Incarto n. 80.2017.1
Lugano 7 novembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini e Flavio Amadò, giudice supplente
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 30 dicembre 2016 contro la decisione del 2 dicembre 2016 in materia di computo globale d’imposta.
Fatti
A. In data 19 luglio 2010, 18 novembre 2010 e 12 settembre 2011 la società RI 1, __________, ha presentato all’RS 1 (UTPG) tre domande di computo globale d’imposta (CGI) inerente a redditi percepiti quali diritti di licenza negli anni 2008, 2009 e 2010. Le tre domande, presentate con il modulo DA-3, sono state evase con altrettante decisioni in data 19 novembre 2012, mediante le quali l’UTPG ha parzialmente accolto le domande di computo limitatamente a CHF 10'127.45 per il 2008, CHF 28'112.10 per il 2009 e CHF 43'370.70 per il 2010. Contro queste decisioni non è stato interposto reclamo scritto nel termine di 30 giorni dalla notifica.
B. Successivamente, con scritto del 23 febbraio 2015, RI 1 ha comunicato all’UTPG che, da un riesame interno, aveva rilevato che le decisioni dell’UTPG del 19 novembre 2012 riferite al CGI 2008, 2009 e 2010 sarebbero erroneamente state basate sull’assunto che la società fosse a beneficio di una imposizione agevolata. RI 1 rilevava di essere invece imposta in modo ordinario, con carico fiscale complessivo del 24.7%. La società produceva quindi quelli che considerava i corretti calcoli del CGI per i predetti periodi, e chiedeva il riesame dei conteggi da parte dell’UTPG.
C. L’UTPG con decisione 8 settembre 2015 ha respinto, con unica decisione, la richiesta di riesame delle tre decisioni del 19 novembre 2012, rilevando che contro le predette decisioni alcun reclamo ex art. 18 dell’Ordinanza del 22 agosto 1967 sul computo globale d’imposta (OCGI; RS 672.201) era stato presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica. Per il rimanente non erano nemmeno adempiuti i motivi di revisione, ritenuto che le concrete censure avrebbero potuto, e dovuto, essere sollevate mediante rimedio giuridico ordinario, e segnatamente il reclamo.
D. Contro tale decisione RI 1 ha interposto reclamo in data 8 ottobre 2015, sostenendo che alla base delle tre decisioni del 2012 vi sarebbe stato un grave errore di calcolo, avendo il tassatore, a mente della reclamante, applicato per sbaglio la riduzione del computo globale d’imposta prevista per società a tassazione privilegiata, mentre era incontestabile che RI 1 fosse soggetta a tassazione ordinaria. Per queste ragioni sarebbero dati i motivi di revisione previsti dall’art. 147 cpv. 1 lit. b della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), in quanto l'autorità non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti e di mezzi di prova decisivi che conosceva o doveva conoscere. L’UTPG avrebbe inoltre violato principi essenziali di procedura, quali il principio della buona fede ed il divieto dell’arbitrio e del formalismo eccessivo (reclamo 8 ottobre 2015, p. 3). Sarebbero poi state integrate anche le condizioni per ammettere una rettifica ex art. 150 LIFD, indipendentemente da un reclamo scritto contro le decisioni del 19 novembre 2012. La reclamante sosteneva infine di avere presentato un reclamo orale contro tali decisioni (reclamo 8 ottobre 2015, p. 4).
E. Con decisione su reclamo del 2 dicembre 2016, l’UTPG ha rilevato che alcun reclamo scritto era stato interposto contro le decisioni relative al CGI del 19 novembre 2012, che non sussisteva un motivo di restituzione dei termini per la presentazione di reclami contro le predette decisioni e che nemmeno erano dati validi motivi di revisione. In particolare la società avrebbe potuto invocare i motivi addotti in sede di richiesta di riesame nella procedura precedente ex art. 66 cpv. 3 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). L’UTPG infine rilevava che l’istituto della revisione non deve supplire al mancato uso del rimedio ordinario del reclamo per motivi imputabili allo stesso contribuente.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 si aggrava contro la predetta decisione, lamenta la lesione del principio costituzionale della buona fede per avere ricevuto dall’UTPG informazioni fuorvianti, sostiene la nullità delle decisioni rese nel 2012, in quanto basate su errori materiali gravi e facilmente riconoscibili, e ritiene comunque dati i presupposti per procedere ad una revisione delle decisioni, rispettivamente ad una loro riconsiderazione. Da ultimo le decisioni del 19 novembre 2012 non rispetterebbero nemmeno l’art. 12 della Convenzione del 2 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (RS 0.672.942.31), per rapporto alla quale sarebbe pure da attivare la procedura amichevole prevista dall’art. 25 della convenzione.
Per questi motivi, a mente della ricorrente la decisione impugnata andrebbe quindi in sostanza riformata, con conseguente concessione del computo globale d’imposta nella misura postulata dalla ricorrente con richiesta di riesame all’UTPG presentata il 23 febbraio 2015.
G. L’Ufficio Giuridico della Divisione delle contribuzioni, con osservazioni 22 febbraio 2017, postula la reiezione del gravame e la conferma delle decisioni dell’UTPG del 19 novembre 2012. Ribadisce che è perento il termine di reclamo e che non sono dati motivi di restituzione dei termini di reclamo. Neppure sono integrate le condizioni per ammettere la revisione, stante la possibilità della ricorrente di invocare le concrete censure anche in sede di reclamo. A titolo abbondanziale ritiene che non siano nemmeno date le condizioni per procedere ad un’interpretazione ex art. 69 PA, ritenuto che tale istituto non è concepito per reinterpretare le decisioni a favore del contribuente. Infine la procedura amichevole prevista dall’art. 25 della CDI con l’India è indipendente dalla procedura ricorsuale prevista dagli ordinamenti interni dei Paesi contraenti, di modo che tale aspetto esula dalla presente procedura.
H. Con replica del 24 marzo 2017, la ricorrente ribadisce che l’UTPG ha ridotto a torto l’ammontare massimo del CGI, nell’errato assunto che la società sia tassata in modo privilegiato. L’UTPG non avrebbe comunque preso in considerazione la deduzione forfetaria del 50% per i diritti di licenza. La ricorrente inoltre produce una soluzione riferita ad esercizi trattati in un corso di diritto fiscale, in un caso considerato analogo dalla ricorrente, e infine rileva che l‘UTPG non avrebbe comunque fornito alcun calcolo alternativo rispetto a quello da lei proposto.
Diritto
1. L’art. 18 OCGI prevede che le decisioni sul computo globale d’imposta possono essere impugnate con i medesimi rimedi giuridici dati contro le decisioni cantonali di rimborso dell’imposta preventiva previsti dagli articoli da 53 a 56 della Legge federale sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21). Trattasi del reclamo ex art. 53 LIP, ed in seguito del ricorso ex art. 54 LIP alla Camera di Diritto Tributario (in Ticino commissione di ricorso in materia di computo globale d’imposta ex art. 1 lit. c del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta supplementare d’imposta USA [RL 10.2.6.1]). L’art. 22 dell’Ordinanza sul computo globale d’imposta prevede inoltre che la revisione e la rettificazione di decisioni sul computo globale d’imposta siano disciplinate dagli art. 59 e 60 LIP.
2. 2.1.
L’art. 53 LIP prevede che la decisione dell’Autorità cantonale competente, nel concreto l’UTPG in materia di CGI, possa essere impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, con reclamo scritto a tale ufficio. L’esigenza della forma scritta, prevista anche dall’art. 42 cpv. 2 LIP, cui ulteriormente rimanda l’art. 53 cpv. 2 LIP, implica la presentazione di un reclamo in forma cartacea (cfr. Hochreutner, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. II/2, 2a ediz., Basilea 2012, n. 9 ad art. 42 LIP) ed in originale firmato dal reclamante. A riguardo l’Alta Corte ha inoltre a più riprese confermato che, nelle procedure ricorsuali amministrative, il requisito della forma scritta comporta l’esigenza della firma autografa del reclamante (sentenza 2C_610/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 2.3 ed ulteriori riferimenti).
2.2.
Nella fattispecie, è incontestato che alcun reclamo scritto è stato interposto contro le decisioni dell’UTPG del 19 novembre 2012 nel termine di 30 giorni dalla notifica. Benché la ricorrente sostenga che essa avrebbe tempestivamente interposto un reclamo verbale (reclamo 8 ottobre 2015, p. 2 e 3), tale circostanza, non provata, sarebbe comunque irrilevante, essendo espressamente prevista per la procedura di reclamo ex art. 53 LIP la forma scritta.
Non essendo stato presentato alcun reclamo scritto contro le predette decisioni, si rileva che nemmeno può entrare in considerazione una restituzione dei termini di reclamo ex art. 23 PA, norma applicabile anche nelle procedure di reclamo ai sensi della LIP (cfr. Beusch, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. II/2, 2a ediz., Basilea 2012, n. 11 ad art. 32 LIP).
La ricorrente nemmeno sostiene di avere dato prova della diligenza richiesta dalle circostanze e di essere stata impedita senza sua colpa di agire nel termine stabilito dall’art. 53 LIP.
Abbondanzialmente si rileva che la ricorrente, società leader a livello mondiale nella lavorazione di metalli preziosi, non può certamente essere considerata contribuente “distratta ed ignorante” (cfr. testualmente ricorso 30 dicembre 2016, p. 4). Essa è invece dotata di una struttura amministrativa, a presidio anche delle pratiche fiscali (tant’è che le decisioni del 19 novembre 2012 furono oggetto di diversi solleciti e colloqui con l’UTPG). La società era quindi certamente in grado di rendersi conto che un eventuale reclamo era da inoltrarsi all’UTPG entro 30 giorni dalla notifica, come peraltro indicato in modo chiaro nelle stesse decisioni del 19 novembre 2012. Tali decisioni non possono più essere oggetto di reclamo e sono quindi cresciute in giudicato.
3.3.1
Ciò premesso, la ricorrente chiede che la decisione impugnata che conferma le precedenti decisioni dell’UTPG del 19 novembre 2012 venga modificata a suo favore. A suo avviso, si dovrebbe constatare la nullità delle decisioni dell’Ufficio di tassazione, a causa dei gravi errori da cui è viziata, e, subordinatamente, le decisioni stesse dovrebbero essere sottoposte a revisione, revoca o riconsiderazione.
3.2.
Generalmente, gli atti amministrativi non sono nulli ma solo annullabili, con la conseguenza che, se non sono stati impugnati, producono effetti giuridici. La nullità, cioè l’assenza totale di effetti di una decisione adottata, è ammessa solo se:
· il vizio che la inficia è particolarmente grave
· il vizio è manifesto o perlomeno facile da scoprire e
· inoltre, la constatazione della nullità non mette seriamente in pericolo la certezza del diritto.
Lacune nel contenuto di una decisione comportano la sua nullità solo raramente, in casi particolari, se si tratta di una lacuna particolarmente grave. Le cause di nullità concernono essenzialmente il difetto di competenza funzionale o materiale di un’autorità o l’esistenza di gravi errori di procedura (p. es. il fatto che la persona implicata non abbia potuto partecipare alla procedura). In tal caso, se una decisione è nulla, ogni autorità che si occupa del caso deve constatarlo in ogni momento e d’ufficio (cfr. p. es. DTF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; 137 III 217 consid. 2.4.3; 136 II 489 consid. 3.3; 133 II 366 consid. 3.1 e 3.2; 132 II 342 consid. 2.1).
3.3.
L’autorità di tassazione può ritornare su una propria decisione nulla, non (ancora) impugnata, fintantoché decorre il termine per contestarla, senza che debbano essere adempiute le condizioni richieste dopo che la decisione sia formalmente passata in giudicato, cioè i presupposti per la riconsiderazione o per la revisione (revoca pendente lite). Se l’autorità si avvale del diritto di revoca e adotta una nuova decisione, la decisione precedente viene sostituita dalla seconda decisione, così come la decisione su reclamo sostituisce quella contro cui è stato interposto reclamo. Lo stesso vale per la decisione su reclamo, la quale a sua volta può essere revocata dall’autorità durante il termine di ricorso (cfr. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_596/2012 del 19 marzo 2013, in RF 68/2013 p. 474, consid. 2.2 e dottrina e giurisprudenza citate).
3.4.
Per quanto concerne le decisioni passate in giudicato, le leggi fiscali conoscono generalmente un numerus clausus di motivi giuridici che consentono di modificarle, d’ufficio o su domanda (cfr. la sentenza n. 2C_436/2015 del 22 luglio 2016, in DTF 142 II 433 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
3.5.
La richiesta della ricorrente di modificare le decisioni concernenti il CGI va valutata pertanto in base alle norme sulla revisione previste dall’art. 59 LIP, cui rinvia l’art. 22 OCGI. L’art. 59 LIP dispone a sua volta che gli articoli 66 a 69 PA s’applichino analogamente alla revisione e all’interpretazione delle decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e delle autorità cantonali.
L’art. 66 cpv. 2 LIP prevede in particolare che l’Autorità proceda alla revisione di una sua decisione, a domanda di una parte, se la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti (lit. a) o la parte prova che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni (lit. b).
Altri motivi di revisione ex art. 66 cpv. 1 e 2 PA non sono invocati né entrano in considerazione nella fattispecie.
A sua volta, l’art. 66 cpv. 3 PA prevede che motivi indicati nel precedente cpv. 2 lettere a-c non danno adito a revisione se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro quest'ultima. Analoghe disposizioni sono previste dagli art. 147 cpv. 2 della Legge federale sull’imposte federale diretta (LIFD; RS 642.11) e dall’art. 232 cpv. 1 della Legge Tributaria (LT; RL 10.2.1.1), ai sensi dei quali la revisione è esclusa se la parte, ove avesse usato la diligenza che da essa poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.
3.6.
Oltre alla revisione, la ricorrente postula una riconsiderazione o riesame (“Wiedererwägung”) delle decisioni del 12 novembre 2012 (ricorso 30 dicembre 2016, p. 5 s.).
A tale riguardo, si rileva che nella procedura amministrativa una domanda di riesame non costituisce un rimedio di diritto. L’autorità di ricorso non è quindi tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che l’insorgente non si prevalga di un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o seconda istanza (DTF 136 II 177 p. 181, consid. 2.1. ed ulteriori rimandi) oppure se il ricorrente invoca uno dei motivi di revisione previsto dall’art. 66 PA (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2 e riferimenti ivi citati). Una domanda di riesame non può comunque servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative. In analogia con l’art. 66 cpv. 3 PA, il riesame di una decisione di prima istanza cresciuta in giudicato è escluso, se il ricorrente fa valere mezzi di prova che avrebbe già potuto presentare nell’ambito del ricorso contro la decisione in questione (DTAF 3107/2017, consid. 2.1).
A ciò si aggiunge che, rispetto alla revisione, una domanda di riesame non ha comunque valenza autonoma nella procedura fiscale, nel cui ambito la revisione costituisce la sola possibilità di modifica di decisioni già cresciute in giudicato (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 6 ad art. 147 LIFD, p. 1556; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. II/2, 3a ediz., Basilea 2017, n. 4 ad art. 147 LIFD). Tali considerazioni sono applicabili per analogia anche alla presente fattispecie ritenuto che né l’Ordinanza sul computo globale d’imposta né la LIP o la PA prevedono espressamente la riconsiderazione, ma semmai la revisione (cfr. sopra consid. 3.1), quale rimedio contro decisioni in merito al CGI già cresciute in giudicato.
3.7.
Ne consegue che il ricorso della contribuente deve essere esaminato solo alla luce delle disposizioni che concernono la revisione.
4.4.1.
In merito ai motivi invocati per chiedere la modifica della decisione, la ricorrente sostiene in massima sintesi di essere stata erroneamente considerata, ai fini del computo globale d’imposta, come società a tassazione privilegiata, con conseguente errata riduzione dell’importo massimo computabile, oltre a non essere stata messa a beneficio delle riduzioni previste per redditi esteri da diritti di licenza ex art. 11 cpv. 1 OCGI ed art. 4 cpv. 3 dell’Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d’imposta (RS 672.201.1). Ne conseguirebbe una decisione manifestamente errata e quindi nulla (ricorso 30 dicembre 2016, p. 4 ss.). La ricorrente, per rapporto ai propri argomenti, non asserisce nuovi fatti o produce nuovi mezzi di prova, ma ritiene – verosimilmente per giustificare il mancato utilizzo dei rimedi giuridici ordinari – di avere ricevuto dall’UTPG, dopo l’emanazione delle decisioni del 19 novembre 2012, informazioni fuorvianti come “la possibilità di trattare il caso in maniera poco formale ed adducendo su richiesta orale di motivazioni da parte della RI 1 la risposta di avere applicato i dettami di legge” (ricorso 30 dicembre 2017, p. 4). Queste comunicazioni costituirebbero una lesione del principio di buona fede ed avrebbero creato, nel contribuente “certamente distratto ed ignorante”, aspettative (non meglio precisate) che l’Autorità fiscale avrebbe dovuto soddisfare (ricorso 30 dicembre 2016, p. 3 s.).
4.2.
A tale riguardo, si è già ricordato (v. supra, consid. 3.5) che una revisione è esclusa se la parte poteva invocare i motivi di revisione nella procedura precedente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro quest'ultima.
Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362).
Di conseguenza, la revisione è esclusa per esempio nel caso di errori nelle dichiarazioni d’imposta, quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451). La giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione. Egli non può avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr. decisione CDT dell’8 settembre 2014, consid. 3.2, inc. 80.2014.181/182; sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d).
Le stesse considerazioni possono essere estese alla fattispecie in esame, potendosi riferire anche all’inoltro di una domanda di computo globale d’imposta.
4.3.
Nella fattispecie va ricordato che la ricorrente si presenta come importante società leader a livello mondiale nella lavorazione di metalli preziosi. Dotata di personale amministrativo competente anche alle gestione delle pratiche fiscali (vedi solleciti e contatti con l’UTPG), essa avrebbe avuto ogni possibilità di invocare gli argomenti da essa sollevati in merito alla correttezza delle decisioni dell’UTPG del 19 novembre 2012 in sede di reclamo, rispettivamente di dotarsi già in quella sede di consulenza esterna specifica.
A tale riguardo, l’ignoranza del diritto non è opponibile in sede di revisione (Scherrer Reber, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG, 2a edizione, Zurigo 2016, n. 46 ad art. 66 PA), a maggior ragione per una società strutturata come la ricorrente, che avrebbe avuto ogni mezzo per rendersi conto che le censure andavano presentate nel termine di 30 giorni dalla notifica delle decisioni, e come peraltro indicato a chiare lettere nelle stesse.
Già per questo motivo, la revisione sarebbe quindi esclusa ex art. 66 cpv. 3 PA. Vale comunque la pena di aggiungere che la revisione è pure esclusa quando il ricorrente pretende di fare valere che l’Autorità fiscale avrebbe adottato un punto di vista giuridico errato (DTF 111 Ib 211 consid. 1 e relativi riferimenti). Persino l’apprezzamento errato, rispettivamente arbitrario di una prova o la sussunzione mal fondata (errore dei fatti ed applicazione errata del diritto) non costituiscono un motivo valido di revisione (decisione CDT dell’ 8 settembre 2014, consid. 3.2 e 3.5, inc. 80.2014.181/182 ed ulteriori riferimenti).
4.4
La ricorrente invoca in queste sede argomenti che non costituiscono tuttavia validi motivi di revisione, riferendosi a censure relative all’applicazione errata del diritto ed all’apprezzamento arbitrario dei fatti, motivi che essa avrebbe comunque potuto e se del caso dovuto fare valere in sede di reclamo contro le decisioni del 19 novembre 2012 dell’UTPG
La domanda di revisione dev’essere comunque presentata ex art. 67 cpv. 1 PA all’autorità di ricorso entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.
Essenzialmente, il momento in cui la parte avrebbe potuto riconoscere il motivo di revisione invocato deve essere accertato in base al principio della buona fede (Scherrer Reber, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ediz., Zurigo 2016, n. 4 ad art. 67 PA, p. 1369).
A prescindere dal fatto che non vi è un motivo di revisione né ne viene invocato uno preciso, è ancora il caso di sottolineare che la “richiesta di riesame” è stata presentata solo il 23 febbraio 2015, quindi oltre due anni dalla notificazione delle decisioni dell’UTPG del 19 novembre 2012. Nella prospettiva del principio della buona fede, il tempo trascorso prima che la contribuente si avvedesse degli errori, a suo dire evidenti, che inficiavano le decisioni, è indubbiamente parecchio.
4.5.
Da quanto precede discende che non sono date le condizioni per procedere ad una revisione della decisione impugnata.
5. Si rileva infine che la procedura amichevole prevista dall’art. 25 CDI con l’India (RS 0.672.942.31), invocata per la prima volta in sede ricorsuale (ricorso 30 dicembre 2016, p. 6), è procedura indipendente dai rimedi giuridici previsti dalla legislazione nazionale (art. 25 par. 1 CDI-India) e non riguarda comunque il presente procedimento fiscale.
L’art. 25 par. 1 CDI-India sancisce dunque il principio dell'indipendenza della procedura di conciliazione da quella ricorsuale prevista dagli ordinamenti interni dei Paesi contraenti. In sostanza, l’avvio di un simile procedimento d'intesa non presuppone l'esaurimento delle istanze di ricorso interne, né tantomeno impedisce alle parti interessate di far uso dei normali rimedi di diritto previsti dalla legislazione nazionale per impugnare una decisione di tassazione (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 28 febbraio 2000 n. 2A.509/1998, in RDAT II-2000 n. 23t consid. 2b).
La possibilità di adire la procedura amichevole invocata nel gravame (ricorso 30 dicembre 2016, p. 6) non deve quindi essere trattata in questa sede.
6. Per quanto precede si deve concludere che il ricorso è respinto.
Tassa di giustizia e spese sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta supplementare USA del 18 ottobre 1994, nonché l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 18 OCGI; art. 56 LIP; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: