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Ticino Camera di diritto tributario 29.05.2020 80.2019.173

29 mai 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,820 mots·~9 min·5

Résumé

Procedura: reclamo, reformatio in peius, diritto di essere sentito, annullamento della decisione

Texte intégral

Incarti n. 80.2019.173 80.2019.174

Lugano 29 maggio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

 RI 1  RI 2  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 29 maggio 2019 contro la decisione del 29 maggio 2019 in materia di IC e IFD 2018.

Fatti

                                  A.   RI 1 e RI 2 hanno presentato la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2018 (di seguito: DI), dichiarando unicamente i fattori imponibili del marito e indicando che la moglie era domiciliata in __________. La DI 2018 è stata firmata da entrambi i coniugi.

                                  B.   Con la decisione di tassazione IC/IFD 2018, notificata ai contribuenti l’8 maggio 2019, l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 (di seguito: UT RS 1) ha imposto i contribuenti congiuntamente applicando l’aliquota per coniugati. L’autorità di tassazione ha aggiunto fr. 20'000.- quali “altri redditi” motivando così il suo operato:

                                         “Aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale): elementi che possono essere stati rettificati o valutati secondo dati accertati o presunti”.

                                         Nel riparto internazionale allegato alle decisioni di tassazione IC/IFD 2018, gli “altri redditi” erano stati attribuiti all’__________ e quindi computati unicamente per determinare l’aliquota. Per l’imposta cantonale, il reddito imponibile era stato così accertato in fr. 31'300.- (determinante per l’aliquota: fr. 49'900.-) e il dovuto d’imposta in fr. 933.95. Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stato stabilito in fr. 30'300.- (fr. 48'100.determinanti per l’aliquota) e il dovuto d’imposta si attestava a fr. 124.70.

                                  C.   Con reclamo datato 11 maggio 2019, i coniugi RI 1 si aggravavano contro la citata decisione di tassazione IC/IFD. Contestavano l’aggiunta da parte dell’autorità di tassazione di fr. 20'000.- quali reddito presunto. Sottolineavano di essersi separati di fatto a far tempo dal 1° aprile 2017 e che la signora RI 2 si era trasferita a __________ (__________), pur continuando l’attività lucrativa in Svizzera. Allegavano il certificato di salario rilasciato alla signora RI 2, da dove era possibile evincere che il reddito percepito in Svizzera dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2018 era stato assoggettato all’imposta alla fonte, e sostenevano che l’imposizione di un presunto reddito provocava una doppia imposizione. Tra gli allegati acclusi al reclamo, i contribuenti facevano pervenire all’autorità di tassazione una dichiarazione rilasciata dal Comune di __________ con la quale si attestava che RI 2 era partita per l’estero in data 31 marzo 2017. A __________, la ricorrente disponeva di un abbonamento per parcheggiare l’automobile in zona blu per il periodo tra settembre e dicembre 2018.

                                  D.   Con decisione del 29 maggio 2019, l’autorità di tassazione modificava la tassazione a sfavore dei reclamanti, aumentando il reddito della moglie a fr. 34'096, con la seguente motivazione:

                                         “contrariamente a quanto ritenuto dalla contribuente, la sua partenza per l’estero è stata annunciata dal comune di __________ come domicilio separato dei coniugi e non come separazione di fatto. Per il domicilio separato dei coniugi non è prevista la disgiunzione delle partite fiscali quindi la tassazione deve contemplare i redditi di entrambi i coniugi.

                                         Nel caso in esame non vi è nessuna collisione con la doppia imposizione. I redditi della moglie infatti sono esposti esclusivamente per il calcolo dell’aliquota complessiva (colonna “__________”). Si tiene quindi convenientemente conto del fatto che i redditi lavorativi sono già sottoposti alla trattenuta dell’imposta alla fonte, la cui aliquota appare riconducibile, tra l’altro, a quella di persona sposata.

                                         In ragione di quanto sopra il reclamo è respinto e il reddito della coniuge, esposto all’estero solo per l’aliquota, viene rettificato con l’importo corrispondente al certificato di salario e ai fogli paga presentati su reclamo”.

                                         Per l’imposta cantonale, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 31'800.- (determinante per l’aliquota: fr. 64'000.-) e il dovuto d’imposta elevato a fr. 1'366.60. Per l’imposta federale diretta, la cui decisione non è stata motivata, il reddito imponibile era di fr. 31'100.- (determinante per l’aliquota: fr. 62'200.-) e il dovuto d’imposta era stato aumentato a fr. 245.-.

                                  E.   Con il ricorso presentato il 29 maggio 2019, i contribuenti si aggravano contro la decisione di tassazione IC/IFD 2018 e il relativo riparto. Premesso che accettano di essere “tassati come coniugi, malgrado il domicilio separato”, contestano il fatto che l’autorità di tassazione abbia aggiunto ulteriori fr. 14'096.quale “presunto reddito”. Non capiscono “come si sia giunti a un reddito della moglie a CHF 34'096 quando dal certificato di lavoro figura un reddito per l’anno 2018 di CHF 17'158.-”. Chiedono inoltre che sia loro accordata la deduzione per doppio reddito dei coniugi e che siano riconosciute le spese di trasporto dal domicilio di __________ a __________ in ragione di fr. 790 (abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici).

                                  F.   Invitato ad esprimersi in merito al ricorso, l’UT RS 1 non ha presentato osservazioni, limitandosi a trasmettere l’incarto fiscale dei contribuenti.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Con la decisione impugnata, l’autorità fiscale ha modificato la decisione di tassazione a sfavore dei contribuenti, aumentando il reddito imponibile rispetto alla decisione di tassazione.

                                         1.2.

                                         L’autorità di tassazione nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione (art. 207 cpv. 1 LT). Non è concesso di ritirare il reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente (art. 207 cpv. 2 LT). L’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (art. 208 cpv. 1 LT).

                                         La legge federale sull’imposta federale diretta contiene disposizioni analoghe (articoli 134 e 135 cpv. 1 LIFD). La normativa in questione comporta che l’inchiesta avviata con il reclamo si estenda all’intera tassazione e non si limiti ai punti fatti valere dal reclamante. L’autorità di tassazione ha piuttosto il diritto e l’obbligo di verificare in modo completo la decisione di tassazione impugnata, dal punto di vista sia dei fatti sia del diritto (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 10.11.2006 n. 2A.471/2005 consid. 3.4; inoltre: Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 18 ad art. 132 LIFD, p. 573; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a edizione, Basilea 2017, n. 4 ad art. 135, p. 2294).

                                         1.3.

                                         La pretesa del reclamante di essere avvertito della prospettata reformatio in peius e di essere sentito dall’autorità di tassazione prima della decisione è fondata sul diritto di essere sentito secondo l’art. 29 cpv. 2 Cost. (Locher, op. cit., n. 9 ad art. 135 LIFD, p. 615, con riferimento alla sentenza del TF del 27.9.2013 n. 2C_104/2013 e 105/2013 consid. 2.3). Il reclamante non ha comunque diritto di essere sentito oralmente dall’autorità fiscale (cfr. quest’ultima sentenza, consid. 2.3 con riferimenti).

                                         Spetta all’autorità di tassazione, dopo aver dato al contribuente la facoltà di prendere posizione sulla prospettata reformatio in peius, stabilire se siano dati i presupposti per negare il ritiro del reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione era “inesatta”. Nell’ambito della procedura di ricorso, nella quale la legge non prevede espressamente che al ricorrente non sia concesso di ritirare il gravame se la tassazione si rivela inesatta, il Tribunale federale ha stabilito che la reformatio in peius deve prevalere sull’eventuale ritiro del ricorso soltanto nel caso in cui la decisione impugnata è palesemente incompatibile con i principi giuridici applicabili e un adeguamento si impone in seguito alla verifica della questione controversa (decisione TF n. 2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in: ASA 75 p. 159). È controverso se questo riserbo, da parte dell’autorità, nel procedere ad una reformatio in peius, si imponga solo nella procedura di ricorso (in questo senso Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 7 ad art. 135 LIFD, p. 2295) o sia richiesto anche in caso di ritiro di un reclamo (di questo avviso Locher, op. cit., n. 15 ad art. 134 LIFD, p. 609).

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, l’autorità di tassazione ha modificato la tassazione a sfavore dei reclamanti, aumentando il reddito imponibile per l’IC da fr. 31’300.‑ a fr. 31'800.‑ (quello determinante per l’aliquota da fr. 49’900.‑ a fr. 64’000.‑). Per l’IFD invece il reddito imponibile è stato aumentato da fr. 30'300.‑ a fr. 31'100.‑ (quello determinante per l’aliquota da fr. 48'100.‑ a fr. 62'200.‑). In effetti, sulla base della documentazione allegata al reclamo, l’UT RS 1 ha aggiunto fr. 14'096.‑ agli “altri redditi” già accertati in ragione di fr. 20'000.‑. Dagli atti però non risulta che i contribuenti siano stati avvertiti e che la modifica della tassazione a loro svantaggio sia stata loro prospettata (art. 208 cpv. 1 LT, art. 135 cpv. 1 LIFD). Non compete tuttavia alla Camera di diritto tributario la valutazione delle argomentazioni e dei mezzi di prova su cui è fondato il ricorso. Sarebbe spettata all’Ufficio di tassazione la verifica della situazione di fatto, che era determinante per stabilire la corretta tassazione per il periodo fiscale 2018 dei ricorrenti. Ciò era necessario non solo in virtù del diritto di essere sentito del contribuente in generale, da cui discende che l’autorità deve permettere sempre al cittadino di prendere posizione prima di una decisione che lo concerne, ma ancor più in applicazione delle disposizioni legali sulla cosiddetta reformatio in peius, le quali, come detto, subordinano la modifica della tassazione a sfavore del contribuente alla condizione che quest’ultimo abbia avuto l’opportunità di esprimersi al riguardo.

                                         2.2.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata deve essere annullata, senza che questa Camera possa entrare nel merito della contestazione relativa al reddito ed alle deduzioni litigiosi. Competerà all’autorità fiscale la verifica della situazione risultante dai documenti agli atti e da quelli prodotti con il ricorso.

                                         Ci si domanda tuttavia perché l’autorità di tassazione non abbia accertato il reddito da attività lucrativa dipendente della ricorrente sulla base del certificato di salario ‑ prodotto dai ricorrenti in sede di reclamo ‑ allestito dalla __________ SA di __________ (GE). Dall’estratto del Registro di commercio del Canton Ginevra si evince che la __________ SA di __________ ‑ che ha allestito le buste paga della ricorrente da gennaio a giugno 2018 – ha cambiato la sua ragione sociale in __________ SA nel corso del 2018. La __________ SA ha redatto, oltre alle buste paga da luglio ad ottobre 2018, anche il certificato di salario per l’anno 2018 per la signora RI 2. Trattandosi del medesimo datore di lavoro, sembra dunque che lo stesso reddito del lavoro sia stato considerato due volte.

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente accolto.

                                         Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2018 del 29 maggio 2019 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio circondariale di tassazione RS 1 perché adotti una nuova decisione.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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