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Ticino Camera di diritto tributario 03.11.2015 80.2015.3

3 novembre 2015·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,502 mots·~13 min·4

Résumé

Procedura: reclamo, tassazione d’ufficio, calcolo delle entrate e delle uscite non sottoposto al contribuente, decisione annullata

Texte intégral

Incarti n. 80.2015.3 80.2015.4

Lugano 3 novembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi e Flavio Amadò, giudice supplente

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1 RI 2  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 8 gennaio 2015 contro la decisione del 10 dicembre 2014 in materia di IC e IFD 2012.

Fatti

                                  A.   Nella dichiarazione d’imposta 2012, inoltrata il 7 ottobre 2013, i coniugi RI 1 e RI 2, domiciliati a __________ e genitori di tre figli minorenni, esponevano redditi da attività dipendente dei contribuenti pari a CHF 60'220.– e redditi da assegni famigliari integrativi per CHF 17'100.–. Nel 2012 il marito aveva fra l’altro liquidato e cancellato da Registro di commercio la propria ditta individuale __________, attiva a __________ tra il 2010 ed il 2012.

                                  B.   Il 26 novembre 2013 e poi, non avendo ottenuto risposta, nuovamente il 14 gennaio 2014, l’RS 1 si rivolgeva ai contribuenti, invitandoli a trasmettere la documentazione o le informazioni seguenti: bilancio e conto economico 2012 della ditta __________, documentazione a comprova dell’utile derivante dalla cessione degli attivi della ditta in questione, documentazione del saldo del debito verso __________ SA e degli interessi passivi pagati, estratto di un conto presso __________.

                                         Con decisione del 5 marzo 2014, l’RS 1 notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2012, aggiungendo ai proventi dichiarati, redditi d’altra fonte per CHF 30'000.– per insufficienza di disponibilità finanziaria.

                                  C.   Contro tale decisione i contribuenti interponevano reclamo il 1° aprile 2014, contestando di aver conseguito il reddito d’altra fonte. Spiegavano di aver appreso che la decisione contestata era fondata sul fatto che non avevano allegato le attestazioni relative a debiti privati. A tale proposito, argomentavano che un primo debito di oltre 50'000 franchi, nei confronti della __________, era stato ridotto, dopo trattative, a CHF 25'200.– da versare in rate mensili di 350 franchi; le rate erano state versate fino al 5 ottobre 2012, mentre il saldo (CHF 18'550.–) era poi stato pagato il 30 ottobre 2012 “grazie ad un prestito privato alle stesse condizioni cioè, rimborso di CHF 350.00 mensili”. Un secondo debito, nei confronti della __________, era stato a sua volta oggetto di una trattativa con il debitore ed era quindi stato ridotto da CHF 9'429.35 a CHF 3'800.–, importo che era stato pagato mediante una prima rata di 2'000 franchi e successive rate mensili di 150 franchi dal 30 aprile 2011 al 31 marzo 2012.

                                  D.   L’Ufficio di tassazione, con scritto del 3 aprile 2014, invitava quindi i contribuenti a trasmettere una dichiarazione del creditore attestante l’esistenza del debito contratto nel 2012. Tale richiesta veniva rinnovata con scritto 10 settembre 2014, mediante il quale il reclamante veniva convocato per il 29 settembre 2014, ed invitato all’occasione a produrre la prova del prestito privato.

                                  E.   Con decisione del 10 dicembre 2014, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, non avendo i contribuenti portato la prova dell’esi-stenza del prestito privato malgrado le due richieste indirizzate loro.

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 si aggravano ora contro la predetta decisione dopo reclamo. I ricorrenti ribadiscono di avere dovuto fare fronte a due debiti bancari, ma che parte dell’importo necessario per la loro estinzione (fr. 18'550.–) sarebbe stata messa a disposizione da terzi tramite un mutuo privato. La prova dell’esistenza di tale mutuo non ha potuto essere portata visto che “le persone coinvolte” non avrebbero firmato una conferma scritta in tal senso. I ricorrenti chiedono quindi il riesame e l’eventuale modifica della decisione impugnata in base agli argomenti addotti, ritenendo che quali “altri redditi” andrebbero, al limite, aggiunti CHF 18'550.– relativi al debito non comprovato, e non CHF 30'000.–, per rapporto ai quali i ricorrenti ritengono di non avere ricevuto alcuna spiegazione dall’autorità fiscale.

                                  G.   Con osservazioni del 20 gennaio 2015 l’Ufficio circondariale di tassazione propone di respingere il gravame, confermando la validità del suo operato. L’Ufficio Giuridico della Divisione delle contribuzioni non ha formulato osservazioni.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La controversia verte sull’imposizione di “altri redditi” nella misura di CHF 30'000.–.

                                         Secondo la decisione impugnata, con il reclamo del 1° aprile 2014 il contribuente avrebbe informato l’autorità fiscale che, “per far fronte alla mancanza di liquidità risultante dal calcolo sul dispendio, aveva fatto capo ad un prestito privato”. L’Ufficio di tassazione avrebbe allora chiesto al reclamante di “voler giustificare il debito, cosa che di fatto non è mai stata fatta senza presentare alcuna giustificazione”, con la conseguenza che il reclamo è stato respinto.

                                         Nel loro ricorso, i contribuenti, dopo aver illustrato la genesi dei debiti nei confronti della __________ e della __________, argomentano di non essere stati in grado di ottenere un’attesta-zione della persona che gli avrebbe prestato l’importo di CHF 18'550.–, servito ad estinguere il debito nei confronti della __________. Sostengono peraltro che l’autorità di tassazione non avrebbe mai spiegato loro come sia stato stabilito l’importo di CHF 30'000.–, imposto a titolo di “altri redditi”.

                                         1.2.

                                         Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

                                         1.3.

                                         Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

                                         La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

                                         In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipen-dentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).

                                         1.4.

                                         Secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         Pur avendo ritenuto che la dichiarazione inoltrata dai ricorrenti non fosse completa, l’autorità di tassazione ha rinunciato ad una vera e propria tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo da parte del contribuente (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3). Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce all’autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere della prova (sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n. 2A.561/2005 consid. 3).

                                   2.   2.1.

                                         Già nella procedura di tassazione, esaminando la dichiarazione d’imposta inoltrata, l’autorità di tassazione si era rivolta a due riprese ai contribuenti, invitandoli a produrre diversa documentazione mancante. Oltre ai conti relativi alla ditta individuale __________, la richiesta di collaborazione si riferiva in particolar modo ai debiti che i contribuenti avevano dichiarato fino al periodo precedente. È evidente che l’eventuale estinzione dei debiti in questione durante il periodo fiscale 2012 avrebbe comportato un problema di sproporzione delle uscite rispetto alle entrate. Come già ricordato, solo con il reclamo contro la decisione di tassazione, nella quale era stato aggiunto ai proventi dichiarati un reddito di CHF 30'000.–, i contribuenti hanno sostenuto di aver effettivamente estinto i debiti in discussione, grazie non solo alla disponibilità dei creditori, che hanno parzialmente rinunciato ai crediti, ma soprattutto ad un ulteriore mutuo, concesso loro da non meglio precisati familiari.

                                         2.2.

                                         Pur essendo innegabile che i ricorrenti abbiano prestato una collaborazione lacunosa nelle procedure di tassazione, prima, e di reclamo, poi, la decisione su reclamo impugnata appare a sua volta non del tutto convincente.

                                         Come lamentato dagli insorgenti, in effetti, il calcolo delle entrate e delle uscite, sulla cui base l’Ufficio di tassazione aveva commisurato in CHF 30'000.– il “reddito d’altra fonte” aggiunto ai proventi dichiarati, non risulta essere mai stato sottoposto ai contribuenti. In tal modo, i contribuenti sono stati tenuti all’oscuro dei criteri adottati dall’autorità per la definizione dei contestati “altri redditi”.

                                         In secondo luogo, la motivazione della decisione su reclamo si rivela inadeguata alla situazione. Anzitutto, si fonda su una premessa non condivisibile: per le ragioni già illustrate, non si può infatti sostenere che il contribuente abbia informato l’autorità fiscale che, “per far fronte alla mancanza di liquidità risultante dal calcolo sul dispendio, aveva fatto capo ad un prestito privato”. Il calcolo del dispendio indicato non risulta infatti essere stato sottoposto ai contribuenti e, d’altra parte, ai contribuenti erano state chieste informazioni puntuali su aspetti non documentati con la dichiarazione (in particolare, la ditta individuale e i debiti), mentre non erano stati invitati a spiegare l’ammanco di liquidità.

                                         Non è poi comprensibile il fatto che, nella decisione su reclamo, l’Ufficio di tassazione si limiti a confermare l’ammontare del “reddito d’altra fonte”, senza apparentemente tener conto delle spiegazioni fornite e dei documenti prodotti con il reclamo. È infatti indiscutibile che la situazione debitoria dei contribuenti sia stata chiarita con il reclamo, almeno per quanto attiene ai debiti preesistenti. Il nuovo problema era semmai quello del debito acceso proprio nel corso del periodo fiscale litigioso. Verosimilmente, la nuova situazione emersa con il reclamo avrebbe dovuto anche ripercuotersi sul calcolo del dispendio, che invece è stato tacitamente confermato dall’autorità fiscale.

                                         2.3.

                                         Detto questo, si deve ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/ Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

                                         L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W).

                                         Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell’8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).

                                         La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’au-torità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/ Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

                                         2.4.

                                         Nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata è inadeguata ai requisiti legali indicati, per il fatto che non tiene conto della documentazione prodotta con il reclamo e delle spiegazioni fornite in quella sede dai contribuenti. Inoltre, il calcolo del dispendio intrapreso dall’autorità fiscale non risulta essere stato sottoposto ai contribuenti, né prima né dopo il reclamo, in modo tale che essi potessero presentare le loro osservazioni.

                                   3.   La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata.

                                         Visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 10 dicembre 2014 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 per una nuova decisione motivata.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-;

-;

-;

-

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di.

Per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario:

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