Incarti n. 80.2014.80 80.2014.81
Lugano 25 febbraio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 26 marzo 2014 contro la decisione del 26 febbraio 2014 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. RI 1, domiciliato ad __________, lavora alle dipendenze della __________ AG. Dapprima impiegato a __________, dal 1° agosto 2012 ha assunto la funzione di Pool-Manager West & South e si è trasferito negli uffici del cementificio di __________, nel Canton __________.
Nella dichiarazione fiscale 2012, il contribuente esponeva un reddito del lavoro di fr. 93'587.–. Faceva quindi valere in deduzione le seguenti spese professionali:
trasporto (mezzo privato) fr. 14'075.–
doppia economia domestica fr. 1'950.–
spese supplementari (vitto) fr. 2'700.–
altre spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
totale fr. 21'225.–
In una nota allegata alla dichiarazione precisava di avere indicato, a titolo di spese di trasporto, il tragitto quotidiano dal luogo di domicilio al luogo di lavoro di __________ per i primi sette mesi dell’anno, e il tragitto settimanale dal luogo di domicilio al nuovo luogo di lavoro di __________ per gli ultimi cinque mesi. A giustificazione dell’uso del veicolo privato adduceva quanto segue:
L’automobile è indispensabile per il mio lavoro in quanto devo regolarmente visitare fornitori, clienti e collaboratori esterni, infatti l’importo di fr. 4'165.– indicato nel certificato di salario quale rimborso spese forfettarie è stato versato per coprire queste spese professionali e non tiene conto della trasferta dal mio domicilio al luogo di lavoro.
B. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 9 gennaio 2014, l’Ufficio di tassazione di Locarno ammetteva le spese di trasporto nella limitata misura di fr. 9'910.–, spiegando nella motivazione allegata di avere dedotto dall’importo indicato “la rifusione spese per veicolo di fr. 4'165.–”.
Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20 gennaio 2014, nel quale sottolineava che il rimborso forfettario concessogli dalla datrice di lavoro non comprendeva le spese di trasferta dal luogo di domicilio al luogo di lavoro di __________. A sua giustificazione produceva il regolamento spese per il personale dirigente, che esclude espressamente la via del lavoro (Arbeitsweg).
C. L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 26 febbraio 2014, così motivata:
(…) I costi per l’uso del veicolo privato, per il rientro settimanale, non sono quindi di principio deducibili.
Dalla documentazione presentata si evince che il rimborso spese, di cui il contribuente beneficia da agosto 2012, si riferisce agli spostamenti professionali e la trasferta settimanale avviene a suo carico.
La decisione di tassazione andrebbe riformata a sfavore del contribuente con lo stralcio delle spese per l’uso del veicolo privato (20 spostamenti) concesse a torto. Tuttavia si prescinde dal peggiorare e si accordano le spese di viaggio con il veicolo privato in Fr. 4'600 (__________-__________x 130 giorni) e viene riconosciuto, per differenza, un importo di Fr. 5'300 pari al costo di un abbonamento per l’uso dei mezzi pubblici.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione di tutte le spese di trasporto indicate nella dichiarazione.
Il ricorrente ribadisce in particolare che la sua nuova funzione gli impone di percorrere numerosi chilometri con il veicolo privato, per incontrare fornitori e clienti “sparsi in tutta la regione francofona”. Osserva inoltre, a titolo sussidiario, che il tragitto settimanale da __________ a __________ con il mezzo pubblico richiederebbe un tempo di percorrenza eccessivo, non inferiore alle sei ore.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
1.2.
Le stesse sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2012 qui in esame è del 20 dicembre 2011), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come precisano ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono, più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.
2. 2.1.
Come esposto in narrativa, RI 1, domiciliato ad __________, lavora alle dipendenze della __________ AG. Dapprima impiegato a __________, a contare dal 1° agosto 2012 ha assunto la funzione di Pool-Manager West & South e si è trasferito a __________, nel Canton __________.
La necessità di utilizzare il veicolo privato per le trasferte quotidiane da __________ a __________ e ritorno (durante i primi sette mesi dell’anno) non è oggetto di discussione in questa sede. Controversa è unicamente la deduzione delle spese di trasporto da e per __________ (durante gli ultimi cinque mesi dell’anno). L’autorità di tassazione, come visto, non ha messo in dubbio la nuova funzione assunta dal ricorrente né tanto meno la necessità di trasferirsi nel Canton __________. Ha però ridotto le spese di trasferta a fr. 5'300.–, rinviando alla restrittiva giurisprudenza di questa Camera in materia di pendolari settimanali. Il ricorrente pretende invece di dedurre la totalità delle spese d’automobile rivendicate, in primo luogo perché dovrebbe servirsene regolarmente per trasferte professionali e secondariamente poiché l’uso del mezzo privato gli permetterebbe di ridurre sensibilmente la durata della trasferta settimanale.
2.2.
Secondo l’art. 4 del decreto esecutivo citato, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così stabilite:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte che eccede i 15'000 km).
Anche per l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (nel 2011: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile).
2.3.
La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es. la sentenza TF n. 2C_807/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se, per contro, non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale, non deducibili (Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer, in: ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza del Tribunale federale n. 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, consid. 4.2).
2.4.
Per il rientro settimanale è lecito esigere che il contribuente sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale.
In altre parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (Wochenaufenthalter), rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95. 00217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).
3. 3.1.
Tornando al caso in esame, poco importa quindi determinare se l’uso del mezzo privato permetterebbe effettivamente al ricorrente di ridurre sensibilmente la durata della trasferta settimanale da __________ a __________ e viceversa. Ai fini del presente giudizio, diventa però decisiva la seconda censura sollevata nel gravame, inerente la necessità di servirsene regolarmente per trasferte professionali.
Come accennato sopra, una delle eccezioni previste dalla giurisprudenza del Tribunale federale per ammettere l’uso del veicolo privato è infatti costituita dal caso in cui il lavoratore dipendente è obbligato ad utilizzare il suo veicolo per trasferte professionali, per esempio dalla sede principale del suo datore di lavoro ad una delle succursali. Il fatto che il datore di lavoro gli debba versare un rimborso spese secondo l’art. 327b CO è irrilevante (sentenze del Tribunale federale n. 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in: StE 2003 B 22.3 n. 76 consid. 3.3; 2A.502/1995 del 21 maggio 1997 consid. 2a/cc; NStP 49/1995 p. 81 consid. 2; inoltre: Eckert, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 30 ad art. 26 LIFD, p. 445; Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer – Ergänzungsband, Zurigo 2000, n. 2a ad art. 26 LIFD, p. 109).
3.2.
Dal certificato di salario agli atti dell’incarto fiscale risulta che al ricorrente è stato riconosciuto, a titolo di spese forfettarie d’automobile, un importo di fr. 4'165.–. In sede di reclamo, inoltre, il contribuente ha prodotto una copia del regolamento spese per il personale dirigente di __________ AG, dal quale emerge in particolare che ai Middle Management che percorrono oltre 30'000 chilometri all’anno per trasferte professionali – esclusi gli spostamenti da e per il domicilio (Arbeitsweg) – viene riconosciuto un importo forfettario di fr. 10'000.–. Se rapportato ai cinque mesi di lavoro svolti presso gli uffici di __________, tale importo corrisponde alle spese forfettarie di fr. 4'165.– indicate nel certificato di salario.
Pur senza conoscere il contratto di lavoro sottoscritto con __________ AG, né tanto meno il mansionario delle funzioni assunte nella nuova veste di Pool-Manager West & South, il fatto stesso che gli vengano riconosciute trasferte professionali per oltre 30'000 chilometri all’anno dimostra inequivocabilmente che il ricorrente utilizza regolarmente la propria vettura privata durante gli orari di lavoro. Tanto basta, alla luce della giurisprudenza citata sopra, per ammettere la deduzione delle spese causate dall’uso del mezzo privato per il tragitto settimanale da __________ a __________ e viceversa.
3.3.
Tuttavia, diversamente da quanto calcolato dal ricorrente, la distanza tra __________ e __________ va rettificata in 270 chilometri (cfr., per esempio, gli appositi siti internet www.viamichelin.ch oppure www.tcs.ch). Questa Camera ha più volte considerato legittimo l’uso di simili strumenti di semplificazione per calcolare le distanze chilometriche ai fini della commisurazione della deduzione per spese di trasporto con il mezzo privato dal domicilio al luogo di lavoro (per tutte decisione CDT n. 80.2002.130 del 5 settembre 2002). Non si può certamente escludere che questa, come ogni altra semplificazione, comporti, in singoli casi, un leggero svantaggio per un contribuente ed un lieve vantaggio per un altro. Nel loro insieme, tuttavia, simili strumenti servono a garantire un’applicazione coerente ed uniforme della legge
Nel caso in esame, quindi, il totale dei chilometri percorsi da __________ a __________ e viceversa, quantificato dal ricorrente in 14'000 chilometri (per 20 spostamenti), va ammesso nella limitata misura di 10'800 chilometri. Aggiunti i 6'500 chilometri indicati per le trasferte da __________ a __________ nei primi sette mesi dell’anno, la distanza percorsa con il veicolo privato durante l’anno 2012 ammonta complessivamente a 17'300 chilometri, pari a una deduzione totale di fr. 11'995.– (70 cts. per i primi 15'000 chilometri, 65 cts. per gli ulteriori 2'300 chilometri).
4. Il ricorso è conseguentemente solo parzialmente accolto. La decisione su reclamo è riformata nel senso che vanno annullate le spese per l’abbonamento annuale del mezzo pubblico ma nello stesso tempo aumentate a fr. 11'995.– le spese di trasporto con il veicolo privato.
Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente nella limitata misura di un mezzo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 febbraio 2014 è riformata nel senso che vanno annullate le spese per l’abbonamento annuale del mezzo pubblico ma nello stesso tempo aumentate a fr. 11'995.– le spese di trasporto con il veicolo privato.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico del ricorrente in ragione di un mezzo (fr. 340.–).
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: