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Ticino Camera di diritto tributario 21.02.2020 80.2016.39

21 février 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·6,069 mots·~30 min·3

Résumé

Reddito imponibile: confronto fra entrate e uscite, reddito presunto, onere della prova, ammanco manifestatosi in periodi fiscali precedenti

Texte intégral

Incarti n. 80.2016.39 80.2016.40

Lugano 21 febbraio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

 RI 1  rappr. da  RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 26 febbraio 2016 contro la decisione del 27 gennaio 2016 in materia di IC/IFD 2008-2009.

Fatti

                                  A.   RI 1 (classe 1943), divorziato, è arrivato in Svizzera dall’__________ nel 2005. Il contribuente aveva ottenuto un permesso di dimora (permesso B). Dal 24.3.2010 egli è a beneficio di un permesso di domicilio (cfr. banca dati del movimento della popolazione, www.movpop.ti.ch).

                                         Nei periodi fiscali 2008 e 2009 risiedeva nel Comune di __________. Negli stessi anni, risultava essere, secondo i dati dichiarati, azionista unico della __________, iscritta a Registro di commercio dal 12.7.2006, oltre che detentore di quote sociali di altre società con sede in __________.

a.    Periodo fiscale 2008

                                         Per quanto concerneva il periodo fiscale 2008 il contribuente dichiarava un reddito imponibile di fr. 30'104.ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 2'515'523.-. Nel 2008 la sostanza era composta da titoli in società (__________, __________, __________l), nonché da un credito di fr. 700'426.- nei confronti della __________, di un altro nei confronti della __________ per un importo di fr. 2'490'000.- (corrispondente nei passivi del bilancio, ai debiti finanziari a lungo termine; ndr. nel 2007 questa posizione a bilancio della società era pari a fr. 2'725'000.-), nonché di un credito nei confronti della __________ di fr. 152'834.-. RI 1 dichiarava poi della liquidità (conti di risparmio nonché conti privati) per fr. 310'263.-. Faceva inoltre valere un debito pari a fr. 1'300'000.- (“prestito da terzi”).

b.    Periodo fiscale 2009

                                         Per il periodo fiscale 2009 il contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 31'257.ed una sostanza complessiva di fr. 2'510'527.-. Per quanto concerneva la sostanza, la stessa era composta da titoli in società (__________, __________, __________) e da crediti nei confronti della __________ (per un importo di fr. 530'826.-), della __________ (per fr. 2'595'000.-) e della __________ (per un importo di fr. 352'882.-). Indicava inoltre della liquidità (composta da conti di risparmio e privati) per fr. 150'768.-. Faceva valere un debito pari a fr. 1'300'949.-.

B.   Con richiesta del 31.3.2011, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT), richiedeva al contribuente di voler produrre, entro il 15.4.2011 (poi prorogato sino al 31.5.2011), della documentazione oppure fornire delle indicazioni in relazione a:

·         Contratto di prestito relativo al debito di CHF 1'300'000 e giustificativo capitali/interessi per il 2008;

·         dettaglio giustificativi conteggio entrate da consulenze tecniche;

·         eventuali certificati di salario per il periodo 2008 emessi dalle società __________, __________, __________;

·         certificati di salario o attestazioni relativi a eventuali indennità di consiglio di amministrazione/gettone di presenza percepite nel 2008;

·         rendiconto economico (bilancio, conto economico ed allegati) per esercizio 2008 (raffrontato al 2007) delle società __________, __________, __________.

C.   Con scritto 13/16.5.2011, RI 1 allegava copia “fattura del 25.8.2008 per prestazioni tecniche eseguite per conto della __________” e “copie bilancio, conto economico ed allegati per esercizio 2008 delle società __________, __________ e __________”. Il contribuente informava l’UT di non aver percepito salari nel 2008. In relazione al debito di fr. 1'300'000.- vantato nei confronti del figlio __________, indicava come non fosse stato sottoscritto alcun contratto, ed il prestito era stato stipulato senza interessi ed era stato utilizzato per finanziare, in parte, la costruzione dello stabile di __________ della __________.

D.   a. Periodo fiscale 2008

                                         Con decisione di tassazione del 19.10.2011, l’UT aggiungeva, ai soli fini dell’aliquota una rendita derivante da una pensione estera (__________), di fr. 15'110.- e la somma di fr. 10'000.- a titolo di valore locativo in relazione a due immobili detenuti all’estero da parte del contribuente.

                                         Per quanto concerneva la sostanza, l’autorità fiscale modificava al rialzo il valore dei “Titoli e capitali” portandolo da fr. 3'815'523.- a fr. 4'815'523.-. La variazione era dovuta ad un’“aggiunta titoli non quotati esteri, __________ e __________ detenute in ragione del 50%, valutate globalmente (capitale sociale, plusvalore aziendale, prestito correntista, ecc…) in complessivi fr. 1'000’000”. Sempre alla sostanza veniva inoltre aggiunto l’importo di fr. 500'000.-, determinante ai soli fini dell’aliquota, relativo al valore dei due immobili posseduti in __________ dal contribuente. Non veniva per contro riconosciuto il debito privato pari a fr. 1'300'000.- fatto valere dal contribuente, siccome non documentato.

                                         Motivo per il quale il reddito imponibile veniva stabilito per l’IC in fr. 35'600.- (in fr. 58'200.quello determinante per l’aliquota) e per l’IFD in fr. 38'100.- (quello determinante per l’aliquota in fr. 62'200.-). Ai soli fini IC la sostanza veniva stabilita in fr. 4'815'000.- (in fr. 5'315'000.- quella determinante per l’aliquota).

                                         b. Periodo fiscale 2009

                                         Con decisione del 19.10.2011, l’UT, rispetto ai dati dichiarati dal contribuente, aggiungeva, nei redditi, ai soli fini dell’aliquota, la pensione __________ percepita da RI 1 (fr. 15'110.-), i redditi derivanti dagli immobili da lui posseduti in __________ (per un importo di fr. 10'000.-). Per quanto concerneva la sostanza, analogamente al periodo fiscale precedente, i titoli ed i capitali venivano modificati al rialzo a seguito dell’aggiunta del valore “(…) dei titoli non quotati esteri, __________ e __________ detenute in ragione del 50%, valutate globalmente (capitale sociale, plusvalore aziendale, prestito correntista, ecc.) in complessivi fr. 1'000'000.-“. Sempre nella sostanza veniva aggiunto l’importo di fr. 500'000.-, ai soli fini dell’aliquota, in relazione al valore degli immobili di proprietà del contribuente in __________. Non veniva riconosciuto il debito estero di fr. 1'300'000.- siccome non documentato.

                                         Motivo per il quale il reddito imponibile veniva stabilito per l’IC in fr. 38'400.- (in fr. 61'600.quello determinante per l’aliquota) e per l’IFD in fr. 41'100.- (quello determinante per l’aliquota in fr. 65'300.-). Ai soli fini IC la sostanza veniva stabilita in fr. 4'810'000.- (in fr. 5'310'000.- quella determinante per l’aliquota).

E.   Con unico reclamo 15/17.11.2011 per i periodi fiscali 2008 e 2009, il contribuente contestava le notifiche di tassazione.

                                         a. Periodo fiscale 2008

Per quanto concerneva più nello specifico l’anno 2008, veniva censurato l’ammontare della sostanza aziendale detenuta all’estero. Il contribuente precisava che l’importo corretto del valore delle partecipazioni aziendali estere della____________________ dovesse essere stabilito in fr. 112'559.-. Allegava a comprova della documentazione. Anche per quanto concerneva la sostanza immobiliare estera, RI 1 precisava che si trattava di un appartamento all’interno di uno stabile edificato 40 anni prima, abitato dai suoi figli e dalla loro madre. L’immobile in questione avrebbe avuto un valore commerciale di al massimo €180'000.- - 190'000.-. Il valore di stima era da fissare nella metà di tale importo, in fr. 140'000.-.

                                         Sempre per quanto concerneva la sostanza, l’insorgente lamentava il mancato riconoscimento del prestito di fr. 1'300'000.- ricevuto da parte del figlio __________ __________, utilizzato “(…) per finanziare l’acquisto di uno stabile commerciale di __________, tramite la società __________”. In merito a tale posizione, il contribuente chiedeva un’udienza dinanzi all’UT.

                                         Per quanto riguardava i redditi, il contribuente contestava il mancato riconoscimento della deduzione di fr. 21'600.- all’anno versato a titolo di contributi alimentari alla ex moglie a seguito della sentenza di divorzio. Allegava la decisione in questione.

b.    Periodo fiscale 2009

                                         In relazione all’anno 2009, indicava che le partecipazioni estere nelle aziende __________, nonché nella __________ dovessero essere valutate in fr. 471'834.- ed allegava della documentazione a riguardo.

                                         In relazione al valore della sostanza immobiliare estera, ribadiva quanto indicato per il periodo fiscale precedente, e pertanto chiedeva che il valore fosse accertato in fr. 140'000.-. In relazione alla questione del debito vantato nei confronti del figlio __________, nonché la mancata deduzione dei contributi alimentari versati a seguito della sentenza di divorzio __________, il contribuente riprendeva le argomentazioni relative al 2008.

F.    Con richiesta di documentazione del 31.7.2015, l’autorità fiscale, sulla base del reclamo presentato, chiedeva a RI 1 di voler trasmettere la documentazione bancaria attestante gli alimenti versati nel 2008 e nel 2009 entro il 20.8.2015. L’autorità fiscale precisava che, in caso di inosservanza dell’invito si sarebbe deciso sulla base della documentazione già a disposizione. Posto come, entro il termine assegnato, il contribuente non trasmetteva quanto richiesto, l’UT procedeva a richiamarlo il 15.9.2015. Il 21.10.2015, tramite invio APlus, l’autorità fiscale chiedeva al reclamante di voler produrre della documentazione a comprova del debito verso terzi dichiarato (avviso di addebito bancario con evidenza dell’identità del creditore, copia del contratto di debito, se debito verso una società conferma del beneficiario economico della stessa) nonché la documentazione a comprova del versamento degli alimenti. La documentazione avrebbe dovuto essere trasmessa entro il 10.11.2015. Il 23.11.2015 veniva inviato un ulteriore richiamo. In calce al medesimo, trasmesso sempre per posta APlus, RI 1 veniva avvisato che:

“La decisione di tassazione 2008 dovrà essere rivista a vostro sfavore (cd. Reformatio in peius) nei punti seguenti: - verrà aggiunto un reddito d’altra fonte nella misura del debito verso terzi non comprovato (1'300'000); Pertanto vi è data la facoltà di esprimervi sulla modifica prospettata fornendoci la documentazione necessaria, circostanziata da eventuali osservazioni”.

G.   a. Periodo fiscale 2008

Con decisione di tassazione dopo reclamo del 27.1.2016, il reddito imponibile veniva stabilito per l’IC in fr. 1'348'200.- (quello determinante per l’aliquota in fr. 1'358'200.-) e per l’IFD in fr. 1'352'300.- (quello determinante per l’aliquota in fr. 1'362'200.-). Ai soli fini dell’IC, la sostanza imponibile veniva commisurata in fr. 3'928'000.- (in fr. 4'068'000.- quella determinante per l’aliquota). Rispetto ai dati accertati con la tassazione base del 2008, veniva aggiunto l’importo di fr. 1'300'000.- a titolo di “altri redditi”. Nella motivazione della decisione s’indicava:

                                         Il reclamo viene ammesso per le seguenti voci:

·         sostanza aziendale estera

·         sostanza immobiliare estera

                                         Con lettere datate 31 luglio 2015, il 15 settembre 2015, 21 ottobre 2015 e 23 novembre 2015, quest’ultima con comunicazione della rettifica a sfavore del contribuente sono stati richiesti:

·         documentazione bancaria a comprova degli alimenti versati

·         documentazione a comprova del debito contratto con il figlio.

                                         A nessuna delle richieste è stato (dato) seguito.

                                         Considerato quanto sopra:

·         il reclamo per la mancata deduzione del contributo alimentare viene respinto

·         il reclamo per la mancata deduzione del debito verso il figlio viene respinto.

                                         Come da comunicazione nella lettera del 23 novembre 2016 (APlus) la decisione viene rivista a sfavore del contribuente (reformatio in peius) e viene aggiunto un reddito d’altra fonte nella misura del debito verso terzi non comprovato (1'300'000).

b.    Periodo fiscale 2009                                           

                                         Con decisione di tassazione dopo reclamo del 27.1.2016, il reddito imponibile veniva stabilito per l’IC in fr. 52’400.- (quello determinante per l’aliquota in fr. 61'600.-) e per l’IFD in fr. 53’700.- (quello determinante per l’aliquota in fr. 63'300.-). Ai soli fini dell’IC, la sostanza imponibile veniva commisurata in fr. 4'282'000.- (in fr. 4'422'000.- quella determinante per l’aliquota).

                                         Il reclamo veniva ammesso limitatamente alla sostanza aziendale estera nonché alla sostanza immobiliare estera. L’autorità specificava di aver richiesto la trasmissione di documentazione, rispettivamente di informazioni al contribuente, ma che alle stesse non era mai stato dato seguito. In considerazione di queste circostanze, il reclamo veniva respinto sia per quanto concerneva la deduzione del contributo alimentare, sia per la mancata deduzione del debito vantato nei confronti del figlio. In calce alla decisione, l’autorità fiscale specificava inoltre: “Nell’anno 2009 era stata applicata erroneamente l’aliquota coniugati, con la presente decisione viene ripristinata l’aliquota per altri contribuenti”.                         

                                  H.   Con ricorso 26/29.2.2016 RI 1 si aggrava alla Camera di diritto tributario, rappresentato dall’avv. RA 1, contestando entrambe le decisioni IC/IFD 2008 e 2009. Il ricorrente, dopo aver ricordato a livello normativo e giurisprudenziale i principi che sorreggono la procedura fiscale, tra i quali la massima ufficiale ed il principio inquisitorio nonché il principio di collaborazione, ha precisato come nel caso concreto, il contribuente avesse “puntualmente e correttamente indicato chi fosse il creditore del debito privato richiesto in deduzione (il figlio __________ (…)” e spiegato, anche se succintamente, le motivazioni alla base del debito privato (investimento nella spettabile __________, __________)”.

                                         L’insorgente puntualizza che il figlio __________ era domiciliato dal 2010 in Svizzera: quest’ultimo aveva dichiarato il prestito in questione nei confronti del contribuente. In altri termini il controllo incrociato delle dichiarazioni fiscali sarebbe stato agevolmente possibile. Inoltre il controllo della dichiarazione fiscale per il periodo 2007 della __________ avrebbe potuto far emergere che il prestito dei soci era avvenuto prima del 2008, come indicato nel bilancio. Il contribuente allega la scheda conto “Prestito azionisti” del 2006/2007. Il contratto di prestito tra il figlio ed il padre risaliva al 2006.

                                         Da ultimo, il ricorrente precisa come nella procedura di reclamo l’autorità di tassazione possa determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio di quest’ultimo. Secondo RI 1 la legge prevede che la modifica della tassazione a svantaggio del contribuente (reformatio in peius) può essere effettuata “(…) alla condizione che quest’ultimo sia stato sentito”. È direttamente dal diritto costituzionale che discende il diritto per l’interessato di esprimersi prima dell’emanazione di una decisione sfavorevole. Tale diritto è inoltre comprensivo della facoltà di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di poter prendere visione degli atti, di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito. RI 1 ritiene che, nonostante la sua espressa richiesta di essere sentito relativamente al debito privato, l’UT si sarebbe limitato, a distanza di quattro anni, ad indirizzargli alcune richieste documentali e, solo nell’ultima di queste, avrebbe poi prospettato la reformatio in peius.

                                    I.   Con osservazioni dell’8.3.2016 l’autorità fiscale chiede che le decisioni su reclamo vengano confermate. In relazione al prestito tra padre e figlio di fr. 1'300'000.-, l’UT precisa che nella dichiarazione fiscale di __________ del 2010 (giunto in Svizzera il 21.11.2010) risulta un prestito__________ di fr. 1'297'500.-. Per accertare l’effettiva provenienza del prestito l’autorità fiscale ha richiesto la documentazione bancaria relativa al trasferimento del capitale. Il contribuente non ha tuttavia mai fornito la documentazione domandata a più riprese. Secondo l’autorità fiscale, in un caso analogo il Tribunale federale aveva già rilevato come, quando il contribuente non è in grado di produrre le prove che gli sono state richieste a riguardo ai debiti da lui esposti, l’autorità fiscale gli nega la deduzione di tali debiti in applicazione delle regole generali sull’onere della prova ed impone lo stesso importo quale reddito d’altra fonte (sentenze 2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7.2.2003 in RDAT II – 2003 n. 15t). Per quanto riguarda la violazione del diritto di essere sentito, l’UT precisa di aver richiesto a RI 1 a più riprese la presentazione di documentazione atta a definire la sua situazione fiscale: alle domande di informazioni/documentazione il contribuente non ha mai dato seguito. Copia delle osservazioni sono state trasmesse all’avv. RA 1, il quale non ha presentato una replica.

Diritto

                                   1.   Tre sono le censure esposte dal ricorrente.

                                         RI 1 contesta preliminarmente la violazione procedurale del suo diritto di essere sentito: ritiene di aver espressamente richiesto di essere ascoltato oralmente da parte dell’autorità fiscale sia in relazione al debito professato nei confronti del figlio __________, che alla reformatio in peius della decisione inerente l’IC/IFD 2008. L’aggiunta di un reddito di fr. 1'300'000.-, sarebbe stata infatti prospettata unicamente nell’ultima richiesta di informazioni/documentazione, senza permettere al contribuente di potersi esprimere dinanzi all’UT.

                                         Per il resto, il ricorso verte sul mancato riconoscimento dell’esistenza del debito nei confronti del figlio __________, per entrambi i periodi fiscali dedotti in giudizio, e sulla ripresa nei redditi d’altra fonte dell’importo di fr. 1'300'000.- limitatamente al 2008.

                                   2.   Violazione del diritto di essere sentito

                                         2.1.

                                         L’autorità di tassazione nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione (art. 207 cpv. 1 LT). Non è concesso di ritirare il reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente (art. 207 cpv. 2 LT). L’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (art. 208 cpv. 1 LT).

                                         La legge federale sull’imposta federale diretta contiene disposizioni analoghe (articoli 134 e 135 cpv. 1 LIFD). La normativa in questione comporta che l’inchiesta avviata con il reclamo si estenda all’intera tassazione e non si limiti ai punti fatti valere dal reclamante. L’autorità di tassazione ha piuttosto il diritto e l’obbligo di verificare in modo completo la decisione di tassazione impugnata, dal punto di vista sia dei fatti sia del diritto (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 10.11.2006 n. 2A.471/2005 consid. 3.4; inoltre: Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 18 ad art. 132 LIFD, p. 573; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a edizione, Basilea 2017, n. 4 ad art. 135, p. 2294).

                                         2.2.

                                         La pretesa del reclamante di essere avvertito della prospettata reformatio in peius e di essere sentito dall’autorità di tassazione prima della decisione è fondata sul diritto di essere sentito secondo l’art. 29 cpv. 2 Cost. (Locher, op. cit., n. 9 ad art. 135 LIFD, p. 615, con riferimento alla sentenza del TF del 27.9.2013 n. 2C_104/2013 e 105/2013 consid. 2.3). Il reclamante non ha comunque diritto di essere sentito oralmente dall’autorità fiscale (cfr. quest’ultima sentenza, consid. 2.3 con riferimenti).

                                         Spetta all’autorità di tassazione, dopo aver dato al contribuente la facoltà di prendere posizione sulla prospettata reformatio in peius, stabilire se siano dati i presupposti per negare il ritiro del reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione era “inesatta”. Nell’ambito della procedura di ricorso, nella quale la legge non prevede espressamente che al ricorrente non sia concesso di ritirare il gravame se la tassazione si rivela inesatta, il Tribunale federale ha stabilito che la reformatio in peius deve prevalere sull’eventuale ritiro del ricorso soltanto nel caso in cui la decisione impugnata è palesemente incompatibile con i principi giuridici applicabili e un adeguamento si impone in seguito alla verifica della questione controversa (decisione TF n. 2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in: ASA 75 p. 159). È controverso se questo riserbo, da parte dell’autorità, nel procedere ad una reformatio in peius, si imponga solo nella procedura di ricorso (in questo senso Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 7 ad art. 135 LIFD, p. 2295) o sia richiesto anche in caso di ritiro di un reclamo (di questo avviso Locher, op. cit., n. 15 ad art. 134 LIFD, p. 609).

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Dalla disamina degli atti emerge che l’autorità ha sollecitato, a seguito del reclamo, in quattro occasioni (missive spedite tramite APlus del 31.7.2015, 15.9.2015, 21.10.2015 e 23.11.2015) il ricorrente a voler produrre della documentazione atta a chiarire l’esistenza del debito nei confronti di __________. Nessuna delle richieste ha avuto un riscontro. Nell’ultima missiva del 23.11.2015, l’autorità fiscale aveva indicato esplicitamente come la decisione di tassazione avrebbe dovuto essere rivista a sfavore del contribuente. In particolare l’UT rendeva attento l’insorgente del fatto che sarebbe stato aggiunto, per quanto concerneva il periodo fiscale 2008, l’importo di fr. 1'300'000.- come reddito d’altra fonte, nella misura del “debito verso terzi non comprovato”. A RI 1 veniva espressamente concessa la facoltà di esprimersi sulla modifica prospettata, fornendo la documentazione necessaria.

                                         2.3.2.

                                         Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente nel gravame, non è necessario che il contribuente debba essere sentito oralmente da parte dell’autorità di tassazione, neppure se viene prospettata una reformatio in peius della decisione emanata in precedenza per il medesimo periodo fiscale. Ciò è stato espressamente indicato anche da parte del Tribunale federale in più sentenze (cfr. sentenze 2C_104/2013 del 27.9.2013 consid. 2.3.; 2C_596/2012 del 19.3.2013 consid. 3.3.).

                                         2.4.

                                         Nel caso di specie il ricorrente è stato avvisato della reformatio in peius tramite missiva spedita per posta APlus. Al contribuente è stata concessa la facoltà di esprimersi sulla prospettata modifica. Come visto, RI 1 non ha presentato alcuna osservazione. In applicazione della suesposta giurisprudenza del Tribunale federale non vi è alcuna violazione del diritto di essere sentito del contribuente. Su questo punto le decisioni meritano pertanto tutela.

                                   3.   Determinazione della sostanza imponibile complessiva

                                         3.1.

                                         Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT). Deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari (articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT).

                                         La giurisprudenza esige una collaborazione “particolarmente qualificata” nei rapporti giuridici internazionali. Si tratta per esempio di prestazioni nei confronti di uno Stato estero con cui non è in vigore una convenzione per evitare la doppia imposizione (CDI) oppure con uno Stato estero con cui è in vigore una CDI che ancora non soddisfa gli standard attuali dell’OCSE in materia di scambio di informazioni (art. 26 del Modello di convenzione fiscale dell’OCSE). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le relazioni del beneficiario estero della prestazione sono sottratte al controllo delle autorità fiscali interne, ragione per cui un contribuente che voglia trarre un qualsiasi vantaggio da questa relazione internazionale sottostà all’onere della prova e a un obbligo di collaborazione accresciuti (cfr. p. es. la sentenza 2C_16/2015 del 6.8.2015, in RF 70/2015 p. 811, consid. 2.5.2 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

                                         3.2.

                                         Nella fattispecie, il ricorrente ha invocato l’esistenza di un cospicuo finanziamento ottenuto nel 2006 dal figlio __________, il quale si è trasferito dall’__________ alla Svizzera nell’autunno del 2010.

                                         Il 23 febbraio 2015 Svizzera e Italia hanno firmato un Protocollo che modifica la Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41). Con la modifica è stato integrato nella CDI lo standard internazionale sullo scambio di informazioni su domanda (art. 27 CDI-I).

                                         Il Protocollo è entrato in vigore il 13 luglio 2016 dopo che le procedure di ratifica si sono concluse in entrambi i Paesi.

                                         La nuova disposizione sullo scambio di informazioni su domanda è applicabile dall’entrata in vigore del Protocollo (13 luglio 2016) per fatti avvenuti dal 23 febbraio 2015, giorno della firma (art. III paragrafo 2 del Protocollo del 23 febbraio 2015).

                                         Per i periodi fiscali litigiosi, l’autorità fiscale svizzera non poteva pertanto fare capo allo scambio d’informazioni con l’__________, per verificare l’esistenza del preteso prestito. D’altronde, in __________ non viene riscossa un’imposta patrimoniale sui beni mobili. È quindi più che giustificata la pretesa dell’autorità fiscale di una collaborazione particolarmente qualificata, da parte del contribuente.

                                         3.3.

                                         Il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell’esistenza di tale debito. È pure giustificata l’imposizione di un reddito d’altra fonte che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n. 2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in: RDAT I-2000 n. 15t). Anche in quella fattispecie, il contribuente aveva addotto di avere contratto un debito nei confronti di una persona residente all’estero. L’Alta Corte, nella sua decisione, ha rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in concreto – risiedono all’estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a).

                                         Analogamente, il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della Camera di diritto tributario di riconoscere l’esistenza di un prestito nei confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d’altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. In particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista la somma in discussione, il fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero ricordati prima di tale prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all’estero, in quanto difficilmente controllabile (sentenza n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998, in: RDAT I-1999 n. 15t).

                                         In un altro caso ancora, l’Alta Corte ha negato la deduzione dal reddito imponibile di un asserito debito nei confronti di una società di diritto tedesco, nel frattempo liquidata, il cui titolare del diritto di firma, espressamente interpellato in merito all’identità dei creditori effettivi, si era detto impossibilitato di dar seguito alla richiesta, poiché lesiva dei diritti della personalità. Nella stessa sentenza, il Tribunale federale aveva poi anche rilevato che, quando il contribuente non è in grado di produrre le prove che gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui esposti, l’autorità fiscale gli nega la deduzione di tali debiti in applicazione delle regole generali concernenti l’onere probatorio ed impone lo stesso importo quale reddito da altra fonte; ciò costituisce la logica conseguenza dell’inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che il reddito soggetto all’imposta comprende la totalità dei proventi che pervengono al contribuente durante un determinato periodo (sentenza n. 2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t).

                                         3.4.

                                         Nel ricorso il contribuente sostiene che RI 1 ha “puntualmente e correttamente” indicato chi fosse il creditore del debito chiesto in deduzione, e meglio il figlio __________, che dal 2010 era domiciliato in Svizzera. Il ricorrente indica - sulla base della sentenza CDT 80.2008.18/19 del 21.1.2015 - che se il creditore è domiciliato in Svizzera, è sufficiente indicare nome e cognome di quest’ultimo, poiché sulla base di tali dati l’autorità può agevolmente effettuare delle verifiche. Nel caso di specie sarebbe stato sufficiente procedere al controllo incrociato della dichiarazione fiscale del figlio __________ per poter verificare l’esistenza del debito. Inoltre, l’esame della dichiarazione fiscale risalente al 2007 della __________, avrebbe permesso di accertare che il prestito soci era avvenuto già prima del 2008.

                                         Sempre il ricorrente precisa che il prestito con il figlio risalirebbe al 2006 e produce, per la prima volta in sede ricorsuale, un “contratto di prestito di denaro”, sottoscritto il 10.7.2006 a __________ (allegato doc. P al ricorso). Ora, in merito all’attendibilità del contratto in questione, è difficile non nutrire dei dubbi: è stato proprio lo stesso RI 1, in una lettera del 13.6.2011 all’UT ad indicare che “In riferimento al debito di CHF 1'300'000 informo che si tratta di devoluzioni di denaro ricevute da mio figlio __________, con il quale non è stato stipulato un contratto scritto”.

                                         3.5.

                                         Ora, il ricorrente si appella a principi giurisprudenziali corretti, ma che non possono tuttavia essere applicati alla presente fattispecie. In particolar modo nel caso sub judice non sarebbe stato possibile effettuare alcun controllo incrociato, posto come, nei periodi fiscali dedotti in giudizio __________ era domiciliato in __________. A ciò si aggiunge pure che, l’autorità fiscale ha comunque provveduto a verificare quanto dichiarato dal figlio del contribuente nell’ambito della sua dichiarazione fiscale 2010. Dalla stessa risulta un credito, ma nei confronti della __________ di fr. 1'297'500.- (cfr. Osservazioni al ricorso dell’8.3.2016). Nessuna replica è stata presentata su questo punto dal ricorrente.

                                         3.6.

                                         3.6.1.

                                         L’art. 13 cpv. 1 LAID prevede che l’imposta sulla sostanza abbia per oggetto la sostanza netta totale. La definizione della sostanza netta imponibile secondo l’art. 13 LAID s’impone ai Cantoni, che non possono imporre elementi che non rientrano nella stessa (sentenza TF 2C_555/2010 dell’11.3.2011 consid. 2.2.).

                                         Il fatto che l’imposta sulla sostanza abbia per oggetto la sostanza netta implica che il contribuente possa dedurre dai propri attivi tutti i debiti comprovati. L’art. 47 cpv. 1 LT prevede in effetti che dalla sostanza siano deducibili i debiti comprovati (sentenza TF 2C_555/2010 dell’11.3.2011 consid. 2.2.; Dzamko-Locher/Teuscher, in: Zweifel /Beusch [a cura di], Kommentar zum StHG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 15-17 ad art. 13 LAID, p. 444).

                                         3.6.2.

                                         A giusta ragione l’autorità fiscale aveva pertanto proceduto correttamente a richiedere al contribuente (invero a più riprese) la documentazione a comprova del debito verso terzi dichiarato (avviso di addebito bancario con evidenza dell’identità del creditore, copia del contratto di debito, se debito verso una società conferma del beneficiario economico della stessa).                                         

                                         3.6.3

                                         In sede ricorsuale RI 1 produce, come visto per la prima volta il “contratto di prestito di denaro”. In particolare, dalla pattuizione in parola (che deve essere apprezzata con le opportune riserve del caso) emergeva come la somma di fr. 1'300'000.- avrebbe potuto essere versata a RI 1 “(…) mediante bonifici bancari o rimesse in contanti, da accreditarsi entro il 31 dicembre 2006, anche in più soluzioni”. Il prestito in questione, s’indicava, sarebbe stato impiegato per l’acquisto di uno “stabile commerciale in __________ mediante il veicolo societario di diritto svizzero __________”.

                                         3.6.4.

                                         Ora, con ogni evidenza, il contratto di prestito di denaro, da solo non è sufficiente per poter ammettere l’esistenza del debito in questione. Il ricorrente non ha prodotto alcun documento (come per esempio copia dei bonifici bancari [in merito anche sentenza TF 2P.173/2002 del 7.2.2003, consid. 3.2.]), copia della dichiarazione fiscale __________ del figlio) tale per cui poter comprovare, ai sensi dell’art. 47 LT l’esistenza del debito (ASA 55 137 consid. 3a).

                                         Si ricorda che l’onere della prova in merito al debito competeva al contribuente (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3a ed., Zurigo 2013, n. 19 ad art. 47).

                                         3.6.5.

                                         Si deve pertanto concludere che non è possibile ammettere l’esistenza del debito in questione né per il periodo fiscale 2008 né per il 2009.

                                   4.   Reddito d’altra fonte

                                         4.1.

                                         Limitatamente al periodo fiscale 2008, il contribuente chiede che il reddito d’altra fonte, pari a fr. 1'300'000.-, venga stralciato.

                                         4.2.

                                         L’autorità fiscale, aveva ritenuto corretto aggiungere nei redditi della decisione su reclamo l’importo di fr. 1'300'000.-, limitandosi ad indicare: “(…) viene aggiunto un reddito d’altra fonte nella misura del debito verso terzi non comprovato (1'300'000.-)”.

                                         In sede di osservazioni al gravame, l’UT, basandosi sulla giurisprudenza del Tribunale federale (e meglio le sentenze 2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7.2.2003) aveva specificato, a supporto del proprio operato, che, nel caso in cui il contribuente non è in grado di produrre le prove che gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui esposti, “(…) l’autorità fiscale gli nega la deduzione di tali debiti in applicazione delle regole generali concernenti l’onere probatorio ed impone lo stesso importo quale reddito d’altra fonte”.

                                         4.3.

                                         Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).   

                                         Il contribuente deve provare l’esattezza della sua dichiarazione d’imposta e delle sue ulteriori spiegazioni. Non si può chiedere al contribuente di provare un fatto negativo, ossia che non ha altri redditi rispetto a quelli indicati. Spetta all’autorità fiscale portare la prova dell’esistenza di elementi imponibili che non sono stati dichiarati. Se le prove raccolte da parte dell’autorità fiscale permettono di ottenere informazioni a sufficienza per poter stabilire l’esistenza degli elementi imponibili, spetta nuovamente al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni e sopportare l’onere della prova (sentenza TF 2C_63/2014 del 5.11.2014 consid. 3.1.).

                                         4.4.

                                         4.4.1.

                                         Ora, l’automatica aggiunta dell’importo di fr. 1'300'000.- nei redditi, come diretta conseguenza del mancato riconoscimento del debito, appare, così come effettuata, problematica, proprio in considerazione dell’evocato onere della prova.

                                         Vero è che l’analisi della dichiarazione del qui contribuente avrebbe dovuto comportare l’espletamento di alcune verifiche sulla situazione fiscale di RI 1 sin dal suo arrivo in Svizzera nel 2005.

                                         4.4.2.                                                                      

                                         Dai dati della dichiarazione fiscale del 2008, emergeva immediatamente la consistenza della sostanza dichiarata dal qui contribuente. La stessa era comprensiva tra l’altro di un prestito nei confronti della __________ pari a fr. 2'725'000.-, società della quale il qui contribuente era azionista unico (cfr. anche scritto 13.6.2011 RI 1 all’UT) nonché amministratore unico sino dalla costituzione della stessa avvenuta nel 2006 (cfr. www.zefix.ch, consultato il 27.1.2020).

                                         Egli era pure detentore di quote sociali di altre società svizzere, tra le quali si annovera pure la __________, costituita nel 2007 (società nei confronti della quale nel 2008 e nel 2009 il ricorrente pure faceva valere un credito).

                                         Visti gli elementi imponibili emersi (cfr. ad esempio le considerazioni precedenti in relazione alla sostanza), appare incomprensibile come unicamente a partire dal 2008 il qui contribuente abbia presentato la dichiarazione fiscale all’UT di __________. Come rilevato dalla banca dati del movimento della popolazione (https://movpop.ti.ch, sito consultato il 6.2.2020), RI 1 è giunto in Svizzera dall’__________ nel 2005 ed era a beneficio di un permesso B.

                                         4.4.3.

La situazione imponeva – per il qui contribuente - l’attuazione della procedura di tassazione ordinaria complementare secondo gli art. 112 LT e 90 LIFD, i quali prevedono che le persone assoggettate alla fonte (cfr. art. 104 e 83 LIFD) siano imponibili secondo la procedura ordinaria per la sostanza e per i redditi non assoggettati all’imposta alla fonte. Il capoverso 2 della norma prevede che il contribuente è, in questi casi, tenuto a presentare una dichiarazione d’imposta (cfr. anche Jud/Rufener, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum StHG, 3a ed., Basilea 2017, n. 1-2 ad art. 34 LAID).

                                         RI 1 avrebbe dovuto indubbiamente presentare una dichiarazione d’imposta già a partire dal periodo fiscale 2005.

                                         4.4.4.

                                         Già dai soli dati della sostanza, l’autorità fiscale avrebbe dovuto procedere ad una verifica più approfondita della modalità di finanziamento e di costituzione delle persone giuridiche in questione, nonché delle operazioni effettuate che concernevano direttamente il qui contribuente (e ciò con particolare riferimento ai vari prestiti e debiti dichiarati nella sostanza). Accertamenti che, da quanto si può visionare agli atti, non sono stati eseguiti da parte dell’autorità fiscale, e che invece sarebbero stati necessari proprio per poter stabilire la disponibilità finanziaria di RI 1 e poter valutare un eventuale ammanco.          

                                         4.4.5.

                                         In effetti, secondo quanto desumibile dagli atti, l’importo di fr. 1'300'000.- ricevuto in prestito dal figlio nel 2006, sarebbe servito al ricorrente per finanziare l’acquisto e la successiva costruzione dell’immobile di cui al mapp. __________ RFD __________ (costituito in PPP di cui in parte di proprietà della __________). L’immobile era stato acquistato nel settembre del 2006 dalla __________: la compera era stata sovvenzionata tramite un debito ipotecario della società (pari a fr. 3'700'000.- secondo il bilancio societario del 31.12.2007), nonché mezzi propri per fr. 1'742'000.-. Sarebbero stati poi eseguiti dei lavori di costruzione: il valore di bilancio dell’immobile al 31.12.2008 era di fr. 6'868'165.- portando il credito correntista (quello indicato anche da RI 1 nel 2008) a fr. 2'490'000.-.

                                         4.5.

                                         Un’analisi più approfondita della situazione avrebbe comportato – con ogni verosimiglianza - quantomeno l’apertura di una procedura di sottrazione d’imposta secondo gli art. 175 LIFD e 258 LT, nonché, in parallelo, una procedura di ricupero d’imposta ai sensi degli art. 151 LIFD e 236 LT, che tuttavia sono ad oggi escluse essendo subentrata la prescrizione.

                                         4.6.

                                         In conclusione, l’ipotizzato ammanco di disponibilità finanziaria avrebbe dovuto semmai essere stabilito nei periodi fiscali nei quali il qui ricorrente aveva costituito le società ed aveva proceduto ad operazioni immobiliari di un notevole impatto finanziario.

                                         Considerate quindi le motivazioni addotte in precedenza, nonché la ripartizione dell’onere della prova - che in casu spettava all’autorità fiscale vista l’aggiunta di un provento - nulla permette, in base agli atti, di poter ritenere che RI 1 abbia conseguito, nel 2008, un reddito d’altra fonte di fr. 1'300'000.-.

                                   5.   Il ricorso è parzialmente ammesso limitatamente allo stralcio dai redditi IC/IFD 2008 dell’importo di fr. 1'300'000.-. Per il resto la decisione deve essere confermata. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del contribuente in ragione della sua soccombenza.                          

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   1.1.  Il ricorso in materia di IC/IFD 2008 è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 27 gennaio 2016 è riformata nel senso che è stralciato il reddito di fr. 1'300'000.-.

                                         1.2.  Il ricorso in materia di IC/IFD 2009 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 3’500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    500.–

                                         per un totale di                                                      fr. 4’000.–

                                         sono a carico del ricorrente nella misura di ½ (fr. 2'000.–).

                                         Al ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 2'000.– per ripetibili.

                                   3.   Contro il prese              Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2016.39 — Ticino Camera di diritto tributario 21.02.2020 80.2016.39 — Swissrulings