Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 16.10.2018 80.2018.211

16 octobre 2018·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·681 mots·~3 min·3

Résumé

Procedura: ricorso, effetto devolutivo, notificazione di una nuova decisione su reclamo che accoglie le richieste del ricorrente, ricorso privo d’oggetto

Texte intégral

Incarti n. 80.2018.211 80.2018.212

Lugano 16 ottobre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 4 ottobre 2018 contro la decisione del 7 settembre 2018 in materia di IC e IFD 2016.

Fatti

                                     -   con decisione del 7 settembre 2018, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il reclamo interposto da RI 1 contro la decisione di tassazione IC/IFD 2016, che le era stata notificata il 20 giugno 2018;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta di aver impugnato tardivamente la decisione di tassazione e sostiene che quest’ultima le sarebbe stata notificata dopo la data indicata dall’autorità fiscale;

                                     -   prendendo posizione sul ricorso, con scritto del 12 ottobre 2018, l’Ufficio di tassazione ha comunicato di aver iscritto il reclamo della contribuente.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di procedura cantonale può consentire all’autorità di tassazione di modificare o di annullare la decisione impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 140 LIFD; Zweifel/Casanova, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, Zurigo 2008, § 24, n. 7);

                                     -   mentre la legge tributaria cantonale non contiene alcuna disposizione in merito a tale questione, l’art. 58 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) consente invece all’autorità inferiore, fino all'invio della sua risposta, di riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); in tal caso, essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso (cpv. 2); quest’ultima, di conseguenza, continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (cpv. 3 prima frase);

                                     -   l’art. 58 PA non è tuttavia applicabile nell’ambito della procedura di ricorso in materia di imposta federale diretta e neppure in materia di imposta cantonale;

                                     -   il Tribunale federale ha peraltro già avuto modo di affermare che, in mancanza di disposizioni contrarie della procedura cantonale, si possono anche applicare a titolo sussidiario le norme della PA (DTF 106 Ib 115 consid. 2a);

                                     -   nulla impedisce pertanto di ispirarsi all’art. 58 PA e di consentire all’autorità di tassazione di riesaminare una propria decisione dopo che la stessa è stata impugnata dal contribuente;

                                     -   il principio secondo cui l’effetto devolutivo è attenuato per consentire all’autorità amministrativa di mantenere il potere di riesaminare la decisione per un certo lasso di tempo dopo la sua notificazione assurge ormai ad una sorta di principio generale della procedura amministrativa;

                                     -   tornando alla fattispecie in discussione, il 12 ottobre 2018 l’Ufficio di tassazione ha comunicato a questa Camera di aver deciso di iscrivere il reclamo, tenuto conto delle “giustificazioni” della ricorrente;

                                     -   sostanzialmente, l’autorità di tassazione ha pertanto revocato la decisione impugnata, con la quale aveva dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, e ha deciso di entrare nel merito dello stesso;

                                     -   tenuto conto del fatto che la sola questione litigiosa, sottoposta a questa Camera dalla ricorrente, concerneva la controversa ricevibilità del suo reclamo, si deve concludere che la sopravvenuta revoca della decisione, con cui l’Ufficio di tassazione aveva dichiarato irricevibile il gravame, rende il ricorso privo d’oggetto;

                                     -   visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è privo d’oggetto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2018.211 — Ticino Camera di diritto tributario 16.10.2018 80.2018.211 — Swissrulings