 2016 grigionese.

                                  D.   In data 18 aprile 2019 l’autorità fiscale giudicava irricevibile il reclamo in quanto tardivo. L’autorità osservava quindi che:

                                         […] La notifica di tassazione veniva intimata il 12 ottobre 2018 (avviso per il ritiro confermato dal servizio Track and Trace della Posta), e in data 23 ottobre 2018 è stata ritornata dalla Posta all’RS 1 con l’indicazione “non ritirato”.

                                         In data 13 marzo 2019 (data del timbro postale) la contribuente ha inoltrato con invio raccomandato un reclamo contro la sopracitata tassazione d’ufficio, con l’invito a “voler annullare la decisione di tassazione d’ufficio poiché la società ha già presentato la dichiarazione d’imposta 2016 al Cantone Grigioni”, al quale ha allegato in copia la dichiarazione d’imposta del Cantone Grigioni e il conto annuale al 31.12.2016.

                                         Il termine di 30 giorni per l’inoltro di reclamo previsto dagli articoli 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD è perentorio.

                                         Il reclamo inoltrato dalla contribuente in data 13 marzo 2019 viene di conseguenza dichiarato irricevibile per tardività.

                                         L’RS 1 continuava ricordando che la decisione di assoggettamento del 7 aprile 2017 “è riconfermata e di conseguenza la RI 1 è illimitatamente imponibile nel Cantone Ticino a partire dal periodo fiscale 2016” e questo perché, la stessa non aveva dato seguito alla richiesta di documentazione supplementare al reclamo interposto contro la decisione di assoggettamento della contribuente alle imposte del Canton Ticino.

                                  E.   Con scritto datato 24 giugno 2019, RI 1 interpone ricorso contro la decisione dopo reclamo argomentando come segue:

                                         […] in riferimento alle allegate fatture d’imposta, Comunale, Cantonale, Federale siamo a chiedere l’annullamento di tali in quanto la società RI 1 dal marzo 2016 è effettivamente a Roveredo, alleghiamo contratto d’affitto ed alleghiamo anche copia del bilancio 2016 con relativo calcolo delle imposte del Cantone Grigioni ove comunque sia anche se fosse stata in Ticino si evince che non ha prodotto alcun utile ma bensì una perdita notevole.

                                         In merito alle diffide non pagate e ai ritardi nella presentazione delle imposte sono avvenute unitamente per colpa della “Posta Sa” in quanto vi è un serio problema nella ricezione della posta, vedi allegata lettera del Locatore __________ ove ribadisce per tempo il problema alla Posta Sa.

                                         Se avessimo avuto per tempo il tutto certo avrei presentato in modo corretto e nei tempi corretti tutto il necessario per avere una decisione di tassazione reale e senza problematiche per nessuno. […]

                                  F.   In data 2 luglio 2019 questa Camera invia uno scritto alla contribuente chiedendole di voler “precisare contro quale decisione su reclamo avete interposto ricorso. Vi avvertiamo inoltre che la LT non prevede la possibilità di presentare un ricorso non motivato. […] In altre parole un ricorso deve almeno contenere una concisa esposizione dei fatti a sostegno e l’indicazione dei mezzi di prova, una breve motivazione e le proposte del reclamante” in un termine di 10 giorni.

G.  Con scritto del 16/19 luglio 2019 RI 1 comunica quanto segue:

                                         Il reclamo alla decisione di tassazione 2016 non è stato fatto perché purtroppo per colpa della Posta Ch SA non ci è mai pervenuta tale decisione ma ci è pervenuta direttamente la fattura che poi è quella che vi abbiamo allegato.

                                         Il proprietario dell’immobile ha anche sollecitato la Posta CH SA (vedi lettera) di risolvere il problema ed abbiamo chiamato diverse volte ma sempre senza esito. […]

                                         In conclusione chiediamo l’annullamento delle fatture e quindi della decisione di tassazione 2016 a cui per causa della Posta CH SA non ci è mai pervenuta e non abbiamo mai potuto fare reclamo nei tempi previsti […]

                                         Oltretutto la società da marzo 2016 è stata trasferita in Cantone dei Grigioni ove è stata presentata ed accolta la tassazione a zero anzi con perdita.

                                  H.   In data 24 luglio 2019 l’RS 1 presenta le sue osservazioni e conferma le “risultanze indicate nella motivazione allegata alla decisione su reclamo del 18.04.2019” aggiungendo che “le presenti difficoltà della Posta nel recapitare la corrispondenza non sono attendibili. Mal si comprende perché sia __________ a scrivere alla Posta […] e non la ricorrente direttamente toccata da questo presunto disservizio. In oltre, dagli atti in nostro possesso, non risultano prese di posizione ufficiali da parte della Posta. […]”.

Diritto

                                   1.   La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

                                         Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                   2.   2.1.

In primo luogo, si pone il problema della ricevibilità del ricorso, interposto solo il 26 giugno 2019 (data del timbro postale) contro una decisione su reclamo del 18 aprile 2019.

                                         2.2.

                                         Secondo l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

                                         Per l’imposta federale diretta, l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD prevede che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.

                                         Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).

                                         Per intimazione o notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.).

                                         2.3.

                                         Né nel ricorso del 26 giugno 2019 né nel successivo scritto del 15 luglio 2019, con cui ha dato seguito alla richiesta della Camera di diritto tributario di indicare quale fosse la decisione impugnata e di motivare di conseguenza il suo gravame, e neppure nella replica del 6 agosto 2019 alle osservazioni dell’autorità di tassazione, l’insorgente ha preso posizione in merito alla tempestività del ricorso.

                                         L’UTPG non ha precisato in quale forma sia stata notificata la decisione del 18 aprile 2019 e, in particolare, non ha allegato il tracciamento dell’invio postale. Se anche non avesse ricevuto la decisione in questione, la ricorrente ha comunque appreso che il suo reclamo era stato respinto, quando nei giorni successivi, l’Ufficio di esazione, per le imposte cantonale e federale, e il Comune di Chiasso, per l’imposta comunale, le hanno inviato i conguagli, menzionando la data della decisione (18 aprile 2019). Che la contribuente abbia ricevuto i conguagli è provato dal fatto che ne ha allegato copia alla lettera che ha inviato il 15 luglio 2019 alla Camera di diritto tributario, dando seguito alla richiesta di precisare quale decisione avesse impugnato.

                                         Siccome su tutti e tre i conguagli è impresso il timbro “ricevuto 07 MAG 2019”, si deve concludere che, anche computando il termine a partire da tale data, il ricorso del 26 giugno 2019 è palesemente tardivo.

                                   3.   3.1.

                                         L’esito del ricorso non muterebbe peraltro neppure nel caso in cui il ricorso fosse stato inoltrato nei termini legali.

                                         Con la decisione impugnata, infatti, l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile anche il reclamo della contribuente, sostenendone la tardività.

                                         3.2.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).

                                         Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT). L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

                                        3.3.

                                         Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

                                         Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

                                         3.4.

                                         Né la legislazione federale (LIFD e LAID) né quella cantonale (LT) disciplinano la forma della notificazione delle decisioni fiscali. Secondo giurisprudenza costante, anche nell’ambito del diritto tributario si applica la prassi relativa alla notificazione presunta (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale n. 2C_780/2010 del 21 marzo 2011 consid. 2.3, 2P.120/2005 del 23 marzo 2006 consid. 3, 2P.210/1999 del 27 ottobre 2000 consid. 2b).

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'intimazione nella bucalettere o nella casella postale, un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato viene ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta finzione presuppone il sussistere di una procedura in corso, se le parti devono aspettarsi con un certo grado di probabilità che una decisione gli sia indirizzata (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

                                         3.5.

                                         Tornando all’esame della fattispecie, la decisione di tassazione d’ufficio è stata inviata alla ricorrente l’11 ottobre 2018. Secondo il tracciamento dell’invio postale, il destinatario dell’invio ha ricevuto l’avviso per il ritiro il 12 ottobre 2018. Il settimo giorno di giacenza era pertanto il 19 ottobre 2018. Ne consegue che il termine di trenta giorni, per interporre reclamo, ha iniziato a decorrere il giorno dopo, è scaduto domenica 18 dicembre 2018 e riportato al primo giorno utile e quindi a lunedì 19 dicembre 2018. Il reclamo, inviato dalla contribuente solo il 12 marzo 2019, è dunque palesemente tardivo.

                                         3.6.

                                         La ricorrente sostiene che il reclamo sarebbe stato interposto tardivamente “per colpa” della Posta, che non le avrebbe correttamente recapitato l’avviso di ritiro.

                                         Per gli invii raccomandati esiste una presunzione relativa, secondo la quale l’avviso/invito di ritiro è stato correttamente depositato nella cassetta delle lettere oppure nella casella postale ed è stato correttamente registrato dalla Posta. Tale presunzione può essere sovvertita con la prova del contrario, ma spetta al destinatario dimostrare un errore da parte della Posta nel deposito dell’avviso/invito, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante, trattandosi di un fatto negativo (decisioni TF n. 2C_780/2010 del 21 marzo 2011; TF n. 2C_38/2009 del 5 giugno 2009).

                                         L’insorgente si limita tuttavia ad argomentare di non essere mai entrata in possesso della decisione di tassazione d’ufficio 2016 a causa di un non meglio precisato disservizio della Posta. Per dimostrare le proprie affermazioni, tuttavia, allega al ricorso una lettera, inviata il 14 novembre 2017 alla Posta dalla __________ SA, che secondo la ricorrente sarebbe il proprietario dell’immobile ove essa ha la propria sede.

                                         Non si può certo pretendere che la copia dello scritto in questione renda verosimile la commissione di un errore da parte della Posta. Non solo la lettera proviene da un soggetto diverso dalla contribuente, ma risale anche un anno prima della notificazione della decisione. Inoltre, se anche in qualche occasione vi fossero stati problemi nell’individuazione, da parte della Posta, della corretta ubicazione della società, risulta comunque dal tracciamento dell’invio che il 12 ottobre 2018 un avviso di ritiro è stato depositato.

                                         La presunzione del corretto deposito dell’avviso di ritiro, e della conseguente notificazione della decisione dell’UTPG, prevale pertanto sulle censure della contribuente.

                                   4.   La decisione impugnata, con cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, deve pertanto essere confermata. Ciò preclude a questa Corte la facoltà di esaminare il merito della decisione dell’autorità di tassazione.

                                         Del resto, la principale censura sollevata con il ricorso concerne l’assoggettamento alle imposte cantonali. Essa sostiene infatti di essere stata sottoposta a imposizione per il 2016 nel Canton Grigioni.

                                         Come giustamente rilevato dall’UTPG, nelle sue osservazioni al ricorso, l’assoggettamento per appartenenza personale all’imposta cantonale è tuttavia stato oggetto di una decisione pregiudiziale, notificata alla contribuente già il 7 aprile 2017. Siccome la decisione con cui, il 17 ottobre 2017, l’UTPG ha respinto il reclamo della contribuente, non è stata impugnata da quest’ultima, la stessa è passata in giudicato. Ne consegue che l’assoggettamento all’imposta nel Canton Ticino non potrebbe in ogni caso più esser messo in discussione.

                                   5.   Visto l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’100.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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