Incarto n. 80.2015.182
Lugano 21 ottobre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 27 giugno 2015 contro la decisione del 22 giugno 2015 in materia di multa disciplinare per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
A. Con atto pubblico dell’11 giugno 2014, iscritto a Registro fondiario il 7 novembre 2014, __________ ha venduto alla __________ SA di __________ il mapp. n. __________ RFD di __________, al prezzo di fr. 1'450'000.–.
Il 30 marzo 2015, la venditrice ha inoltrato il modulo per la dichiarazione dell’imposta sugli utili immobiliari, chiedendo il differimento dell’imposizione per reinvestimento nell’abitazione primaria.
B. L’RS 1 si è rivolto alla contribuente, con scritto del 31 marzo 2015, ritornandole la dichiarazione (“perché incompleta”) ed invitandola a completarla allegando l’atto di vendita e quello di acquisto, la distinta dei costi di miglioria con relativa documentazione e i documenti concernenti le altre deduzioni fatte valere. Inoltre, attirava la sua attenzione sulla necessità di allegare copia del contratto di acquisto dell’immobile sostitutivo, per ottenere il differimento dell’imposizione.
C. Non avendo la contribuente dato seguito all’invito in questione, l’autorità fiscale la diffidava dapprima (12 maggio 2015) e poi, con decisione del 10 giugno 2015, le infliggeva una multa disciplinare di fr. 200.–.
Il 19 giugno 2015 la contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo così formulato:
Cari funzionari delle imposte,
contro questi bus alzo opposizione. I documenti in questione hanno inviato per raccomandata elettronica su 29.04.15 (vedi ricevuta). Nella stessa partita documenti sono stati preoccupanti 811.27.275.00.
Si prega di controllare lì.
Alla lettera era allegata copia di una ricevuta postale relativa all’invio di una raccomandata, indirizzata all’RS 1 il 29 aprile 2015.
D. L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 22 giugno 2015, con la seguente motivazione:
Facciamo osservare che l’invio per lettera raccomandata di cui alla ricevuta postale 29.04.2015 è da ricondurre all’inoltro della dichiarazione d’imposta ordinaria per l’anno 2014; in quell’incarto non è stato allegato alcun giustificativo utile alla dichiarazione sugli utili immobiliari, oggetto del contestato decreto di multa.
E. Con lettera del 27 giugno 2015, indirizzata all’Ufficio di tassazione e da quest’ultimo trasmesso alla Camera di diritto tributario per competenza, RI 1 così si esprime:
Cari funzionari delle imposte,
Vostra lettera del 22 junio 2015 recevuto il 25 junio 2015.
Non comprendo por che lei non accepte aver ricevuto la mia lettera dal 29 aprile 2015.
Conta questa multa alzo opposizione.
F. Nelle sue osservazioni del 10 settembre 2015, l’autorità di tassazione propone di respingere il ricorso. Ribadito che l’invio del contribuente del 22 giugno 2015 conteneva la dichiarazione per le imposte sul reddito e sulla sostanza, sottolinea che in seguito è stata intrapresa una tassazione d’ufficio, contro cui la contribuente ha interposto reclamo il 4 agosto 2015.
Diritto
1. Il ricorso solleva alcuni dubbi circa la sua ricevibilità.
In primo luogo, è redatto su carta che reca l’intestazione RI 1, mentre la decisione impugnata è stata notificata alla moglie __________, debitrice dell’imposta sugli utili immobiliari e come tale tenuta ad adempiere gli obblighi di procedura. Verosimilmente è comunque la stessa contribuente ad aver firmato il ricorso. In alternativa si dovrebbe supporre che il marito abbia agito quale suo rappresentante.
Anche la motivazione del gravame è ai limiti dell’ammissibilità. Il testo è tradotto dal tedesco in un modo a dir poco approssimativo. Come risulta anche dalle osservazioni presentate dall’Ufficio di tassazione, nonostante la forma si riesce comunque a comprendere la posizione della ricorrente.
Le questioni d’ordine evocate non meritano tuttavia di essere approfondite, visto che il ricorso deve essere respinto nel merito.
2. 2.1.
Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD).
2.2.
Perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
2.3.
Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta an-che carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la sca-denza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
3. 3.1.
Nella fattispecie, la ricorrente contesta di aver commesso l’infrazione sanzionata dall’autorità fiscale e sostiene di aver inviato una dichiarazione completa, con gli allegati richiesti, il 29 aprile 2015. L’Ufficio di tassazione nega per contro di aver ricevuto la dichiarazione in questione.
3.2.
Va ricordato che la contribuente aveva inoltrato una dichiarazione incompleta, con un calcolo incomprensibile dell’utile e senza qualsivoglia allegato, già il 30 marzo 2015. Appena ricevuto tale modulo, l’Ufficio di tassazione lo aveva ritornato alla mittente, invitandola a completarlo e ad allegare la documentazione necessaria.
L’art. 198 cpv. 2 LT, applicabile per analogia anche nella procedura di imposizione degli utili immobiliari (art. 213 LT) impone infatti al contribuente di compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito. Precisa poi che il contribuente, che omette d'inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT).
Il 12 maggio 2015 l’Ufficio di tassazione ha diffidato la venditrice ad adempiere i suoi obblighi procedurali, non avendo ancora ricevuto la documentazione richiesta.
3.3.
La tesi della ricorrente, secondo cui la dichiarazione, con gli allegati richiesti, sarebbe stata inoltrata il 29 aprile 2015, non trova riscontro negli atti dell’autorità di tassazione.
Secondo una consolidata giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed il momento dell’inoltro della dichiarazione d’imposta (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 41 ad art. 124 LIFD, p. 284; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 24 ad art. 124 LIFD, p. 1086 e giurisprudenza citata).
È vero che la ricorrente ha dimostrato di aver inviato all’RS 1 una raccomandata proprio il 29 aprile 2015. Tuttavia, l’autorità fiscale ha replicato, facendo notare che tale invio postale coincide con l’inoltro della dichiarazione d’imposta delle persone fisiche per il periodo fiscale 2014.
3.4.
A questo proposito, se è contestato il contenuto di un invio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, bisogna presumere che in quell’invio siano contenuti i documenti indicati dal mittente, purché ne sia provata l’avvenuta notificazione. In diverse sentenze, è stato tuttavia precisato che tale presunzione non è inconfutabile: se il destinatario riesce a far valere circostanze concrete che fanno sorgere dubbi circa il contenuto di un invio, il mittente ha l’onere di provare tale contenuto. Quali siano le circostanze che giustificano i dubbi in merito al contenuto dell’invio e consentono di far venire meno la presunzione a favore del mittente è una questione che deve essere stabilita di volta in volta (cfr. Maitre/Thalmann, in: Waldmann/Weissenberger [a cura di], VwVG Praxiskommentar, Zurigo 2009, n. 20 ad art. 20 PA, p. 431 e giurisprudenza citata).
Quanto precede vale non solo quando è l’autorità a notificare un atto ma anche quando essa è destinataria di un invio. Se, in tal caso, essa sostiene che il contenuto è diverso da quello che pretende l’amministrato, non può limitarsi ad affermare che le pare altamente inverosimile che l’invio sia andato perso nella sua cancelleria, ma deve provare che il contenuto dell’invio era diverso (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 26 settembre 1994 C 94/94).
Come detto, l’autorità fiscale non si è limitata a negare di aver ricevuto l’invio della contribuente, ma, al contrario, ha confermato che le è pervenuta la dichiarazione d’imposta per le persone fisiche, senza per contro ricevere alcun documento relativo all’imposta sugli utili immobiliari. D’altronde, la contribuente non ha inviato copia della documentazione che avrebbe trasmesso all’Ufficio di tassazione né ha spiegato quali sono gli atti, relativi alla transazione immobiliare, che avrebbe prodotto. Ancora con il ricorso, nonostante le spiegazioni contenute nella decisione con cui l’Ufficio di tassazione ha respinto il suo reclamo, si è limitata ad affermare di non comprendere perché l’autorità fiscale “non accepte aver ricevuto la [sua] lettera dal 29 aprile 2015” (sic). In tal modo, ha ignorato il fatto che l’Ufficio di tassazione non ha negato di aver ricevuto la sua lettera, ma ha spiegato che la stessa conteneva altri documenti, relativi ad una diversa pratica.
3.5.
Che la ricorrente fosse convinta di aver adempiuto correttamente i suoi obblighi fiscali, con l’invio del 29 aprile 2015, è reso d’altronde poco verosimile da un’ulteriore circostanza. Il 12 maggio 2015 le è stata infatti intimata una diffida, con la quale le è stato attribuito un ultimo termine per adempiere ai suoi obblighi per non incorrere nella multa e nella tassazione d’ufficio. Non si comprende perché non avrebbe reagito a tale diffida, se avesse effettivamente inviato la documentazione richiesta già il 29 aprile 2015.
3.6.
Ne consegue che la decisione dell’Ufficio di tassazione, di infliggere all’insorgente una multa per violazione degli obblighi procedurali, si rivela legittima.
4. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: