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Ticino Camera di diritto tributario 30.05.2016 80.2015.221

30 mai 2016·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,331 mots·~12 min·4

Résumé

Deduzioni sociali: figli a carico, genitori tassati separatamente, autorità parentale in comune senza versamento di alimenti, ripartizione per metà della deduzione, aliquota attenuata al genitore con reddito più elevato

Texte intégral

Incarti n. 80.2015.221 80.2015.222

Lugano 30 maggio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini e Raffaele Guffi, in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente

segretaria

Daniela Fossati, vicecancelleria

parti

RI 1 rappr. dall’ RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 23 ottobre 2015 contro la decisione del 30 settembre 2015 in materia di IC/IFD 2014.

Fatti

                                  A.   RI 1, celibe, vive in comunione domestica con __________, nubile, e con la figlia __________, nata il __________. I genitori esercitano congiuntamente l’autorità parentale sulla figlia.

                                         Non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 2014, nonostante un richiamo e la diffida del 16 giugno 2015, l’RS 1, con decisione del 15 luglio 2015 ha inflitto a RI 1 una multa disciplinare di fr. 200.– e gli ha attribuito un termine di venti giorni per adempiere i propri obblighi procedurali, avvertendolo parimenti che, in caso contrario, avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.

                                  B.   Decorso infruttuoso anche quest’ultimo termine, con decisione del 9 settembre 2015, l’RS 1 ha notificato al contribuente la decisione di tassazione IC/IFD 2014, allestita d’ufficio. Il reddito imponibile complessivo è stato stabilito in fr. 78'300.– per l’IC ed in fr. 80’700.– per l’IFD, mentre il valore della sostanza imponibile in fr. 24'000.–.

                                         L’autorità ha indicato di aver proceduto con la tassazione d’ufficio (non avendo il contribuente dato seguito alla diffida del 15 giugno 2015) in applicazione degli art. 204 cpv. 2 LT e dell’art. 130 cpv. 2 LIFD. Ha avvertito il contribuente della facoltà di impugnare la tassazione operata d’ufficio nella misura in cui fosse manifestamente inesatta, precisando che il reclamo doveva essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova, allegando “dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.”.

                                  C.   Il contribuente ha impugnato la suddetta decisione con reclamo datato 8 settembre 2015 – spedito il 16 settembre 2015 e ricevuto dall’RS 1 il 17 settembre 2015 – poiché a suo giudizio sarebbe stata “completamente inesatta”. Ha altresì sostenuto di aver inoltrato “una richiesta di proroga”, essendogli state inflitte due multe (di fr. 50.– e di fr. 200.–), senza capirne il motivo. Ha postulato di “togliermi le multe assegnatomi e di tassarmi secondo la mia tassazione che riceverete quanto prima”.

                                  D.   Il 9 settembre 2015 è pervenuta all’RS 1 la dichiarazione fiscale 2014 sottoscritta dal contribuente il 7 settembre 2015, in cui ha, tra l’altro, fatto valere la deduzione “per ogni figlio a carico” pari a fr. 11'100.–.

                                  E.   Con decisione del 30 settembre 2015, l’RS 1 ha accolto il reclamo del contribuente, “in considerazione della documentazione prodotta”. Il reddito imponibile è stato ridotto a fr. 65'700.– per l’IC ed a fr. 68'200.– per l’IFD. L’autorità fiscale aveva in particolare ammesso in deduzione dal reddito imponibile le spese professionali del contribuente.

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula di annullare la decisione del 30 settembre 2015, di retrocedere gli atti all’RS 1 per nuova decisione e di essere sentito per quanto necessario.

                                         Evidenzia in particolare che, unitamente alla dichiarazione fiscale 2014, non sarebbe stata prodotta la convenzione del 25 settembre 2014 dell’__________, da cui emerge che RI 1 e __________ – i quali vivono in comunione domestica con la figlia __________ e sulla quale esercitano congiuntamente l’autorità parentale – hanno, tra l’altro, concordato quanto segue:

                                         3. I genitori provvedono in comune al mantenimento della figlia; si accordano sulla ripartizione delle spese di mantenimento, tenuto conto della loro partecipazione alle sue cure ed educazione. ...

                                         7. Nella situazione di convivenza il contributo può essere integrato nell’assunzione da parte del padre di tutti gli oneri di economia domestica e di mantenimento della figlia come locazione, alimenti, spese diverse, cassa malati eccetera, ossia non dev’essere direttamente versato.

                                         L’insorgente sostiene che soltanto il papà provvederebbe al sostentamento della figlia. La madre, per contro, percepirebbe un reddito inferiore alla metà di quello del convivente, con cui provvede al suo mantenimento e quello del suo figlio di primo letto. Ritiene che debba essergli quindi riconosciuta la deduzione per figli a carico (riguardo al sostentamento della figlia __________) e che, di conseguenza, sia corretta anche l’aliquota d’imposta applicabile alla tassazione.

                                  G.   Con osservazioni del 3/4 novembre 2015, l’RS 1 propone di accogliere il gravame, con (in particolare) la seguente motivazione:

                                         Nella fattispecie, le condizioni poste dall’art. 34 cpv. 1 lett. a) in fine LT risp. dall’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD sono soddisfatte. Poiché la dichiarazione d’imposta 2014 relativa alla compagna del signor RI 1 non è ancora stata presentata, ci permettiamo proporre che il presente ricorso sia accolto, nel senso che al contribuente sia accordata la metà della deduzione per figli a carico, la metà della deduzione dei premi assicurativi e gli interessi da capitali a risparmio relativi alla figlia e che sia posto al beneficio della tariffa attenuata (LIFD: per genitori), sempre che provveda in modo essenziale al mantenimento della figlia, ossia sia colui che nella coppia percepisce il reddito più elevato.

                                  H.   Con scritto 12/13 novembre 2015 il rappresentante del contribuente informa questa Camera di aver preso atto della summenzionata risposta alla quale “posso sostanzialmente aderire”, precisando contestualmente che la dichiarazione di __________ verrà spedita alla fine della corrente settimana (in assenza ancora del valore di stima nell’ambito dell’acquisto di una PPP con l’aiuto dei genitori). Segnala che il mantenimento della figlia __________ è stato interamente assunto dal padre, poiché i redditi della madre avrebbero subito una contrazione causata dal congedo di maternità e il venire meno di lavoro come geologa su chiamata. La madre deve inoltre provvedere al sostentamento di suo figlio __________ (__________), nato da una precedente relazione.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Le deduzioni sociali non sono soggette all’obbligo di armonizzazione intercantonale e non sono quindi disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv. 4 LAID).

                                         Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al ventottesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11’100.– franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. c LT, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.

                                         Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di imposta federale diretta, per la quale l’ammontare è limitato a franchi 6500.– [cfr., al proposito, l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD – che dal 1° gennaio 2014 ha sostituito l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD – secondo cui sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6500.– franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà].

                                         Ora, per figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del periodo fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio o agli studi fino al ventottesimo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede.

                                         1.2.

                                         Tornando al caso in esame, dalla risoluzione no. __________ del 25 settembre 2014 emanata dall’__________ risulta, come visto poc’anzi, che nel periodo fiscale 2014, RI 1 viveva in comunione domestica con la sua compagna __________ e la figlia minorenne __________, sottoposta al beneficio dell’autorità parentale congiunta da parte dei genitori. Dalla stessa risoluzione emerge inoltre che, in caso di convivenza, non deve essere versato direttamente un contributo di mantenimento da parte del padre in favore della figlia: solo in caso di scioglimento dell’economia domestica, il padre diventa debitore di un contributo alimentare, suscettibile di essere qualificato come contributo di mantenimento (“alimenti”) ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 lett. c LT rispettivamente ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD. È infine pacifico e incontestato che, per il periodo fiscale in questione, RI 1 e __________ siano tassati separatamente.

                                         Ne discende che in casu la proposta dell’RS 1 secondo cui al contribuente debba essere accordata la metà della deduzione per la figlia minorenne a carico in applicazione dell’art. 34 cpv. 1 lett. a LT in fine, rispettivamente dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LT (recte: art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD) appare corretta.

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’articolo 33 cpv. 1 lett. g LIFD, sono dedotti dal reddito imponibile i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f contro gli infortuni, nonché gli interessi di capitali e risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di:

·         3'500.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica;

·         1'700.– franchi per gli altri contribuenti;

                                         queste somme sono aumentate della metà per i contribuenti che non versano contributi ai sensi della lettera d ed e (art. 33 cpv. 1bis lett. a LIFD) e di 700 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall’art. 35 cpv. 1 lett. a o b (art. 33 cpv. 1bis lett. b LIFD).

                                         2.2.

                                         La deduzione dei premi per assicurazioni e degli interessi dei capitali a risparmio per il figlio per i contribuenti con figli minorenni oppure maggiorenni in formazione è di norma collegata con la deduzione per i figli (cfr. Circolare n. 30 dell’AFC riguardante l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta del 21 dicembre 2010, consid. 7 p. 12).

                                         Nel caso in cui i genitori non sono coniugati, vivono in comunione domestica, esercitano congiuntamente l’autorità parentale sul figlio e non versano contributi di sostentamento (“alimenti”) a favore di quest’ultimo secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, ciascun genitore può far valere la metà della deduzione per i figli e la metà della deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio (cfr. Circolare n. 30 dell’AFC riguardante l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta del 21 dicembre 2010, consid. 7, p. 12; consid. 14.8 e 14.8.1, p. 35).

                                         2.3.

                                         Per l’imposta cantonale, l’articolo 32 cpv. 1 lett. g LT prevede la stessa deduzione, fissando tuttavia il limite ad una somma globale di

·         10’500.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e

·         5’200.– franchi per gli altri contribuenti;

                                         per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4’300.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2’200.– franchi per gli altri contribuenti (art. 32 cpv. 1 lett. g seconda frase LT).

                                         Stante l’obbligo di armonizzazione è corretto applicare, per analogia, la Circolare n. 30 dell’AFC riguardante l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta del 21 dicembre 2010 e dunque i principi di cui sopra.

                                         2.4.

                                         Ne discende che nel caso concreto la proposta dell’RS 1 (considerato come la dichiarazione d’imposta 2014 riguardante la compagna __________ non era ancora stata presentata in quel momento) di concedere al contribuente anche “la metà della deduzione per i premi assicurativi e gli interessi da capitali a risparmio relativi alla figlia e che sia posto al beneficio della tariffa attenuata (LIFD: per i genitori), sempre che provveda in modo essenziale al mantenimento della figlia, ossia sia colui che nella coppia percepisce il reddito più elevato” appare condivisibile, in quanto conforme alla legislazione ed alla prassi in vigore.

                                   3.   3.1.

                                         Secondo l’art. 36 cpv. 2bis LIFD, l’aliquota per i coniugi viventi in comunione domestica si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

                                         Al genitore che provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio – di regola il genitore che percepisce il reddito più alto – viene accordata la tariffa per i genitori. L’altro genitore viene, per contro, tassato secondo la tariffa base (cfr. Circolare n. 30 dell’AFC riguardante l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta del 21 dicembre 2010, e consid. 14.8.2, p. 36).

                                         3.2.

                                         Secondo l’art. 35 cpv. 2 LT, l’aliquota più favorevole si applica nel calcolo dell’imposta sul reddito dei coniugi viventi in comunione domestica, nonché dei contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale.

                                         3.3.

                                         Anche in questo caso, è condivisibile la proposta dell’Ufficio di tassazione, di concedere al ricorrente l’aliquota attenuata, in considerazione del fatto che egli è il genitore che consegue il reddito più alto.

                                   4.   Tenuto conto di quanto sopra esposto, il ricorso è accolto.

                                         Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 30 settembre 2015 è riformata RS 1 al contribuente è riconosciuta la metà delle deduzioni per figli e per premi assicurativi e capitali a risparmio; per il calcolo dell’imposta sul reddito è applicata l’aliquota attenuata (LIFD: per genitori).

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

                                         Copia per conoscenza:

                                         -.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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