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Ticino Camera di diritto tributario 21.02.2020 80.2018.229

21 février 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,187 mots·~11 min·3

Résumé

Procedura: reclamo, decisione motivata, “reclamo concordato telefonicamente”, annullamento della decisione

Texte intégral

Incarti n. 80.2018.229 80.2018.230

Lugano 21 febbraio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

 RI 1   RI 2  tutti rappr. da: RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 19 ottobre 2018 contro la decisione del 3 ottobre 2018 in materia di IC/IFD 2013-2014

Fatti

                                  A.   RI 1 (di professione fiduciario immobiliarista, cfr. https://www4.ti.ch/di/dg/fiduciari/albo-online/albo-online-dei-fiduciari/, sito consultato l’11.2.2020) e RI 2 avevano percepito, nei periodi fiscali 2013 e 2014 redditi provenienti da: attività dipendenti, attività indipendente (derivanti dalla __________, __________), rendite AVS, titoli e capitali, valore locativo/affitti. I contribuenti, sono proprietari di più immobili ubicati nel Canton Ticino (nei Comuni di __________, __________, __________), nel Canton __________ (nel Comune di __________), nonché negli Stati Uniti (__________).

                                  B.   a. Periodo fiscale 2013

                                         Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2013, i contribuenti dichiaravano un reddito imponibile complessivo di fr. 140'592.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 556'341.-. Chiedevano in deduzione, per quanto concerneva gli immobili, fr. 79'386.- a titolo di “spese di gestione e di manutenzione immobili”.

                                         b. Periodo fiscale 2014

                                         Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2014, i contribuenti dichiaravano un reddito imponibile complessivo di fr. 105'426.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 846'045.-. Chiedevano in deduzione, per quanto concerneva gli immobili, fr. 131'381.- a titolo di “spese di gestione e di manutenzione immobili”.

                                  C.   a. Periodo fiscale 2013

                                         Con decisione di tassazione del 12.4.2017, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT), stabiliva per l’IC un reddito imponibile complessivo di fr. 156'300.- (di fr. 159’600.- quello determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr. 660'000.- (in fr. 779'000.- quella determinante per l’aliquota). Il reddito, per l’IFD veniva commisurato in fr. 162'300.- (in fr. 162'000.- quello determinante per l’aliquota). In particolare, rispetto ai dati dichiarati dai coniugi __________, l’autorità fiscale ammetteva in deduzione, per quanto concerneva le spese di gestione e manutenzione immobili, l’importo di fr. 72'414.- anziché i fr. 79'386.- richiesti. A motivo di tale modifica, l’UT indicava:

                                          “Spese di gestione e manutenzione di immobili rettificate:

-          Dove richieste le spese effettive aggiunta l’imposta immobiliare;

-          Spese accessorie assunte dagli inquilini come da indicazioni fornite;

-          Per l’immobile casa __________ non concesso il costo per l’acquisto del gasolio in quanto le spese sono assunte dall’inquilina;

-          - spese per rifacimento cucina concesse in misura di 2/3 (1/3 considerato miglioria);

-          Costi registrati in contabilità (immobili in __________) non legati alla manutenzione dell’immobile non concessi in deduzione (es. ammortamento e assicurazione mobilio, tasse di soggiorno, commissioni e altre spese non specificate)”.

                                         b. Periodo fiscale 2014

                                         Con decisione di tassazione del 12.4.2017, l’Ufficio di tassazione di RS 1 (di seguito UT), stabiliva per l’IC un reddito imponibile complessivo di fr. 126'200.- (di fr. 125’800.- quello determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr. 719'000.- (in fr. 864'000.- quella determinante per l’aliquota). Il reddito, per l’IFD veniva commisurato in fr. 130'000.- (in fr. 129'600.- quello determinante per l’aliquota). In particolare, rispetto ai dati dichiarati dai contribuenti, l’autorità fiscale ammetteva in deduzione, per quanto concerneva le spese di gestione e manutenzione immobili, l’importo di fr. 112'585.- anziché i fr. 131'381.- richiesti. A motivo di tale modifica, l’UT indicava:

                                          “Spese di gestione e manutenzione di immobili rettificate:

-          Spese accessorie assunte dagli inquilini come da indicazioni fornite;

-          Per immobili commerciali ammessa unicamente la deduzione delle spese effettive (concessa imposta immobiliare);

-          Costi registrati in contabilità (immobili in __________) non legati alla manutenzione dell’immobile non concessi in deduzione (es. ammortamento e assicurazione mobilio, tasse di soggiorno, commissioni e altre spese non specificate)”.

                                  D.   a. Periodo fiscale 2013

                                         Con reclamo 2/3.5.2017 i contribuenti impugnavano la notifica di tassazione IC/IFD 2013. Innanzitutto indicavano come, a seguito di un errore di “programmazione”, nella loro dichiarazione fiscale non avevano inserito “(…) l’affitto per l’immobile di __________ di proprietà dei fratelli __________”, errore corretto direttamente dal tassatore. All’aggiunta doveva tuttavia essere correlata la deduzione di fr. 7'232.- a titolo di “spese di gestione e manutenzione”.

                                         Sempre per la deduzione inerente le spese di manutenzione e gestione degli immobili, i coniugi RI 1 rimarcavano che per l’immobile di __________ non erano state concesse le deduzioni relative alle “(…) assicurazioni, agli ammortamenti, alle tasse, ecc”. In merito a questa proprietà, gli insorgenti specificavano che si trattava di un immobile da reddito, che veniva dato in locazione completamente arredato “incluso biancheria, posate, TV, accesso internet, ecc”. Secondo i contribuenti, di tale costi pure si doveva tener conto, poiché necessari al conseguimento del reddito. Si aggiungeva anche che la tassa di soggiorno era inclusa negli affitti dichiarati e doveva essere versata all’ente del turismo. Anche per quanto concerneva le commissioni di intermediazione - nel caso specifico quelle di __________ - erano necessarie per realizzare i proventi. S’indicava inoltre che l’appartamento in questione non veniva utilizzato per scopi privati. Motivo per il quale i contribuenti chiedevano che fosse riconosciuto, a titolo di deduzione per spese di gestione e di manutenzione immobili, l’importo complessivo indicato nella loro dichiarazione fiscale, con l’aggiunta supplementare dell’importo di fr. 7'232.- legato all’immobile in comproprietà tra i fratelli __________, che non era stato indicato nella dichiarazione fiscale.

                                         b. Periodo fiscale 2014                                    

                                         Con reclamo 2/3.5.2017 i contribuenti impugnavano la notifica di tassazione IC/IFD 2014 censurando il mancato riconoscimento, nelle deduzioni, della totalità delle spese di gestione e manutenzione immobili richiesto. Ribadivano in sostanza le medesime censure esposte nel periodo fiscale precedente in relazione alle peculiarità dell’immobile di __________ e dei costi necessari per garantirne i proventi.

                                  E.   a. Periodo fiscale 2013

                                         Con decisione su reclamo del 3.10.2018 il reddito imponibile complessivo per l’IC veniva stabilito in fr. 156'200.- (in fr. 157'300.- quello determinante per l’aliquota). La sostanza veniva commisurata in fr. 660'000.- (in fr. 779'000.- quella determinante per l’aliquota). Per l’IFD il reddito imponibile complessivo veniva stabilito in fr. 160'000.- mentre quello determinante per l’aliquota in fr. 159'700.-. Per quanto concerneva le spese di gestione e di manutenzione immobili le stesse venivano modificate da fr. 72'414.- a fr. 74'734.-. A motivazione della decisione l’autorità fiscale indicava: “Reclamo concordato telefonicamente il 18.9.18”.

                                         b. Periodo fiscale 2014

                                         Con decisione su reclamo del 3.10.2018 il reddito imponibile complessivo per l’IC veniva stabilito in fr. 124’800.- (in fr. 124'300.- quello determinante per l’aliquota). La sostanza veniva commisurata in fr. 719'000.- (in fr. 864'000.- quella determinante per l’aliquota). Per l’IFD il reddito imponibile complessivo veniva stabilito in fr. 128'600.- mentre quello determinante per l’aliquota in fr. 128'100.-. Per quanto concerneva le spese di gestione e di manutenzione immobili le stesse venivano modificate da fr. 112’585.- a fr. 113’963.-. A motivazione della decisione l’autorità fiscale indicava: “Reclamo concordato telefonicamente il 18.9.18”.

                                  F.   a. Periodo fiscale 2013

                                         Con ricorso 19/22.10.2018 RI 1 impugnano le decisioni di tassazione su reclamo IC/IFD 2013-2014. Contestano la mancata deduzione dell’integralità dell’importo legato alle spese di gestione e di manutenzione immobili fatta valere per entrambi i periodi fiscali: in particolare, nell’ambito di un colloquio telefonico “(…) il tassatore ha chiaramente espresso il rifiuto di accettare ammortamenti di alcun genere e quindi nella decisione su reclamo gli ammortamenti per i due immobili non sono stati accettati in deduzione”. In particolar modo si tratta degli ammortamenti inerenti gli stabili di __________ denominati __________ e __________ (di quest’ultimo RI 2 è comproprietaria di 1/3 unitamente ai fratelli). Per __________ veniva richiesto l’ammortamento pari a fr. 3'026.70 mentre che, per __________ di fr. 1'513.74. I ricorrenti spiegano di aver sempre allestito una contabilità per gli immobili in questione, nell’ambito della quale le sostituzioni di una certa entità (finestre, pavimenti, rinnovo bagni e cucine) erano stati “attivati per poi essere ammortizzati negli anni futuri”. I ricorrenti chiedono con il ricorso la valutazione della correttezza e della fattibilità della loro metodologia di calcolo delle spese di manutenzione e gestione degli immobili “onde poter seguire un metodo accettabile in futuro”.

                                         b. Periodo fiscale 2014

                                         Con ricorso 19/22.10.2018 i contribuenti insorgono altresì avverso la decisione di tassazione IC/IFD 2014 evocando i medesimi motivi già espressi nel ricorso relativo al periodo fiscale precedente.

                                  G.   Con osservazioni 23/25.10.2018 l’UT di __________       si limita a trasmettere gli incarti fiscali, comprensivi delle copie delle decisioni impugnate.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Oggetto dei ricorsi per entrambi i periodi fiscali sub judice è la deduzione inerente le spese di manutenzione e di gestione degli immobili. In particolare, i coniugi RI 1 si dolgono del mancato riconoscimento dei costi di ammortamento legati agli immobili __________ e __________ a __________.

                                         In merito alla contestazione dei contribuenti – già specifico oggetto dei reclami contro le notifiche di tassazione IC/IFD 2013 e 2014 – l’UT non ha speso una parola: né nelle decisioni dedotte in giudizio, né tantomeno nelle osservazioni al ricorso.

                                         Si tratta pertanto, preliminarmente, di verificare se nel caso concreto non ci si trova confrontati ad una violazione del diritto di essere sentiti dei contribuenti, comportante l’annullamento delle decisioni dedotte in giudizio.

                                         1.2.

                                         Adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422).

                                         Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

                                         L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

                                         Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

                                         1.3.

                                         La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso che qui ci occupa, in relazione alle contestazioni espresse dai contribuenti in sede d’impugnativa contro le prime notifiche di tassazione per il 2013 e il 2014, l’autorità fiscale ha motivato così la propria decisione: ““Reclamo concordato telefonicamente il 18.9.18”.

                                         2.2.

                                         In merito alla telefonata intervenuta con il funzionario dell’UT, i ricorrenti si esprimono così in sede ricorsuale:

                                         “(…) il tassatore ha chiaramente espresso il rifiuto di accettare ammortamenti di alcun genere e quindi nella decisione su reclamo gli ammortamenti per i due immobili non sono stati accettati in deduzione” (ricorsi 19/22.10.2018, pag. 2).

                                         2.3.

                                         Appare evidente che le decisioni su reclamo non sono motivate: l’autorità fiscale non ha minimamente illustrato i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. Né i contribuenti, né tanto meno la Camera, chiamata ad esprimersi sulla fattispecie, sono stati posti nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio.

                                         In altri termini è del tutto assente il ragionamento giuridico e fattuale alla base delle decisioni impugnate. In queste circostanze non si può far altro che constatare la violazione del diritto di essere sentiti dei contribuenti: le decisioni devono essere annullate e devono essere emanate nuove decisioni motivate secondo i criteri imposti dalla legge e dalla giurisprudenza.

                                   3.   I ricorsi sono evasi ai sensi dei considerandi. Le decisioni su reclamo IC/IFD 2013-2014 sono annullate e gli atti sono ritornati all’UT di __________ affinché adotti delle nuove decisioni su reclamo motivate. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Ai ricorrenti, rappresentati dalla loro fiduciaria, non vengono riconosciute ripetibili.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.

                                         §    Di conseguenza, le decisioni su reclamo IC/IFD 2013 e 2014 del 3.10.2018 sono annullate e gli atti sono ritornati all’UT affinché provveda ad emanare delle decisioni motivate.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Non si assegnano ripetibili.                               

                                   4.   Contro il prese              Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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