Incarto n. 80.2019.186
Lugano 21 ottobre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 6 giugno 2019 contro la decisione del 30 aprile 2019 in materia di assoggettamento IC.
Fatti
A. RI 1 è una società avente quale scopo “la commercializzazione (acquisto e vendita) nel settore dei prodotti della carta e affini, detergenti, nonché per la cosmetica; scopo completo a norma di statuto”. __________, domiciliata ad __________ è gerente con diritto di firma individuale. __________, cittadina __________, domiciliata a __________ è socia senza diritto di firma. La RI 1 è stata iscritta per la prima volta a Registro di commercio nel Canton Grigioni il 24.7.2016. In un primo momento la società aveva sede a __________ __________, __________. In seguito spostava l’indirizzo presso __________ in via __________, __________ ed infine in __________ 4, __________.
B. L’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) in data 28 giugno 2018 si rivolgeva a RI 1 rivendicando l’imposizione illimitata sull’utile e sul capitale della società. Dopo aver ricapitolato la giurisprudenza e la dottrina in ambito di domicilio delle persone giuridiche, con particolare riferimento alla casistica delle “società bucalettere”, l’autorità indicava i motivi per i quali riteneva che la RI 1 dovesse essere assoggettata illimitatamente alle imposte nel Canton Ticino. Specificamente l’UTPG indicava che l’amministrazione effettiva veniva svolta in Ticino, tenuto conto che i suoi gerenti e soci, e meglio __________all’inizio, __________in seguito e __________ infine, erano domiciliati ad __________. Inoltre, in base ad informazioni raccolte, la società organizzava dei corsi in relazione alla sua attività proprio nel Canton Ticino.
C. Con reclamo datato 21 luglio 2018, la RI 1 si opponeva alla decisione di assoggettamento illimitato alle imposte in Ticino. In particolare la società rivendicava l’appartenenza personale ed economica al suolo grigionese ed indicava che la direzione, l’amministrazione effettiva e operativa della RI 1 operavano nel Canton Grigioni. Stando così le cose, la ricorrente lamentava che il domicilio del gerente non aveva alcuna influenza sull’attività effettiva della società. Inoltre la reclamante indicava che l’Ufficio per l’industria arti e mestieri e lavoro dei Grigioni aveva visitato gli uffici della società e verificato che la sede operativa si trovava proprio nel Canton Grigioni. La RI 1 precisava che “La gestione contabile è seguita da __________ di __________ dove noi abbiamo il domicilio e la struttura per redigere gli ordini, le consegne e la fatturazione e tutta la nostra gestione amministrativa, operativa ed effettiva”. Per quanto concerne i corsi di formazione, la reclamante specificava che si erano tenuti a __________ solo per due anni e la ragione era che tutte le sale disponibili nel Canton Grigioni erano complete in quei periodi dell’anno. Infine la ricorrente informava l’UTPG di aver avviato una procedura ai sensi dell’art. 108 LIFD presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni. In data1. ottobre 2019 l’autorità federale ha deciso che il luogo di tassazione della RI 1 “in materia di imposta federale per i periodo fiscali 2016-2017 è attribuito al Canton Ticino”.
D. Con decisione datata 30 aprile 2019 l’UTPG respingeva il reclamo di RI 1. Secondo il fisco ticinese, dagli atti emergeva in maniera chiara che l’amministrazione effettiva della società non era svolta nel Canton __________, bensì nel Canton Ticino. La ricorrente non aveva debitamente provato il legame effettivo ed il reale interesse economico con il Canton Grigioni. Pertanto risultava evidente che il domicilio statutario della contribuente fosse fittizio e di conseguenza l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino giustificato. Il fisco motivava la sua decisione come segue. Dalla documentazione in suo possesso e più precisamente dal contratto di mandato risultava che la contribuente corrispondeva un canone mensile di fr. 125.- (8% iva esclusa) per il “costo di domicilio”, ma non disponeva di alcuna infrastruttura propria.
L’UTPG rilevava che la società non aveva mai registrato stipendi e di conseguenza formalmente essa non aveva assunto alcun dipendente. Il fisco si interrogava quindi sull’affermazione secondo la quale “Tutto il personale dipendente è stato debitamente annunciato agli enti competenti del Canton Grigioni…”.
In aggiunta, sempre in materia di dipendenti, dalla scheda contabile “prestazioni a terzi” non risultava nessuna provvigione a favore di __________, benché la società avesse affermato che era lui ad effettuare le vendite. Sembrerebbe invece che l’unico ad aver beneficiato di una retribuzione fosse __________, collaboratore della RI 1, domiciliato a __________.
L’UTPG rilevava inoltre che dal profilo linkedin.com di __________, risultava che la stessa fosse “sales account” dal gennaio 2017 per la contribuente a “__________ Canton Ticino”, ma che questa collaborazione non risultava dalla contabilità.
Ripercorrendo le schede contabili facenti parte del conto “ricavi da commercio”, risultava chiaro che la cifra d’affari fosse interamente conseguita nel Canton Ticino, ad eccezione di una sola fattura indirizzata ad una società di __________. Il fisco riteneva quindi inconsistenti le affermazioni della contribuente secondo le quali “la direzione degli affari e l’amministrazione effettiva si svolge sul territorio del Canton Grigioni”.
Inoltre, sulla base dell’estratto conto bancario della __________ __________, emergeva che tutti i movimenti bancari venivano eseguiti esclusivamente dal Canton Ticino e non dalla sede grigionese della Banca, la quale peraltro era ubicata nelle vicinanze della sede della società.
Infine l’autorità fiscale riportava che la società era sponsor dell’Associazione __________ della Svizzera Italiana, con sede a __________. A mente dell’UTPG, dalle risultanze fattuali, emergeva chiaramente che il fulcro dell’attività della contribuente veniva svolto in Ticino, fattispecie che giustificava l’assoggettamento illimitato al suolo ticinese.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, in data 6/7 giugno 2019, RI 1 impugna la decisione su reclamo, contestando le argomentazioni del fisco.
Per quanto concerne l’infrastruttura della società, ritenuta inesistente da parte dell’autorità fiscale ticinese, la contribuente spiega di avere “più di una postazione presso gli uffici della __________ a __________”. Inoltre, la società spiega di esercitare la sua attività direttamente presso i clienti, mentre nessun prodotto viene venduto direttamente dagli uffici.
Per quanto attiene ai dipendenti, la ricorrente afferma che “al momento delle future assunzioni ha debitamente iscritto i propri dipendenti alle autorità competenti”. La stessa afferma di aver ottenuto due permessi G dall’Ufficio della Migrazione del Canton Grigioni. A proposito dei suoi collaboratori, la ricorrente precisa che, essendo agli inizi una start-up, la società si è servita della collaborazione di __________in quanto persona attiva da anni nel settore. Sempre per questa ragione, la RI 1 ha scelto di non retribuire __________ (socio della società) per il lavoro che stava svolgendo. La ricorrente ha poi iscritto i suoi dipendenti “alle autorità competenti”. Per quanto attiene a __________, la contribuente lamenta di non essere responsabile di cosa viene pubblicato sui siti internet da terze persone, e ipotizza che la pubblicazione potrebbe riportare delle false informazioni e per questa ragione non può essere ritenuta quale prova per determinare la sede dell’amministrazione effettiva della società.
In merito al ricavato economico, la ricorrente invoca il principio della “libertà di mercato interno”, secondo il quale, a mente della contribuente, il fatto che dei ricavi vengano effettuati in Ticino, piuttosto che in qualsiasi altro Cantone, non ha alcuna influenza sulla determinazione della sede effettiva della società. Come pure non ha alcuna incidenza l’istituto bancario frequentato dal collaboratore e dal gerente della RI 1. La ricorrente opererebbe dalla sede ticinese di __________ per le seguenti ragioni:
gli incassi a contanti dei clienti, per sicurezza e decisione aziendale, dovevano e devono essere versati il prima possibile nella giornata presso l’istituto __________ più vicino. Avendo il signor __________ effettuato gran parte dei ricavi, ha scelto personalmente di versare gli incassi dove meglio riteneva opportuno. Inoltre il socio signor __________, abitando in Ticino, aveva sulla sua strada l’istituto __________ per effettuare i versamenti dei clienti come eventuali prelievi di mano.
L’insorgente continua contestando che essere sponsor di un’associazione non provi il luogo della sede effettiva di una società, essendo questo solo un modo per pubblicizzare la propria attività e così procurarsi della clientela. In assenza di associazioni simili nel Moesano, la ricorrente si è vista obbligata ad iniziare il suo sviluppo con l’Associazione __________ della Svizzera Italiana.
La RI 1 conclude dichiarando di essere stata oggetto di controlli da parte dell’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni e dell’Ufficio della migrazione di Coira, i quali non hanno riscontrato alcuna anomalia nella sua attività.
F. Con osservazioni del 31 luglio 2019, l’UTPG chiede che il ricorso venga respinto. L’autorità fiscale, dopo aver ripetuto la dottrina e la giurisprudenza in materia di assoggettamento delle persone giuridiche e confermato le risultanze esposte nella decisione su reclamo, precisa che, dal contratto di mandato stipulato dalla ricorrente con la __________ e quindi dall’esiguo importo corrisposto dalla ricorrente alla società, nonché dal suo contenuto e dall’assenza di personale ed infrastrutture presso di essa, si evince che la sede presso quest’ultima è di natura puramente formale. L’UTPG dichiara quindi infondata ed inverosimile l’affermazione della ricorrente secondo la quale la società ha una propria infrastruttura presso la __________. In questo senso il fisco rimanda ad una decisione di questa Camera nella quale era stato appurato che all’indirizzo della __________ “avrebbero sede numerose società”, (CDT inc. n. 80.2018.193 del 30 gennaio 2018). L’UTPG, dopo aver rilevato che la sede della ricorrente è sempre corrisposta a quella della __________, si interroga su chi potrebbe aver occupato gli spazi presso la fiduciaria visto che dal 2016 al 2017 la contribuente non ha avuto dipendenti.
Inoltre, l’autorità fiscale asserisce che la ricorrente non ha debitamente adempiuto all’onere della prova, non provando che la società ha sede nel Canton Grigioni e quindi nemmeno il concetto di “wesentliche Büroinfrastrukturen”.
Per quanto concerne __________, l’UTPG dichiara innanzitutto che c’è un legame di parentela tra di lui e i gerenti della ricorrente e della __________. Inoltre egli è stato iscritto come contribuente nel Canton Ticino per gli anni 2014 e 2015 ed è stato tassato d’ufficio. Ad oggi __________non risulta essere domiciliato in Ticino. Dalla documentazione fornita si sono inoltre riscontrate delle fatture spiccate da quest’ultimo in favore di __________, società radiata e rivendicata per l’amministrazione effettiva in Ticino il cui unico membro con firma individuale era __________marito di __________ gerente con firma individuale della ricorrente. Dalle stesse fatture emerge come fossero inviate dal Canton Ticino, e più precisamente da __________ proprio da __________. Il fisco aggiunge che secondo la scheda “prestazione terzi” nel periodo 2016-2017 è indicato “__________ di __________, __________”. Dalle risultanze fattuali emerge pertanto chiaramente che fosse quest’ultimo a svolgere l’amministrazione e la direzione effettiva della contribuente sul suolo ticinese.
Per quanto concerne l’attività di sponsorizzazione, il fisco fa notare come il fatto che la ricorrente sia interessata a promuovere la propria attività nel Canton Ticino e che quasi tutta la sua cifra d’affari è conseguita in Ticino, sia un chiaro indizio che quest’ultima non abbia alcun interesse economico nel Canton __________.
L’UTPG ribadisce che gli elementi raccolti nei social indicano chiaramente che il fulcro dell’attività e dell’amministrazione effettiva venga svolto in Ticino, facendo così di __________ un domicilio fittizio.
Per quanto concerne i permessi G, viste le poche informazioni, l’autorità fiscale non si esprime, ma conferma la sua tesi sostenendo che, anche qualora questi permessi esistessero, sarebbero solo “un espediente utilizzato dalla società per dimostrare in qualche modo che sia presente nel Canton Grigioni”.
L’UTPG continua contestando la rilevanza della dichiarazione rilasciata dall’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, visto che concerne solo la __________. Al contrario, il fisco dichiara che “tale dichiarazione dimostra come la ricorrente non vi abbia la sede effettiva, dal momento che non viene nemmeno indicata dal suddetto ufficio”.
Infine, l’UTPG conclude indicando nuovamente che la ricorrente non ha portato alcuna prova del suo legame con il suolo grigionese, limitandosi a contestare i fatti oggettivamente indicati.
G. Con replica del 28 agosto 2019, la ricorrente, tramite la sua gerente __________, precisa alcune tematiche ricorsuali. Innanzitutto, ripete che la sede della RI 1 non è fittizia in quanto la sede effettiva si trova presso la __________ dove si trova anche lei in qualità di gerente. In seguito afferma che il funzionario dell’UTPG non si è mai recato a __________ per verificare la situazione di fatto e che pertanto non sarebbe competente per esprimersi nel merito della sede della contribuente. La ricorrente continua sostenendo che avvalersi di collaboratori esterni (familiari e non) non è prova di una sede fittizia sul suolo grigionese e che il luogo dove svolgono la loro attività o sono domiciliati non ha alcuna incidenza sulla questione in disamina. In aggiunta la ricorrente afferma che la dichiarazione prodotta da parte dell’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni è rilevante e pertinente in quanto “conferma la presenza sul territorio __________ sin dal 2015 ad oggi”. La contribuente conclude rilevando come in assenza di sede operativa sul suolo grigionese, il Canton Grigioni rifiuti di rilasciare qualunque permesso di lavoro.
Diritto
1. 1.1.
La ricorrente è stata assoggettata alle imposte dirette nel Canton Ticino.
In virtù della decisione contestata, l’UTPG ha rivendicato l’assoggettamento nel Canton Ticino in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva è esercitata in Ticino. L’autorità fiscale ticinese lo ha fatto in base all’art. 60 della legge tributaria cantonale (LT), secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.
1.2.
Per quanto attiene ai presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È determinante l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.; De le Court, Administration et direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).
1.3.
La sede societaria, indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 747; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”) o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale amministrativo del Canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).
1.4.
In presenza di un mero recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100, consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza della tipologia, della grandezza e dell‘attività svolta dalla società. In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva come la direzione corrente della società (day-to-day management), nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza del CdA (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 3; n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 752; Jung, op. cit., p. 172; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).
1.5.
Per quanto concerne l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale, esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto verosimile l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenza del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.; 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/ Maute, op. cit., p. 746; Jung, op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).
1.6.
Occupandosi di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato, rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui controllata (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016).
Nel caso di una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista principale. In questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazione, ecc.) (sentenza del 15 dicembre 2006, n. 2P.120/2006, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
A proposito di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di sede (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).
In relazione ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria, infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).
1.7.
La decisione impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della base legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.
2. 2.1.
Nel caso di specie, in data 27 aprile 2016 RI 1 è stata iscritta a Registro di Commercio all’indirizzo __________. In seguito la ricorrente ha trasferito il suo domicilio in via ai __________, __________ e poi presso __________. Infine, dal 17 aprile 2019, la contribuente è domiciliata in via __________. Dal 9 luglio 2018 __________, domiciliata ad __________, è gerente della società. Prima di lei si sono susseguiti __________e __________, entrambi domiciliati ad __________ ai tempi della gerenza. Attualmente l’unica socia della società è __________, cittadina italiana domiciliata a __________ (IT), senza diritto di firma.
2.2 Periodo dal 27.04.2016 all’11.01.2017 (Sede __________)
Per quanto attiene alla sede della ricorrente, come risulta da Registro di commercio, è facile notare come quest’ultima corrisponda sempre al domicilio di __________.
In particolare, per la prima sede a __________ (anche denominata __________), da Registro di Commercio risulta che la ricorrente sia stata iscritta a questo indirizzo dal 27.04.2016 all’11.01.2017. Nel mese di aprile 2016, RI 1 ha stipulato un contratto di mandato a tempo indeterminato con __________ il quale prevedeva che la mandataria si sarebbe occupata dell’“allestimento contabilità, gestione del personale gestione operativa (redazione ordini, consegne fatturazione, acquisti, pagamenti, ecc…) della ditta RI 1”. Il contratto prevedeva poi il pagamento di un canone mensile pari a 125. - (8% iva esclusa) per il “costo di domicilio”. Costo che, secondo la dottrina e la giurisprudenza, è da considerarsi eccessivamente esiguo per una società come RI 1. Si noti inoltre che il contratto non prevede alcuna infrastruttura presso la __________ e che, malgrado la ricorrente abbia affermato di avere delle strutture atte allo svolgimento dell’attività in loco, non è stata apportata alcuna prova. D’altronde, la denominazione stessa “costo di domicilio” indica chiaramente che si tratta di un canone corrisposto per poter domiciliare e verosimilmente disporre di una bucalettere presso la società __________. Se così non fosse, la società avrebbe stipulato un contratto di locazione.
In mancanza di documenti (contratto di locazione, fatture di spese amministrative, costi del personale, etc…), non è possibile esprimersi sulla sua reale permanenza ed attività effettiva nella sede __________, __________. Ci si limiterà pertanto a menzionare quanto già detto nella sentenza CDT inc. n. 80.2018.193 del 30 gennaio 2018. Presso __________ in quel periodo “erano domiciliate molte società, così come si evince dai siti internet http://www.moneyhouse.ch/it/domicilio/Grono/C%3%AC%C3%A0_Rossa.htm (cfr. sentenza CDT inc. 80.2017.78 del 9.3.2018, consid. 2.3.2), come pure da contributi giornalistici (https://www.tio.ch/ticino/cronaca/1046651/i-misteri-dell-ex-asilo--ci-sono-57-inquilini-fantasma, sito internet consultato il 15.1.2019), che sot (sito internet consultato il 15.1.2019) ha documentato la situazione, occupandosi del fenomeno delle società “bucalettere” e facendo riferimento proprio alla __________, al cui riguardo ha proposto un’intervista al Sindaco del Comune”.
Inoltre, come giustamente notato dall’UTPG, dalla scheda contabile “prestazioni a terzi” del 2016 fornita dalla ricorrente, non solo non risultano prestazioni fornite nei Grigioni, ma risulta che tutta l’attività della contribuente si è svolta nel Canton Ticino. L’unica fattura prodotta dalla RI 1 datata 9 maggio 2016 ed emessa in favore di una società di Grono è stata spedita da __________, Ticino.
In aggiunta, come giustamente notato dal fisco, percorrendo brevemente i movimenti bancari della contribuente, balza all’occhio come i gerenti di quest’ultima abbiano gestito i pagamenti della società dalla filiale ticinese della __________.
Per tutte queste ragioni, risulta chiaro che la ricorrente non sia riuscita a dimostrare sufficientemente che il day to day management è stato esercitato dal Canton Grigioni. Pertanto l’assoggettamento illimitato alle imposte del Canton Ticino è giustificato.
2.3 Periodo dal 12.01.2017 al 16.04.2019 (Sede __________)
Come precedentemente menzionato, da Registro di commercio risulta che dal 12 gennaio 2017 al 1. marzo 2018 la ricorrente abbia avuto sede in __________. In data 2 marzo 2018 la RI 1 ha spostato il proprio domicilio (sempre allo stesso indirizzo) presso __________.
Neanche per questo periodo sono state prodotte delle prove (contratto di locazione, fatture di spese amministrative, costi del personale, etc…) che attestino che l’amministrazione effettiva della società avveniva sul suolo grigionese.
Al contrario, ancora una volta, stante la contabilità ed i movimenti bancari risulta chiaro che tutta l’attività della società e la sua amministrazione si svolgesse quasi totalmente in Ticino. Come già noto (CDT inc. 80.2018.193, del 30 gennaio 2019), in quel periodo l’indirizzo __________ era sede di molte società, tra cui proprio la ricorrente.
Da bilancio risulta inoltre che nel periodo 2016 - 2017 la società non abbia dovuto sopportare costi per i dipendenti. In questo senso risulta lecita la domanda dell’UTPG, ovvero da chi fossero occupate le postazioni che la ricorrente sostiene di avere presso gli uffici della __________ se quest’ultima non aveva dipendenti ed il suo unico collaboratore era domiciliato e lavorava fuori Cantone. Nel suo reclamo datato 21 luglio 2018, la RI 1 ha sostenuto di avere “la struttura per redigere gli ordini, le consegne e la fatturazione”, senza però comprovare la sua reale esistenza.
Stando così le cose ed in assenza di altre prove documentali, non si può sostenere che la RI 1 abbia debitamente provato che la sua amministrazione effettiva avesse luogo nei Grigioni. La ricorrente non ha adempiuto correttamente all’onere della prova, non riuscendo ad attestare il suo legame con il suolo grigionese.
2.4 Dal 17.04.2019 (Sede __________)
Dal 17 aprile 2019 ad oggi, RI 1 ha sede presso la __________, __________, __________.
In merito a questo periodo la contribuente non ha fornito alcuna documentazione atta a dimostrare che l’amministrazione effettiva della società, nonché il day to day management, avvengano in via Cantonale 4, __________. Così facendo la contribuente è venuta meno all’onere della prova. Pertanto l’assoggettamento illimitato alle imposte del Canton Ticino è giustificato.
3. Malgrado le affermazioni della ricorrente, secondo le quali negli anni avrebbe assunto del personale per il quale avrebbe ottenuto due permessi G, viste le poche informazioni e le inesistenti prove, non si può che concordare con l’UTPG ed astenersi dall’esprimersi su questo aspetto. Come già rilevato, del resto, la ricorrente non ha sostenuto alcun costo per i dipendenti.
L’unico collaboratore esterno, __________, ha sviluppato l’attività dell’azienda assieme ai gerenti della società quasi esclusivamente in Ticino. In questo senso, è vero che l’attività di sponsorizzazione di un‘associazione non determina la sede effettiva di una società, ma costituisce sicuramente un ulteriore indizio, così come i corsi di formazione avvenuti solo ed esclusivamente sul suolo ticinese, che l’interesse effettivo ed economico della RI 1 riguarda il Canton Ticino. D’altronde è la stessa ricorrente a confermare che avrebbe sponsorizzato tale Associazione con lo scopo di pubblicizzare la propria attività e così procurarsi clientela in Ticino.
4. In sede ricorsuale la ricorrente ha prodotto una dichiarazione datata 3 giugno 2019 dell’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni attestante che la sede legale ed operativa di __________ si situa in __________. L’autorità grigionese conferma inoltre l’operatività della società presso la vecchia sede, ovvero in via __________. Come correttamente notato dal fisco, la dichiarazione non menziona da nessuna parte RI 1. Pertanto risulta difficile capire come questo documento possa essere pertinente per il caso in disamina.
5. In quest’ottica la ricorrente non è riuscita a comprovare che __________, domiciliata ad __________, gerente della società avente diritto di firma individuale (o chi prima di lei) abbia svolto qualsivoglia attività tipicamente connessa con lo scopo statutario nel Canton Grigioni. La ricorrente si è limitata a produrre tre fatture rilasciate a società grigionesi, che, in confronto all’attività svolta nel Canton Ticino sono chiaro indice dell’importanza sussidiaria degli affari sul suolo grigionese. È quindi più verosimile che tutta l’attività economica, dirigenziale e amministrativa avvenga in Ticino. Pertanto si può ritenere che la società ricorrente non ha documentato e di conseguenza nemmeno provato un legame effettivo con il Canton Grigioni. Come ben esposto dall’UTPG, esistono invece molteplici indizi a favore dell’effettiva amministrazione della società nel Canton Ticino per i quali si giustifica un assoggettamento illimitato alle imposte ticinesi.
6. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000. –
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 2’200.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
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Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, Viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: