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Ticino Camera di diritto tributario 23.02.2016 80.2015.154

23 février 2016·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,516 mots·~13 min·3

Résumé

Procedura: reclamo, esigenze di motivazione di una decisione in materia di violazione degli obblighi procedurali, annullamento della decisione

Texte intégral

Incarto n. 80.2015.154

Lugano 23 febbraio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretaria

Sabrina Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 5 agosto 2015 contro la decisione del 3 luglio 2015 in materia di multa disciplinare per violazione degli obblighi procedurali.

Fatti

                                  A.   L’Ufficio di tassazione di __________ [di seguito UT] concedeva a RI 1 tre proroghe per la presentazione della dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2013. L’ultima, accordata il 18.12.2014, scadeva il 28.2.2015.

                                  B.   Il 17.3.2015 la contribuente veniva diffidata a presentare la dichiarazione d’imposta per il periodo 2013.

                                  C.   Il 19.5.2015 l’Autorità fiscale infliggeva a RI 1 una multa disciplinare per la mancata presentazione della dichiarazione fiscale per l’anno 2013 per l’imposta federale diretta e per l’imposta cantonale.

                                         Nella decisione la multa veniva commisurata in CHF 900.-- in applicazione degli artt. 257 della Legge tributaria ticinese (LT) e 174 della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) al dispositivo n. 1. Al dispositivo n. 2 veniva indicato il termine di 30 giorni per pagare la multa dalla notifica della polizza di versamento.

                                         Al dispositivo 3 della stessa veniva indicato di voler presentare entro il termine di 20 giorni la dichiarazione di tassazione con l’avvertenza che scaduto infruttuoso, si sarebbe dato avvio alla procedura di tassazione d’ufficio.

                                  D.   Con reclamo 19.6.2015 RI 1 si aggravava contro la decisione di multa disciplinare.

                                         La contribuente chiedeva, posta l’esistenza del procedimento penale di pubblica notorietà [che avrebbe parimenti comportato il sequestro di conti di sua pertinenza] che la vedeva suo malgrado coinvolta, di voler concedere un breve lasso di tempo per “sanare sia la situazione formale cartacea sia quella delle imposte dovute”. La reclamante postulava al contempo un’ultima proroga sino alla fine del mese di luglio 2015 dicendo anche di essersi accordata in tal senso con un funzionario dell’UT.RI 1 specificava inoltre di essere stata vittima di un furto, avvenuto presso il suo studio legale nel precedente mese di dicembre, e che molti documenti le sarebbero stati sottratti dal suo ex socio e collega di studio. La contribuente si dichiarava pronta per un incontro con l’Autorità fiscale.

                                  E.   Il 3.7.2015 l’UT emetteva la decisione su reclamo, respingendo il gravame.

                                         In particolare l’Autorità fiscale rilevava come il termine per presentare la dichiarazione fiscale per il 2013 fosse stato ulteriormente prorogato sino al 30.4.2015 ed una diffida fosse stata intimata il 17.3.2015.

                                         Inoltre per l’Autorità fiscale la multa era “giustificata” e le argomentazioni addotte dalla contribuente non si palesavano tali da giustificare l’annullamento del provvedimento disciplinare.

                                  F.   Mediante tempestivo ricorso 5.8.2015 RI 1 si aggrava avverso la decisione su reclamo. L’insorgente censura innanzitutto un difetto di legittimazione del rappresentante firmatario della decisione del 3.7.2015, ossia la funzionaria incaricata, come pure del funzionario che in precedenza le aveva inflitto la multa n. __________ del 19.5.2015, poiché le relative decisioni non erano state firmate da alcuna persona fisica.

                                         In merito alla decisione impugnata la contribuente rileva innanzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita garantito dagli art. 29 Cost. fed. e 6 CEDU e meglio dell’assenza di motivazione a suffragio della multa disciplinare inflittale.

                                         In particolare l’insorgente ritiene come le parti ad un procedimento penale hanno diritto di conoscere le ragioni che hanno indotto l’autorità giudicante a deliberare o a decidere in un determinato modo. La motivazione della decisione costituirebbe inoltre un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione e l’assenza della stessa costituirebbe un “vizio capitale”. Inoltre il diritto di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito.

                                         A mente di RI 1 si deve accertare l’assoluta inefficacia e nullità della decisione dell’UT per grave violazione dell’art. 29 Cost. fed. In particolare, la ricorrente si duole del fatto che l’Autorità fiscale non abbia spiegato per quali ragioni la multa sarebbe giustificata né si sarebbe chinata sull’ammontare della stessa, contravvenendo al principio di proporzionalità.

                                         L’insorgente ritiene inoltre che alcuna diffida le sia pervenuta ed inoltre che – a fronte del testo normativo dell’art. 257 LT – non sussisterebbe alcun tipo di intenzionalità di commettere una delle ipotesi indicate nel disposto di legge, né sarebbe ravvisabile una negligenza. La ricorrente ribadisce come mediante reclamo 19.6.2015 abbia sufficientemente esposto le ragioni a monte della mancata presentazione della dichiarazione di tassazione per il 2013, ossia le procedure legali che la vedono coinvolta. L’Autorità di tassazione non si sarebbe neppure confrontata con le stesse, ritenendo unicamente come non fossero tali da giustificare l’annullamento della multa inflittale.

                                         La ricorrente postula l’accoglimento del gravame, nonché l’accertamento della nullità subordinatamente annullabilità della decisione impugnata.

Diritto

1.1.1.

                                         La multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli art. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

                                         1.2.

                                         Secondo l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a)    non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b)    non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c)     viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d)    non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;

                                         è punito con la multa.

                                         Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

                                         Di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.

                                         1.3.

                                         Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa devono essere realizzate due distinte condizioni:

·          l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·          e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

                                         Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

                                         1.4.

                                         1.4.1.

                                         Nel caso in disamina, alla ricorrente è stata inflitta la multa disciplinare per non aver consegnato all’Autorità fiscale entro l’ultimo termine impartitole e nonostante diffida la dichiarazione per il periodo fiscale 2013.

                                         1.4.2.

                                         Secondo l’art. 198 cpv. 1 LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

                                         Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.

                                         Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo completo, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

                                         Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

                                         Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

                                         Di analogo tenore l’art. 124 LIFD.

                                         1.5.

                                         1.5.1.

                                         L’art. 266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.

                                         Secondo il capoverso 4 alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a quelle per sottrazione d’imposta sono applicabili le norme della procedura di tassazione e di ricorso.

                                         Di simile tenore l’art. 182 cpv. 3 LIFD.

                                         1.6.

                                         1.6.1.

                                         Come visto, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali [art. 257 LT; 174 LIFD] si applicano – per analogia – le norme della procedura di tassazione e di ricorso.

                                         1.6.2.

                                         La procedura di tassazione attribuisce al contribuente la facoltà di presentare reclamo contro la decisione di tassazione.

                                         L’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).

                                         Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

                                         1.6.3.

                                         L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

                                         Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

                                         1.6.4.

                                         La violazione degli obblighi procedurali, sanzionata nella LT all’art. 257 e nella LIFD all’art. 174, rientra nelle “disposizioni penali” delle rispettive leggi. Come visto gli art. 266 LT e 182 LIFD disciplinano la procedura applicabile facendo rinvio alle norme della procedura di tassazione e di ricorso.

                                         Trattandosi quindi di decisioni di natura penale esse implicano la menzione di alcuni indispensabili elementi quali ad esempio le generalità delle persone implicate, la descrizione dell’azione o dell’omissione a sostegno dell’accusa, una risposta alla domanda se la fattispecie legale è stata adempiuta dalla persona interessata, e in caso affermativo con quale tipo di colpa (dolo / negligenza), pronuncia dell’assoluzione oppure della condanna e, in caso ad esempio di irrogazione di una multa, la sua commisurazione.

                                         L’autorità è tenuta a motivare la propria decisione. L’ampiezza e l’approfondimento della decisione dipendono dalla modalità e dalla portata dell’incidenza nella posizione giuridica della persona interessata. Ad esempio in caso di abbandono del procedimento, la motivazione dovrà essere più concisa rispetto a quella relativa all’emanazione di una multa di una certa rilevanza.

                                         La motivazione deve ad ogni modo permettere alla persona interessata di comprendere appieno tutte le circostanze così da potere, se del caso, impugnare la decisione.

                                         In generale una motivazione viene considerata come sufficiente quando la stessa comprende i seguenti elementi [per i casi di violazione degli obblighi procedurali ex art. 257 LT e 174 LIFD]:

·     il periodo fiscale cui si riferiscono le violazioni commesse;

·     l’indicazione dell’obbligo procedurale violato nonostante diffida;

·     la valutazione della colpevolezza [dolo /negligenza];

·     la menzione dei criteri di commisurazione della pena;

·     l’attribuzione dei costi della procedura, nella misura in cui devono essere addebitati alla persona interessata;

·     indicazione dei rimedi giuridici;

                                         (Richner /Frei /Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ed., Zurigo 2009, art. 182 LIFD n. 146 – 147).

                                         1.7.

                                         1.7.1.

                                         La ricorrente censura la mancata motivazione della decisione emessa a seguito del reclamo da lei interposto, ritenuto come dalla stessa non si potesse evincere per quali ragioni l’Autorità avesse deliberato in un senso piuttosto che in un altro.

                                         L’insorgente ritiene che sussista una violazione dell’art. 29 Cost. fed., che impone l’annullamento della decisione impugnata.

                                         1.7.2.

                                         La decisione 3.7.2015 – qui dedotta in giudizio – ha il seguente tenore:

                                         Considerato che:

·      Il termine per presentare la dichiarazione d’imposta 2013 è stato prororogato fino al 30.04.2015. Nel termine assegnato tramite proroga non è stata presentata la dichiarazione d’imposta né alcuna richiesta volta ad ottenere un’ulteriore proroga. In data 17.03.2015 era già stata intimata una diffida.

·      La multa comminata in data 19.05.2015 è giustificata.

·      Le argomentazioni presentate non giustificano l’annullamento del provvedimento disciplinare.

                                         L’autorità di tassazione

                                         decide

                                         il reclamo è respinto e la multa è confermata. (...).      

                                         1.7.3.

                                         Orbene, RI 1 si duole - a ragione - del fatto che la decisione su reclamo, che ha confermato la precedente decisione, con cui le era stata inflitta una multa disciplinare, sia carente di motivazione.

                                         In effetti l’autorità fiscale ha omesso:

·     di indicare la tipologia di comportamento posto in atto dalla ricorrente e se esso sia stato commesso per dolo o per negligenza;

·     di confrontarsi con le argomentazioni addotte dalla contribuente nel proprio allegato e di esporre per quali ragioni esse non apparivano “giustificate”;

·     di indicare – in violazione del principio di proporzionalità – su quali basi e parametri sia stata quantificata in CHF 900.-- la multa disciplinare [in base ai criteri di commisurazione definiti dalla circolare n. 12/2009 della Divisione delle contribuzioni in ambito di “multa per violazione di obblighi procedurali”].

                                         1.7.4.

                                         In casu deve essere accertata una carente motivazione della decisione 3.7.2015 che, già solo per questo motivo deve essere annullata.

                                         1.7.5.

                                         Visto l’esito del ricorso, può essere lasciata aperta la questione, pure sollevata dalla ricorrente, quo all’assenza di firma in calce alla decisione e parallelamente alla legittimazione dei funzionari a rappresentare in giustizia lo Stato.

                                         Si deve rilevare come ad ogni modo né la LT, né la LAID (RS 642.14), né la LIFD (RS 642.11) impongono che le decisioni debbano essere firmate, rientrando queste ultime nell’ambito della cosiddetta “amministrazione di massa” (cfr. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 45 ad art. 116 LIFD, p. 330 s.).

                                   2.   Il gravame è conseguentemente accolto. Non vengono prelevate né tassa di giustizia né spese processuali.                              

                                         Alla ricorrente, avvocato che agisce in causa propria, non si riconoscono ripetibili (cfr. DTF 129 II 297 consid. 5 e giurisprudenza citata).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 3.7.2015 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione affinché provveda ad adottare una decisione motivata.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-;  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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