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Ticino Camera di diritto tributario 11.04.2016 80.2015.242

11 avril 2016·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,542 mots·~8 min·2

Résumé

Procedura: decisione in materia di revisione, richiesta di proroga del termine per presentare reclamo, irricevibilità

Texte intégral

Incarti n. 80.2015.242 80.2015.243

Lugano 11 aprile 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, e Raffaele Guffi in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

 RI 1  RI 2  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 1° novembre 2015 contro la decisione del 2 ottobre 2015 in materia di revisione IC e IFD 2011.

Fatti

                                  A.   Con scritto del 12 settembre 2014, i coniugi RI 1 e RI 2 si rivolgevano all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, chiedendo una revisione della decisione di tassazione per il periodo fiscale 2011. A loro sostegno invocavano “gravi problemi di salute del capo-famiglia”, che gli avrebbero impedito di contestare una decisione “troppo severa”.

                                  B.   L’autorità di tassazione, con decisione del 21 agosto 2015, respingeva l’istanza di revisione, non essendo adempiuto alcuno dei motivi previsti dalla legge e in considerazione del fatto che la decisione di cui era chiesta la revisione era una tassazione d’ufficio. Aggiungeva infine che la malattia del “capo-famiglia” non aveva alcuna influenza sulla trattazione dell’istanza di revisione.

                                  C.   Il 9 settembre 2015 i contribuenti trasmettevano all’autorità di tassazione una cartolina fotografica, chiedendo sul retro “una proroga per l’inoltro di un eventuale reclamo”.

                                         L’autorità fiscale, con scritto del 15 settembre 2015 inviato per posta APlus, attribuiva ai contribuenti un termine scadente il 22 settembre 2015 per “esprimere chiaramente e senza condizioni l’intenzione di contestare la decisione”. Con decisione del 2 ottobre 2015, in mancanza di una risposta, dichiarava irricevibile il reclamo.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano la decisione dell’Ufficio di tassazione.

                                         I ricorrenti oppongono nuovamente i gravi problemi di salute del marito e i numerosi ricoveri ospedalieri subiti, postulando infine un riesame della decisione di tassazione “prendendo in considerazione le comuni deduzioni che ben si riscontrano nelle tassazioni precedenti e in quelle seguenti”.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

                                         Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Nella fattispecie, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile lo scritto del 9 settembre 2015, con il quale i contribuenti si sono limitati a richiedere all’autorità di tassazione “una proroga per l’inoltro di un eventuale reclamo”.

                                         A questa Camera è precluso di conseguenza l’esame del merito della decisione di revisione; essa deve limitarsi per contro a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dai coniugi RI 1 e RI 2.

                                   2.   2.1.

                                         L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                         Per gli articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD, l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo. Diversamente dalla decisione di tassazione, la decisione su reclamo deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);

                                         2.2.

                                         Il reclamo non deve necessariamente essere motivato. È sufficiente che il contribuente manifesti in modo chiaro e incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione (decisione CDT n. 80.2004.86 del 24 agosto 2004, in: RtiD I-2005 n. 12t). Il reclamo deve invece rispettare le ulteriori condizioni formali cui è sottoposto ogni gravame, pena la sua irricevibilità. Deve in particolare essere spedito in forma cartacea nei termini di legge e portare la firma originale del contribuente o del suo rappresentante (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 40 e 43 ad art. 132 LIFD, p. 1157; Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 19 ad art. 132, p. 1275).

                                         Adempiute queste formalità, l’autorità entra nel merito del reclamo e può o respingerlo (conferma della tassazione contestata) o accoglierlo (integralmente o parzialmente). Se ne sono date le condizioni può addirittura modificare la tassazione a svantaggio del contribuente, dopo averlo sentito (Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, op. cit., n. 3 ad art. 135 LIFD, p. 1179; Casanova, op. cit., n. 1 ad art. 135 LIFD, p. 1287).

                                         2.3.

                                         Venendo al caso in esame, la cartolina fotografica del 9 settembre 2015, con la quale i contribuenti si sono limitati a richiedere “una proroga per l’inoltro di un eventuale reclamo”, non rispetta manifestamente i requisiti minimi formali, difettando una chiara e incondizionata volontà di contestare la decisione di tassazione.

                                         Come ricordato in narrativa, i ricorrenti non hanno nemmeno dato seguito alla lettera del 15 settembre 2015, con la quale l’autorità gli assegnava un congruo termine per rimediare alle carenze formali del loro reclamo, esprimendo “chiaramente e senza condizioni l’intenzione di contestare la decisione”. È quindi immediatamente evidente che la decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo dei contribuenti, non presta il fianco a critiche.

                                   3.   3.1.

                                         Il ricorso andrebbe in ogni caso respinto anche nel merito. In primo luogo poiché i ricorrenti non invocano alcuno dei motivi di revisione previsti dagli art. 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD, limitandosi per contro a lamentare una situazione personale problematica per ragioni di salute e la circostanza di essere stati tassati troppo severamente senza prendere “in considerazione le comuni deduzioni che ben si riscontrano nelle tassazioni precedenti e in quelle seguenti”. A tale riguardo deve essere ricordato agli insorgenti che l’autorità di tassazione si è vista obbligata a procedere alla definizione degli elementi imponibili per apprezzamento, a causa dell’inadempienza sua e di sua moglie, malgrado il richiamo del 15 gennaio 2013, la diffida del 15 febbraio 2013 e la multa disciplinare del 16 aprile 2013. Non va inoltre dimenticato che la giurisprudenza del Tribunale federale esige dai contribuenti una certa diligenza nella salvaguardia dei loro diritti nel contesto della procedura di tassazione. Essi non possono avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che hanno omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d). In simili circostanze, la decisione dell’autorità di tassazione, che ha negato la revisione della tassazione d’ufficio passata in giudicato, appare pertanto difficilmente censurabile.

                                         3.2.

                                         I gravi problemi di salute del marito e i numerosi ricoveri ospedalieri subiti potrebbero tutt’al più configurare una causa di restituzione in intero dei termini nel senso degli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD. A tale riguardo va però sottolineato che i problemi di salute invocati dai ricorrenti risalgono agli anni 2009 e 2010 e sono pertanto precedenti al periodo fiscale qui in esame. Senza dimenticare infine che per costante giurisprudenza, una restituzione dei termini per motivi di salute si giustifica solo se la malattia è tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata). In altri termini, analogamente a quanto previsto nella procedura civile, la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico del contribuente sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate, così da impedirgli di agire o di dare disposizioni per agire (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 137 CPCT, p. 194). Ciò che non sembra essere stato il caso di RI 1, nonostante i disagi che certamente gli avrà arrecato la sua malattia.

                                   4.   Per le ragioni che precedono, il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Vista la particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-,; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario:

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