Incarti n. 80.2014.302 80.2014.303
Lugano 25 febbraio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 24 novembre 2014 contro la decisione del 23 ottobre 2014 in materia di revisione delle decisioni di tassazione IC e IFD 2003-2009.
Fatti
A. Per i periodi fiscali dal 2003 al 2009 i coniugi RI 1 sono stati sottoposti a tassazione d’ufficio, non avendo inoltrato la dichiarazione d’imposta. La data delle rispettive decisioni dell’RS 1 e gli elementi imponibili accertati risultano dalla seguente tabella:
periodo fiscale
data decisione
reddito imponibile
sostanza imponibile
IC
IFD
2003
21.12.2011
44’200
47’800
384’000
2004
21.12.2011
44’200
47’800
384’000
2005
21.12.2011
74’700
78’900
421’000
2006
21.12.2011
79’700
83’100
421’000
2007
8.2.2012
84’600
88’100
429’000
2008
8.2.2012
84’500
80’700
427’000
2009
15.2.2012
84’400
80’600
481’000
Non impugnate nel termine di trenta giorni, le decisioni in questione sono passate in giudicato.
B. In un messaggio di posta elettronica del 31 agosto 2012, inviato in copia anche al capoufficio dell’RS 1, RI 1 ha contestato un precetto esecutivo intimatogli, argomentando fra l’altro che “la tassazione d’ufficio di CHF 100'000 annui per il periodo 2006-2010 è completamente campata per aria, se avessi guadagnato quelle cifre sarei stato in grado di pagare i contributi richiesti, come ho sempre fatto quando lavoravo”.
L’autorità fiscale ha risposto al contribuente, con scritto del 3 settembre 2012, rilevando che tutte le tassazioni erano state “emesse d’ufficio a seguito dell’intimazione di multe disciplinari per la mancata consegna delle dichiarazioni d’imposta” e che, non essendo state impugnate, “sono da considerare definitive”.
Il 30 ottobre 2013, il contribuente ha chiesto all’Ufficio di tassazione di annullare “i precetti esecutivi emessi in modo fasullo a [suo] carico”, invitando l’autorità a “voler adattare le [sue] stime alla reale situazione”.
Il 7 novembre 2013, l’autorità fiscale ha ribadito la propria posizione.
C. Con lettera del 5 settembre 2014, RI 1 ha inoltrato le dichiarazioni d’imposta per i periodi 2012 e 2013, sottolineando che i redditi suoi e della moglie arrivavano a meno di fr. 35'000.– all’anno e che tale situazione si protraeva ormai dal 2001, “cioè da quando [ha] perso il lavoro per la nota vicenda __________ ed [ha] messo a disposizione della stessa tutta la [sua] sostanza quale risarcimento”. Ha chiesto pertanto la revisione delle tassazioni d’ufficio per gli anni 2003-2009 e “l’adattamento alle cifre effettive”.
L’Ufficio di tassazione ha respinto l’istanza di revisione, con decisione del 5 settembre 2014, nella quale ha sottolineato che la revisione è esclusa fra l’altro quando “per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali”.
D. Il contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 4 ottobre 2014, chiedendo l’annullamento delle tassazioni d’ufficio per gli anni dal 2003 al 2009. Il reclamante ha sostenuto di aver dimostrato di aver sempre pagato in passato regolarmente le imposte sui redditi e sulla sostanza “percepiti e dichiarati”, ma di non essere in grado di pagare quanto richiesto per i periodi contestati. Ha altresì argomentato che era compito dell’Ufficio di tassazione “prendere direttamente contatto con [lui] e non procedere ad una tassazione d’ufficio completamente inveritiera e infamante”.
L’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 9 ottobre 2014, nella quale ha osservato che il reclamante non aveva “presentato nuove obiezioni idonee a contrastare la motivazione della decisione dell’Ufficio che ha respinto l’istanza” ed ha ribadito che tutte le decisioni, delle quali era stata chiesta la revisione, erano state emesse d’ufficio a causa della mancata presentazione delle rispettive dichiarazioni d’imposta.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la revisione delle decisioni di tassazione relative ai periodi fiscali dal 2003 al 2009. La motivazione del ricorso riprende gli argomenti già contenuti nel reclamo respinto dall’autorità fiscale. Unica aggiunta è l’affermazione secondo cui “per quanto riguarda il termine di ricorso purtoppo non [ha] potuto procedere prima in quanto [è] stato colpito da una calamità naturale (abitazione inondata, tutto documentato dall’ufficio sinistri della __________ Assicurazioni)”.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2. 2.1.
Il ricorrente non invoca alcun motivo di revisione in particolare, ma sembra comunque fare riferimento alla mancata considerazione da parte dell’autorità fiscale di fatti rilevanti che conosceva o doveva conoscere. Afferma infatti che l’autorità di tassazione avrebbe “completamente ignorato il fatto che [egli] dalla nota vicenda __________ del 2001, di cui tutti erano al corrente tramite i media che ne hanno riportato molto frequentemente… [si è] trovato da un momento all’altro senza reddito, con tutta la sostanza [sua] e di tutti i [suoi] parenti bloccata a causa del procedimento penale in corso”. Di tale situazione avrebbe peraltro informato anche egli stesso l’autorità fiscale, avendo “contattato anche personalmente l’ufficio procedure speciali di Bellinzona”.
Il riferimento è evidentemente al procedimento penale promosso nei suoi confronti per reati contro il patrimonio. La procedura si è aperta nel 2001 e la sentenza di condanna risale al 2006. La Corte di cassazione a sua volta si è pronunciata nel 2009.
2.2.
La giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione. Egli non può avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d).
Inoltre il rimedio giuridico della revisione è escluso quando il ricorrente pretende di far valere che l'autorità fiscale ha adottato un punto di vista giuridico errato (DTF 111 Ib 211 consid. 1 e relativi riferimenti; sul tema in genere cfr. Steinmann, Die Revision im Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979, p. 195 e ss.). Persino l’apprezzamento errato, rispettivamente arbitrario di una prova o la sussunzione mal fondata (errore dei fatti e l’applicazione errata del diritto) non costituiscono un motivo valido di revisione (Casanova, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Basilea 2008, art. 147 LIFD, n. 8).
2.3.
Nella fattispecie dopo che sono state notificate le decisioni di tassazione per i periodi fiscali contestati, i contribuenti hanno omesso di interporre reclamo, nonostante nelle motivazioni l’autorità avesse indicato di aver proceduto ad una tassazione d’ufficio per mancata o insufficiente documentazione.
Deve allora essere ricordato agli insorgenti che l’autorità di tassazione si è vista obbligata a procedere alla definizione degli elementi imponibili per apprezzamento, a causa della loro inadempienza. Nella procedura di tassazione d’ufficio, l’autorità deve prendere in considerazione tutti gli elementi a sua disposizione. Deve altresì considerare tutte le circostanze di cui ha conoscenza, anche se non dovessero risultare dai documenti agli atti; infatti la tassazione d’ufficio deve essere intrapresa sulla base di una valutazione coscienziosa. È dunque vero che il contribuente deve, nella misura in cui sia possibile, essere imposto su un reddito valutato che si avvicini quanto più è possibile alla sua effettiva capacità contributiva. L’autorità fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b e giurisprudenza citata).
2.4.
In queste circostanze, non si comprende come il ricorrente possa rimproverare all’Ufficio di tassazione di non aver preso “direttamente contatto” con lui, prima di procedere ad “una tassazione d’ufficio completamente inveritiera e diffamante”. Sembra infatti dimenticare che ognuna delle tassazioni per apprezzamento contestate è stata preceduta da un richiamo, da una diffida e dall’inflizione di una multa disciplinare per violazione degli obblighi procedurali. Quando poi ha dovuto constatare che non c’era verso di ottenere la minima collaborazione dei contribuenti, l’autorità fiscale ha proceduto ad una stima degli elementi imponibili, basandosi sugli elementi noti. Non vi è ragione di escludere che abbia tenuto conto anche del procedimento penale, che nel frattempo si era concluso.
In ogni caso, una volta notificatagli la tassazione d’ufficio, RI 1 avrebbe potuto sollevare le argomentazioni qui proposte con un reclamo o almeno delegare questo compito ad un professionista, inoltrando una dichiarazione d’imposta completa, cosa che non è mai avvenuta. Infatti, si è già rilevato che la revisione è esclusa quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli.
2.5.
Inoltre, nel caso in esame non appare ravvisabile un fatto decisivo che l’autorità giudicante conosceva o doveva conoscere, che possa sostanziare la domanda di revisione. Come precedentemente esposto, neppure l’apprezzamento errato o arbitrario di una prova, così come l’errore sui fatti e l’applicazione errata del diritto, costituiscono un motivo valido di revisione.
Di conseguenza, non si vede come il contribuente possa pretendere che la semplice circostanza che l’esistenza di un procedimento penale nei suoi confronti fosse di dominio pubblico, costituisca un valido motivo di revisione che l’autorità giudicante doveva conoscere.
2.6.
Si fatica infine a comprendere la portata del riferimento, proposto per la prima volta con il ricorso, alla “calamità naturale” che avrebbe impedito al ricorrente di “procedere prima”. A parte il fatto che, sebbene affermi che tutto è “documentato dall’ufficio sinistri della __________ Assicurazioni”, agli atti non figura la minima prova di quanto sostenuto, in nessun caso un eventuale impedimento di tale natura potrebbe giustificare una violazione di obblighi procedurali che si è protratta per almeno otto anni (dal 2004, quando doveva essere presentata la dichiarazione per il periodo fiscale 2003 al 2012, quando il ricorrente per la prima volta si è rivolto all’autorità fiscale per contestare le tassazioni d’ufficio).
3. Per le ragioni che precedono, il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
Copia per conoscenza:
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: