Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 28.12.2015 80.2015.250

28 décembre 2015·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·971 mots·~5 min·4

Résumé

Procedura: diffida per mancato inoltro della dichiarazione, onere della prova dell’inoltro tempestivo della dichiarazione

Texte intégral

Incarto n. 80.2015.250

Lugano 28 dicembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

vicecancelliere

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

 RI 1  RI 2  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 9 novembre 2015 contro la decisione del 3 novembre 2015 in materia di tassa di diffida.

Fatti

                                     -   a causa del mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2014, nonostante il termine fosse stato prorogato sino al 30 settembre 2015, con decisione del 16 ottobre 2015, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città diffidava i coniugi RI 1 e RI 2 ad adempiere ai loro obblighi entro venti giorni, avvertendoli che altrimenti sarebbe stata loro inflitta una multa disciplinare;

                                     -   con la diffida veniva messa o loro carico la tassa di fr. 50.–;

                                     -   i contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 19 ottobre 2015, nel quale sostenevano di avere già inviato la dichiarazione d’imposta nella seconda metà del mese di settembre, unitamente a quella del figlio __________ nel frattempo tassato;

                                     -   l’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 3 novembre 2015, così motivata:

                                         (…) Dopo un ulteriore controllo risultava che il contribuente non ha provveduto ad inoltrare la dichiarazione d’imposta nei termini fissati;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano nuovamente l’annullamento della diffida;

                                     -   i ricorrenti ribadiscono di avere già inoltrato la dichiarazione d’imposta per posta semplice e di non ritenersi responsabili per la sua perdita, aggiungendo infine che “non sussiste l’obbligo di spedirle per raccomandata”.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);

                                     -   il ricorso è pertanto ricevibile in ordine;

                                     -   secondo gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;

                                     -   la legge tributaria precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT);

                                     -   l’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che “per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−”;

                                     -   per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);

                                     -   poiché, come esposto sopra, nonostante il termine per il suo inoltro fosse stato prorogato sino al 30 settembre 2015, i coniugi __________ non hanno inoltrato la dichiarazione d’imposta 2014, l’autorità fiscale non ha potuto far altro che diffidarli, prima di infliggergli un’eventuale multa disciplinare;

                                     -   la tesi ricorsuale, secondo cui la dichiarazione sarebbe già stata inoltrata nella seconda metà del mese di settembre, unitamente a quella del figlio __________, non trova riscontro negli atti dell’autorità di tassazione;

                                     -   secondo una consolidata giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed il momento dell’inoltro della dichiarazione d’imposta (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 41 ad art. 124 LIFD, p. 284; Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 24 ad art. 124 LIFD, p. 1086 e giurisprudenza citata);

                                     -   nella fattispecie, la prova del fatto e del momento dell’inoltro della dichiarazione è ostacolata dalla circostanza che i contribuenti, per loro stessa ammissione, si sono serviti della posta semplice, cioè non hanno optato per l’invio raccomandato;

                                     -   a tale riguardo è ben vero che non sussiste l’obbligo dell’invio per raccomandata: spetta tuttavia al singolo contribuente valutare in quale misura cautelarsi contro il rischio di non poter provare di aver adempiuto i propri obblighi;

                                     -   tornando al caso in esame, il semplice buon senso avrebbe suggerito comunque maggior prudenza, soprattutto se si considera che solo pochi mesi prima era sorto un problema analogo con la richiesta di proroga del figlio __________, che i ricorrenti sostenevano di aver presentato unitamente alla loro ma che l’autorità di tassazione non ha mai ricevuto;

                                     -   in simili circostanze, non può certamente essere censurata la decisione dell’autorità fiscale di inviare agli insorgenti una diffida, attribuendogli un ultimo termine per adempiere i loro obblighi procedurali, prima di infliggergli una multa;

                                     -   il ricorso è conseguentemente respinto;

                                     -   tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese processuali, in complessivi fr. 100.–, sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -.  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il vicecancelliere:

80.2015.250 — Ticino Camera di diritto tributario 28.12.2015 80.2015.250 — Swissrulings