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Ticino Camera di diritto tributario 16.11.2016 80.2016.167

16 novembre 2016·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·3,897 mots·~19 min·4

Résumé

Imposta sulla sostanza: valutazione titoli non quotati, ponderazione del valore di reddito e del valore di sostanza, eccezione per società dipendenti dalla prestazione di una sola persona, presupposti, società con sei dipendenti e due soci con diritto di firma individuale

Texte intégral

Incarto n. 80.2016.167

Lugano 16 novembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 9 luglio 2016 contro la decisione dell’8 giugno 2016 in materia di IC 2012.

Fatti

                                  A.   __________ SA, con sede __________, il cui scopo è la compravendita, il commercio, l'import e l'export di prodotti ortofrutticoli, è stata fondata dai fratelli RI 1 __________, che hanno sottoscritto, rispettivamente, 70 __________ e __________, per un valore nominale di complessivi fr.  100'000.–.

                                  B.   Nell’elenco titoli allegato alla dichiarazione d’imposta 2012, i coniugi RI 1 e RI 2 attribuivano alle 70 azioni __________ SA appartenenti al marito il valore di fr. 70'000.–.

                                         Notificando loro la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 1° ottobre 2014, l’RS 1 commisurava il valore della partecipazione in questione in fr. 1'799'000.–, pari a fr. 25’700.– per azione. L’autorità fiscale spiegava di aver stabilito il valore venale delle quote applicando le direttive emanate dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, “sulla base dei dati fiscalmente accertati degli anni 2010 e 2011”.

                                  C.   Il contribuente interponeva reclamo in data 29 ottobre 2014, contestando la valutazione della __________ SA da parte dell’Ufficio di tassazione. In particolare, il reclamante si riferiva all’errata applicazione delle istruzioni emanate dalla Conferenza fiscale svizzera (circolare no. 28 del 28 agosto 2008 concernente la valutazione dei titoli non quotati, consultabile al sito www.steuerkonferenz.ch) in vigore dal 1° gennaio 2008.

                                         Il reclamante affermava che “la società conta 6 dipendenti in totale di cui 2 attivi nella compravendita, 2 nell’amministrazione, 1 nelle certificazioni/analisi e 1 archivio/pulizie” ed ancora che “tutti i clienti pretendono che sia il sottoscritto a seguirli personalmente in quanto la mia persona, ai loro occhi, è garanzia di affidabilità, puntualità e qualità del prodotto e del servizio”. In aggiunta, egli sosteneva che “è inoltre opportuno rilevare che il premio dei rischi (al tasso fisso del 7%) non sia minimamente da prendere in considerazione quale soluzione a quanto rilevato in precedenza. Tale tasso considera infatti i rischi generali insiti nell’attività e non è applicabile a rischi particolari quali quelli relativi alla partenza dell’azionista, amministratore, dipendente e investitore di riferimento di cui sopra”. In conclusione al proprio reclamo, il contribuente rendeva attento l’Ufficio di tassazione su come “la realtà di __________ SA, indica, volenti o nolenti, che senza l’apporto dei due azionisti, dipendenti e investitori, il valore della stessa è pari a zero, ciò che determina l’assenza totale di mercato per le azioni in questione e di conseguenza il loro valore di sostanza”.

                                  D.   Con decisione dell’8 giugno 2016, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo e confermava la valutazione delle azioni della __________ SA appartenenti ad RI 1 in fr. 25'700.-- per azione.

                                         L’autorità di tassazione motivava la propria decisione riferendosi alla cifra marginale 6 delle suddette Istruzioni, secondo “cui l’attività effettivamente svolta dall’impresa determina il metodo di calcolo. Conseguentemente a questo concetto di base, esse prevedono, per le società operative qual è la __________ SA (compravendita all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli in Europa), l’utilizzazione del metodo di calcolo misto che pondera due volte il valore di reddito ed una volta il valore della sostanza (vedi metodo di calcolo alla cifra marginale 34 delle sopraccitate Istruzioni)”.

                                         L’autorità di tassazione si riferiva anche alla cifra marginale 5 delle Istruzioni asserendo che “__________SA ha sempre e regolarmente inoltrato la dichiarazione fiscale e i relativi dettagli, fornendo così le dovute informazioni sulla sua situazione economica e finanziaria necessarie per la definizione degli elementi della tassazione”, non ritenendo così adempiuti i presupposti per dover avviare una negoziazione fra le parti.

                                         In merito al fattore rischio, essa dichiarava che “il fattore rischio che grava sull’impresa è adeguatamente considerato nel tasso di capitalizzazione applicato per la quantificazione del valore di reddito”.

                                         Richiamando i criteri di applicazione al fine di un apprezzamento circa la dipendenza della società dall’azionista di maggioranza, l’Ufficio di tassazione escludeva che la società dipendesse dal suo azionista di maggioranza e di conseguenza considerava che non fossero adempiute le condizioni per valutare con una ponderazione semplice il valore di reddito delle azioni.

                                  E.   Il contribuente, in data 9 luglio 2016, interpone ricorso alla Camera di diritto tributario contro la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione del 8 giugno 2016.

                                         In primo luogo, egli rileva che “il diritto prevede… che il valore dei titoli non quotati in borsa sia valutato in modo che il risultato si avvicini il più possibile alla realtà economica. Senza correttivi ed un’adeguata contestualizzazione e presa di coscienza della realtà aziendale, la mera applicazione della formula come prevista alla cifra 34 della circolare n. 28 CSI porta […] ad una valutazione dell’impresa palesemente esagerato e di conseguenza contrario al diritto”.

                                         In secondo luogo, il ricorrente contesta il “parametro stipendio” utilizzato dall’Ufficio di tassazione per misurare l’entità dell’apporto all’impresa del ricorrente stesso. Egli giunge alla conclusione che il valore deve essere stabilito secondo l’eccezione prevista alla cifra 5 delle Istruzioni, ossia con una ponderazione semplice e non doppia del valore di reddito dell’azione, trattandosi di una società difficilmente alienabile.

                                         Il contribuente contesta anche il tasso di capitalizzazione per rischi fissato al 7%, che a suo avviso non sarebbe “rappresentativo della realtà nel nostro caso e in casi simili”. A parte il fatto che la circolare non indicherebbe quali rischi abbia preso in considerazione, secondo l’insorgente non sarebbero certamente considerati i “rischi particolari” dell’attività della sua società, “legati al fatto di dover vendere la merce fresca nel minor tempo possibile (prima del deperimento)”.

                                         Per poter verificare l’affermazione dell’autorità di tassazione, secondo cui la circolare n. 28 sarebbe applicata “sistematicamente” alle società che operano nel settore alimentare, il ricorrente chiede di “prendere visione dei dati comparativi ricavati dalle tassazioni di questi contribuenti (chiaramente anonimizzati)”.  

                                         In conclusione, egli postula l’accoglimento del ricorso nel senso che il valore di un’azione sia valutato in fr. 7'545.-- ed in via subordinata l’accoglimento del ricorso e il rinvio dell’incarto all’Ufficio di tassazione per una nuova tassazione.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono (art. 41 cpv. 2 LT).

                                         I titoli, che sono regolarmente oggetto di transazione, sono valutati alla quotazione media del mese antecedente il giorno determinante per l’imposta sulla sostanza (art. 45 cpv. 1 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).

                                         1.2.

                                         Per ciò che concerne i titoli non quotati per i quali non esiste un corso ufficiale o che non sono, salvo rare eccezioni, trattati, si determinerà il loro valore commerciale sulla base di dati di valutazione in modo che il risultato di questi calcoli si avvicini il più possibile alla realtà economica. Le istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte relative alla valutazione dei titoli non quotati ai fini dell’imposta sulla sostanza” (circolare n. 28 del 28 agosto 2008) non costituiscono norme giuridiche adottate da un’autorità federale né diritto intercantonale in senso stretto, bensì ordinanze dell’amministrazione; non si tratta pertanto neppure di norme giuridiche, perché non stabiliscono diritti e doveri nei confronti di privati, ma contengono semplici disposizioni interne all’amministrazione che concernono la condotta dei funzionari del fisco (RF 64/2009 p. 910, consid. 5.1).

                                         1.3.

                                         Scopo delle Istruzioni è quello di ottenere una stima uniforme in tutta la Svizzera per l’imposta sulla sostanza dei titoli non quotati. L’obiettivo è quindi pure l’armonizzazione fra i cantoni. Nel contempo, concretizzano anche l’art. 14 cpv. 1 LAID, secondo cui la sostanza è stimata al suo valore venale e, in tale contesto, il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato. Siccome quest’ultima disposizione lascia ai cantoni un ampio margine di apprezzamento nella definizione dei criteri per la stima del valore venale, le istruzioni limitano anche il suddetto margine di manovra lasciato ai cantoni dalla legge (RF 64/2009 p. 910, consid. 5.2).

                                         1.4.

                                         Come si è visto, le Istruzioni federali in materia di valutazione di titoli non quotati, fatte proprie dall’autorità fiscale cantonale, tendono ad armonizzare sul territorio di tutto il paese le valutazioni (cfr. Istruzioni, Circolare n. 28, n. 1 p. 1). Questo intento, dettato da preoccupazioni di praticabilità del diritto ma soprattutto di uguaglianza di trattamento, si traduce in un metodo valutativo che, per quanto affinato possa essere, comporta inevitabilmente delle semplificazioni o delle schematizzazioni, che devono essere messe in conto, a maggior ragione se si considera il carattere complementare che il Legislatore cantonale ha voluto attribuire all’imposta sulla sostanza rispetto a quella ordinaria sul reddito. Avere una valutazione uniforme in tutto il paese è quindi un obiettivo di grande importanza, soprattutto se si vogliono evitare trattamenti discriminatori tra i contribuenti di diversi cantoni (cfr. Commentario 2013, Circolare n. 28, n. 1 p. 2).

                                         1.5.

                                         Le Istruzioni sono quindi state fatte proprie anche dalla Divisione cantonale delle contribuzioni, proprio nell’intento di armonizzare le valutazioni sull’intero territorio della Confederazione.

                                         Una diversa soluzione non avrebbe altro effetto che quello di disarmonizzare le valutazioni cantonali da quelle federali e degli altri cantoni, rendendo meno sicuro e certamente opinabile dal profilo della parità di trattamento il diritto cantonale (CDT n. 80.2003.128 del 1° marzo 2004, in RtiD II-2004 n.11t).

                                   2.   Conformemente alle istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, l’autorità fiscale ha stabilito il valore della partecipazione appartenente a RI 1 ponderando il valore di reddito e quello di sostanza, a loro volta ricavati dal bilancio della __________ SA. Secondo i calcoli della Divisione della contribuzioni del 21 dicembre 2015, fondati sulle cifre n. 7 e n. 8 delle Istruzioni, il valore di reddito netto delle azioni ammonta a fr. 3'371’844.44, ossia l’utile dell’anno 2012 raddoppiato (fr. 555'206.--), più l’utile del 2011 (203'459.--), il tutto diviso 3, capitalizzando il risultato al 7.5%. Il valore di sostanza di fr. 985'126.-- è determinato dal capitale sociale sommato all’utile di fr 885'126.--. Di conseguenza il valore aziendale, conformemente alla cifra n. 34 delle Istruzioni, è stabilito dal valore di reddito raddoppiato più il valore di sostanza, il tutto diviso tre, per un risultato di fr. 2'576'271.63. Da qui ne deriva un valore di fr. 25'700 per ogni azione. Detenendo il ricorrente il 70% delle azioni della __________ SA, l’autorità fiscale ne ha fissato in fr. 1'799'000.-- il valore imponibile.

                                   3.   3.1.

                                         Con una prima censura, il ricorrente ritiene che il valore fissato dall’autorità fiscale di fr. 25'700.-- per azione “viola palesemente l’art. 14 cpv. 1 LAID nonché l’ art. 26 Cost. Fed. in quanto l’onere fiscale calcolato assume a questo punto carattere di confisca”. Contrariamente a quanto ritenuto dall’Ufficio di tassazione, la __________ SA sarebbe una società difficilmente alienabile al valore reddito e la ponderazione del valore di reddito delle azioni dovrebbe pertanto essere semplice anziché doppia.

                                         3.2.

                                         Come detto, il metodo di calcolo invocato dal ricorrente prevede che si ponderi una volta sola il valore di reddito anziché due, come invece solitamente si effettua in base al modello di metodo di valutazione adottato dal Canton Ticino (cfr. Istruzioni, Circolare n. 28, n. 7-8; Commentario 2015, Circolare n. 28, n. 7-8). L’eccezione in questione è prevista solo dal commentario della circolare. Secondo la Conferenza svizzera delle imposte, un’impresa può essere inalienabile o difficilmente alienabile al valore di reddito, se il rendimento della società dipende esclusivamente o quasi esclusivamente dalla prestazione di un’unica persona, che detiene la totalità o la maggioranza dei suoi diritti di partecipazione (partecipazioni > 50%). Se la creazione di valore dell’impresa è ottenuta unicamente dal detentore di una partecipazione maggioritaria e l’impresa non ha altri impiegati, se non qualche persona che si occupa di amministrazione e di logistica, su richiesta dell’impresa è possibile tener conto di questa situazione, ponderando un’unica volta – e non due – il valore di reddito della società (cfr. Commentario 2015, Circolare n. 28, n. 5 p. 9).

                                         3.3.

                                         Nella decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha escluso che sia sufficiente, per poter applicare l’eccezione prevista dal commentario della circolare n. 28, che l’azionista detenga la maggioranza delle quote sociali. Ha quindi esposto i criteri che a suo avviso permettono di ritenere adempiuti i presupposti che giustificano l’applicazione di questa modalità di calcolo:

·          in primo luogo, premesso che “un coinvolgimento strategico, dirigenziale, continuo e fattivo nella gestione della società, senza il quale quest’ultima non potrebbe raggiungere i suoi scopi statutari e che, di fatto, concerne esclusivamente (o quasi) l’azionista”, richiede che quest’ultimo ottenga “una corrispondente controprestazione in stipendio e/o utili (potenziali dividendi)”, che, per essere considerata congrua, “dovrebbe corrispondere almeno ai 2/3 del reddito determinante della società (risultato prima degli stipendi);

·          in secondo luogo, “l’importanza dell’azionista unico, o maggioritario, deve essere chiaramente riscontrabile, a livello operativo, anche dall’ammontare del suo stipendio in confronto ai singoli stipendi di eventuali suoi (pochi) collaboratori che… devono svolgere semplice funzione di supporto amministrativo e logistico”, sicché “non devono esserci altri singoli stipendi di rilievo”;

·          infine, possono “essere tenuti in considerazione la composizione e il grado di operatività del consiglio di amministrazione ed il diritto di firma dei suoi membri”.

                                         Alla luce di questi criteri, l’autorità fiscale ha concluso che la __________ SA non dipende esclusivamente dal suo azionista maggioritario.

                                         3.4.

                                         I parametri utilizzati dall’autorità fiscale sono condivisibili, in quanto precisano la portata dell’eccezione stabilita dal commentario stesso della Conferenza svizzera delle imposte e ne agevolano l’applicazione.

                                         È vero che il ricorrente detiene il controllo praticamente diretto sulla società in virtù della proprietà del 70% del capitale azionario, ma è altrettanto vero che alle dipendenze della società, per stessa ammissione del ricorrente, esiste un impiegato nel ramo dell’ortofrutticola, oltre agli altri impiegati in mansioni logistico-amministrative. Dunque, il ricorrente non è l’unico ad occuparsi delle attività di compravendita ortofrutticola.

                                         Senza voler mettere minimamente in discussione l’impegno personale e quotidiano, profuso dall’insorgente nello svolgimento dell’attività della società, si evince dalla decisione impugnata come quest’ultima abbia ben sei dipendenti e, in particolare, esista uno stipendio, di fr. 125'800.--, che supera il 70% di quello del ricorrente, di fr. 158'675.--. Questo fatto sta ad indicare come il ricorrente stesso riconosca all’interno della società delle figure professionali che meritano di essere remunerate quasi al suo pari, in funzione dell’importante apporto all’operatività della società.

                                         Ad analoghe conclusioni conduce la circostanza che l’azionista di maggioranza non sia l’unico a poter rappresentare la società, siccome anche l’altra azionista gode del diritto di firma individuale. Questo è un altro indizio che porta alla conclusione secondo cui la __________ SA non dipende né esclusivamente né quasi esclusivamente dalla prestazione del suo azionista di maggioranza.

                                         Infine, il reddito complessivo conseguito dal ricorrente nonché azionista maggioritario (stipendio + quota dell’utile fr. 373'872.–) superi appena la metà del reddito totale della società prima degli stipendi (fr. 723'757.–) e sia in tal modo ben lontano dalla soglia dei 2/3 stabilita dall’autorità di tassazione.

                                         3.5.

                                         In definitiva, su questo punto la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione non presta il fianco a critiche ed è così da confermare.

                                   4.   4.1.

                                         In secondo luogo, il contribuente lamenta il fatto che il premio per rischi, considerato nel tasso di capitalizzazione per il calcolo del valore delle azioni, “non sia rappresentativo della realtà nel nostro caso ed in tutti i casi simili”. Il ricorrente rimprovera alla circolare della Conferenza svizzera delle imposte di non precisare “quali siano i rischi presi in considerazione né quale sia la soglia che rende un fattore a rischio da generale a particolare e quindi non contemplato nel summenzionato tasso di capitalizzazione”.

                                         Per determinare il valore delle azioni, la Divisione delle contribuzioni ha considerato gli utili dei due ultimi esercizi. L’utile medio è stato capitalizzato al 7,5%. Quest’ultimo tasso si compone del tasso swap CHF a 5 anni (0,50% nel 2012) e del tasso fisso per rischi (7%). Il valore di reddito netto (fr. 3'371'844.44), così stabilito, raddoppiato, è stato infine ponderato con il valore di sostanza (fr. 985'126.--) per determinare il valore aziendale (fr. 2'576'271.63.--) e quello della singola azione (fr. 25'700.--).

                                         4.2.

                                         Come già accennato e come peraltro già ricordato allo stesso ricorrente in una precedente sentenza (CDT n. 80.2014.110 del 12 settembre 2014 consid. 2.4 e seguenti), le Istruzioni prevedono che il tasso di capitalizzazione sia composto dal tasso d’interesse di investimenti senza rischio e da un premio per rischi fissi (Istruzioni, n. 10.1). Il tasso d’interesse di investimenti senza rischio corrisponde alla media del tasso di riferimento swap CHF a cinque anni calcolato sulla base trimestrale del periodo fiscale, arrotondato al mezzo per cento superiore (Istruzioni, n. 10.2). Il premio per rischi, al tasso fisso del 7%, tiene conto dei rischi generali dell’impresa e della negoziabilità limitata dei suoi titoli (Istruzioni, n. 10.3).

                                         Il “premio di rischio” tiene conto dei rischi inerenti l’attività dell’impresa, legati alla concorrenza, al settore, alla qualità della direzione, alla composizione del personale, all’eventuale insolvenza di clienti importanti o ancora a problemi dipendenti da potenziali successioni (Gerhard, Evaluation d’entreprise – Pertinence pour le conseiller juridique, in: Ojha [a cura di], Aspects pratiques du droit de l’entreprise, Losanna 2010, p. 35).

                                         4.3.

                                         Il tasso di capitalizzazione previsto dalle Istruzioni del 2008 è più elevato di quello risultante dalla versione precedente. Infatti, le Istruzioni del 1995 consentivano una deduzione del 30% dall’utile netto, per tener conto dei rischi generali dell’impresa.

                                         Il tasso di capitalizzazione era invece determinato in base al rendimento medio dei crediti industriali o bancari svizzeri del mese di dicembre del periodo fiscale corrispondente, aumentato di un punto. L’aumento di un punto serviva a compensare gli svantaggi dipendenti dai vincoli di capitale a lungo termine e dalla maggiore difficoltà di vendere azioni non quotate (Jost, Die Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert und die Vermögenssteuer, in ASA 44 p. 356).

                                         In pratica e in generale, il tasso di capitalizzazione applicato dalle autorità fiscali cantonali si situava al 6% ed era considerato troppo basso dagli ambienti economici (Sansonetti/Mendes de Leon, Estimation des sociétés non cotées – Changements et continuité, ST 2009, p. 362).

                                         Il tasso di capitalizzazione previsto dalle nuove Istruzioni, in considerazione del premio di rischio fisso del 7%, comporta un valore di reddito inferiore rispetto a quello stabilito con i criteri precedenti (cfr. Widrig/Schneller/Wigger, Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert – Bewertungstechnische und steuerliche Analyse der überarbeiteten Wegleitung der SSK, ST 2009, p. 366; il calcolo si basa tuttavia su un tasso di capitalizzazione di base del 3,5%, applicabile nel 2008).

                                         4.4.

                                         Vigenti ancora le Istruzioni precedenti, la giurisprudenza ammetteva che ci si potesse discostare dai tassi di capitalizzazione ordinari solo quando situazioni straordinarie facessero apparire compromessi la continuazione e lo sviluppo di un’impresa, mentre escludeva delle deroghe giustificate solo dal normale rischio d’impresa (ASA 12 p. 184). Fluttuazioni dell’utile determinate dalla situazione congiunturale non erano ritenute sufficienti (RF 1994 p. 548 consid. 4d).

                                         4.5.

                                         Nella fattispecie, il ricorrente ritiene che il tasso di capitalizzazione dovrebbe essere aumentato per tener conto di fattori di rischio “particolari”, soprattutto alla luce dell’attività della società svolta in un campo delicato, ossia la compravendita di prodotti ortofrutticoli freschi, fra i quali il dover vendere la merce fresca nel minor tempo possibile (prima del deperimento) perché la tempistica porta ad un utile o a una perdita. Come già sostenuto nel ricorso relativo al periodo fiscale precedente, l’insorgente indica poi quali costi dovrebbe affrontare, se la società avesse voluto assicurarsi contro i “rischi particolari” cui è confrontata, (cfr. la sentenza CDT n. 80.2014.110 del 12 settembre 2014).

                                         Ora, come rilevato, la Conferenza svizzera delle imposte ha tuttavia optato per un sistema semplificato che consiste nell’aggiungere al tasso d’interesse per investimenti senza rischio un premio di rischio fisso del 7%. Non si tiene conto, in tal modo, delle particolarità specifiche della singola impresa (Widrig/Schneller/Wigger, op. cit., p. 366).

                                         Il ricorrente non spiega peraltro perché il rischio di perdita sui debitori o il rischio sui trasporti, da lui menzionati, sarebbero peculiari della società di cui egli è socio.  

                                         Non trova pertanto giustificazione la motivazione secondo cui la __________ SA dovrebbe sopportare dei rischi eccezionali in ragione della propria attività. Il tasso di capitalizzazione fissato nelle Istruzioni è già comprensivo dei rischi legati all’impresa in questione. Anche su questo punto la pretesa deve essere pertanto respinta.

                                   5.   5.1.

                                         Infine, il ricorrente, riferendosi all’affermazione dell’Ufficio di tassazione secondo cui la situazione della __________ SA è del tutto simile a quella di tante altre società con sede nel Canton Ticino che operano nel settore alimentare, chiede, “in virtù del diritto di essere sentito nonché in applicazione della Legge sulla trasparenza, di prendere visione dei dati comparativi ricavati dalle tassazioni di questi contribuenti (chiaramente anonimizzati), in particolare […] di poter verificare la situazione a bilancio relativa ai costi assicurativi […]”.

                                         Nella misura in cui il contribuente chiede all’autorità di tassazione di poter esaminare i dati fiscali relativi ad altri contribuenti, è evidente che la competenza di questa Camera non è data.

                                         5.2.

                                         In primo luogo, la domanda avrebbe dovuto essere rivolta alla stessa autorità di tassazione e non certo all’autorità giudiziaria di ricorso, del tutto indipendente dalla prima.

                                         In ogni caso, l’art. 187 cpv. 4 LT attribuisce al contribuente, cui l’autorità nega il diritto d’esame dei suoi atti fiscali, il diritto di esigere una decisione impugnabile, suscettibile di ricorso alla Camera di diritto tributario. Una disposizione simile è prevista dalla legge federale, all’art. 114 cpv. 4 LIFD.

                                         La legge non disciplina per contro i rimedi giuridici esperibili contro una decisione con cui l’autorità fiscale ha negato l’esame degli atti su istanza di un terzo. D’altronde, non prevede neppure che una persona possa rivolgere all’autorità fiscale un’istanza di esame di atti che concernono un altro contribuente. La domanda sarebbe fin dal principio votata all’insuccesso, opponendovisi il segreto fiscale (articoli 110 LIFD e 183 LT).

                                         Chiunque è incaricato dell’esecuzione della LIFD, rispettivamente della LT, oppure è chiamato a collaborarvi è tenuto infatti al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell’esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell’autorità e a negare a terzi l’esame degli atti ufficiali (art. 110 cpv. 1 LIFD; art. 183 cpv. 1 LT). L’informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale (art. 110 cpv. 2 LIFD) o cantonale (art. 183 cpv. 2 LT).

                                         5.3.

                                         Per quanto concerne poi il riferimento alla Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 1.6.3.1), l’art. 13 cpv. 1 di quest’ultima legge prevede che la domanda di accesso ai documenti ufficiali sia presentata per iscritto all’autorità che ha stilato il documento o che lo ha ricevuto quale destinataria principale. Anche in questo caso, è esclusa pertanto la competenza di questa Camera.

                                   6.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr. 1’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’100.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-;

-;

-.

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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