Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 30.04.2020 80.2019.131

30 avril 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,829 mots·~9 min·3

Résumé

Procedura: ricorso, legittimazione, suddivisione fra alimenti per coniuge e figli, irrilevanza fiscale della questione, irricevibile

Texte intégral

Incarti n. 80.2019.131 80.2019.132

Lugano 30 aprile 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, segretaria

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 3 aprile 2019 contro la decisione del 6 marzo 2019 in materia di IC-IFD 2016.

Fatti

                                  A.   Per il periodo fiscale 2016 RI 1, separato di fatto da __________, con la quale ha avuto due figli, __________ (__________) e __________ (__________), dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 60'461.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 25'901.-. Dai proventi lordi aveva dedotto in particolare l’importo di fr. 65'000.- a titolo di “alimenti versati al coniuge divorziato o separato”.

                                  B.   Con decisione di tassazione del 21.11.2018 l’Ufficio di tassazione di RS 1 (di seguito UT) commisurava, per l’IC il reddito imponibile complessivo in fr. 71'100.- ed in fr. 75'200.- quello per l’IFD (medesimi importi determinanti per le aliquote) e la sostanza imponibile complessiva, ai soli fini IC, in fr. 25'000.-. Rispetto ai dati dichiarati, l’autorità fiscale modificava l’importo relativo agli “alimenti versati al coniuge divorziato o separato” da fr. 65'000.- a fr. 11'709.- ed aggiungeva la somma di fr. 42'650.- a titolo di “alimenti per figli minorenni”, riconoscendo globalmente per entrambe le deduzioni, un importo pari a fr. 54'359.-. A motivazione di tale correzione l’autorità fiscale indicava “Valori rettificati in base agli elementi noti, sentenza o convenzione”.

                                  C.   Con reclamo 10/11.12.2018 RI 1 insorgeva contro la decisione di tassazione IC/IFD 2016 limitatamente all’ammontare degli alimenti versati. In particolare indicava che, come risultava dal verbale di udienza del 21.8.2015 della Pretura di __________, il contributo alimentare era stato stabilito, nell’ambito di una procedura di misure a protezione dell’unione coniugale (art. 172 e 175 e segg. CC), in fr. 5'000.- mensili oltre alla tredicesima suddivisa in due rate, per un totale di fr. 65'000.- annui. L’insorgente specificava: “Nel corso del 2016 tali alimenti sono stati versati regolarmente CHF 4'800.- direttamente al coniuge e CHF 200.- sul conto relativo all’ipoteca. In due occasioni sono state dedotte spese relative alla casa di pertinenza del coniuge ma da me sostenute (febbraio e settembre), trattasi di contributi richiesti dal Comune di __________ e dell’assicurazione sullo stabile. L’abitazione coniugale è stata assegnata in uso alla signora __________ come al punto 1.1. del verbale di udienza di separazione, con conseguente presa a carico dei relativi oneri. Essendo la banca finanziatrice il mio datore di lavoro gli oneri ipotecari venivano da me girati direttamente sul conto di addebito”. Il reclamante aggiungeva che gli alimenti relativi al mese di gennaio 2016 erano stati versati il 28.12.2015, mentre che la rata di tredicesima del mese di dicembre 2016, nel corso del mese di febbraio 2017. Puntualizzava poi che, viste le spese di pertinenza della ex moglie, risultava difficile credere che la stessa potesse vivere con fr. 1'043.35 al mese, considerato come corrispondeva, per il solo leasing dell’autovettura un importo di fr. 822.40, senza contare l’importo di fr. 678.- quale premio pagato ogni mese alla cassa malati. Il contribuente chiedeva che l’ammontare totale degli alimenti da lui versati venisse suddiviso in  fr.  35'000.- per l’ex coniuge ed in fr. 30'000.- per i figli.

                                  D.   Con decisione del 6.3.2019, l’UT RS 1 accoglieva il reclamo e stabiliva un reddito imponibile di fr. 60'400.- per l’IC e di fr. 64'600.- per l’IFD (medesimi importi determinanti pure per l’aliquota), conformandosi ai dati dichiarati dal contribuente. Rispetto alla precedente decisione, l’autorità fiscale modificava l’importo degli alimenti versati per i “figli minorenni” da fr. 42'650.- a fr.  53'291.- (per un importo complessivo versato a titolo di alimenti di fr. 65'000.-). L’UT indicava, nella motivazione: “Reclamo ammesso come a domanda”.

                                  E.   Con tempestivo ricorso del 3/4.4.2019 RI 1 contesta la decisione su reclamo, sostenendo che il reclamo da lui presentato sarebbe stato unicamente “parzialmente accolto”. L’autorità fiscale non si sarebbe infatti chinata sulla problematica della suddivisione degli alimenti versati al coniuge e ai figli minorenni. Nel verbale di udienza del 21.8.2015 della Pretura di __________ non veniva fatto alcun cenno alla distinzione tra l’ammontare degli alimenti per il coniuge e gli alimenti per i figli, ma stabilito l’importo complessivo di fr. 5'000.-. Il ricorrente precisa al riguardo: “Una corretta suddivisione tra alimenti versati al coniuge e alimenti versati ai figli è necessaria non solo ai fini fiscali ma anche per altri risvolti in ambito civile”. Secondo una tabella, preparata dall’insorgente, sarebbe ammontato a fr. 31'000.- l’importo da lui versato alla coniuge a titolo di contributi alimentari nel 2016.

                                  F.   Con scritto 5/8.4.2019 l’UT di RS 1 ha trasmesso l’incarto fiscale relativo al 2016 del ricorrente, senza formulare osservazioni di sorta.

Diritto

                                   1.   Nel caso che qui ci occupa, la decisione di tassazione su reclamo del 6.3.2019 ha ripreso esattamente i medesimi elementi imponibili complessivi di quelli fatti valere dal contribuente nella propria dichiarazione fiscale. In effetti, con dichiarazione d’imposta del 24/26.4.2017 il contribuente indicava un reddito imponibile di fr. 60'461.- ed una sostanza imponibile di fr. 25'901.-. Nella decisione di tassazione dopo reclamo del 6.3.2019 il reddito imponibile è stato accertato in fr. 60'400.- e la sostanza in fr.  25'000.-. Unica differenza è l’imputazione degli alimenti: secondo l’UT fr. 11'709.- è l’importo da riconoscere quale alimento versato al “coniuge divorziato o separato”, mentre fr. 53'291.- è l’ammontare degli alimenti versato per i figli minorenni. Il ricorrente ritiene, visti gli importi versati che sia poco verosimile che la sua ex coniuge potesse vivere con poco più di fr. 1'000.- al mese.

                                         Ora, con il suo ricorso, il contribuente non chiede di modificare il reddito imponibile, che risulta dalla decisione impugnata, che corrisponde del resto a quanto da lui stesso indicato nella dichiarazione d’imposta. Occorre pertanto preliminarmente verificare se sussiste o meno un interesse legittimo a ricorrere.

                                   2.   2.1.

                                         L’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. È riservato l’articolo 206 capoverso 2 LT. Il capoverso 2 dell’art. 227 stabilisce che il ricorrente deve indicare, nell’atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell’irricevibilità. Il capoverso 3 dell’art. 227 prevede che con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore.

                                         Di pressoché identico tenore l’art. 140 cpv. 1, 2 e 3 LIFD.

                                         2.2.

                                         Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione e attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.). Nel caso in cui un interesse degno di protezione sia assente, bisogna dichiarare irricevibile il ricorso (Hunziker/ Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 22 ad art. 140 LIFD).

                                         2.3.

                                         Un interesse degno di protezione è manifesto nel caso in cui il contribuente si oppone ad una decisione di tassazione con la quale sono stati accertati degli elementi imponibili più elevati rispetto a quelli da lui dichiarati e viene richiesta una riduzione degli elementi imponibili (sentenza TF 2A.664/2005 del 13.12.2005 consid. 5; sentenza TF 2C_769/2009 del 22.6.2010 consid. 2.1.).

                                         Un interesse degno di protezione non sussiste, invece, se il gravame non ha quale scopo la modifica degli elementi imponibili stabiliti nella decisione impugnata (ad esempio del reddito oppure dell’utile o della sostanza imponibile), dell’aliquota fiscale, dell’importo dell’imposta dovuta oppure della durata dell’obbligo contributivo nel periodo fiscale (ad esempio l’inizio e la fine; sentenza TF 2C_253/2014 dell’11.12.2014 consid. 3.2; inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2a ed., Zurigo 2018, § 20, n. 7, pag. 301). Anche chiedere una mera modifica della motivazione non è sufficiente, in quanto sono solo gli elementi imponibili determinati ad acquistare forza di cosa giudicata e non anche la motivazione (sentenza TF 2P.345/2005 dell'11.5.2006 consid. 2.2.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire LIFD, 2a ediz., , Basilea 2017, n. 18 ad art. 140 LIFD; Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 23 ad art. 140 LIFD).

                                         2.4.

                                         In diritto fiscale la deduzione versata all’ex coniuge nonché ai figli minorenni è regolata da un’unica disposizione sia a livello di LT che a per quanto riguarda la LIFD. In particolare l’art. 32 lit. c LT stabilisce che, sono dedotti dai proventi, gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia. Di pressoché identico tenore l’art. 33 cpv. 1 lit. c LIFD.

                                         2.5.

                                         Appare chiaro che il contributo alimentare versato all’ex coniuge e quello versato ai figli viene stabilito sulla base di due norme giuridiche diverse, e meglio gli art. 125 e segg. CC e 276 e segg. CC (Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 20 e 21c ad art. 33 LIFD). Nel caso che tuttavia qui ci occupa l’importo di “(…) fr. 5'000.-, comprensivo degli AF da lui percepiti (…)” è stato stabilito nell’ambito di una procedura sommaria di adozione di misure a protezione dell’unione coniugale sulla base degli art. 172 e  175 ss CC: non vi è alcun accenno alla qualifica giuridica dell’importo, sicché non è possibile dedurre dal testo del verbale di udienza la divisione della somma in alimenti per l’ex coniuge e per i figli. Peraltro non si comprende neppure su quali basi l’UT – che invero non fornisce una spiegazione in merito - ha proceduto a tale ripartizione. Tuttavia, non compete certamente all’autorità fiscale stabilire la ripartizione corretta dell’importo, ma semmai al giudice civile, ritenuto come, ai meri fini dell’accertamento del reddito e della sostanza imponibili, tale ripartizione non ha alcuna ripercussione.

                                         2.6.

                                         Motivo per il quale il ricorrente, le cui censure mirano unicamente ad una diversa qualifica di una deduzione generale, non ha alcun interesse degno di protezione a censurare la decisione su reclamo. 

                                   3.   Il ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    600.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-

                                          Copia per conoscenza:

                                         - municipio di .

Per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          La segretaria:

80.2019.131 — Ticino Camera di diritto tributario 30.04.2020 80.2019.131 — Swissrulings