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Ticino Camera di diritto tributario 21.02.2020 80.2019.199

21 février 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·3,142 mots·~16 min·3

Résumé

Imposta sulla sostanza: valutazione di crediti, credito del socio nei confronti della società, sovraindebitamento, postergazione del debito, valore venale di un franco

Texte intégral

Incarto n. 80.2019.199

Lugano 21 febbraio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 14 giugno 2019 contro la decisione del 15 maggio 2019 in materia di IC 2013.  

Fatti

A.    RI 1, separato con una figlia, di professione consulente, è presidente con firma individuale della __________ di Lugano, società da lui interamente detenuta. Nella dichiarazione d’imposta 2013, inoltrata il 26 febbraio 2015, il contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 44'726.-, nonché una sostanza imponibile di fr. 3'636'541.-. In particolare, egli indicava “Titoli e capitali” per fr. 4'046'616.-, fra i quali, nella Colonna B concernente i beni non soggetti all’imposta preventiva, due crediti postergati, rispettivamente di fr. 730'438.- e di fr. 863'282.- (complessivi fr. 1'593'720.-), verso __________, stimati entrambi al valore imponibile fr. 1.al 31 dicembre 2013.

                                  B.   Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 2013, con decisione 28 giugno 2017, l’RS 1 (in seguito UT) ha commisurato il reddito imponibile complessivo in fr. 35'200.-, nonché la sostanza imponibile totale in  fr. 5'234'000.-. Nel caso di specie, l’autorità aveva rettificato il valore del credito postergato (recte: due crediti postergati) verso __________, imponendolo “al valore nominale in quanto ancora in essere”.

                                  C.   Il contribuente, rappresentato dalla __________, impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 27 luglio 2017, nel quale chiedeva che venisse accettata la rettifica dei crediti postergati verso __________, come indicato nella dichiarazione d’imposta del 26 febbraio 2015, in quanto il valore di fr. 1'592'342.-, a suo dire, non corrispondeva al valore venale. A sostegno della tesi che i suddetti crediti non fossero economicamente rimborsabili egli allegava la notifica di tassazione IC/IFD 2013 della __________, nonché i conti annuali 2014 e 2015 della medesima. Postulava, infine, di essere sentito.

                                  D.   Con decisione su reclamo del 15 maggio 2019, l’UT respingeva il reclamo del contribuente, argomentando che “con tempestivo reclamo il contribuente contesta l’esposizione del credito postergato verso __________ in quanto difficilmente recuperabile. Essendo il credito tutt’ora esistente l’imposizione è mantenuta, il reclamo viene quindi respinto e la decisione del 28 giugno 2017 confermata”.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributarioRI 1, per il tramite del proprio rappresentante RA 1, contesta nuovamente il valore imponibile dei crediti postergati, chiedendo che siano valutati sulla base del valore venale, stabilito in “fr. 1.- pm” ai fini dell’imposta cantonale sulla sostanza per il periodo fiscale 2013, perché di dubbia esigibilità, e, non come contrariamente sostiene l’autorità di prime cure, al loro valore nominale. A suo avviso, qualora si fosse voluto vendere il credito, non si sarebbe trovato alcun acquirente disposto a riprenderlo al valore nominale. 

                                  F.   Nelle sue osservazioni del 25 giugno 2019, l’UT ha sottolineato quanto segue:

                                         “Secondo l’Art. 52 cpv. 1 [LT] la sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento. Nel caso in esame è quindi determinante il valore della sostanza al 31.12.2013.

                                         La contestazione si limita alla valutazione del credito postergato verso la società __________ per un valore di bilancio di fr. 1'593'720, società interamente detenuta dal contribuente. Nel corso del 2019 il contribuente ha annunciato la volontà di effettuare un risanamento della società rinunciando al credito postergato, ciononostante, nella definizione della sostanza imponibile 2013 non possiamo ritenere influente il risanamento della __________ annunciato, ma non perfezionato, durante l’anno in corso.

                                         Riteniamo che concedere una valutazione diversa, per una casistica simile su un lasso di tempo così ampio, aprirebbe un pericoloso margine di discrezionalità nella valutazione di questa fattispecie, per questi motivi chiediamo la reiezione del ricorso”.

                                  G.   Il 26.11.2019 si è tenuta un’udienza presso la Camera di diritto tributario. Le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nella concreta fattispecie è controverso il valore, nella sostanza del contribuente, di due crediti postergati, rispettivamente del valore di fr. 730'438.- e di fr. 863'282.-, per complessivi fr. 1'593'720.-, i quali sono stati da lui dichiarati entrambi, con dichiarazione d’imposta IC/IFD 2013, ad un valore di fr. 1.-.

                                         1.2.

                                         Va premesso che il valore nominale dei crediti postergati (di entrambi) è di fr. 1'593'720.-, e non, come erroneamente ritiene il ricorrente, di fr. 1'592'342.-.

                                         Quest’ultimo importo, infatti, è dato dalla differenza tra fr. 5'638'958.- e fr. 4'046'616.-, come risulta nella decisione di tassazione IC 2013 del 28 giugno 2017. Tuttavia la differenza in parola, non solo contempla anche l’ammontare complessivo dei due crediti postergati (fr. 1'593'720.-) ma tiene anche conto del fatto che l’autorità fiscale ha rettificato le partecipazioni qualificate nella sostanza privata in fr. 269'151.-, rispetto a quanto indicato nella dichiarazione d’imposta dal contribuente, ovvero fr. 270'528.-.

                                   2.   2.1.

                                         L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT).

                                         Essa si compone della totalità degli attivi mobiliari e immobiliari del contribuente, fatta eccezione per quei beni esplicitamente esentati dall’imposta in virtù di una disposizione speciale, quali le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso corrente (art. 44 cpv. 2 LT).

                                         2.2.

                                         Come detto, all’imposta sulla sostanza sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti valutabili in denaro su cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto che si tratti di sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 13 LAID, p. 245). Vi rientra pertanto l’insieme dei diritti valutabili in denaro, che spettano ad una persona secondo il diritto privato e che possono essere di natura sia reale sia obbligatoria (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6ª ediz., Zurigo 2002, p. 167).

                                         2.3.

                                         Determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT), la sostanza imponibile è di principio valutata al suo valore venale, riservate in particolare le disposizioni relative ai beni immobiliari (secondo l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale).

                                         Quanto alla valutazione dei crediti, si applica il cosiddetto principio del valore nominale: i crediti sono di principio imposti al loro valore nominale. Una deroga è ammessa solo se l’esistenza stessa del credito è dubbia, se il credito non è valutabile con certezza o se il creditore è minacciato dal pericolo di subire una perdita. Per procedere alla valutazione di diritti o crediti incerti o contestati, si deve in altri termini tener conto del cosiddetto grado di verosimiglianza della perdita (Zigerlig/Jud, op. cit., n. 17 ad art. 14 LAID, p. 264; cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo 2013, n. 19 ad § 39, p. 712).

                                         In questo senso va inteso l’art. 45 cpv. 4 LT, secondo cui i diritti e i crediti litigiosi o di dubbia esigibilità vanno valutati prendendo in considerazione la perdita probabile.

                                         2.4.

                                         2.4.1.

                                         Secondo l’art. 725 cpv. 2 CO, se esiste fondato timore che la società abbia un’eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica di un revisore abilitato. Ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore d’esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio d’amministrazione ne avvisa il giudice, salvo che creditori della società accettino, per questa insufficienza d’attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società.

                                         L’art. 725 cpv. 2 CO mira a proteggere, oltre alla società e ai suoi azionisti, prioritariamente i creditori e la collettività, evitando che una società sovraindebitata rimanga nel circuito economico e contragga ulteriori debiti. Vi è eccedenza di debiti quando l’attivo della società non copre più i fondi di terzi, cioè quando i fondi propri sono stati interamente consumati dalle perdite (Peter/Cavadini, in: Tercier/Amstutz/Trigo Trindade [a cura di], Commentaire Romand Code des obligations, vol. II, 2a ediz., Basilea 2017, n. 31 ad art. 725 CO, p. 1163). L’eccedenza di debiti non comporta necessariamente l’insolvenza, nella misura in cui la società dispone ancora di liquidità sufficiente per pagare i suoi debiti scaduti (Peter/Cavadini, op. cit., n. 34a ad art. 725 CO, p. 1164).

                                         2.4.2.

                                         La postergazione è un contratto atipico, concluso fra la società debitrice e il creditore, mediante il quale il creditore rinuncia all’esigibilità del suo credito e accetta in modo irrevocabile che, in caso di fallimento della società debitrice, il suo debito sia collocato in un rango inferiore rispetto a tutti gli altri crediti (Peter/Cavadini, op. cit., n. 50 ad art. 725 CO, p. 1168). I crediti postergati non possono essere onorati prima che l’eccedenza di debiti non sia completamente superata (Peter/Cavadini, op. cit., n. 54 ad art. 725 CO, p. 1169). Per il fatto che, in caso di fallimento, la società rimborserà i titolari di crediti postergati solo dopo avere integralmente estinto tutti gli altri debiti, ma prima comunque di aver proceduto ad ogni rimborso di capitale proprio agli azionisti, vi è chi qualifica i crediti postergati come “quasi fondi propri” (Peter/Cavadini, op. cit., n. 55 ad art. 725 CO, p. 1169 con riferimenti).

                                         In sé la postergazione non comporta un risanamento né il superamento dell’eccedenza di debiti, in quanto la società non ne ricava né capitale proprio né liquidità, ma impedisce tuttavia un deflusso di capitale. Siccome non implica una rinuncia al credito, il debito postergato deve continuare a essere registrato a bilancio come passivo (Wüstiner, in: Honsell/Vogt/Watter [a cura di], Basler Kommentar Obligationenrecht II, 5a ediz., Basilea 2016, n. 47 ad art. 725 CO, p. 1261).

                                   3.   3.1.

                                         In una sentenza del 28 maggio 2009 (n. 3-RV.2008.124), il Tribunale fiscale (Steuerrekursgericht) del Canton Argovia si è confrontato con il caso di un contribuente, che aveva due debiti postergati nei confronti di altrettante società, controllate da una holding di cui egli deteneva tutte le azioni. Sebbene dagli atti non risultasse che le società debitrici presentassero un’eccedenza di debiti, il ricorrente sosteneva che nella valutazione dei crediti si dovesse tener conto dell’esistenza della postergazione, che bastava da sola a dimostrare l’incertezza del credito. La Corte cantonale non ha condiviso questo parere, rilevando che la postergazione, diversamente dalla remissione del debito, non migliora la situazione finanziaria della società né ne incrementa il valore intrinseco (consid. 5.2). Ha poi argomentato che il semplice fatto che il creditore non possa pretendere in ogni momento l’adempimento del debito non implica che a quest’ultimo debba essere attribuito un valore inferiore (consid. 5.3). Nel caso concreto, la prima delle società debitrici aveva conseguito, nel periodo fiscale litigioso, un utile di 1'730'247 franchi e aveva un capitale proprio di fr. 11'140'662.57, ragione per cui il credito non poteva essere considerato di dubbia esigibilità (consid. 6.2). L’altra società aveva perdite riportate, che aveva tuttavia potuto ridurre a € 559'957.34, grazie all’utile di € 1'297’999.87, conseguito nel periodo in questione. Il capitale proprio ammontava a  8'106'212.01. Sebbene l’utile dell’ultimo esercizio fosse riconducibile a fattori straordinari, il Tribunale fiscale argoviese ha ritenuto che alla data determinante per la valutazione della sostanza imponibile non vi fossero concreti indizi che facessero apparire incerto il rimborso del debito (consid. 7.6).

                                         3.2.

                                         La Corte fiscale del Tribunale cantonale del Canton Friborgo si è occupata invece della stima del valore venale di un credito postergato in una sentenza del 30 novembre 2012 (n. 604 2011-53, in RDAF 2013 II p. 264), che concerneva una persona fisica creditrice dell’importo di fr. 746'961.- nei confronti di una società SA, di cui egli era azionista, nonché amministratore, con diritto di firma individuale, e, nella propria dichiarazione di tassazione aveva dichiarato tale credito con un importo di fr. 1.-.

                                         Secondo i giudici friburghesi, è possibile discostarsi dal valore nominale, quando l’adempimento del debito è dubbio o se il credito non può essere valutato in modo affidabile. In tali casi, derogare al principio del valore nominale non è contrario all’armonizzazione fiscale, ma potrebbe portare a una disparità di trattamento tra il creditore e il debitore di un credito, quando l’intero importo dovuto viene dedotto dalla sostanza imponibile del debitore. Se il credito contestato o di dubbia esigibilità rientra nella sostanza privata, la probabilità del suo adempimento viene presa direttamente in considerazione nella sua valutazione. Se il credito rientra invece nella sostanza commerciale, il creditore può costituire un accantonamento (consid. 1b).

                                         Dopo tale premessa, il Tribunale cantonale ha affermato che la convenzione di postergazione non aveva comportato la rinuncia al credito litigioso, ragione per cui non si poteva solo per questo motivo ritenere che il credito non avesse più un valore imponibile. Si trattava piuttosto di verificare se e in quale misura la società debitrice fosse in una situazione di sovraindebitamento al momento determinante per il calcolo dell’imposta sulla sostanza.

                                        Dall’analisi risultava che le perdite riportate al 31 dicembre 2009 ammontavano a fr. 649'702.52, per cui eccedevano ampiamente il capitale azionario, con la conseguenza che il credito litigioso (fr. 746'961.43) aveva perso il suo valore.

                                         La società del ricorrente non era dunque in grado di adempiere i propri obblighi in maniera durevole alla data determinante del 31 dicembre 2009 e il ricorrente poteva considerare che non avrebbe recuperato le somme prestate, ancor prima di aver deciso di postergare il suo credito. Il ricorrente, sia in caso di risanamento sia in caso di fallimento, avrebbe perduto il suo credito, essendo tanto azionista quanto creditore della sua società. Non poteva quindi continuare ad essere tassato su un credito che, almeno per il momento, poteva considerarsi irrecuperabile. Appurato che la società presentava un’eccedenza di debiti, il Tribunale cantonale ha concluso che non vi era alcuna giustificazione per tassare il credito di fr. 746'961.- del ricorrente. Infatti, il principio di capacità contributiva esige che si tenga conto della reale situazione patrimoniale del ricorrente, il cui credito non sarà rimborsato in considerazione del sovraindebitamento durevole della società. Nella misura in cui questo credito aveva dovuto essere postergato, per evitare di dover avvisare il giudice dell’insolvenza della società, esso non rientrava più nella sostanza imponibile del creditore, perlomeno fintantoché fosse durato il sovraindebitamento. Il valore del credito avrebbe comunque dovuto essere riesaminato in ogni periodo fiscale (consid. 2b).

                                         3.3.

                                         Dalle sentenze cantonali citate si ricavano indicazioni utili per stabilire come valutare dei crediti postergati. L’aspetto determinante non è il fatto in sé che un credito sia stato postergato quanto piuttosto l’eccedenza di debiti, che risulta dal bilancio della società debitrice. Se quest’ultima è sovraindebitata e il socio, che nel contempo è creditore, ha accettato, per l’insufficienza d’attivo della società, di essere relegato a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società (art. 725 cpv. 2 CO), allora si deve ammettere il credito non abbia alcun valore. La stima deve comunque essere intrapresa in base alla situazione della società debitrice al momento determinante per il calcolo dell’imposta sulla sostanza del creditore, cioè alla fine del periodo fiscale litigioso.

                                         Può essere menzionata, in questo contesto, anche una sentenza del Tribunale federale del 18 luglio 2014 (n. 2C_371/2013 e 2C_372/2013, in RF 69/2014 p. 800), che concerne la valutazione di un credito rientrante nella sostanza commerciale del creditore e come tale iscritto a bilancio. Il contribuente, che svolgeva un’attività lucrativa indipendente quale consulente, aveva concesso un mutuo di fr. 259'012.– a una società a garanzia limitata, da lui detenuta. Nel bilancio alla fine del 2007, aveva attribuito al credito il valore di un franco. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente, riconoscendo dapprima che non vi era stata una remissione di debito, ragione per cui il credito era ancora effettivo, ma che doveva essere sottoposto ad ammortamento, se aveva perso valore. La situazione negativa della società alla fine del 2007 era fuori discussione, in quanto era sovraindebitata e il credito del socio era pertanto privo di valore. La perdita di valore non era inoltre temporanea o solo paventata, bensì definitiva e totale ed era riconducibile a un’evoluzione negativa degli affari straordinaria. Si giustificava pertanto, in base alla situazione della società alla fine del periodo fiscale 2007, un ammortamento straordinario del credito del ricorrente.

                                   4.   4.1.

                                         Tornando al caso qui posto in giudizio, il ricorrente vanta nei confronti della __________ due crediti postergati del valore complessivo di fr. 1'593'720.-.

                                         Per stabilire quale sia il valore dei crediti in questione alla fine del periodo fiscale 2013, si tratta di conoscere la solvibilità della società debitrice al momento determinante, verificando in particolar modo se la postergazione dei crediti sia avvenuta in considerazione dell’eccedenza di debiti della società e sia stata giustificata dalla preoccupazione di evitare di avvisare il giudice, come previsto dall’art. 725 cpv. 2 CO.

                                         4.2.

                                         La società __________ registrava al 31 dicembre 2013 una perdita d’esercizio di fr. 606'807.08, che andava a sommarsi alle perdite riportate al 31.12.2012 di fr. 913’282.16. È dunque evidente che le perdite della società debitrice eccedessero ampiamente il suo capitale proprio, costituito solo dal capitale azionario di fr. 100'000.-. Proprio nel 2013 i prestiti dell’azionista sono cresciuti da fr. 1'284'439.- a fr. 2'059'439-, cioè nella misura di fr. 774'999.- e quelli postergati da fr. 863'282.- a fr. 1'593'720.-, cioè nella misura di fr. 730'438.-.

                                         La __________ ha poi subito altre perdite d’esercizio negli anni successivi (fr. 569'892.73 nel 2014, fr. 518'122.41 nel 2015, fr. 580'266.93 nel 2016 e fr. 312'632.78 nel 2017).

                                         Alla luce dei dati contabili esposti, è abbastanza chiaro che i finanziamenti del socio siano stati finalizzati a evitare il fallimento della società. Di conseguenza, dovendo valutare i crediti litigiosi alla fine del periodo fiscale 2013, le probabilità di un rimborso dei prestiti da parte della società debitrice erano praticamente nulle.

                                         4.3.

                                         Considerate le circostanze esposte, ne consegue che un’imposta sulla sostanza su tali crediti postergati non può essere calcolata in base al valore nominale di questi, bensì al loro valore venale.

                                         Tenuto conto dell’eccedenza di debiti, che presentano i conti della __________ al 31.12.2013, i due crediti postergati di ammontare complessivo fr. 1'593'720.devono essere valutati al loro valore venale di fr. 1.-. Conseguentemente la decisione impugnata è riformata nel senso che l’importo esposto alla voce “Titoli e capitali” è diminuito a fr. 4'045'239.- (tenuto conto della rettifica da parte dell’UT del valore delle partecipazioni qualificate nella sostanza privata da fr. 270'528.- a fr. 269'151.-).

                                   5.   Il ricorso è conseguentemente accolto. Non vengono prelevate tasse di giustizia e spese. Al ricorrente è riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 15 maggio 2019 è riformata nel senso che il valore dei crediti postergati nei confronti della __________ SA è ridotto da fr. 1'593'720.- a  fr. 1.-.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Al ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 1'000.- per ripetibili.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID;           Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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