Incarti n. 80.2019.189 80.2019.190
Lugano 21 ottobre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 6 giugno 2019 contro la decisione del 6 maggio 2019 in materia di IC-IFD 2015.
Fatti
A. RI 1, nato il __________, celibe, ha lasciato la Svizzera il 31 dicembre 2015. Il 23 marzo 2016, il contribuente inoltrava il formulario della dichiarazione fiscale 2015 non compilato, specificando quanto segue:
Con riferimento all’audizione tenutasi in data 13 maggio 2002 e in seguito agli accordi presi vi ritorno in allegato i moduli per la dichiarazione d’imposta 2015 con la preghiera, di prendere le misure necessarie come negli anni precedenti […].
Il contribuente terminava spiegando di aver lavorato in Svizzera dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015.
B. In data 26 maggio 2017, il rappresentante di RI 1, l’avv. __________, informava l’RS 1 che il ricorrente non era in grado di dar seguito alla dichiarazione fiscale “in quanto bloccato agli arresti preventivi per diversi mesi per un’inchiesta che lo ha coinvolto ed è stato rimesso in libertà solo recentemente”. L’avvocato continuava domandando quali dichiarazioni fiscali dovessero ancora essere compilate e se eventualmente potesse ottenere i relativi formulari per procedere alla dichiarazione.
C. Con decisione del 28 giugno 2017, l’RS 1 notificava al rappresentante del contribuente la tassazione IC/IFD 2015, commisurando il reddito imponibile in fr. 120’000.– per l’IC e l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 208’000.–. Nelle motivazioni il fisco spiegava che la tassazione era “definita sulla base degli elementi noti e in base agli accordi definiti nel pregresso”.
D. Il contribuente, con scritto del 13 marzo 2019, comunicava all’autorità di tassazione di opporsi alle decisioni di tassazione 2015-2016. Il ricorrente spiegava che a causa di un’inchiesta della __________, sfociata in un periodo di incarcerazione durato dal 26 luglio 2016 al 1° aprile 2017, non aveva avuto modo di occuparsi delle decisioni di tassazione IC/IFD per i periodi fiscali 2015-2017. Il contribuente precisava poi che appena uscito dal carcere, non detenendo più alcunché, si era dovuto impegnare a ricostruire la propria vita. Opponendosi alla decisione di tassazione IC/IFD 2015, RI 1 chiedeva “un dimezzamento dell’onere fiscale (…), anche se i termini del ricorso sono scaduti”. La ragione di tale richiesta era che, a causa dell’inchiesta svolta dalla __________, dal 30 giugno 2015 non aveva più potuto esercitare la propria attività lucrativa.
E. Con scritto del 28 marzo 2018, l’autorità fiscale informava il contribuente di considerare il suo scritto quale reclamo tardivo. Gli assegnava quindi un termine per “giustificare e documentare compiutamente i motivi del ritardo”, avvertendolo che, scaduto infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Con scritto datato 7 aprile 2019, il contribuente spiegava di non aver potuto osservare il termine di reclamo di trenta giorni in quanto dal 26 luglio 2016 al 1° aprile 2017 era stato in carcere.
F. L’Ufficio di tassazione, con decisione datata 6 maggio 2019, dopo aver brevemente riassunto la dottrina e la giurisprudenza in materia di reclamo contro una decisione di tassazione, dichiarava irricevibile per tardività il reclamo, con la seguente motivazione:
Quanto presentato in data 07.04.2019 non è sufficiente a sanare il vizio di forma. Il contribuente si limita a sottolineare: “sono stato incarcerato dal 26.07.2016 al 01.04.2017 e quindi non mi è stato possibile presentare un ricorso contro la decisione in materia fiscale per l’anno 2015”. Sulla base di quanto dichiarato dal contribuente nella lettera scritta del 07.04.2019, nel momento in cui è stata notificata la decisione di tassazione IC/IFD 2015 il signor RI 1 non si trovava presso una struttura carceraria, per questo motivo il reclamo avrebbe potuto essere inoltrato entro i termini legali. Inoltre a decorrere dal 01.01.2016 il rappresentante del signor RI 1 è l’Avv. __________. La decisione di tassazione IC/IFD 2015 è stata spedita al rappresentante all’indirizzo, __________, 6900 Lugano.
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, chiede sia ammessa la sua richiesta di dimezzamento degli oneri fiscali e questo perché durante l’anno 2015, a causa dell’inchiesta condotta dalla __________, egli ha potuto esercitare la sua attività lucrativa solo per sei mesi. Il ricorrente continua spiegando che:
È corretto che al momento della consegna della notifica d’imposte per l’anno 2015 al sig. Avv. __________ ero a Lugano a piede libero. Non è corretto che nessun ricorso sia stato presentato in primo grado contro questa notifica. Il ricorso di primo grado è stato presentato a titolo precauzionale dal sig. Avv. __________ […]. Sfortunatamente l’opposizione non era propriamente formulata e non era sufficientemente motivata, in quanto il signor __________ non poteva essere a conoscenza dei fatti dettagliati. Ciò è dovuto al fatto che dopo il mio rilascio al 01.04.2017 inizialmente non ero disponibile per il signor Avv. __________ e mi sono trovato in una situazione di vita straordinaria […].
Il ricorrente conclude menzionando le precarie condizioni in cui si è trovato dopo il suo rilascio. Condizioni che, a mente del ricorrente, giustificherebbero la sua impossibilità a presentare un reclamo tempestivo contro la tassazione per il periodo fiscale 2015.
H. Nelle proprie osservazioni del 27 giugno 2019, l’autorità di tassazione propone di respingere il gravame e conferma che “da un lato il periodo d’indisponibilità forzata del contribuente non corrisponde a quella in cui sono state notificate le decisioni di tassazione e che inoltre, le stesse sono state intimate al suo rappresentante. Il ritardo non è dunque in alcun modo giustificato”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha contestato la tempestività dello scritto del 13 marzo 2019, considerandolo quale reclamo tardivo contro la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2015 emessa in data 28 giugno 2017. A questa Camera non resta pertanto che verificare quest’ultimo aspetto procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito delle contestazioni che concernono il calcolo dell’imposta.
2. 2.1.
L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.
Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
2.2.
Come esposto in narrativa, la decisione di tassazione è stata emessa dall’autorità fiscale il 28 giugno 2017, mentre il reclamo è stato interposto dal contribuente unicamente il 13 marzo 2019. Ancora in questa sede il ricorrente ammette indirettamente di avere presentato il gravame in ritardo, invocando tuttavia la sua improvvisa detenzione presso una struttura carceraria dal 26 luglio 2016 al 1° aprile 2017, in seguito alla quale avrebbe passato dei momenti molto difficoltosi, tanto da non potersi occupare della decisione di tassazione per il periodo fiscale 2015.
Come ritenuto dall’UT, gli argomenti addotti dall’insorgente non giustificano tuttavia una restituzione dei termini di reclamo, visto che, quando la decisione di tassazione è stata notificata, per sua stessa ammissione, era “a piede libero” (cfr. ricorso datato 5 giugno 2019, pag. 1) da ormai tre mesi ed in ogni caso egli era rappresentato dall’avv. __________, a cui è stata notificata la decisione. Il ricorrente, se non autonomamente, era perfettamente in grado di interporre tempestivo reclamo tramite il suo rappresentante.
Per tutte queste ragioni, la decisione dell’Ufficio di tassazione di RS 1 dev’essere confermata.
2.3.
Per la prima volta nel ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente sostiene che un “ricorso di primo grado” contro la controversa decisione di tassazione sarebbe stato “presentato a titolo precauzionale dal signor avv. __________”. Tuttavia, questa “opposizione” non sarebbe stata “propriamente formulata” né “sufficientemente motivata, in quanto il signor __________ non poteva essere a conoscenza dei fatti dettagliati”.
Agli atti non risulta tuttavia alcun reclamo interposto dal rappresentante del contribuente, neppure “a titolo precauzionale”. Il ricorrente, del resto, non ha prodotto una copia del preteso gravame e neppure la prova del suo invio, né con il ricorso né dopo che gli sono state notificate le osservazioni al ricorso, presentate dall’Ufficio di tassazione, nelle quali quest’ultimo ribadiva che il reclamo era stato interposto solo il 28 giugno 2017 ed era pertanto tardivo.
Siccome l’onere della prova dell’invio del reclamo era a carico del ricorrente, si deve concludere che esso non mai pervenuto all’Ufficio di tassazione.
2.4.
Alla luce di quanto precede, la decisione d’irricevibilità qui contestata non può che essere confermata, ciò che impedisce a questa Camera di entrare nel merito delle censure sollevate dal ricorrente.
3. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della parte soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 400.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, Viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: