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Ticino Camera di diritto tributario 27.02.2019 80.2018.50

27 février 2019·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,183 mots·~6 min·5

Résumé

Doppia imposizione intercantonale: trasferimento sede formale in altro cantone, imposte già pagate in quest’ultimo, assoggettamento nel Canton Ticino

Texte intégral

Incarti n. 80.2018.50 80.2018.51

Lugano 27 febbraio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1  

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso dell’8 marzo 2018 contro la decisione dell’8 febbraio 2018 in materia di IC e IFD 2014.

Fatti

                            A.  La __________ Sagl, con sede a __________, è stata costituita il 28 novembre 2008. Il 31 luglio 2013 ha cambiato la propria ragione sociale in RI 1 e ha trasferito la propria sede a __________ (GR).

                                  Con decisione del 22 aprile 2016, l’RS 1 (RS 1) ha notificato alla RI 1 l’assoggettamento per appartenenza personale nel Canton Ticino, a partire dal 31 luglio 2013, argomentando che l’amministrazione effettiva continuava a essere svolta a __________, allo stesso indirizzo della casa madre, cioè della __________. Un reclamo della contribuente è stato respinto dall’UTPG, con decisione del 31 maggio 2016, passata in giudicato.

                            B.  Nei giorni dal 28 al 30 marzo 2017, l’Ispettorato fiscale ha proceduto a una verifica generale per i periodi fiscali 2013 e 2014. Il 14 aprile 2017, l’autorità fiscale e la rappresentante della contribuente hanno sottoscritto un verbale di audizione, nel quale hanno definito di comune accordo gli elementi imponibili per i periodi fiscali 2013 e 2014 e la contribuente ha confermato “che la domiciliazione della società, contrariamente a quanto sostenuto in precedenza è da sempre a __________ in via __________”.

                            C.  Con decisione del 15 dicembre 2017, l’UTPG ha notificato alla RI 1 la tassazione IC/IFD 2014, con la quale, rifacendosi all’accordo sottoscritto il 14 aprile 2017, ha commisurato l’utile imponibile in fr. 264'600.– e il capitale imponibile in fr. 499'000.–.

                                  La contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 12 gennaio 2018, lamentando una doppia imposizione intercantonale, avendole le autorità fiscali del Canton Grigioni già notificato la decisione di tassazione il 21 aprile 2016.

                                  L’UTPG ha respinto il reclamo, con decisione dell’8 febbraio 2018, nella quale ha ricordato che la decisione con cui il Canton Ticino aveva rivendicato l’assoggettamento per appartenenza personale era passata in giudicato e che, nel verbale di audizione al termine della verifica fiscale, la reclamante aveva espressamente riconosciuto il proprio assoggettamento nel Canton Ticino.

                            D.  Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 chiede che sia “annullata la decisione di tassazione del Canton Grigioni del 21.04.2016 risp. la decisione su reclamo del Canton Ticino del 8.2.2018 a causa della doppia imposizione effettiva dell’utile nella misura di CHF 74'000 ai fini IFD/Icant/Icom nonché del capitale nella misura di CHF 391'000 ai fini Icant/Icom”.

                                  Nelle sue osservazioni del 16 aprile 2018, l’UTPG propone di respingere il ricorso.

                                  L’8 gennaio 2019, in seguito a una richiesta della Camera di diritto tributario, l’insorgente ha trasmesso la decisione del 28 settembre 2018, con la quale l’Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni ha dichiarato inammissibile la domanda di revisione della tassazione dell’imposta cantonale 2013, precisando altresì che l’istanza di revisione per il periodo fiscale 2014 era tuttora pendente.

Diritto

                             1.  1.1.

                                  La ricorrente non contesta né l’assoggettamento all’imposta cantonale né il calcolo delle imposte che sono oggetto delle decisioni impugnate. D’altra parte, come ha ancora rilevato l’autorità di tassazione nelle osservazioni al ricorso, entrambi gli aspetti erano già stati risolti in modo definitivo. L’assoggettamento per appartenenza personale nel Canton Ticino era infatti già stato oggetto di una decisione pregiudiziale, passata in giudicato. Gli elementi imponibili, da parte loro, sono stati definiti con il verbale di audizione, sottoscritto dalle parti al termine della verifica intrapresa dall’Ispettorato fiscale.

                                  L’unica censura sollevata dalla ricorrente consiste nella doppia imposizione intercantonale, dipendente dalla circostanza che, per il periodo fiscale litigioso, l’Amministrazione delle imposte del Cantone dei Grigioni le aveva già notificato una decisione di tassazione, passata in giudicato.

                                  1.2.

                                  Nella misura in cui l’insorgente chiede a questa Corte l’annullamento della “decisione di tassazione del Canton Grigioni del 21.04.2016”, è evidente che si tratta di una domanda inammissibile, per la semplice ragione che la Camera di diritto tributario è competente quale autorità di ricorso contro le decisioni delle autorità fiscali del Canton Ticino (cfr. in particolare l’art. 227 cpv. 1 LT).

                                  Ciò dovrebbe essere peraltro noto alla società ricorrente, che ha inoltrato delle istanze di revisione all’autorità fiscale del Canton Grigioni, proprio chiedendo di annullare le decisioni di tassazione dell’imposta cantonale.

                                  1.3.

                                  Per quanto attiene alla richiesta di annullare la decisione di tassazione notificatale dall’UTPG, la stessa è in palese contraddizione con il fatto stesso di non contestare l’assoggettamento alle imposte nel Canton Ticino e il relativo calcolo. Se infatti la contribuente riconosce la legittimità delle pretese fiscali del fisco ticinese, non si comprende per quale motivo dovrebbe domandare l’annullamento della relativa decisione.

                                  Il contribuente che lamenta una doppia imposizione in contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost. ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Come affermato da quest’ultimo, non è a tal fine obbligato a esaurire le istanze di ricorso in ognuno dei cantoni interessati, ma è sufficiente che lo faccia in un cantone. Contro la decisione dell’ultima istanza giudiziaria di quest’ultimo può interporre ricorso alla Suprema Corte, impugnando contestualmente anche le decisioni precedenti degli altri cantoni, anche se non si tratta di decisioni di ultima istanza. Chiaramente, non sorge alcun problema, se il contribuente contesta la tassazione di quel cantone del quale ha esaurito tutte le istanze. Se invece il contribuente riconosce la pretesa fiscale dell’ultimo cantone che ha adottato una decisione di tassazione, allora non gli resta altro da fare che esaurire tutti i gradi di giudizio nell’ultimo cantone, per poi infine chiedere al Tribunale federale di annullare le decisioni degli altri cantoni, che provocano la doppia imposizione (DTF 133 I 300 consid. 2.4).

                                  Ne consegue che questa Corte non può fare altro che respingere il ricorso della contribuente. Spetterà poi a quest’ultima semmai di impugnare dinanzi al Tribunale federale questa decisione cantonale di ultima istanza, coinvolgendo nella procedura anche le autorità del Canton Grigioni.

                                  1.4.

                                  Per quanto concerne l’imposta federale diretta, se si tratta di stabilire quale cantone abbia il diritto di riscuotere tale tributo, la competenza della Camera di diritto tributario sarebbe esclusa in ogni caso. Secondo l’art. 108 cpv. 1 LIFD, infatti, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall’AFC ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. L’autorità di ricorso è il Tribunale amministrativo federale.

                             2.  Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

                             2.  Le spese processuali consistenti:

                                  a. nella tassa di giustizia di                           fr.   600.–

                                  b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.     80.–

                                  per un totale di                                             fr.   680.–

                                  sono a carico della ricorrente.

                             3.  Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                La segretaria:

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