Incarti n. 80.2018.189 80.2018.190
Lugano 21 ottobre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 agosto 2018 contro la decisione del 25 luglio 2018 in materia di IC e IFD 2015.
Fatti
A. RI 1, classe 1986, di professione medico veterinario, nel periodo fiscale 2015 era domiciliata a __________ (__________), presso suo padre. Durante la settimana risiedeva tuttavia a __________ (Canton __________) e lavorava, principalmente, alle dipendenze __________ e, accessoriamente, alle dipendenze della __________, a __________.
B. La contribuente, per il tramite di suo padre, inoltrava la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2015 all’RS 1 (di seguito UT) il 19 aprile 2016. Per quanto qui d’interesse, in merito alla sua attività lucrativa dipendente, la contribuente dichiarava l’importo di fr. 39'799.- quale reddito dell’attività principale e fr. 16'603.quale reddito dell’attività accessoria, per un totale di fr. 56'403.- [recte fr. 56'402.-].
La contribuente chiedeva la deduzione delle spese professionali per complessivi fr. 38'517.-, così composti:
Spese di trasporto con mezzi pubblici
fr.
5'311.-
Spese veicolo privato
fr.
13'906.-
Spese supp. per alloggio senza cucina
fr.
9'600.-
Spese supp. vitto senza cucina
fr.
6'400.-
Spese professionali forfait
fr.
2’500.-
Spese attività accessoria dipendente
fr.
800.-
Totale delle spese professionali
fr.
38’517.-
C. Con decisione di tassazione IC/IFD 2015 dell’8 giugno 2016, l’UT stabiliva un reddito imponibile complessivo di fr. 28’900.- per l’IC e di fr. 32'900.- per l’IFD. In particolare, l’UT accertava il reddito da attività dipendente principale della contribuente in fr. 56'402.-, in cui comprendeva altresì il reddito conseguito con l’attività dipendente presso la __________.
Per quanto concerneva le spese professionali, l’UT le aveva riconosciute nella misura complessiva di fr. 22'155.– per l’IC e di fr. 21'655.– per l’IFD. Aveva concesso le spese d’abbonamento per i mezzi pubblici per un importo di fr. 3'655.- (pari al costo dell’abbonamento generale), anziché di fr. 5'311.- come richiesto dalla contribuente. Al contrario, non ammetteva alcuna deduzione per le spese di trasporto con il veicolo privato. L’autorità fiscale ammetteva integralmente, così come postulato dalla contribuente, le spese supplementari per alloggio senza cucina, le spese supplementari vitto senza cucina e le spese professionali forfait (nella misura di fr. 2’500.– per l’IC e di fr. 2'000.– per l’IFD).
D. La contribuente, sempre per il tramite di suo padre, impugnava la suddetta decisione, con tempestivo reclamo del 1° luglio 2016, censurando in particolare il mancato accoglimento delle spese di trasporto per recarsi dal domicilio in Ticino al luogo di residenza nel Canton Vaud e viceversa, nonché la trasferta quotidiana tra __________ e le sedi di lavoro a __________ (punti 2.1 e 2.2 della decisione di tassazione).
Per quanto atteneva al punto 2.1, la reclamante spiegava di avere così calcolato le spese di trasporto con i mezzi pubblici (fr. 5'311.-): “I costi menzionati corrispondono a: abbonamento ½ prezzo annuo chf 185.00, treno __________ 48 settimane a 98.00 chf A/R, bus __________ A/R 48 settimane a 8.80 chf.”
In merito invece al punto 2.2, argomentava di abitare a __________ e di lavorare a __________ e di necessitare di un veicolo “per recarsi al lavoro e rispettare la griglia oraria dettata dalla clinica veterinaria (inizio variabile tra le 06.00 e le 08.00)”, precisando che “non esistono mezzi di trasporto in comune che le permettano di rispettare gli orari”.
E. Con decisione su reclamo del 25 luglio 2018, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, nella misura in cui separava il reddito da attività dipendente accessoria versato dalla __________ pari a fr. 338.-, che nella decisione dell’8 giugno 2016 era stato compreso nel reddito da attività dipendente principale, e concedeva una deduzione per spese d’attività accessoria della stessa misura. Le spese professionali aumentavano di conseguenza a fr. 22'493.– per l’IC e a fr. 21'993.– per l’IFD.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario del 22/27 agosto 2018, RI 1, per il tramite del proprio padre, si aggrava contro la decisione su reclamo IC/IFD 2015, censurando nuovamente il mancato riconoscimento delle spese di trasporto con mezzi pubblici pari a fr. 5'311.-, come pure delle spese relative al veicolo privato di fr. 13'906.-. In merito a queste ultime, propone le seguenti considerazioni:
Lor signori non prendono in considerazione né la geografia né gli orari dei trasporti pubblici che collegano __________ con Berna __________ ove è situata la Clinica __________.
Se prendeste in mano una cartina geografica ed un annuario con gli orari dei trasporti pubblici, vedreste che è impossibile fare affidamento su questi ultimi, sia per l’orario di inizio lavoro che a fine giornata.
G. Con osservazioni del 6 settembre 2018, l’UT si riconferma nelle proprie precedenti motivazioni e propone la reiezione del gravame.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. a LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali, tra le altre, le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.
Per gli articoli 25 cpv. 2 LT e 26 cpv. 2 LIFD, per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite deduzioni complessive. Per l’imposta cantonale, le stesse sono precisate dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (di seguito DE; quello valido per il periodo fiscale 2015 qui in esame è del 10 dicembre 2014), segnatamente dagli articoli 3 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come precisano ulteriormente l’art. 1 dell’Ordinanza del DFF e l’art. 3 DE 2014, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.
1.2.
Nella fattispecie, la ricorrente pretende in deduzione delle spese effettive per spostarsi con i mezzi pubblici ogni fine settimana da __________ a __________ e farvi rientro, in aggiunta alle spese per spostarsi quotidianamente con il mezzo privato da __________ a __________ e viceversa. Si procederà ad analizzare, in primo luogo (consid. 2), la questione relativa alle spese di viaggio con i mezzi pubblici dal luogo di dimora settimanale (__________) al domicilio (__________), ed in secondo luogo (consid. 3), la questione relativa alle spese di trasporto con veicolo privato da __________ a __________.
2. 2.1.
Secondo l’art. 3 cpv. 1 DE 2014, sono considerate “spese di trasporto” quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.- l’anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;
c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, giusta l’art. 3 cpv. 2 DE 2014, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e fino a 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15’000 km) rispettivamente 65 cts. (per la parte di percorrenza che eccede i 15’000 km).
Anche per l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (art. 5 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
2.2.
Nel caso di specie, l’UT ha concesso le spese per i mezzi pubblici pari a fr. 3'655.-, ossia il costo dell’abbonamento generale nel periodo fiscale in questione. Mal si comprende come la ricorrente pretenda delle spese per “abbonamento ½ prezzo annuo chf 185.00, treno __________ 48 settimane a 98.00 chf A/R, bus __________ A/R 48 settimane a 8.80 chf”, per complessivi fr. 5'311.-, quando l’abbonamento generale di fr. 3'655.- copre tutte le spese dei trasporti pubblici, e permette alla ricorrente di viaggiare liberamente in tutta la Svizzera sui treni delle Ferrovie federali svizzere, ma anche sugli altri mezzi di trasporto pubblico.
È pertanto pienamente condivisibile la decisione dell’UT di ammettere in deduzione le spese d’abbonamento per i mezzi pubblici per l’importo di fr. 3'655.-, anziché di fr. 5'311.- dichiarati dalla ricorrente.
3. 3.1.
Secondo giurisprudenza e dottrina, nel caso dei pendolari settimanali si può pretendere che scelgano un luogo di residenza settimanale il più possibile vicino al luogo di lavoro, con la conseguenza che eventuali spese di trasporto ulteriori possono essere dedotte solo se si riferiscono a spostamenti all’interno dello stesso agglomerato (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 10 ad art. 26 LIFD, p. 648 e giurisprudenza citata; inoltre Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 16 ad art. 26 LIFD, p. 527).
3.2.
Nel caso in esame, non è dato sapere per quale motivo la ricorrente abbia deciso di abitare a __________, nel Canton Vaud, e di lavorare a __________, ad oltre 46.5 Km di distanza (cfr. estratto ViaMichelin, sito consultato il 31 maggio 2019), mantenendo al contempo il domicilio a __________, nel Canton Ticino. Sia come sia, richiamata la dottrina e la giurisprudenza appena citata, è chiaro che la contribuente, con domicilio fiscale in __________ e che lavora settimanalmente fuori Cantone, avrebbe dovuto prendere in locazione una camera che fosse quanto più vicino possibile al luogo di lavoro (in casu, quantomeno nel Canton Berna). Pertanto, la scelta della ricorrente di vivere a __________ e di lavorare a __________ non può condurre a riconoscerle una deduzione per le spese di viaggio con il veicolo privato, in quanto la distanza tra questi luoghi è eccessiva. Certamente, qualora la contribuente avesse scelto una residenza vicina al luogo di lavoro, avrebbe potuto chiedere di dedurre le eventuali spese di viaggio tra questi due luoghi, che in ogni caso rientrerebbero nelle spese sostenute per l’acquisto di un abbonamento generale (cfr. consid. 2.1.).
È pertanto pienamente condivisibile la decisione dell’UT di non ammettere in deduzione le spese di trasporto per la trasferta dal luogo di dimora settimanale al luogo di lavoro.
4. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: