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Ticino Camera di diritto tributario 21.10.2019 80.2019.191

21 octobre 2019·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,454 mots·~7 min·3

Résumé

Procedura: ricorso, termini, intempestività, irricevibile

Texte intégral

Incarto n. 80.2019.191

Lugano 21 ottobre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso dell’11 giugno 2019 contro la decisione del 3 maggio 2019 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

                                  A.   In data 3 marzo 2019, a seguito di un richiamo datato 16 gennaio 2019, l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ (in seguito UT) diffidava RI 1 ad inviare entro un termine di 20 giorni la dichiarazione delle imposte per il periodo fiscale 2017, avvertendolo che, scaduto infruttuosamente questo termine, gli avrebbe inflitto una multa disciplinare.

                                         Con il decreto del 16 aprile 2019 l’UT infliggeva al contribuente una multa di fr. 150. - per violazione degli obblighi procedurali.

                                  B.   Con scritto datato 2 maggio 2019, il ricorrente interponeva reclamo avverso tale decreto, con i seguenti argomenti:

                                         Precedentemente avevo […] inoltrato in formato informatico la mia dichiarazione entro le tempistiche accordate; essendo la prima volta in cui utilizzavo tale formato non avevo inoltrato la prima pagina anche in formato cartaceo ma dopo vostro richiamo avevo contattato il vostro ufficio facendomi spiegare da una collaboratrice la modalità corretta. Il giorno seguente ho spedito per posta la pagina mancante completando l’inoltro della dichiarazione.

                                  C.   Con decisione datata 3 maggio 2019 l’UT respingeva il reclamo e confermava la multa disciplinare. L’autorità fiscale spiegava come nel caso di specie, avendo il contribuente omesso in modo negligente di adempiere i suoi obblighi procedurali nonostante diffida, si fossero realizzate le condizioni oggettive e soggettive di cui agli artt. 257 LT e 174 LIFD.

                                         Lo stesso giorno il contribuente inviava per e-mail copia della “ricevuta di invio elettronico” della dichiarazione d’imposta ad una funzionaria dell’Ufficio di tassazione. Avendo però commesso un errore nella battitura dell’indirizzo della destinataria, il documento perveniva a quest’ultima solo il 14 maggio 2019, dopo che il reclamante aveva provveduto a correggere l’indirizzo di posta elettronica.

                                         La funzionaria rispondeva al contribuente che nel frattempo il suo reclamo era stato respinto e lo invitava a ricorrere alla Camera di diritto tributario.

                                         Con decisione del 6 giugno 2019, l’Ufficio di tassazione ha notificato al contribuente la tassazione d’ufficio IC/IFD 2017.

                                  D.   In data 11/12 giugno 2019, RI 1 ricorre contro la decisione su reclamo 3 maggio 2019 dell’UT, contestando la multa e la “tassazione ordinaria”. Egli sostiene di aver inoltrato “entro i termini concordati telefonicamente con una collaboratrice dell’ufficio tassazione, i documenti necessari”.

                                  F.   Con osservazioni datate 19 giugno 2019, l’UT conferma la sua decisione e aggiunge che è lo stesso contribuente ad aver affermato nel suo reclamo che, visto che era la prima volta che procedeva alla compilazione della dichiarazione fiscale in via elettronica, aveva omesso di inviare la ricevuta. Il fisco continua spiegando che in ogni caso la documentazione inviata in seguito via e-mail “non comprova l’invio del documento di cui sopra, ragion per cui, stante la documentazione in proprio possesso […] propone di respingere il reclamo e confermare la multa”.

Diritto

                                   1.   La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.

                                   2.   2.1.

                                         Come anticipato, il ricorrente dichiara di contestare sia la multa per violazione degli obblighi procedurali sia la “tassazione ordinaria”. Per quanto attiene alla decisione dell’Ufficio di tassazione, con la quale è stato respinto il suo reclamo contro la multa, si pone dapprima una questione di ricevibilità, legata alla tempestività del gravame.

                                         2.2.

                                         Ai sensi dell’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Per l’imposta federale diretta, l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD prevede che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale. Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD). Per intimazione o notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.).

                                         2.3.

                                         Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata tramite invio postale A Plus e dal tracciamento dell’invio (Track & trace) risulta che la decisione del 3 maggio 2019 dell’UT è stata recapitata il 4 maggio 2019 alle ore 8:52 presso il domicilio di RI 1.

                                         2.4.

                                         Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione Posta A Plus ed ha stabilito come notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La circostanza che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il lunedì successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale federale (sentenze 8C_559/2018 del 26.11.2018, consid. 3.3. e 3.4.; 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche sentenze 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2 entrambe con rinvii). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, con tale sistema è pertanto possibile comprovare il giorno il cui l’invio postale viene recapitato nella casella postale del contribuente, ovvero il giorno in cui entra nella sua sfera di potere (p. es. sentenza TF n. 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010).

                                         2.5.

                                         Nel caso in disamina, come precedentemente menzionato, la decisione è stata recapitata al domicilio di RI 1 in data 4 maggio 2019. Il termine di ricorso ha quindi cominciato a decorrere il 5 maggio 2019 ed è scaduto il 3 giugno 2019. Ne consegue che il ricorso, inviato a questa Camera in data 11 giugno 2019, è manifestamente tardivo.

                                   3.   3.1.

                                         Per quanto attiene alla seconda decisione impugnata, ovvero la decisione di tassazione d’ufficio, la stessa è stata notificata al ricorrente il 6 giugno 2019.

                                         3.2.

                                         Per gli articoli 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.

                                         La decisione del 6 giugno 2019, come peraltro indicato in calce alla stessa, è suscettibile di reclamo all’Ufficio di tassazione e non può pertanto essere impugnata con ricorso alla Camera di diritto tributario. Un eventuale ricorso sarà ammesso tutt’al più nel caso in cui il reclamo dovesse essere respinto dall’autorità di tassazione.

                                         3.3.

                                         Secondo l’art. 133 cpv. 1 LIFD, il reclamo presentato a un ufficio incompetente dev'essere trasmesso senza indugio all'autorità di tassazione competente. Il termine di presentazione del reclamo è reputato osservato se quest'ultimo è giunto all'ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza. Per l’imposta cantonale, lo stesso è previsto dall’art. 192 cpv. 4 LT.

                                         Nella fattispecie, la decisione di tassazione d’ufficio è datata 6 giugno 2019 ed il ricorso è pervenuto a questa Camera in data 11 giugno 2019. Ne consegue che esso può essere trasmesso per competenza all’Ufficio tassazione di Lugano.

                                   4.   Il ricorso è pertanto irricevibile. Nella misura in cui concerne la multa, è infatti intempestivo. Per quanto attiene alla decisione di tassazione, la Camera di diritto tributario è incompetente.

                                         La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è irricevibile.

§    Il ricorso è trasmesso all’Ufficio di tassazione, perché sia considerato quale reclamo contro la decisione di tassazione del 6 giugno 2019.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    500.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

                                   4.   Intimazione a:

1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, Viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona 2. Amministrazione federale delle contribuzioni, Eigerstrasse 65, 3003 Berna    

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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