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Ticino Camera di diritto tributario 24.10.2019 80.2019.170

24 octobre 2019·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,478 mots·~12 min·2

Résumé

Procedura: ricorso, requisiti, tempestività, tassazione d’ufficio, reclamo già irricevibile

Texte intégral

Incarti n. 80.2019.170 80.2019.171

Lugano 24 ottobre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 27 maggio 2019 contro la decisione datata 12 dicembre 2018 in materia di IC-IFD 2017.

Fatti

                                  A.   RI 1 e __________ si sono uniti in matrimonio il 9 maggio 1998. Dalla loro unione sono nate __________ ed __________ ____________________ Dal 1. maggio 2017 il ricorrente e la moglie sono separati.

                                         A fronte della mancata consegna della dichiarazione fiscale 2017 e dell’espirazione del termine di 20 giorni concesso con la diffida del 16 giugno 2018, in data 17 luglio 2018 l’RS 1 (in seguito UT) infliggeva una multa disciplinare al ricorrente di fr. 100.per violazione degli obblighi procedurali e rinnovava il termine di diffida di 20 giorni avvertendolo che, qualora non avesse ottemperato ai suoi obblighi fiscali, avrebbe potuto procedere alla tassazione d’ufficio.

                                  B.   Con decisione del 5 settembre 2018, il fisco intimava a RI 1 la tassazione d’ufficio IC/IFD 2017. Il reddito imponibile complessivo era commisurato in fr. 62’300.- per l’IC e in fr. 63’400.- per l’IFD, la sostanza imponibile in fr. 5’000.-. Infine, l’UT nella motivazione indicava quanto segue:

                                         Il contribuente può impugnare la tassazione operata dall’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova. Ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti, ecc. Si rende attenti che un’eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile. Di conseguenza la tassazione d’ufficio diventerà definitiva. 

                                  C.   Con reclamo del 1° ottobre 2018, RS 1 contestava la decisione di tassazione d’ufficio (“vi scrivo per inoltrare formale reclamo alla tassazione d’ufficio 2017”).

                                         Con scritto del 10 ottobre 2018, l’autorità di tassazione si rivolgeva al reclamante avvertendolo che il reclamo non era conforme ai requisiti legali, in quanto non comprovava la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio. Di conseguenza, gli attribuiva un termine fino al 22 ottobre 2018 per “presentare la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata dei relativi allegati, motivando e comprovando la manifesta inesattezza della tassazione operata d’ufficio”, avvertendolo che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         Con decisione del 12 dicembre 2018, l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo del contribuente. Ricordati i requisiti stabiliti dalla legge per contestare una tassazione d’ufficio, constatava che, oltre al fatto che il reclamo non soddisfaceva i requisiti formali, il termine attribuito al reclamante per presentare la dichiarazione d’imposta era scaduto infruttuoso.

                                  D.   Con ricorso datato 22 maggio 2019, RI 1 contesta la tassazione d’ufficio, chiedendo la restituzione del termine per presentare reclamo. Nelle motivazioni spiega di non aver potuto rispettare il termine a causa di problemi di salute, ma che il reddito stimato dall’UT non corrisponde alla realtà. Il ricorrente allega al ricorso il certificato di salario e il certificato medico.

                                  E.   Con osservazioni del 3 giugno 2019, dopo aver ripercorso tutto l’iter procedurale, l’UT propone di respingere il ricorso del 22 maggio 2019.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Come anticipato, il ricorrente dichiara di contestare la tassazione d’ufficio affermando di non aver potuto rispettare il termine impartito dall’UT per presentare i documenti della dichiarazione fiscale 2017 a causa di un problema di salute. Il ricorso verte pertanto unicamente sulla questione della ricevibilità del reclamo, interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio.

                                         Prima ancora, tuttavia, si pone una questione di ricevibilità anche per il presente ricorso.

                                   2.   Ricevibilità del ricorso

                                         2.1.

                                         Ai sensi dell’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Per l’imposta federale diretta, l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD prevede che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale. Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD). Per intimazione o notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.).

                                         2.2.

                                         Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata tramite invio postale A Plus e dal tracciamento dell’invio (Track & trace) risulta che la decisione del 12 dicembre 2018 dell’UT è stata recapitata il 13 dicembre 2018 alle ore 1:40 presso il domicilio del ricorrente.

                                         2.3.

                                         Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione Posta A Plus ed ha stabilito come notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La circostanza che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il lunedì successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale federale (sentenze 8C_559/2018 del 26.11.2018, consid. 3.3. e 3.4.; 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche sentenze 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2 entrambe con rinvii). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, con tale sistema è pertanto possibile comprovare il giorno il cui l’invio postale viene recapitato nella casella postale del contribuente, ovvero il giorno in cui entra nella sua sfera di potere (p. es. sentenza TF n. 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010).

                                         2.4.

                                         Nel caso in disamina, come precedentemente menzionato, la decisione è stata recapitata al domicilio di RI 1 in data 13 dicembre 2018. Il termine di ricorso ha quindi cominciato a decorrere il 14 dicembre ed è scaduto il 12 gennaio 2019.

                                         Nel suo ricorso, il contribuente non invoca peraltro alcun motivo di restituzione dei termini, con riferimento al ricorso. Nella misura in cui si dovesse ritenere che il certificato medico allegato si riferisca anche al termine di ricorso, si rinvia a quanto si dirà in seguito.

                                         Ne consegue che il ricorso, inviato presso questa Camera in data 27 maggio 2019, è irricevibile in quanto tardivo.

                                   3.   Ricevibilità del reclamo

                                         3.1.

                                         Se anche il ricorso fosse stato tempestivo, lo stesso sarebbe comunque stato respinto nel merito.

                                         Nella fattispecie in esame, infatti, con la multa disciplinare del 17 luglio 2018, l’UT ha rinnovato il termine di diffida di 20 giorni per presentare le dichiarazioni di tassazione 2017 per l’IC e l’IFD ed al contempo ha avvertito il contribuente che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi fiscali, avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio. Nel termine impartito, RI 1 non ha dato seguito a quanto intimatogli, motivo per cui l’autorità ha proceduto con una tassazione d’ufficio, ricordandogli le condizioni restrittive cui è subordinato il reclamo contro una tassazione per apprezzamento.

                                         3.2.

                                         Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         3.3.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

                                         Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

                                         3.4.

                                         La prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. DTF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).

                                         3.5.

                                         Nel caso qui posto a giudizio, nelle motivazioni delle decisioni di tassazione operate d’ufficio e notificate il 13 dicembre 2018, l’UT ha espressamente indicato come le stesse fossero censurabili unicamente se manifestamente inesatte e mediante un reclamo motivato, che indicasse eventuali mezzi di prova.

                                         Tuttavia il contribuente, nel generico gravame, non si è confrontato con la manifesta inesattezza della decisione di tassazione d’ufficio e, al contempo, non ha presentato né la dichiarazione fiscale, né tanto meno i necessari documenti giustificativi. Il ricorrente si è limitato a “inoltrare formale reclamo alla tassazione d’ufficio 2017”.

                                         In un simile caso, l’UT avrebbe semplicemente potuto dichiarare il reclamo irricevibile, limitandosi a constatare che la decisione di tassazione d’ufficio era passata in giudicato, non essendo stati adempiuti i requisiti per contestarla.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’Autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; Filippini/Balestra Gamboni, La tassazione d’ufficio, in RtiD I-2018 p. 638; cfr. anche le sentenze CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid. 1.6).

                                         3.6.

                                         Tuttavia, con scritto del 10 ottobre 2018, l’autorità di tassazione ha conferito al contribuente un termine fino al 22 ottobre 2018 per “presentare la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata dei relativi allegati, motivando e comprovando la manifesta inesattezza della tassazione operata d’ufficio”, avvertendolo che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Sebbene, nella sua lettera, l’Ufficio di tassazione non ne faccia menzione, ha perlomeno implicitamente prorogato il termine di reclamo. In sé, il termine di reclamo, quale termine stabilito dalla legge, è perentorio e quindi non prorogabile (art. 192 cpv. 1 LT; art. 119 cpv. 1 LIFD).

In ogni caso, come visto, l’autorità fiscale ha prorogato il termine di reclamo, conformandosi alla richiesta del contribuente. Nonostante quest’ultimo fosse stato nuovamente avvertito che l’UT avrebbe dichiarato irricevibile il reclamo e le tassazioni d’ufficio sarebbero state confermate, in caso di inosservanza del termine prorogato, l’insorgente non ha neppure risposto.

In queste circostanze, la decisione del 12 dicembre 2018 qui impugnata, con cui l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo, è conforme al diritto federale e cantonale.

                                   4.   4.1.

                                         Nel ricorso datato 22 maggio 2019, RI 1 afferma di non aver potuto adempiere ai suoi obblighi procedurali a causa di un problema di salute e per questa ragione chiede la restituzione del suddetto termine.

                                         4.2.

                                         Secondo le disposizioni di legge, la malattia potrebbe giustificare una restituzione dei termini (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). Una malattia deve tuttavia essere tale da rendere impossibile il compimento di qualsiasi atto idoneo al rispetto del termine. Deve pertanto essere tanto grave da impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire mandato ad una terza persona per intraprenderlo (cfr. sentenza del TF 2C_136/2010 del 19.7.2010 consid. 2.3 e giurisprudenza citata).

                                         4.3.

                                         Nel caso in esame, il fatto stesso che il reclamante abbia allegato un certificato medico che attesta una presa a carico psicoterapeutica da dicembre 2016 a maggio 2019, dovuta “ad una problematica di sofferenza psicologica e famigliare importante”, non basta ad adempiere le condizioni per una restituzione dei termini. Anche volendo ammettere la gravità di tale disturbo, egli aveva tutto il tempo per rivolgersi ad una terza persona perché lo aiutasse.

                                         In queste circostanze, la decisione del 12 dicembre 2018 qui impugnata, con cui l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo, è conforme alle norme di diritto. Se anche il ricorso fosse stato tempestivo, il termine per interporre reclamo non potrebbe essere restituito.

                                         4.4.

                                         Ad abundantiam va evidenziato che nemmeno al ricorso in esame il ricorrente ha allegato la dichiarazione fiscale e tutta la documentazione necessaria per comprovare la sua situazione economica. Egli ha infatti allegato solo il certificato medico ed il certificato di salario. Il ricorrente in questo lasso di tempo non ha quindi fatto nulla di concreto per consentire all’autorità di tassazione di conoscere la sua situazione fiscale. Le circostanze che hanno determinato la tassazione d’ufficio sono pertanto ancora in essere.

                                   5.   Visto quanto precede, il ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali, già anticipate, consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    600.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

.  

1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna    

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          La segretaria:

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