Incarti n. 80.2015.260 80.2015.261
Lugano 23 gennaio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1 o RI 2 o
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 2 dicembre 2015 contro la decisione dell’11 novembre 2015 in materia di IC/IFD 2011.
Fatti
A. Nel corso del periodo fiscale 2011, RI 1 era domiciliato a __________ (__________), insieme alla moglie RI 2, e svolgeva un’attività lucrativa a __________ __________, alle dipendenze della __________ GmbH.
Nella dichiarazione d’imposta 2011, i contribuenti facevano valere, in particolar modo, la deduzione di spese professionali per complessivi fr. 43'080.– e la deduzione per persone bisognose a carico di fr. 21'800.–.
B. Con decisione di tassazione IC/IFD 2011 del 27.3.2013 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) stabiliva, per i contribuenti, un reddito imponibile complessivo di fr. 73'300.- per l’IC e di fr. 76'800.- per l’IFD e non ammetteva la deduzione per persona bisognosa a carico richiesta per complessivi fr. 21'800.-. L’UT ammetteva inoltre – a titolo di spese di trasporto – l’importo pari all’abbonamento generale dei mezzi pubblici (anziché il totale delle spese per l’utilizzo del veicolo privato, comprensivo anche della trasferta dal luogo di domicilio in Ticino al luogo di lavoro settimanale a __________ e viceversa) ed un ulteriore importo di fr. 4'000.–. L’autorità ammetteva inoltre come deduzione per spese supplementari di alloggio unicamente fr. 800.- mensili, pari all’affitto di una camera al luogo di lavoro.
C. Con reclamo 12.4.2013 i contribuenti si aggravavano avverso la decisione di tassazione. In particolare censuravano il mancato accoglimento delle spese di trasporto per recarsi dal domicilio in Ticino al luogo di lavoro in Svizzera interna e viceversa, nonché la trasferta quotidiana tra il luogo di residenza e la sede d’impiego. Il reclamante precisava, per il 2011, di aver effettuato 50 trasferte tra __________ e __________ (luogo di residenza settimanale) per un totale di 21'000 km ed ancora 13’200 km relativi alle trasferte da __________ al luogo di lavoro a __________, per un totale di complessivi km 34'200. Motivo per cui egli chiedeva fr. 22'980.- a titolo di deduzione per “veicolo privato contribuente”. I reclamanti postulavano parimenti il riconoscimento della deduzione per persona bisognosa a carico in relazione al preteso versamento di fr. 21’800.- a favore dei genitori, nonché l’integrale riconoscimento di fr. 14'400.- a titolo di deduzione per spese supplementari di alloggio.
D. Con decisione di tassazione su reclamo dell’11.11.2015, il gravame interposto dai contribuenti veniva respinto, con la seguente motivazione:
Secondo costante giurisprudenza, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve costituire l’eccezione e venire ammessa unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche “disagio” supplementare (es. sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio) in relazione all’uso del mezzo di trasporto pubblico. Vengono quindi confermate le spese di trasporto concesse in prima istanza con la deduzione dell’Abbonamento generale FFS per Fr. 3'420 e per spese di trasporto Domicilio – Luogo di Lavoro e di Fr. 4'000 per gli spostamenti al luogo di lavoro (non è concessa la deduzione per gli spostamenti da __________, luogo di residenza secondaria, a __________ in quanto la scelta della residenza secondaria particolarmente distante dal luogo di lavoro è considerata una scelta personale fiscalmente non deducibile). Anche la deduzione per l’affitto di un alloggio senza cucina viene confermato, la deduzione limite è fissata in Fr. 800, il fatto che sia stata spesa una cifra maggiore non può essere considerato come fiscalmente rilevante, in quanto la stessa deve essere puramente il costo minimo per un alloggio senza cucina. È deducibile quale persona bisognosa a carico, secondo gli art. 34 cpv. 1 lett. b LT e 35 cpv. 1 lett. b LIFD, un importo documentato e compreso tra un minimo di Fr. 5'600 (minimo sotto il quale non vi è diritto a deduzione) e un massimo di Fr. 10'900, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede. Nel caso in esame i genitori, pensionati, sono al beneficio di una rendita AVS e di una prestazione complementare, percepiscono in aggiunta sussidi ai contributi cassa malati, quanto percepito è ritenuto sufficiente a garantire una vita dignitosa. Gli aiuti dati dal contribuente sono quindi considerati una scelta personale non deducibile, essendo i genitori finanziariamente autosufficienti. Considerato quanto sopra esposto il reclamo viene respinto e la decisione di prima istanza confermata.
E. Con ricorso 3.12.2015 i coniugi RI 1 e RI 2 si aggravano avverso la decisione su reclamo IC/IFD relativa al periodo fiscale 2011. Gli stessi censurano l’operato dell’Ufficio di tassazione laddove non è stato riconosciuto – contrariamente ai periodi fiscali precedenti – l’aiuto economico versato ai genitori. In merito alle trasferte di andata e ritorno dal domicilio di __________ al luogo di residenza durante la settimana a __________ ed il tragitto giornaliero sino a __________, RI 1 indica come sia inimmaginabile ed impossibile ottenere un orario di tragitto favorevole facendo capo ai mezzi pubblici. Il ricorrente lamenta la deduzione di soli fr. 800.mensili per l’alloggio, anziché i postulati fr. 1'200.- mensili.
Diritto
1. Come esposto in narrativa le censure proposte dai ricorrenti sono tre: la prima inerente la deduzione per persone bisognose a carico, le altre due riguardano le spese professionali e meglio l’utilizzo del veicolo privato e le spese di alloggio.
2. Deduzione per persone bisognose a carico
2.1.
Per l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione per sostentamento di un importo da fr. 5'600.– a fr.10'900.– al massimo, dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno fr. 5'600.–; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.
Analogamente, per l’imposta federale diretta, l’art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di fr. 6'400.– per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.
2.2.
Secondo la lettera sia della norma cantonale che di quella federale, non basta che la persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa (erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale, allude alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP. Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d’aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di infermità congenita, malattia, infortunio (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque, più in generale, di impedimenti di ordine fisico o psichico.
2.3.
Oltre al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un’attività lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione all’ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l’entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; inoltre decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t).
Per stabilire se una persona si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di mantenersi, occorre riferirsi, secondo la vecchia giurisprudenza di questa Camera, alla tabella del minimo d’esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello (decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t). In altre parole, la quantificazione del bisogno va valutata secondo criteri obiettivi e non da un punto di vista soggettivo. La dottrina più recente si domanda nondimeno se all’applicazione del minimo esistenziale in materia esecutiva, che richiede calcoli talvolta problematici, non siano da preferire criteri più schematici, come per esempio la fissazione dei limiti di reddito imponibile o di sostanza imponibile al di sopra dei quali il bisogno deve essere negato. Il Canton Berna pone questo limite a fr. 16'000.– di reddito netto o a fr. 50'000.– di sostanza netta. Il Canton Zurigo, dal canto suo, a fr. 13'000.– di reddito netto e a fr. 46'000.– di sostanza imponibile per le persone sole e a fr. 19'000.– di reddito netto e a fr. 92'000.– di sostanza imponibile per le persone coniugate (Locher, op. cit., n. 60 ad art. 35 LIFD, p. 883).
2.4.
2.4.1.
Si rileva innanzitutto che il contribuente, nel ricorso, ha indicato che la madre ed il padre hanno dichiarato redditi, nel 2011, da rendite AVS per complessivi fr. 22'416.-- ed anche che hanno beneficiato di prestazioni complementari.
Le prestazioni complementari (PC) all’AVS sono d’ausilio quando le rendite e gli altri redditi non riescono a coprire il fabbisogno vitale dell’assicurato. Assieme all’AVS e all’AI esse fanno parte della sicurezza sociale del nostro Stato (in merito si veda anche la Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, LPC RS 831.30; cfr. anche sito internet https://www.ahv-iv.ch/p/5.01.i).
2.4.2.
Ora, come visto una delle condizioni per poter ammettere la deduzione per persona bisognosa a carico è che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni di un aiuto economico che raggiunga almeno l’entità della deduzione. Si prendono come riferimenti i minimi esistenziali. Ora, essendo i genitori di RI 1 a beneficio di prestazioni complementari all’AVS che, come visto, sono d’ausilio laddove le rendite non sono sufficienti, non si può ritenere che gli stessi versino in una situazione di “bisogno”. In effetti essi beneficiano sia di rendite AVS sia di prestazioni complementari che permettono loro di coprire il loro fabbisogno vitale. Ne consegue che non possono in ogni caso essere ritenute persone bisognose nel senso della deduzione postulata dai ricorrenti.
2.4.3.
A ciò deve anche aggiungersi che i ricorrenti non hanno documentato e comprovato il versamento degli importi che avrebbero elargito ai genitori, tramite documenti bancari, limitandosi invero a produrre degli scritti di conferma di ricezione degli aiuti economici. Anche per tale ragione la deduzione postulata non avrebbe in ogni caso potuto essere ammessa. Va ricordato infatti che secondo un consolidato principio, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
2.4.4.
Non soccorre i ricorrenti neppure la tesi secondo la quale nei periodi fiscali precedenti la deduzione per persone bisognose a carico era stata ammessa.
La costante giurisprudenza del Tribunale federale ha in effetti escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l'esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l'autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza del 2C_260/2008 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 793, consid. 2).
3. Deduzione per l’uso del veicolo privato
3.1.
Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.
Le stesse sono stabilite dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2011 è del 21 dicembre 2010), segnatamente dagli articoli 3 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come precisano ulteriormente l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993 e l’art. 3 DE 2011, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.
3.2.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 DE 2011, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’ uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte di percorrenza che eccede i 15'000 km; cfr. art. 4 cpv. 2 DE 2011).
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (art. 5 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.3.
La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. I, p. 682/83).
3.4.
Il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale.
In altre parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (Wochenaufenthalter), rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95.217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).
3.5.
Tornando al caso in esame, il ricorrente pretende in deduzione le spese per il veicolo privato relative agli spostamenti settimanali dal suo domicilio secondario in Svizzera interna, rispettivamente dal suo luogo di lavoro verso __________ [suo domicilio principale nel 2011] e viceversa. Motiva la sua pretesa adducendo che gli è impossibile ed inimmaginabile programmare partenze e rientri tramite i mezzi pubblici: ciò gli causerebbe ritardi sul lavoro e perdita di tempo e di denaro. Postula anche il riconoscimento degli spostamenti quotidiani settimanali tra __________ (suo luogo di domicilio secondario) e __________ (suo luogo di lavoro).
Dapprima verrà analizzata la questione della deduzione relativa alle spese di trasferta per il rientro al domicilio settimanale e poi le spese di trasferta quotidiane per recarsi dal luogo di lavoro al luogo di residenza settimanale.
3.6.
3.6.1.
Il contribuente produce unicamente un certificato di salario rilasciato dalla datrice di lavoro, la __________ di __________: non è dato sapere né i suoi giorni né gli orari di lavoro. Dal testo del ricorso sembrerebbe che egli fosse solito partire dal Ticino il lunedì mattina per far rientro il venerdì sera. Ora, nel periodo fiscale qui in disamina, il luogo di lavoro del contribuente è ben servito dai mezzi pubblici: la sede della sua ditta, in __________ a __________ dista in effetti soli 5 minuti a piedi dalla stazione dei treni di __________ (cfr. https://www.google.ch/maps/dir/ sito consultato il 28.12.2016). Inoltre dalla __________ si raggiunge in circa 17 minuti __________ in treno, e i mezzi pubblici percorrono la tratta ad intervalli molto regolari e ravvicinati nel tempo (si veda in merito anche il sito http://fahrplan.sbb.ch/). A loro volta anche __________ e __________ risultano essere molto ben collegate tra loro tramite i mezzi pubblici.
3.6.2.
Nel caso in esame, non vi sono elementi che impediscano di applicare la citata giurisprudenza in merito al pendolare settimanale (Wochenaufenthalter), anche al presente caso. Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, i comuni __________ e __________ sono collegati fra loro da mezzi di trasporto comodi e frequenti.
Certo, la durata di percorrenza media in automobile è inferiore a quella impiegata con i mezzi pubblici (almeno quando le condizioni stradali sono ottimali, perché il ricorrente non tiene conto degli orari di punta settimanale, degli ormai inevitabili cantieri stradali, delle condizioni meteorologiche avverse nel periodo invernale ecc.), ma ciò non può bastare a giustificare l’uso del mezzo privato, proprio in considerazione delle particolarità attinenti alla situazione di un pendolare settimanale (Wochenaufenthalter), che deve affrontare una sola trasferta alla settimana in avanti e indietro. Sebbene il ricorso ai mezzi pubblici non sia la situazione più comoda, ciò non basta a far apparire più idonea la trasferta con il mezzo privato.
È quindi immediatamente evidente che le argomentazioni del ricorrente in merito agli inconvenienti legati all’utilizzo dei mezzi pubblici, sono del tutto infondate. Simili censure sarebbero tutt’al più condivisibili se il criterio per ammettere la deduzione delle spese con il mezzo privato fosse quello della “comodità”, ma non sono di nessun aiuto per dimostrarne la maggiore “idoneità”. Motivo per cui, l’UT ha correttamente ammesso unicamente le spese per l’abbonamento del mezzo pubblico.
3.7.
Per quanto riguarda le spese di trasporto tra __________ (luogo di residenza settimanale) e __________ (luogo di lavoro), l’UT ha accordato una deduzione di fr. 4'000.-. Ora le due località distano quasi 40 km (https://fr.viamichelin.ch/, sito consultato il 29.12.2016). Secondo costante giurisprudenza, se viene concessa la deduzione delle spese per una camera al luogo di lavoro proprio in considerazione del fatto che quest’ultimo è discosto dal luogo di domicilio (in Ticino), il ricorrente non può allora pretendere di ottenere un’ulteriore deduzione per il fatto che alloggia in una camera situata a quasi 40 chilometri di distanza, al di fuori dell’agglomerato della sede di lavoro.
La condizione di pendolare del contribuente fa sì che abbia diritto alla deduzione delle spese per la camera proprio perché è costretto a risiedere al luogo di lavoro, non potendo rientrare quotidianamente al proprio domicilio. È logico quindi che sia la residenza settimanale a conformarsi al luogo di lavoro e non certo il contrario (CDT n. 80.2013.82 del 9.5.2014; CDT n. 80.2006.110 dell’8 settembre 2006; CDT n. 80.2006.24 del 22 marzo 2006).
Ne deriva pertanto che l’UT è stato anche fin troppo generoso ad ammettere comunque l’importo di fr. 4'000.- come deduzione per l’utilizzo del veicolo privato da parte del contribuente.
4. Deduzione per spese di alloggio del contribuente
4.1.
Il ricorrente censura inoltre la mancata deduzione di quanto da lui richiesto a titolo di spese supplementari per alloggio. L’UT le ha infatti commisurate in fr. 9'600.- (fr. 800.- per 12 mensilità), anziché i postulati fr. 14'400.- (fr. 1'200.- per 12 mensilità).
4.2.
4.2.1.
L’art. 25 cpv. 1 LT stabilisce che per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a) – c) sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stati.
L’art. 6 cpv. 1 del DE 2011, precisa che sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana. Il capoverso 2 indica che è ammessa la deduzione di fr. 800.- per l’affitto di una camera e fr. 1'000.- per l’affitto di un monolocale o di un appartamento munito di cucina.
Per l’imposta federale diretta, l’Ordinanza sulle spese professionali, all’art. 9 cpv. 3 (in combinazione con l’art. 26 LIFD) precisa come per spese supplementari causate dall’alloggio possano essere dedotte le spese per una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.
4.2.2.
Ora il ricorrente sostiene di aver pagato per il periodo fiscale in disamina un canone di locazione di fr. 1'200.- mensili. Tuttavia agli atti non vi è alcun contratto di locazione, né alcun altro giustificativo che comprovi il pagamento di tale importo.
Come già visto in precedenza secondo un consolidato principio, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
Ne consegue come l’UT abbia correttamente fissato la deduzione per l’alloggio in fr. 800.- mensili, tenuto conto di come tale importo corrisponda sia al minimo indicato nel DE 2011, e per quanto attiene all’IFD, rappresenti un prezzo corretto per l’affitto di una camera.
È vero, come sottolinea l’insorgente, che egli ha fatto valere solo una deduzione di fr. 3'200.– per il vitto, mentre il contribuente che dispone solo di una camera senza cucina potrebbe godere di una deduzione fino a fr. 6'400.–, per tener conto del maggior costo di due pasti fuori casa. La differenza di fr. 3'200.– può tuttavia essere ritenuta compensata con la deduzione di fr. 4'000.–, concessa con eccessiva generosità dall’Ufficio di tassazione per la trasferta quotidiana dal luogo di residenza settimanale al luogo di lavoro.
5. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- o; - o; -; -; -;
Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: